Disegno di legge regionale, n. 6132.
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Deleghe alle
Province. 1. Il tributo speciale istituito dall'articolo 3, comma 24, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica", si applica ai rifiuti di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
compresi i fanghi palabili: 1. Il tributo e' dovuto: 1. La base imponibile del tributo e' costituita dalla quantita' di
rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei
registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 915/1982. 1. Le funzioni relative alla riscossione del tributo, nonche' del
relativo contenzioso tributario e amministrativo e l'eventuale
rappresentanza in giudizio sono delegati alla Provincia nel cui
territorio sono ubicati la discarica o l'impianto di cui
all'articolo 1. 1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di
ciascun anno i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a produrre
una dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti dati: 1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti e
con le modalita' indicati all'articolo 3, comma 33 della legge
549/1995. 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie
e degli interessi di mora in attuazione di quanto previsto dalla
presente legge sono introitate direttamente dalle Provincie nei loro
bilanci. 1. A seguito degli atti di accertamento e contestazione delle
violazioni tributarie di cui alla presente legge, gli interessati
possono estinguere gli aspetti sanzionatori dell'illecito entro
trenta giorni dalla notifica con il versamento di una somma pari al
minimo delle pene pecuniarie di cui all'articolo 3, comma 31 della
legge 549/1995. Le amministrazioni provinciali possono disporre, con
proprio provvedimento, una diversa graduazione delle pene pecuniarie
per i soggetti recidivi in comportamenti non conformi alla legge sia
per quanto riguarda la tenuta dei registri, che i versamenti, che le
dichiarazioni annuali. 1. Per la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 3, comma
32, della legge 549/1995 a carico di chiunque esercita, ancorche' in
via non esclusiva, l'attivita' di discarica abusiva e di chiunque
abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689
"Modifiche al sistema penale". Resta comunque esclusa la
possibilita' di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista
dall'articolo 16 della legge 689/1981. 1. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione
come stabilita dall'ordinanza ingiunzione sia per il contenzioso
tributario che amministrativo si procedera' alla riscossione
coattiva con le maggiorazioni previste mediante la iscrizione nei
ruoli esattoriali come disciplinato dagli articoli 63 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988 n. 43
"Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e di altri Enti pubblici ai sensi dell'articolo
1, comma 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657" e successive
modificazioni. 1. L'accertamento delle violazioni previste con pena pecuniaria
puo' essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni a
decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della
relativa dichiarazione annuale di cui all'articolo 5. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 27 della legge
549/1995, sono istituiti i seguenti fondi: 1. I contributi previsti dall'articolo 41, comma 1 della legge
regionale 59/1995 sono incrementati ciascuno di lire 1 dal primo
giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente
legge. 1. Gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla
gestione di discariche e d'impianti di incenerimento ai sensi della
legislazione vigente in materia comunicano alla struttura tributaria
regionale le autorizzazioni gia' rilasciate all'entrata in vigore
della presente legge entro sessanta giorni da tale data. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45
dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(Oggetto del tributo)
a) conferiti in discarica soggetta ad autorizzazione ex Decreto
Presidente Repubblica 915/1982;
b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero
di energia;
c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in
depositi incontrollati.
(Soggetto passivo)
a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;
b) dal gestore di impianti di incenerimento senza recupero di
energia.
2. Il tributo e' altresi' dovuto, ai sensi dell'articolo 3, comma
32, della legge 549/1995, da chiunque esercita attivita' di
discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua
deposito incontrollato di rifiuti.
3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il
proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, e'
tenuto in solido al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver
presentato denuncia di discarica abusiva alla Amministrazione
provinciale competente per territorio quale delegata dalla Regione
e, per conoscenza, alla Regione stessa, prima della constatazione
delle violazioni di legge.
(Base imponibile e determinazione del tributo)
2. L'ammontare del tributo e' fissato, a norma dell'articolo 3,
commi 29 e 40, della legge 549/1995, con legge regionale da adottare
entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo.
3. Il tributo e' determinato secondo il disposto dell'articolo 3
comma 29 della legge 549/1995.
4. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani che vengono
conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti al
pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.
5. Gli scarti e sovvalli di rifiuti urbani e speciali assimilabili
agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica,
riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa,
conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di prima
categoria, sono soggetti al pagamento pari al 20 per cento della
misura stabilita dall'articolo 3, commi 29 e 38 della legge
549/1995, per i rifiuti urbani.
6. Gli scarti e sovvalli dei rifiuti speciali, tossici e nocivi,
derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e
compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini
dello smaltimento in discariche di seconda categoria tipo B e tipo C
e di terza categoria, sono soggetti al pagamento pari al 20 per
cento della misura stabilita dall'articolo 3, commi 29 e 38 della
legge 549/1995, per gli altri rifiuti speciali.
(Modalita' di versamento delega alle Province)
2. Il tributo e' versato dai soggetti passivi indicati all'articolo
2 alla Provincia competente per territorio, entro il mese successivo
alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le
operazioni di deposito. Le Amministrazioni provinciali provvedono a
versare la quota di competenza regionale sul capitolo del bilancio
regionale, all'uopo istituito, denominato "Tributo speciale per il
deposito dei rifiuti in discarica", nei modi e nei tempi indicati
dall'articolo 7.
(Presentazione della dichiarazione)
a) denominazione e sede della ditta e generalita' del legale
rappresentante;
b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
c) quantita' complessive dei rifiuti conferiti, nonche' i
quantitativi parziali per ogni tipologia di rifiuto cosi' come
definiti dalle categorie di tariffazione della legge 549/1995 e
secondo lo schema tipo della dichiarazione contenente le istruzioni
per la compilazione predisposto dalla Giunta regionale;
d) indicazione dei versamenti tributari effettuati.
2. Una copia della dichiarazione deve essere presentata
all'apposita struttura tributaria della Regione Piemonte, le altre
due copie sono inviate all'Amministrazione provinciale competente
per territorio. In caso di spedizione per plico postale fara' fede
quale data di presentazione il timbro a data apposto dall'ufficio
postale accettante.
3. Le dichiarazioni presentate in difformita' a quanto previsto dal
presente articolo, oppure oltre il termine previsto dalla legge
549/1995, sono da considerarsi omesse e come tali sanzionabili.
(Accertamento e contestazione delle violazioni
tributarie)
2. Gli agenti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale
che dovra' essere trasmesso a cura degli uffici dai quali dipendono
al competente ufficio provinciale entro trenta giorni dalla loro
redazione.
3. Il Presidente della Provincia, accertata la violazione, la
contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica
soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria. La
contestazione della violazione, con l'invito al pagamento, e'
notificata all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno.
4. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la
violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono
effettuati d'ufficio con le modalita' stabilite al comma 3.
(Delega alle Provincie)
2. Il tributo di spettanza della Regione, al netto di quanto di
spettanza provinciale e della parte di competenza regionale
eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma
4 e' versato dalle Provincie alla Regione entro il mese successivo
alla scadenza prevista dall'articolo 3, comma 30 della legge
549/1995.
3. Le somme derivanti dal recupero d'imposta sono versate dalle
Amministrazioni provinciali alla Regione, per la sola parte di
spettanza stabilita dall'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995,
entro il mese successivo a quello di riscossione.
4. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Provincia
competente per territorio, che provvede all'istruttoria formale e ai
relativi adempimenti.
5. Le Provincie sono tenute a produrre annualmente alla Regione
entro il 31 marzo di ogni anno, apposita relazione sullo stato di
attuazione della presente delega che integra quanto previsto
dall'articolo 28 comma 12 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 59
"Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti"
e che contenga fra l'altro:
a) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno
precedente;
b) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento
senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale
nell'anno precedente, compresi i dati riferiti agli impianti
autorizzati dai Comuni ai sensi dell'articolo 29 della legge
regionale 59/1995, con l'indicazione della data di effettiva
attivazione dei nuovi impianti per le nuove autorizzazioni;
c) i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo, con
l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate;
d) i dati relativi agli introiti derivanti dai fanghi di risulta di
cui all'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995.
(Applicazione delle pene pecuniarie)
2. Le somme pagate a tale titolo non sono rimborsabili.
3. In alternativa al pagamento di cui al comma 1, entro lo stesso
termine di trenta giorni, gli interessati possono produrre a memoria
difensiva o quant'altro ritenuto utile in merito agli atti addottati
dalla Pubblica Amministrazione, per la rettifica o l'annullamento
degli stessi. Se dagli scritti difensivi e dai documenti il tributo
risulti assolto o non dovuto, viene emesso provvedimento di
archiviazione, dandone comunicazione all'interessato.
4. Esaurite le procedure di cui al comma 3, l'autorita'
amministrativa, qualora riconosca fondato l'accertamento, emette
motivata ordinanza ingiunzione di pagamento con cui determina la
somma dovuta per la violazione e dispone il recupero del tributo
evaso, gli interessi moratori nella misura stabilita dal decreto
legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni e le
spese del procedimento.
5. L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
6. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo sono
possibili le opposizioni previste dalla normativa statale di
riferimento.
(Sanzioni amministrative)
2. Alle sanzioni previste dall'articolo 3, comma 32 della legge
549/1995, e' aggiunta la seguente:
a) nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l'accesso di cui
all'articolo 3, comma 33 della legge 549/1995 agli aventi titolo a
norma dell'articolo 6 o comunque non esibiscano, a richiesta, la
necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la
sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni.
(Riscossione coattiva. Iscrizione a ruolo)
(Decadenza)
2. Il diritto a riscuotere le somme per le violazioni punite con
sanzioni amministrative non tributarie si prescrive, ai sensi
dell'articolo 28 della legge 689/1981 nel termine di cinque anni dal
giorno nel quale e' stata commessa la violazione.
3. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto
indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza
di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento.
4. In caso di presentazione dell'istanza a mezzo del servizio
postale fara' fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.
(Istituzione fondi per l'ambiente)
a) "Fondo per investimenti di tipo ambientale", costituito dal 20
per cento, al netto della quota spettante alle Provincie, del
gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta;
b) "Fondo per la minore produzione di rifiuti e per le altre
finalita' previste dall'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995",
costituito dal 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione
della tassa, al netto della quota del 10 per cento del gettito
stesso spettante alle Province e della quota afferente il fondo di
cui alla lettera a).
2. L'impiego delle risorse affluite al predetto fondo e' disposto
con delibera della Giunta regionale.
3. I fondi di cui al comma 1 sono allocati in appositi capitoli,
allo scopo istituiti nello stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione.
(Contributi a favore dei Comuni e delle Provincie)
2. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 59/1995 la
parola "precedente" e' sostituita con le parole "in corso".
3. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 59/1995 e'
sostituito dal seguente: "3. I soggetti gestori di discariche di
rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali, tossici e
nocivi, fatta esclusione per i rifiuti inerti, sono tenuti a
corrispondere fin dal momento dell'attivazione se nuove discariche e
dal 1 gennaio 1996 se discariche esistenti, alla Provincia ove ha
sede la discarica, un contributo minimo annuo per ogni chilogrammo
di rifiuti collocato in discarica pari a lire 3 per i rifiuti urbani
e quelli assimilabili agli urbani conferiti in discariche di prima
categoria ed a lire 4 per i rifiuti speciali e tossici e nocivi".
4. Il comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 59/1995 e'
sostituito dal seguente: "5. La Giunta regionale puo' incrementare
la misura del contributo di cui al comma 1 in relazione alle diverse
esigenze territoriali. La misura del medesimo contributo potra'
essere sottoposta a revisione triennale, con deliberazione della
Giunta regionale, sulla base dell'indice ISTAT ".
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 59/1995,
e' aggiunto il seguente: "5 bis. Il contributo di cui al comma 3
potra' essere sottoposto a revisione in occasione dell'attuazione di
quanto disposto dall'articolo 3, comma 29 della legge 549/1995".
6. Per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge la
Regione riconosce alle Province un concorso nelle spese sostenute,
utilizzando a tal fine lo stanziamento iscritto al capitolo 15620
del bilancio 1996 con disegno di legge regionale n. 74 approvato dal
Consiglio regionale in data 23 gennaio 1996.
7. L'ammontare del contributo ed i criteri di riparto saranno
definiti dalla Giunta regionale d'intesa con le Province.
8. Per l'esercizio finanziario 1997 e successivi si provvedera' in
sede di predisposizione dei relativi bilanci.
(Norme transitorie e finali)
2. Per l'anno 1996 il tributo e' dovuto nella misura minima, ai
sensi dell'articolo 3, comma 38 della legge regionale 549/1995.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 3, sono esenti dalla responsabilita'
relativamente alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 3,
comma 32 della legge 549/1995, qualora gli stessi provvedano entro
il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia alla Regione, in cui deve
essere per le discariche abusive quantificato e certificato con
relazione di un professionista iscritto all'ordine, all'uopo
abilitato, lo stato di fatto al momento della denuncia. In caso di
semplice abbandono e' sufficiente una autocertificazione
dell'interessato che quantifichi lo stato di fatto.
4. In caso contrario il tributo sara' determinato per il
quantitativo totale dei rifiuti depositati nella discarica abusiva.
5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le
disposizioni statali in materia.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo
9, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(Urgenza)