Disegno di legge regionale, n. 6079.
Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in
materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate
all'alimentazione, Sanita' pubblica e veterinaria, disciplina
dell'attivita' urbanistico-edilizia. 1. La presente legge disciplina la delega o la subdelega delle
funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti
e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, Sanita' pubblica e
veterinaria, attivita' urbanistico-edilizia di competenza
regionale. 1. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di
sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene alimenti e
bevande, di sostanze destinate all'alimentazione, Sanita' pubblica e
veterinaria sono delegate alle Aziende sanitarie, Unita' sanitarie
locali competenti per territorio. 1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie sono introitati negli appositi capitoli di
bilancio degli Enti delegati o subdelegati e vengono utilizzati per
finanziare le spese di gestione delle funzioni delegate o
subdelegate ad eccezione di quelli destinati al fondo di cui
all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: "Norme per la
edificabilita' dei suoli". 1. Gli Enti delegati o subdelegati sono tenuti annualmente a
fornire alla Regione una relazione sull'andamento delle funzioni
delegate o subdelegate indicante in particolare il numero delle
sanzioni comminate nell'anno precedente con relativo esito nonche'
le somme complessivamente introitate. 1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge quando il relativo procedimento amministrativo
non sia stato concluso.
(Finalita' della legge)
(Funzioni delegate, subdelegate e competenze)
2. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie in materia di profilassi di
malattie infettive e diffusive ivi comprese le vaccinazioni
obbligatorie, disciplina dei prodotti dietetici, degli alimenti per
la prima infanzia e la cosmesi sono subdelegate alle Aziende
sanitarie, Unita' sanitarie locali competenti per territorio.
3. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di
sanzioni amministrative pecuniarie in materia di attivita'
urbanistico-edilizia sono delegate ai Comuni territorialmente
competenti.
4. Gli Enti delegati o subdelegati esercitano le suddette funzioni
nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali.
(Disposizioni finanziarie)
(Disposizioni particolari per le funzioni delegate o
subdelegate)
(Norme transitorie e finali)
2. L'esercizio delle funzioni sanzionatorie che accedono a funzioni
di amministrazione attiva esercitate direttamente dalla Regione,
spetta alla Regione stessa e si intende delegato o subdelegato
contestualmente alla delega delle stesse.
3. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ed entrera' in vigore il 1 Aprile 1996. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Piemonte.