Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 30 aprile 1996, n. 19.

Adeguamento alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 nonche' disposizioni inerenti il Consiglio regionale, il Fondo Investimenti Piemonte e il cofinanziamento di regolamenti comunitari.

(B.U. 8 maggio 1996, n. 19)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
All. A., B.

Art. 1.
(Finalita')

1. Al fine di adeguare alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996, negli stati di previsione, approvati con la legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996", sono introdotte le modificazioni riportate nell'allegato A.
2. L'allegato A tiene anche conto di variazioni necessarie per il funzionamento del Consiglio Regionale, per il completamento del Fondo Investimenti Piemonte (FIP) per l'anno 1996 e per assicurare le quote di cofinanziamento per gli anni 1995 e 1996.

Art. 2.
(Integrazione dell'autorizzazione a contrarre mutui)

1. L'autorizzazione a contrarre mutui inserita nell'articolo 6 della legge regionale 7/1996, e' incrementata di lire 75 miliardi.
2. L'incremento previsto dal comma 1 e' utilizzato per la copertura degli aumenti degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli: 20947, 20948, 20975, 20998, 23294, 23324, 23326, 23348, 23600, 25656, 26741, 27160 e 27170.
3. Valgono le condizioni di tasso e di tempo indicate nell'articolo 6 della legge regionale 7/1996.
4. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui e dei prestiti su indicati, previsti in lire 11 miliardi 14 milioni per l'anno finanziario 1997 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1996-1998.

Art. 3.
(Integrazione dei Fondi Globali)

1. Il Fondo globale di parte corrente di cui al capitolo n. 15910 e' aumentato di lire 7 miliardi 700 milioni.
2. Il Fondo globale di parte investimenti di cui al capitolo n. 27170 e' aumentato di lire 11 miliardi.
3. Gli incrementi indicati ai commi 1 e 2 sono collegati con il disegno di legge che disciplina l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Art. 4.
(Applicazione del FIP)

1. Il FIP di cui al capitolo n. 27160 e' aumentato, quale quota da destinare dopo l'approvazione del Piano regionale di sviluppo, di lire 35 miliardi 500 milioni.
2. Le schede FIP approvate con la legge regionale 1° marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonche' disposizioni finanziarie per l'anno 1997) e relative ai seguenti Settori: Termalismo e Turismo, sono sostituite dalle schede di cui all'allegato B della presente legge.
3. Gli effetti della presente legge, per quanto concerne i termini di presentazione delle domande relative al FIP- schede Turismo e Termalismo -, decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' da parte della Commissione della Comunita' economica europea ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato CEE.

Art. 5.
(Variazioni compensative)

1. L'articolo 26 della legge regionale 7/1996 e' integrato con le seguenti coppie di capitoli : 20947-20975; 20948-20998.

Art. 6.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.


Atto in allegato: Adeguamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). (Art. 1)
OMISSIS

Allegato B.

Schede F.I.P. 1996 relative ai Settori Turismo e Termalismo (art. 4)

OBIETTIVO: Favorire la qualificazione e il potenziamento delle strutture ricettive e degli impianti turistici con particolare riferimento agli interventi previsti nelle azioni sottoindicate:
AZIONE n. 1 - Qualificazione e potenziamento delle strutture alberghiere. L'azione comprende la realizzazione di nuovi posti letto alberghieri; la dotazione delle strutture alberghiere di infrastrutture complementari atte a migliorare qualitativamente l'offerta; l'adeguamento alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, tutela igienico-sanitaria; la realizzazione di ascensori e di interventi per migliorare la compatibilita' ambientale (risparmio energetico, contenimento e smaltimento rifiuti, smaltimento acque, ecc.). Sono esclusi dal finanziamento gli interventi nelle strutture alberghiere che non prevedono la dotazione dei servizi igienici privati in tutte le camere.
AZIONE n. 2 - Interventi turistici per migliorare la funzione di parchi naturali. L'azione comprende gli interventi turistici in aree parco o direttamente funzionali alla fruizione dei parchi naturali ed in particolare alla realizzazione e al miglioramento di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (alberghi, campeggi, affittacamere), di strutture turistiche complementari per attivita' sportive e ricreative connesse alla realta' naturalistica. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi nelle strutture alberghiere che non prevedono la dotazione dei servizi igienici privati in tutte le camere.
AZIONE n. 3 - Miglioramento degli impianti di risalita. L'azione comprende la sostituzione, la manutenzione e la revisione tecnica degli impianti di risalita, che non comportino incremento di capacita' ricettiva del sistema sciistico.
AZIONE n. 4 - Adeguamento strutture ricettive per il turismo sociale. L'azione comprende la ristrutturazione e il miglioramento delle strutture ricettive per il turismo sociale (case per ferie) disciplinate dalla L.R. 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), con priorita' per gli interventi di adeguamento alle norme in materia di igiene, sanita', sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche e per gli interventi diretti a migliorare la compatibilita' ambientale (risparmio energetico, contenimento e smaltimento rifiuti, smaltimento delle acque, ecc.).
BENEFICIARI - Piccole imprese operanti nel settore turistico per la realizzazione degli interventi individuati nelle Azioni 1 - 2 -3; Enti e Associazioni operanti senza scopo di lucro per la realizzazione degli interventi individuati nell'azione 4.
TIPO ED ENTITA' DEL FINANZIAMENTO: Finanziamento a rimborso quinquennale (con rate costanti a tasso zero) fino al 50% della spesa ammissibile per un importo massimo di contribuzione pari a Lire 500.000.000.= per intervento e per soggetto. Per le Azioni 1 e 3 sono ammissibili gli interventi il cui costo non sia inferiore a Lire 100.000.000.=, per le Azioni 2 e 4 sono ammissibili gli interventi il cui costo non sia inferiore a Lire 50.000.000.=.
La spesa ammissibile comprende gli interventi strutturali e le connesse attrezzature e arredi.
Il contributo e' liquidato previa presentazione di apposita cauzione fidejussoria (bancaria o assicurativa), di importo pari al contributo concesso a garanzia della realizzazione del progetto e restituzione del contributo stesso, che sara' progressivamente svincolata dopo l'ultimazione dei lavori, in relazione alle rate costanti annue versate a rimborso del finanziamento.
Qualora si verifichi una riduzione dell'investimento per minori opere realizzate, sulla quota eccedente il contributo effettivamente concedibile, sara' applicata la rivalutazione per il periodo che decorre dalla liquidazione del contributo alla restituzione della quota eccedente.
TEMPI: Realizzazione e ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo. I lavori relativi alla realizzazione degli interventi devono aver avuto inizio dopo l'1 gennaio 1996.
DOMANDE: Corredate da: relazione illustrativa dell'intervento proposto, che specifichi finalita', caratteristiche generali dell'intervento, eventuali previsioni in piani aziendali, interaziendali, o altri piani, tempi di attuazione, caratteristiche tecniche dell'intervento; progetto definitivo, (redatto secondo le indicazioni fornite dal comma 4, art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata e integrata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101); per gli impianti di risalita anziche' il progetto definitivo si richiedono gli elaborati progettuali in relazione al tipo di intervento, secondo i parametri definiti dalla D.G.R. n. 128-39051 del 10 luglio 1990; dettagliato preventivo di spesa (computo metrico estimativo redatto a misura per lavori e opere edili); concessione o autorizzazione edilizia, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, (qualora non ancora rilasciata dovra' essere trasmessa entro i termini stabiliti dalla deliberazione di ammissione); certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio (per le sole imprese). Le domande e relativa documentazione dovranno essere presentate in conformita' alle norme in materia di imposta di bollo.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI: Le domande saranno esaminate sotto il profilo della correttezza formale, dell'idoneita' tecnica- economica, della validita' rispetto agli obiettivi di ciascuna azione, tenuto conto dei criteri di efficacia, efficienza ed esecutivita'. Il punteggio massimo concedibile per ciascun criterio risulta:
Caratteristiche dell'intervento: Punti max
- idoneita' tecnica e funzionale 2
- congruita' dei costi 2
- ipotesi gestionale 2
Finalizzazione dell'intervento: Punti max
- corrispondenza e significativita' agli obiettivi dell'Azione 6
- contributo allo sviluppo locale e all'occupazione 2
- intervento non rientrante nelle aree del Regolamento CEE 2081/93 - 4
Fattibilita' dell'intervento:
(la somma dei punteggi relativi alle caratteristiche e finalizzazione dell'intervento deve essere moltiplicata per i coefficienti sotto indicati)
- immediata cantierabilita' x 1,5
- fattibilita' tecnico-amministrativa x 1
- intervento non fattibile 0
Ogni intervento sara' sottoposto a valutazione in riferimento a ciascuno dei criteri sopra descritti. La valutazione sara' effettuata da un Gruppo tecnico di lavoro nominato dalla Giunta Regionale e composto da funzionari della Regione esperti in materie turistiche. La somma dei punteggi ponderali per ciascun criterio determinera' il punteggio finale ottenuto dal progetto. Le domande saranno ammesse a contributo nei limiti delle disponibilita' dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. A parita' di punteggio sara' preso in considerazione l'ordine di presentazione delle domande.
L'ammissione ai contributi sara' deliberata dalla Giunta Regionale entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande. La Giunta Regionale determinera' con la medesima deliberazione le modalita' necessarie all'attuazione degli interventi.
SCADENZA: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dall'approvazione della presente scheda.
SETTORE REGIONALE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE: Settore Turismo, Sport e Tempo libero.
SCHEDA TERMALISMO
OBIETTIVO: Favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo del sistema termale piemontese, mediante la destagionalizzazione dell'attivita', riorganizzando e qualificando maggiormente la ricettivita' alberghiera e gli stabilimenti di cura. Gli interventi ammissibili sono:
a - ristrutturazione e ammodernamento degli stabilimenti termali nei loro vari reparti di cura tradizionali (lutoterapia, balneoterapia, inalazioni, autroterapia, idropinoterapia, ecc.) e di cure alternative ed innovative, finalizzate al benessere e al fitness (nuovi gabinetti per massaggi, cure estetiche, ecc.); loro dotazione di impianti per attivita' di tipo termalistico (piscine termali, bagni romano-irlandesi, ecc.).
b - miglioramento degli standard qualitativi degli alberghi, loro adeguamento a norme tecniche concernenti strutture e impianti, loro caratterizzazione ad una fruizione turistico termale mediante la realizzazione di strutture complementari e specialistiche (palestre, piscine, gabinetti terapeutici per cure benessere, fitness, ecc.).
Sono esclusi dai finanziamenti gli interventi nelle strutture alberghiere che non prevedono la dotazione dei servizi igienici privati in tutte le camere.
BENEFICIARI: Enti e aziende a prevalente capitale pubblico, imprese che gestiscono impianti termali ed idropinici, imprese operanti nel settore turistico.
TIPO ED ENTITA' DEL FINANZIAMENTO: Finanziamento a rimborso quinquennale (con rate costanti a tasso zero) fino al 50% della spesa ammissibile per un importo massimo di contribuzione concedibile pari a Lire 2.000.000.000 per gli interventi su stabilimenti termali e Lire 500.000.000 per gli interventi sugli alberghi. Sono ammissibili interventi per lotti funzionali il cui costo di investimento non sia inferiore a Lire 100.000.000.
Nel caso di interventi su stabilimenti termali di proprieta' di Enti e Aziende a prevalente capitale pubblico il contributo e' pari al 100% della spesa ammissibile di cui 80% a rimborso quinquennale e 20% a fondo perduto; l'importo massimo di contributo concedibile e' pari a Lire 2.000.000.000.
Il contributo e' liquidato previa presentazione di apposita cauzione fideiussoria (assicurativa o bancaria), di importo pari al contributo concesso a garanzia della realizzazione del progetto e restituzione del contributo stesso che sara' progressivamente svincolata dopo l'ultimazione dei lavori in relazione alle rate costanti versate a rimborso del finanziamento.
Qualora si verifichi una riduzione dell'investimento per minori opere realizzate, sulla quota eccedente il contributo effettivamente concedibile sara' applicata la rivalutazione per il periodo che decorre dalla liquidazione del contributo alla restituzione della quota eccedente.
TEMPI: Realizzazione e ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo. I lavori relativi alla realizzazione degli interventi devono aver avuto inizio dopo il 1° gennaio 1996.
DOMANDE: Corredate da: relazione illustrativa dell'intervento proposto che specifichi finalita', caratteristiche generali dell'intervento, eventuali previsioni in piani aziendali, interaziendali o altri piani, tempi di attuazione, caratteristiche tecniche dell'intervento; progetto definitivo (redatto secondo le indicazioni fornite dal comma 4, art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata e integrata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101); dettagliato preventivo di spesa (computo metrico estimativo redatto a misura per lavori e opere edili); concessione ed autorizzazione edilizia ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (qualora non ancora rilasciata dovra' essere trasmessa entro i termini stabiliti dalla deliberazione di ammissione ovvero entro e non oltre i termini fissati per l'atto di accettazione del contributo); certificato di iscrizione al registro delle imprese. La domanda e relativa documentazione dovranno essere presentate in conformita' alle norme in materia di imposta di bollo.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI: Le domande saranno esaminate sotto il profilo della correttezza formale dell'idoneita' tecnica-economica, della validita' rispetto agli obiettivi tenuto conto dei criteri di efficacia, efficienza ed esecutivita'. Il punteggio massimo concedibile per ciascun criterio risulta:
Caratteristiche dell'intervento: Punti max
- idoneita' tecnica e funzionale 2
- congruita' dei costi 2
- ipotesi gestionale 2
Finalizzazione dell'intervento:
- corrispondenza e significativita' rispetto agli obiettivi della scheda guida 6
- contributo allo sviluppo locale e all'occupazione 2
- caratterizzazione termale degli esercizi alberghieri o dotazione di strutture e impianti alternativi e innovativi per gli stabilimenti termali 2
Fattibilita' dell'intervento:
(la somma dei punteggi relativi alle caratteristiche e finalizzazione dell'intervento deve essere moltiplicata per i coefficienti sotto indicati) - immediata cantierabilita' x 1,5 - fattibilita' tecnico-amministrativa x 1 - intervento non fattibile 0
Ogni intervento sara' sottoposto a valutazione in riferimento a ciascuno dei criteri sopra descritti. La valutazione sara' effettuata da un Gruppo tecnico di lavoro nominato dalla Giunta Regionale e composto da funzionari regionali esperti in materie turistiche e termali.
La somma dei punteggi ponderali per ciascun criterio determinera' il punteggio finale ottenuto dal progetto.
Le domande saranno ammesse a contributo nei limiti della disponibilita' dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. A parita' di punteggio sara' preso in considerazione l'ordine di presentazione delle domande.
L'ammissione ai contributi sara' deliberata dalla Giunta Regionale entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande. La Giunta Regionale determinera' con la medesima deliberazione le modalita' necessarie all'attuazione degli interventi.
SCADENZA: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dall'approvazione della presente scheda.
SETTORE REGIONALE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE: Settore Turismo, Sport e Tempo libero.