Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 3 luglio 1996, n. 39.

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province.

(B.U. 10 luglio 1996, suppl. al n. 28)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Art. 1.
(Oggetto del tributo)

1. Il tributo speciale istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", si applica ai rifiuti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 di attuazione delle direttive CEE in materia di rifiuti, compresi i fanghi anche palabili:
a) conferiti in discarica soggetta ad autorizzazione ex d.p.r. 915/1982;
b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

Art. 2.
(Soggetto passivo)

1. Il tributo e' dovuto:
a) dal gestore dell'attivita' di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento;
b) dal gestore di impianti di incenerimento senza recupero di energia.
2. Il tributo e' altresi' dovuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 549/1995, da chiunque esercita attivita' di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.
3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, e' tenuto in solido al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla Amministrazione provinciale competente per territorio quale delegata dalla Regione e, per conoscenza, alla Regione stessa, prima della constatazione delle violazioni di legge.

Art. 3.
(Base imponibile e determinazione del tributo)

1. La base imponibile del tributo e' costituita dalla quantita' di rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del d.p.r. 915/1982.
2. L'ammontare del tributo e' fissato, a norma dell'articolo 3, commi 29 e 40, della legge 549/1995, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo.
3. Il tributo e' determinato secondo il disposto dell'articolo 3 commi 29 e 38 della legge 549/1995.
4. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani che vengono conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.
5. Gli scarti e sovvalli classificabili come rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti e dei residui in impianti tecnologici, previsti dal Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti e nei Programmi provinciali di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59, "Norme per la riduzione, l'utilizzo e lo smaltimento dei rifiuti" nonche' i fanghi anche palabili, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica di prima categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare stabilito, per i rifiuti urbani, dall'articolo 3, commi 29 e 38 della legge 549/1995.
6. Gli scarti e sovvalli classificabili come rifiuti speciali, tossici e nocivi, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti e dei residui in impianti tecnologici, previsti dal Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti e nei Programmi provinciali di cui all'articolo 3 della l.r. 59/1995, nonche' i fanghi anche palabili, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica di seconda categoria tipo B, SP e C, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare stabilito, per i rifiuti speciali, dall'articolo 3, commi 29 e 38 della legge 549/1995.

Art. 4.
(Modalita' di versamento Delega alle province)

1. Le funzioni relative alla riscossione del tributo, nonche' del relativo contenzioso tributario e amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sono delegati alla provincia nel cui territorio sono ubicati la discarica o l'impianto di cui all'articolo 1.
2. Il tributo e' versato dai soggetti passivi indicati all'articolo 2 alla provincia competente per territorio, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Le amministrazioni provinciali provvedono a versare la quota di competenza regionale sul capitolo del bilancio regionale, all'uopo istituito, denominato "Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica", nei modi e nei tempi indicati dall'articolo 7.

Art. 5.
(Presentazione della dichiarazione)

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a produrre una dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti dati:
a) denominazione e sede della ditta e generalita' del legale rappresentante;
b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
c) quantita' complessive dei rifiuti conferiti per ogni trimestre, nonche' i quantitativi parziali per ogni tipologia di rifiuto cosi' come definiti dalle categorie di tariffazione della legge 549/1995 e secondo lo schema tipo della dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione predisposto dalla Giunta regionale;
d) indicazione dei versamenti tributari effettuati.
2. La dichiarazione in triplice copia deve essere presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio, che provvedera' entro il mese successivo ad inviarne una copia alla struttura tributaria della Regione Piemonte.
3. Le dichiarazioni presentate in difformita' a quanto previsto dal presente articolo, oppure oltre il termine previsto dalla legge 549/1995, sono da considerarsi omesse e come tali sanzionabili.

Art. 6.
(Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)

1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti e con le modalita' indicati all'articolo 3, comma 33 della legge 549/1995.
2. Gli agenti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale che dovra' essere trasmesso a cura degli uffici dai quali dipendono al competente ufficio provinciale entro trenta giorni dalla loro redazione.
3. L'Amministrazione provinciale, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con avviso di accertamento sottoscritto dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria. La contestazione della violazione, con invito al pagamento, e' notificata all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalita' stabilite al comma 3.

Art. 7.
(Delega alle province)

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie e degli interessi di mora in attuazione di quanto previsto dalla presente legge sono introitate direttamente dalle province nei loro bilanci.
2. Il tributo di spettanza della Regione, al netto di quanto di spettanza provinciale e della parte di competenza regionale eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 4 e' versato dalle province alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall'articolo 3, comma 30 della legge 549/1995.
3. Le somme derivanti dal recupero d'imposta sono versate dalle amministrazioni provinciali alla Regione, per la sola parte di spettanza stabilita dall'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995, entro il mese successivo a quello di riscossione.
4. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla provincia competente per territorio, che provvede all'istruttoria formale e ai relativi adempimenti.
5. Le province sono tenute a produrre annualmente alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, apposita relazione sullo stato di attuazione della presente delega che integra quanto previsto dall'articolo 28, comma 12 della l.r. 59/1995 e che contenga fra l'altro:
a) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
b) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale nell'anno precedente, compresi i dati riferiti agli impianti autorizzati dai comuni ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 59/1995, con l'indicazione della data di effettiva attivazione dei nuovi impianti per le nuove autorizzazioni;
c) i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo, con l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate;
d) i dati relativi agli introiti derivanti dai fanghi di risulta di cui all'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995.

Art. 8.
(Applicazione delle pene pecuniarie)

1. A seguito degli atti di accertamento e contestazione delle violazioni tributarie di cui alla presente legge, gli interessati possono estinguere gli aspetti sanzionatori dell'illecito entro trenta giorni dalla notifica con il versamento di una somma pari al minimo delle pene pecuniarie di cui all'articolo 3, comma 31 della legge 549/1995. Le amministrazioni provinciali possono disporre, con proprio provvedimento, una diversa graduazione delle pene pecuniarie per i soggetti recidivi in comportamenti non conformi alla legge sia per quanto riguarda la tenuta dei registri, che i versamenti, che le dichiarazioni annuali.
2. Le somme pagate a tale titolo non sono rimborsabili.
3. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo e pertanto, fatti salvi altri provvedimenti di rettifica o di annullamento emesse da parte dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio della facolta' di autotutela, anche a seguito di eventuali produzioni di idonea documentazione da parte degli interessati entro il termine previsto dal comma 1 per il pagamento in misura ridotta, deve contenere, qualora non ci si avvalga della facolta' prevista al comma 1, l'indicazione della somma dovuta per il recupero del tributo evaso, per gli interessi moratori nella misura stabilita dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, per la violazione a titolo di sanzione e per le spese di procedimento e che sara' introitata mediante riscossione coattiva.
4. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo sono possibili le opposizioni previste dalla normativa statale di riferimento e che saranno precisate nell'avviso di accertamento.

Art. 9.
(Sanzioni amministrative)

1. Per la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 3, comma 32, della legge 549/1995 a carico di chiunque esercita, ancorche' in via non esclusiva, l'attivita' di discarica abusiva e di chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale". Resta comunque esclusa la possibilita' di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della legge 689/1981.
2. Alle sanzioni previste dall'articolo 3, comma 32 della legge 549/1995, e' aggiunta la seguente:
a) nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l'accesso di cui all'articolo 3, comma 33 della legge 549/1995 agli aventi titolo a norma dell'articolo 6 o comunque non esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme.

Art. 10.
(Riscossione coattiva. Iscrizione a ruolo)

1. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione sia per il contenzioso tributario che amministrativo si procedera' alla riscossione coattiva con le maggiorazioni previste mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988, n. 43 "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657" e successive modificazioni.

Art. 11.
(Decadenza)

1. L'accertamento delle violazioni previste con pena pecuniaria puo' essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'articolo 5.
2. Il diritto a riscuotere le somme per le violazioni punite con sanzioni amministrative non tributarie si prescrive, ai sensi dell'articolo 28 della legge 689/1981 nel termine di cinque anni dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.
3. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento.
4. In caso di presentazione dell'istanza a mezzo del servizio postale fara' fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Art. 12.
(Istituzione fondi per l'ambiente)

1. In attuazione e per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995, sono istituiti, nello stato di previsione della spesa, a partire dall'anno finanziario 1996, appositi capitoli con le denominazioni sotto indicate:
a) "Fondo per investimenti di tipo ambientale" costituito da almeno il 20 per cento, al netto della quota spettante alle province, del gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta;
b) "Fondo per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalita' previste dall'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995", costituito da almeno il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione della tassa, al netto della quota del 10 per cento del gettito stesso spettante alle province e della quota afferente il fondo di cui alla lettera a).
2. L'impiego delle risorse affluite al predetto fondo e' disposto con deliberazione della Giunta regionale.
3. I fondi di cui al comma 1 sono allocati in appositi capitoli, allo scopo istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
4. Per l'anno 1996, i capitoli su indicati vengono iscritti con la dotazione rispettivamente di lire un miliardo e lire dieci miliardi.
5. Agli oneri finanziari conseguenti si provvede mediante riduzione, di pari importo del capitolo 27170.
6. Per l'anno finanziario 1996 e' inoltre autorizzata la spesa di lire sette miliardi e settecento milioni quale quota presunta spettante alle province.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo avente la seguente denominazione: "Somme da trasferire alle province quale quota del gettito derivante dalla tassazione sul deposito in discarica compresa quella sui fanghi di risulta" con la dotazione di lire sette miliardi e settecento milioni e mediante riduzione, di pari importo, del capitolo 15910.

Art. 13.
(Contributi a favore dei comuni e delle province)

1. I contributi previsti dall'articolo 41, comma 1 della l.r. 59/1995 sono incrementati ciascuno di una lira dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 59/1995 la parola "precedente" e' sostituita con le parole "in corso".
3. Al comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 59/1995 dopo la parola "destinano" e' aggiunta la parola "prioritariamente".
4. Al comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 59/1995 la parola "precedente" e' sostituita con le parole "in corso".
5. I contributi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 41 della l.r. 59/1995 sono versati rispettivamente al comune sede dell'impianto e alla provincia competente per territorio, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di smaltimento dei rifiuti.
6. Dall'entrata in vigore della presente legge la provincia puo' destinare le somme introitate di cui al comma 3, articolo 41 della l.r. 59/1995 anche per l'esercizio delle funzioni relative all'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, come definite dall'articolo 4, comma 2, della l.r. 59/1995 e delle funzioni delegate dalla presente legge.
7. Il comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 59/1995 e' sostituito dal seguente:
"5. La Giunta regionale puo' incrementare la misura del contributo di cui al comma 1 in relazione alle diverse esigenze territoriali. La misura del medesimo contributo potra' essere sottoposta a revisione triennale, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'indice ISTAT".
8. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 59/1995, e' aggiunto il seguente:
"5 bis. Il contributo di cui al comma 3 potra' essere sottoposto a revisione in occasione dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 29 della legge 549/1995".
9. Per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge la Regione riconosce alle province un concorso nelle spese sostenute, utilizzando a tal fine lo stanziamento iscritto al capitolo 15620 del bilancio 1996 con legge regionale 1° marzo 1996, n. 10 "Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonche' disposizioni finanziarie per l'anno 1997".
10. L'ammontare del contributo ed i criteri di riparto saranno definiti dalla Giunta regionale d'intesa con le province.
11. Per l'esercizio finanziario 1997 e successivi si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 14.
(Norme transitorie e finali)

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e d'impianti di incenerimento ai sensi della legislazione vigente in materia comunicano alla struttura tributaria regionale le autorizzazioni gia' rilasciate all'entrata in vigore della presente legge entro sessanta giorni da tale data.
2. Per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della legge 549/1995, il tributo e' dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico per i quali la misura del tributo, il campo di applicazione, gli obblighi e le esclusioni saranno quelli definiti con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, il termine per il versamento del tributo relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre e' differito al 31 luglio 1996.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, sono esenti dalla responsabilita' relativamente alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 3, comma 32 della legge 549/1995, qualora gli stessi provvedano entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia alla Regione, in cui, per le discariche abusive deve essere quantificato e certificato con relazione di un professionista iscritto all'ordine all'uopo abilitato, lo stato di fatto al momento della denuncia. In caso di semplice abbandono e' sufficiente una autocertificazione dell'interessato che quantifichi lo stato di fatto.
5. In caso contrario il tributo sara' determinato per il quantitativo totale dei rifiuti depositati nella discarica abusiva.
6. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni statali in materia.
7. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.