Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6132.

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Deleghe alle Province.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Art. 1.
(Oggetto del tributo)

1. Il tributo speciale istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", si applica ai rifiuti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, compresi i fanghi palabili:
a) conferiti in discarica soggetta ad autorizzazione ex Decreto Presidente Repubblica 915/1982;
b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

Art. 2.
(Soggetto passivo)

1. Il tributo e' dovuto:
a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;
b) dal gestore di impianti di incenerimento senza recupero di energia.
2. Il tributo e' altresi' dovuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 549/1995, da chiunque esercita attivita' di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.
3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, e' tenuto in solido al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla Amministrazione provinciale competente per territorio quale delegata dalla Regione e, per conoscenza, alla Regione stessa, prima della constatazione delle violazioni di legge.

Art. 3.
(Base imponibile e determinazione del tributo)

1. La base imponibile del tributo e' costituita dalla quantita' di rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 915/1982.
2. L'ammontare del tributo e' fissato, a norma dell'articolo 3, commi 29 e 40, della legge 549/1995, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo.
3. Il tributo e' determinato secondo il disposto dell'articolo 3 comma 29 della legge 549/1995.
4. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani che vengono conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.
5. Gli scarti e sovvalli di rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di prima categoria, sono soggetti al pagamento pari al 20 per cento della misura stabilita dall'articolo 3, commi 29 e 38 della legge 549/1995, per i rifiuti urbani.
6. Gli scarti e sovvalli dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di seconda categoria tipo B e tipo C e di terza categoria, sono soggetti al pagamento pari al 20 per cento della misura stabilita dall'articolo 3, commi 29 e 38 della legge 549/1995, per gli altri rifiuti speciali.

Art. 4.
(Modalita' di versamento delega alle Province)

1. Le funzioni relative alla riscossione del tributo, nonche' del relativo contenzioso tributario e amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sono delegati alla Provincia nel cui territorio sono ubicati la discarica o l'impianto di cui all'articolo 1.
2. Il tributo e' versato dai soggetti passivi indicati all'articolo 2 alla Provincia competente per territorio, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Le Amministrazioni provinciali provvedono a versare la quota di competenza regionale sul capitolo del bilancio regionale, all'uopo istituito, denominato "Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica", nei modi e nei tempi indicati dall'articolo 7.

Art. 5.
(Presentazione della dichiarazione)

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a produrre una dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti dati:
a) denominazione e sede della ditta e generalita' del legale rappresentante;
b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
c) quantita' complessive dei rifiuti conferiti, nonche' i quantitativi parziali per ogni tipologia di rifiuto cosi' come definiti dalle categorie di tariffazione della legge 549/1995 e secondo lo schema tipo della dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione predisposto dalla Giunta regionale;
d) indicazione dei versamenti tributari effettuati.
2. Una copia della dichiarazione deve essere presentata all'apposita struttura tributaria della Regione Piemonte, le altre due copie sono inviate all'Amministrazione provinciale competente per territorio. In caso di spedizione per plico postale fara' fede quale data di presentazione il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. Le dichiarazioni presentate in difformita' a quanto previsto dal presente articolo, oppure oltre il termine previsto dalla legge 549/1995, sono da considerarsi omesse e come tali sanzionabili.

Art. 6.
(Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)

1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti e con le modalita' indicati all'articolo 3, comma 33 della legge 549/1995.
2. Gli agenti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale che dovra' essere trasmesso a cura degli uffici dai quali dipendono al competente ufficio provinciale entro trenta giorni dalla loro redazione.
3. Il Presidente della Provincia, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria. La contestazione della violazione, con l'invito al pagamento, e' notificata all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalita' stabilite al comma 3.

Art. 7.
(Delega alle Provincie)

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie e degli interessi di mora in attuazione di quanto previsto dalla presente legge sono introitate direttamente dalle Provincie nei loro bilanci.
2. Il tributo di spettanza della Regione, al netto di quanto di spettanza provinciale e della parte di competenza regionale eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 4 e' versato dalle Provincie alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall'articolo 3, comma 30 della legge 549/1995.
3. Le somme derivanti dal recupero d'imposta sono versate dalle Amministrazioni provinciali alla Regione, per la sola parte di spettanza stabilita dall'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995, entro il mese successivo a quello di riscossione.
4. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Provincia competente per territorio, che provvede all'istruttoria formale e ai relativi adempimenti.
5. Le Provincie sono tenute a produrre annualmente alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, apposita relazione sullo stato di attuazione della presente delega che integra quanto previsto dall'articolo 28 comma 12 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 59 "Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti" e che contenga fra l'altro:
a) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
b) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale nell'anno precedente, compresi i dati riferiti agli impianti autorizzati dai Comuni ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 59/1995, con l'indicazione della data di effettiva attivazione dei nuovi impianti per le nuove autorizzazioni;
c) i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo, con l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate;
d) i dati relativi agli introiti derivanti dai fanghi di risulta di cui all'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995.

Art. 8.
(Applicazione delle pene pecuniarie)

1. A seguito degli atti di accertamento e contestazione delle violazioni tributarie di cui alla presente legge, gli interessati possono estinguere gli aspetti sanzionatori dell'illecito entro trenta giorni dalla notifica con il versamento di una somma pari al minimo delle pene pecuniarie di cui all'articolo 3, comma 31 della legge 549/1995. Le amministrazioni provinciali possono disporre, con proprio provvedimento, una diversa graduazione delle pene pecuniarie per i soggetti recidivi in comportamenti non conformi alla legge sia per quanto riguarda la tenuta dei registri, che i versamenti, che le dichiarazioni annuali.
2. Le somme pagate a tale titolo non sono rimborsabili.
3. In alternativa al pagamento di cui al comma 1, entro lo stesso termine di trenta giorni, gli interessati possono produrre a memoria difensiva o quant'altro ritenuto utile in merito agli atti addottati dalla Pubblica Amministrazione, per la rettifica o l'annullamento degli stessi. Se dagli scritti difensivi e dai documenti il tributo risulti assolto o non dovuto, viene emesso provvedimento di archiviazione, dandone comunicazione all'interessato.
4. Esaurite le procedure di cui al comma 3, l'autorita' amministrativa, qualora riconosca fondato l'accertamento, emette motivata ordinanza ingiunzione di pagamento con cui determina la somma dovuta per la violazione e dispone il recupero del tributo evaso, gli interessi moratori nella misura stabilita dal decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni e le spese del procedimento.
5. L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
6. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo sono possibili le opposizioni previste dalla normativa statale di riferimento.

Art. 9.
(Sanzioni amministrative)

1. Per la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 3, comma 32, della legge 549/1995 a carico di chiunque esercita, ancorche' in via non esclusiva, l'attivita' di discarica abusiva e di chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale". Resta comunque esclusa la possibilita' di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della legge 689/1981.
2. Alle sanzioni previste dall'articolo 3, comma 32 della legge 549/1995, e' aggiunta la seguente:
a) nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l'accesso di cui all'articolo 3, comma 33 della legge 549/1995 agli aventi titolo a norma dell'articolo 6 o comunque non esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni.

Art. 10.
(Riscossione coattiva. Iscrizione a ruolo)

1. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione come stabilita dall'ordinanza ingiunzione sia per il contenzioso tributario che amministrativo si procedera' alla riscossione coattiva con le maggiorazioni previste mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988 n. 43 "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri Enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657" e successive modificazioni.

Art. 11.
(Decadenza)

1. L'accertamento delle violazioni previste con pena pecuniaria puo' essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'articolo 5.
2. Il diritto a riscuotere le somme per le violazioni punite con sanzioni amministrative non tributarie si prescrive, ai sensi dell'articolo 28 della legge 689/1981 nel termine di cinque anni dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.
3. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento.
4. In caso di presentazione dell'istanza a mezzo del servizio postale fara' fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Art. 12.
(Istituzione fondi per l'ambiente)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995, sono istituiti i seguenti fondi:
a) "Fondo per investimenti di tipo ambientale", costituito dal 20 per cento, al netto della quota spettante alle Provincie, del gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta;
b) "Fondo per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalita' previste dall'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995", costituito dal 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione della tassa, al netto della quota del 10 per cento del gettito stesso spettante alle Province e della quota afferente il fondo di cui alla lettera a).
2. L'impiego delle risorse affluite al predetto fondo e' disposto con delibera della Giunta regionale.
3. I fondi di cui al comma 1 sono allocati in appositi capitoli, allo scopo istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

Art. 13.
(Contributi a favore dei Comuni e delle Provincie)

1. I contributi previsti dall'articolo 41, comma 1 della legge regionale 59/1995 sono incrementati ciascuno di lire 1 dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 59/1995 la parola "precedente" e' sostituita con le parole "in corso".
3. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 59/1995 e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti gestori di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi, fatta esclusione per i rifiuti inerti, sono tenuti a corrispondere fin dal momento dell'attivazione se nuove discariche e dal 1 gennaio 1996 se discariche esistenti, alla Provincia ove ha sede la discarica, un contributo minimo annuo per ogni chilogrammo di rifiuti collocato in discarica pari a lire 3 per i rifiuti urbani e quelli assimilabili agli urbani conferiti in discariche di prima categoria ed a lire 4 per i rifiuti speciali e tossici e nocivi".
4. Il comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 59/1995 e' sostituito dal seguente: "5. La Giunta regionale puo' incrementare la misura del contributo di cui al comma 1 in relazione alle diverse esigenze territoriali. La misura del medesimo contributo potra' essere sottoposta a revisione triennale, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'indice ISTAT ".
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 59/1995, e' aggiunto il seguente: "5 bis. Il contributo di cui al comma 3 potra' essere sottoposto a revisione in occasione dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 29 della legge 549/1995".
6. Per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge la Regione riconosce alle Province un concorso nelle spese sostenute, utilizzando a tal fine lo stanziamento iscritto al capitolo 15620 del bilancio 1996 con disegno di legge regionale n. 74 approvato dal Consiglio regionale in data 23 gennaio 1996.
7. L'ammontare del contributo ed i criteri di riparto saranno definiti dalla Giunta regionale d'intesa con le Province.
8. Per l'esercizio finanziario 1997 e successivi si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 14.
(Norme transitorie e finali)

1. Gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e d'impianti di incenerimento ai sensi della legislazione vigente in materia comunicano alla struttura tributaria regionale le autorizzazioni gia' rilasciate all'entrata in vigore della presente legge entro sessanta giorni da tale data.
2. Per l'anno 1996 il tributo e' dovuto nella misura minima, ai sensi dell'articolo 3, comma 38 della legge regionale 549/1995.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, sono esenti dalla responsabilita' relativamente alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 3, comma 32 della legge 549/1995, qualora gli stessi provvedano entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia alla Regione, in cui deve essere per le discariche abusive quantificato e certificato con relazione di un professionista iscritto all'ordine, all'uopo abilitato, lo stato di fatto al momento della denuncia. In caso di semplice abbandono e' sufficiente una autocertificazione dell'interessato che quantifichi lo stato di fatto.
4. In caso contrario il tributo sara' determinato per il quantitativo totale dei rifiuti depositati nella discarica abusiva.
5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni statali in materia.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.