Legge regionale 3 luglio 1996, n. 35. Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanita' pubblica e veterinaria, disciplina dell'attivita' urbanistico-edilizia. (B.U. 10 luglio 1996, suppl. al n. 28) 1. La presente legge disciplina la delega o la subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanita' pubblica e veterinaria, attivita' urbanistico-edilizia di competenza regionale. 1. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene alimenti e bevande, di sostanze destinate all'alimentazione, sanita' pubblica e veterinaria sono delegate alle Aziende sanitarie, Unita' sanitarie locali (USL) competenti per territorio.
1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati negli appositi capitoli di bilancio degli enti delegati o subdelegati e vengono utilizzati per finanziare le spese di gestione delle funzioni delegate o subdelegate ad eccezione di quelli destinati al fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: "Norme per la edificabilita' dei suoli". 1. Gli enti delegati o subdelegati sono tenuti annualmente a fornire alla Regione una relazione sull'andamento delle funzioni delegate o subdelegate indicante in particolare il numero delle sanzioni comminate nell'anno precedente con relativo esito nonche' le somme complessivamente introitate. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge quando il relativo procedimento amministrativo non sia stato concluso.
(Finalita' della legge)
(Funzioni delegate, subdelegate e competenze)
2. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di profilassi di malattie infettive e diffusive ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, disciplina dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi sono subdelegate alle Aziende sanitarie, USL competenti per territorio.
3. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di attivita' urbanistico-edilizia sono delegate ai comuni territorialmente competenti.
4. Gli enti delegati o subdelegati esercitano le suddette funzioni nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali.
(Disposizioni finanziarie)
(Disposizioni particolari per le funzioni delegate o subdelegate)
(Norme transitorie)
2. L'esercizio delle funzioni sanzionatorie che accedono a funzioni di amministrazione attiva esercitate direttamente dalla Regione, spetta alla Regione stessa e si intende delegato o subdelegato contestualmente alla delega delle stesse.