Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 3 luglio 1996, n. 35.

Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanita' pubblica e veterinaria, disciplina dell'attivita' urbanistico-edilizia.

(B.U. 10 luglio 1996, suppl. al n. 28)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. La presente legge disciplina la delega o la subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanita' pubblica e veterinaria, attivita' urbanistico-edilizia di competenza regionale.

Art. 2.
(Funzioni delegate, subdelegate e competenze)

1. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene alimenti e bevande, di sostanze destinate all'alimentazione, sanita' pubblica e veterinaria sono delegate alle Aziende sanitarie, Unita' sanitarie locali (USL) competenti per territorio.
2. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di profilassi di malattie infettive e diffusive ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, disciplina dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi sono subdelegate alle Aziende sanitarie, USL competenti per territorio.
3. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di attivita' urbanistico-edilizia sono delegate ai comuni territorialmente competenti.
4. Gli enti delegati o subdelegati esercitano le suddette funzioni nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati negli appositi capitoli di bilancio degli enti delegati o subdelegati e vengono utilizzati per finanziare le spese di gestione delle funzioni delegate o subdelegate ad eccezione di quelli destinati al fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: "Norme per la edificabilita' dei suoli".

Art. 4.
(Disposizioni particolari per le funzioni delegate o subdelegate)

1. Gli enti delegati o subdelegati sono tenuti annualmente a fornire alla Regione una relazione sull'andamento delle funzioni delegate o subdelegate indicante in particolare il numero delle sanzioni comminate nell'anno precedente con relativo esito nonche' le somme complessivamente introitate.

Art. 5.
(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge quando il relativo procedimento amministrativo non sia stato concluso.
2. L'esercizio delle funzioni sanzionatorie che accedono a funzioni di amministrazione attiva esercitate direttamente dalla Regione, spetta alla Regione stessa e si intende delegato o subdelegato contestualmente alla delega delle stesse.