Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 9 aprile 1996, n. 18.

Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

(B.U. 17 aprile 1996, n. 16)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge, ad integrazione e completamento di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, disciplina la formazione e l'attuazione dei Programmi integrati di riqualificazione urbana, edilizia ed ambientale, di seguito denominati "Programmi integrati", finalizzati ad una piu' razionale utilizzazione e riorganizzazione del territorio, delle infrastrutture, degli insediamenti esistenti e della loro espansione, nonche' al perseguimento del risparmio energetico.

Art. 2.
(Strumento urbanistico esecutivo)

1. Il Programma integrato e' strumento urbanistico esecutivo per l'attuazione del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Ha natura complessa, che assume in se', integrandoli, finalita' e contenuti degli altri strumenti urbanistici esecutivi, dei piani urbanistici relativi ad aree per insediamenti produttivi, terziari, agricoli e di tutela ambientale, naturalistica e paesistica, a seconda degli interventi contenuti nel Programma integrato, nonche' dei soggetti proponenti e della natura dei finanziamenti previsti.
2. Esso puo' essere proposto indipendentemente dalla preventiva delimitazione del territorio da assoggettare alla formazione di piani urbanistici esecutivi, prevista dall'articolo 32, secondo comma della l.r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.
(Caratteristiche)

1. Il Programma integrato e' caratterizzato da:
a) compresenza di interventi edificatori destinati a pluralita' di funzioni, residenziali, produttive e terziarie, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ad infrastrutture urbane e territoriali, alla tutela ambientale, naturalistica, paesistica;
b) dimensione tale, anche incidente sul territorio di piu' Comuni, da consentire il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1;
c) connessione organica fra interventi di recupero e riqualificazione degli insediamenti esistenti e interventi di nuova edificazione;
d) possibile concorso di piu' soggetti operatori e di pluralita' di fonti di finanziamento, pubbliche e private e, ove contengano interventi di edilizia residenziale, integrazione di interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata o sovvenzionata e agevolata con interventi di edilizia privata, convenzionata e non convenzionata.

Art. 4.
(Interventi ammessi)

1. I Programmi integrati possono avere per oggetto uno o piu' fra i seguenti interventi:
a) nei centri storici, ai fini del loro recupero urbano ed edilizio, della valorizzazione e qualificazione ambientale e paesaggistica e della tutela del tessuto sociale preesistente;
b) nelle aree periferiche e marginali degli abitati, per interventi di completamento su aree inedificate e interventi di ristrutturazione edilizia sull'esistente, ai fini di recuperare identita' urbana, di integrare alle residenze, i servizi, il verde, le attivita' produttive e terziarie;
c) nelle restanti aree urbane, per ristrutturazioni urbanistiche, in particolare ove esistono aree produttive e terziarie obsolete o irrazionalmente dislocate o dismesse, con potenzialita' di polarizzazione urbana decentrata rispetto al centro storico e di soddisfacimento della carenza arretrata di servizi e di verde.
2. I Programmi non possono riguardare:
a) le aree destinate ad attivita' agricole di cui all'articolo 25 della l. r. n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, se non per il solo obiettivo della valorizzazione e del recupero del patrimonio agricolo, della tutela e dell'efficienza delle unita' produttive;
b) le aree protette di cui alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, se non per il solo obiettivo di attuare le indicazioni dei piani d'area.
3. I casi descritti in successione al comma 1 costituiscono criteri di priorita' al fine dell'assegnazione dei finanziamenti pubblici.

Art. 5.
(Proponenti e contenuti)

1. I Programmi integrati possono essere presentati da soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro.
2. Il Programma integrato comprende gli elaborati di cui all'articolo 39 della l.r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni e, qualora partecipino anche soggetti privati, e' presentato al Sindaco unitamente allo schema di convenzione contenente i rapporti attuativi tra i soggetti promotori ed il Comune, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario, i tempi di realizzazione, le fasi attuative e la previsione di eventuali sanzioni da applicare in caso di inottemperanza, nonche' ogni altro contenuto del programma di attuazione cosi' come e' previsto all'articolo 34 della l.r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per gli interventi edilizi previsti nella prima fase di attuazione di immediata realizzazione, gli elaborati del comma 2 sono integrati dai relativi progetti a scala 1:100.
4. Con le modalita' di cui ai commi precedenti possono inoltre presentare Programmi integrati nonche' Piani esecutivi formati ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, i proprietari degli immobili che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno due terzi del valore degli immobili interessati.

Art. 6.
(Procedure di approvazione)

1. Il Programma integrato, qualora conforme al Piano Regolatore Generale, e' adottato dal Consiglio comunale, depositato presso la segreteria del Comune e pubblicato per estratto, dandone contestuale notizia in un avviso su un quotidiano locale, all'Albo Pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse. Decorsi tali termini il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del Programma integrato, apportando eventuali modifiche. Il Programma integrato, qualora comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, deve, dopo l'adozione, essere inviato alla Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 91 bis della stessa legge, per ottenerne il parere obbligatorio e vincolante, al quale il Consiglio comunale deve adeguare il Programma integrato.
2. Il Programma integrato, in variante agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali approvati o in salvaguardia, dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale e' depositato presso la segreteria del Comune, pubblicato per estratto dandone contestuale notizia in un avviso su un quotidiano locale, all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse. Il Consiglio comunale, nei trenta giorni successivi, controdeduce alle osservazioni, adeguando il Programma integrato, ove del caso, al parere vincolante della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e, non oltre dieci giorni dall'esecutivita' della deliberazione, lo invia alla Regione. La Giunta regionale, acquisito, ove del caso, il parere della Commissione Tecnica Urbanistica di cui all'articolo 76 della l.r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, provvede all'approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi centoventi giorni.
3. Le richieste di modifica di cui al comma 2, sono comunicate, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, al Comune che, entro trenta giorni, assume le proprie determinazioni con deliberazione del Consiglio comunale da trasmettere alla Giunta regionale entro i successivi trenta giorni dall'apposizione del visto di esecutivita'. Qualora il termine per l'assunzione della deliberazione comunale anzidetta decorra inutilmente, le modifiche sono introdotte d'ufficio, dalla Giunta regionale, nel Programma integrato.
4. Se il Consiglio comunale accoglie le richieste di modifiche di cui ai commi 2 e 3, il Programma integrato viene immediatamente approvato con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il Programma integrato assume efficacia con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 40 della l.r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il Programma integrato deve assicurare la dotazione complessiva di aree e standards ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.
7. L'approvazione della Giunta regionale comprende tutte le autorizzazioni di competenza regionale in tema di vincoli idrogeologici, forestali e di pianificazione sovraccomunale la cui gestione competa alla Regione, nonche' contestualmente il parere ai sensi della l. 1497/1939 e l. 431/1985.

Art. 7.
(Procedure attuative)

1. Gli interventi previsti nel Programma integrato sono subordinati ai sensi dell'articolo 32, primo comma, della l.r. 56/1977 e successive modiche ed integrazioni, al rilascio della concessione edilizia.
2. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 6, le autorizzazioni di competenza regionale non devono essere reiterate ai fini del rilascio della concessione edilizia.
3. In sede di approvazione del Programma integrato il Comune, in conformita' al combinato disposto di cui agli articoli 52 e 63 della l.r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, determina gli oneri concessori che devono essere corrisposti in relazione agli interventi edilizi previsti e le modalita' di versamento degli oneri concessori nel rispetto dell'articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
4. Per i pareri di competenza di altri Enti, oltre a quelli del Comune e della Regione ove non vi sia variante alla strumentazione urbanistica, il Sindaco, prima dell'approvazione del Programma integrato da parte del Consiglio comunale, indice la conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Sono ammesse in qualunque momento le modifiche al Programma Pluriennale di Attuazione che si rendono necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma integrato.
6. Non sono subordinati alla inclusione nei Programmi Pluriennali di Attuazione gli interventi edilizi di cui al comma 3 dell'articolo 5, nonche' quelli la cui realizzazione risulti gia' temporalmente determinata nel Programma integrato.

Art. 8.
(Varianti progettuali)

1. Nella fase di attuazione del Programma integrato possono essere autorizzate variazioni, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, sottoposta al solo visto di legittimita', nei seguenti casi:
a) per modificare le destinazioni d'uso delle aree o degli edifici, in misura non superiore al dieci per cento in volume per l'edilizia residenziale e in superficie per le altre destinazioni, purche' al mutamento delle destinazioni corrisponda l'adeguamento degli standards previsti dalle leggi vigenti;
b) per variare il volume o la superficie del Programma integrato, quando le variazioni riguardino il recupero di edifici esistenti e non siano superiori al cinque per cento del volume o della loro superficie, purche' alla variazione corrisponda l'adeguamento degli standards previsti dalle leggi vigenti e il conseguente adeguamento della convenzione;
c) quando venga modificata l'altezza degli edifici in misura non superiore a metri uno, purche' senza variazione del numero dei piani;
d) quando gli spostamenti, all'interno del perimetro, non incidano sulle quantita' complessive del Programma integrato;
e) quando non vi sia mutamento delle caratteristiche degli interventi edilizi sugli immobili sottoposti a vincolo storico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' sugli immobili ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali o regionali.
2. Qualora il Programma integrato interessi aree normate ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni in materia di tutela ambientale, per esse puo' essere mantenuta la volumetria preesistente anche in difformita' da quella del Piano regolatore generale vigente o in salvaguardia. Analogamente si opera per l'altezza massima consentita. La disposizione non si applica in presenza di opere edilizie abusive.
3. Nella fase di attuazione le variazioni che incidono unicamente sulla cubatura dei volumi tecnici e tecnologici e sulla distribuzione interna delle singole unita' immobiliari richiedono la sola autorizzazione del Sindaco.

Art. 9.
(Finanziamento pubblico)

1. I Programmi integrati, gia' approvati secondo le procedure indicate all'articolo 6, possono su espressa richiesta usufruire di finanziamenti a valere sui fondi pubblici comunque stanziati per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. A tal fine, sulla base di specifici criteri di selezione proposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale, vengono attribuite le risorse finanziarie in relazione alla disponibilita' all'uopo individuata.
2. La realizzazione degli interventi edilizi, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private, puo' essere attuata anche attraverso societa' a capitale misto all'uopo costituite.

Art. 10.
(Ambito di applicazione)

1. Le presenti norme si applicano ai Programmi integrati aventi le caratteristiche di cui agli articoli 3, 4 e 5 indipendentemente dal fatto che usufruiscano di contributi o finanziamenti pubblici ivi compresi per quelli in variante purche', questi ultimi, contengano quote di edilizia convenzionata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 11.
(Norma di coordinamento)

1. Dopo il n. 5) del terzo comma dell'articolo 32 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiunto il seguente:
"6) i Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179".