Disegno di legge regionale, n. 5349.
Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed
ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio
1992, n. 179. 1. La presente legge disciplina la formazione e l'attuazione dei
Programmi integrati di riqualificazione urbana, edilizia ed
ambientale finalizzati ad una piu' razionale utilizzazione e
riorganizzazione del territorio, delle infrastrutture, della
residenza e del patrimonio edilizio esistente, ad integrazione e
completamento di quanto disposto dall'art. 16 della legge 17
febbraio 1992, n. 179. 1. Il Programma integrato e' intervento operativo complesso di
interesse pubblico, con rilevante valenza urbanistica ed edilizia,
caratterizzato da: 1. I Programmi integrati possono avere ad oggetto: 1. I Programmi integrati possono essere presentati da soggetti sia
pubblici che privati, singolarmente o riuniti in consorzio o
associati fra di loro. 1. Il Programma integrato e' approvato dal Consiglio Comunale che,
qualora non sia di esclusiva iniziativa comunale, si esprime entro
90 giorni dalla data di presentazione, con deliberazione soggetta al
controllo di legittimita' ai sensi dell'articolo 59 della legge 10
febbraio 1953, n.62. 1. Gli interventi previsti nel Programma integrato sono subordinati
al rilascio della concessione edilizia. Per il rilascio delle
concessioni edilizie relative all'edilizia pubblica residenziale si
applicano le norme di cui all'articolo 11 del decreto legge 2 maggio
1974, n.115, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno
1974, n.247. 1. In sede di realizzazione degli interventi edilizi, senza
necessita' di nuova deliberazione del Consiglio Comunale, possono
essere autorizzate dal Sindaco, previo parere della Commissione
Edilizia, le seguenti variazioni o modifiche. 1. Nell'ambito dei propri indirizzi programmatici e territoriali,
la Giunta regionale delibera la concessione dei finanziamenti, a
valere sui fondi pubblici comunque stanziati per la realizzazione di
interventi di edilizia pubblica residenziale, sulla base dei criteri
di selezione stabiliti dalla legge regionale 18 dicembre 1979, n.
76, nonche' dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale
19 febbraio 1982, n. 6. 1. Le presenti norme si applicano ai Programmi integrati aventi le
caratteristiche di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4,
indipendentemente dal fatto che usufruiscono o meno di contributi o
finanziamenti pubblici ivi compresi per quelli in variante purche',
questi ultimi, contengano quote di edilizia convenzionata ai sensi
degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
(Finalita')
(Caratteristiche)
a) compresenza di pluralita' di funzioni e, qualora dotato di
finanziamento ai sensi del successivo art. 8, dovra' contenere
interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e/o
agevolata.
b) diverse tipologie o modalita' di intervento, ivi comprese le
opere di urbanizzazione e le infrastrutture;
c) dimensione tale, anche sul territorio di piu' Comuni, da
incidere sulla riorganizzazione urbana o sul miglioramento della
qualita' ambientale.
2. Il Programma integrato puo' inoltre prevedere il concorso
pubblico e privato di piu' operatori e risorse finanziarie.
3. Il Programma integrato, se diretto a soddisfare anche esigenze
abitative, deve comprendere una quota per funzioni residenziali
della previsione edificatoria totale dell'area interessata dal
Programma stesso.Detta quota sara' compresa tra un minimo ed un
massimo con parametri dedotti dalla analisi economico-finanziaria
del Programma integrato.
4. Il Programma non puo' riguardare le aree di cui all'articolo 25
della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n.56 e successive
modifiche ed integrazioni, salvo che le stesse siano gia'
interessate da edificazioni a destinazione non agricole.
(Interventi ammessi)
a) centri storici ed aree urbane ai fini di un generale
miglioramento della qualita' della vita;
b) aree di frange esterne di abitati nelle quali si riscontri
carenza di strutture e servizi, al cui interno siano rilevabili aree
inedificate e/o degradate;
c) nuclei di urbanizzazione rada e diffusa, carenti di servizi ed
elementi infrastrutturali e privi di una specifica identita'
urbanistica;
d) aree a carattere produttivo e/o terziario dismesse parzialmente
utilizzate o degradate, ma con forte capacita' di polarizzazione
urbana anche per la realizzazione di servizi.
(Proponenti e contenuti)
2. Il progetto di Programma integrato comprende gli elaborati di
cui all'art. 39 della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977,
n.56 e successive modifiche ed integrazioni e, qualora non sia di
esclusiva iniziativa comunale, e' presentato al Sindaco unitamente
allo schema di convenzione contenente i rapporti attuativi tra i
soggetti promotori ed il Comune, ivi comprese le garanzie di
carattere finanziario, i tempi di realizzazione e la previsione di
eventuali sanzioni da applicare in caso di inottemperanza.
3. Per gli interventi edilizi di immediata realizzazione, di cui al
primo comma del successivo art. 6, gli elaborati di cui sopra
dovranno essere integrati dai relativi progetti a scala 1:100.
4. Con le modalita' di cui ai precedenti commi, possono inoltre
presentare Programmi integrati, nonche' piani esecutivi formati ai
sensi dell'art. 43 della legge urbanistica regionale 5 dicembre
1977, n.56 e successive modifiche ed integrazioni, i proprietari di
fabbricati e di aree edificabili che, in base al reddito imponibile
catastale, rappresentino almeno i due terzi del valore degli
immobili interessati.
(Procedure di approvazione)
2. Qualora il Programma integrato, adottato dal Consiglio Comunale
sia in contrasto con gli strumenti urbanistici ed edilizi comunali
approvati e/o in salvaguardia, il programma e' soggetto ad
osservazioni, nel pubblico interesse, da parte di Associazioni, di
Enti, di Circoscrizioni, ove istituite, nonche' di singoli
cittadini, da inviare al Comune entro 30 giorni dalla data della sua
esposizione all'Albo Pretorio coincidente con l'avviso pubblico su
un quotidiano locale.
3. Sulle osservazioni il Consiglio Comunale si pronuncia entro 30
giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione di cui al comma
precedente, trasmettendo, quindi, il Programma integrato alla
Regione, entro i 10 giorni successivi alla esecutivita' della
deliberazione comunale sulle osservazioni.
4. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione
Tecnica Urbanistica di cui all'articolo 76 della legge urbanistica
regionale 5 dicembre 1977 n.56 e successive modifiche ed
integrazioni, provvede all'approvazione o alla richiesta di
modifiche entro i successivi 120 giorni, decorsi i quali il
programma si intende approvato unitamente alle relative
determinazioni assunte dal Consiglio Comunale sulle osservazioni ed
opposizioni.
5. Le richieste di modifica di cui al precedente comma, sono
comunicate, dal presidente della Giunta regionale o dall'Assessore
delegato, al Comune che, entro 30 giorni, assume le proprie
determinazioni con deliberazione del Consiglio Comunale da
trasmettere alla Giunta regionale entro i successivi 30 giorni
dall'apposizione del visto di esecutivita'. Qualora il termine per
l'assunzione della deliberazione comunale anzidetta decorra
inutilmente, le modifiche sono introdotte d'ufficio, dalla Giunta
regionale, nel Programma integrato.
6. Se il Consiglio Comunale accoglie le richieste di modifiche di
cui sopra, il Programma integrato viene immediatamente approvato con
deliberazione della Giunta regionale.
7. Il Programma integrato assume efficacia con le modalita' di cui
al terzo comma dell'articolo 40 della legge urbanistica regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Qualora il Programma integrato interessi aree normate ai sensi
dell'articolo 24 della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977,
n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando
l'obbligo del rispetto delle prescrizioni in materia di tutela
ambientale, la volumetria complessiva del Programma stesso non
potra' superare l'indice maggiore tra quello preesistente
nell'ambito di intervento e quello eventualmente previsto dallo
strumento urbanistico approvato e/o in salvaguardia. Analogamente si
opera per l'altezza massima consentita.
9. Nelle altre aree valgono gli indici di costruibilita' previsti
dallo strumento urbanistico approvato e/o in salvaguardia ovvero,
qualora trattasi di intervento su area edificata, quello per la
riedificazione della volumetria esistente nell'ambito d'intervento,
o comunque, quelli previsti dal Programma integrato e se non
conformi allo strumento urbanistico il Programma stesso dovra'
seguire la procedura di cui al precedente comma 2.
10. Il Programma integrato deve assicurare la dotazione
complessiva di aree e standars ai sensi dell'art. 21 della legge
urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche
ed integrazioni.
11. L'approvazione della Giunta regionale sostituisce tutte le
autorizzazioni di competenza regionale in tema di vincoli
ambientali, idrogeologici, forestali e di pianificazione
sovraccomunale la cui gestione competa alla Regione.
(Procedure attuative)
2. Qualora la Commissione Edilizia non risulti totalmente
integrata, ai sensi del predetto articolo 11 del decreto legge 2
maggio 1974, n.115 convertito con modificazioni nella legge 27
giugno 1974, n.247, per assenza di alcuni componenti regolarmente
convocati, il Sindaco rilascia la concessione edilizia anche in
assenza dei pareri di competenza degli organismi indicati nella
medesima disposizione.
3. Ai sensi del comma 11 del precedente articolo 5, le
autorizzazioni di competenza regionale non devono essere reiterate
ai fini del rilascio della concessione edilizia.
4. In sede di approvazione del Programma integrato il Comune, in
conformita' al combinato disposto di cui agli articoli 52 e 63 della
legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive
modifiche ed integrazioni, dovra' determinare gli oneri concessori
che gli debbono essere corrisposti in relazione agli interventi
edilizi previsti e le modalita' di versamento di detti oneri
concessori nel rispetto dell'articolo 47 della legge 5 agosto 1978,
n. 457.
5. Per quanto attiene pareri di competenza di altri Enti, oltre a
quelli del Comune e della Regione ove non vi sia variante alla
strumentazione urbanistica, il Sindaco, prima dell'approvazione del
Programma integrato da parte del Consiglio Comunale, indice la
conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
6. Ai sensi dell'art. 37 della legge urbanistica regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, sono
ammesse in qualunque momento le modifiche al Programma Pluriennale
di Attuazione che si rendono necessarie per la realizzazione degli
interventi previsti nel Programma integrato.
7. Non sono subordinati alla inclusione nei Programmi Pluriennali
di Attuazione gli interventi edilizi di cui al III comma, del
precedente articolo 4, nonche' quelli la cui realizzazione risulti
gia' temporalmente determinata nel Programma integrato.
(Varianti progettuali)
a) quando il mutamento delle destinazioni d'uso non comporti
carenza alla misura, prevista dal Programma integrato, degli
standars di cui all'art. 21 della legge urbanistica regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
b) quando le variazioni o le modificazioni non comportino aumento
del volume o della superficie, rispetto al Programma integrato,
salvo tolleranze non superiori complessivamente al 5% del volume o
superficie complessiva del Programma stesso;
c) quando non venga modificata l'altezza degli edifici salvo
tolleranza sino a metri uno, purche' senza variazione del numero dei
piani e non vengano modificate le distanze degli edifici dalle altre
costruzioni e dai confini di proprieta', in misura superiore a metri
due ovvero in misura superiore a centimetri cinquanta dalle strade
pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in
fregio ad esse;
d) quando non vengano mutate le caratteristiche degli interventi
edilizi assentiti in relazione alla classificazione dell'articolo
13 della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
successive modifiche ed integrazioni.
e) quando non vengono derogate le norme vigenti in materia di
edilizia sismica, salvo che la deroga non attenga solo ad aspetti
procedurali;
f) quando non vi sia mutamento delle caratteristiche degli
interventi edilizi previsti dal Programma integrato sugli immobili
sottoposti a vincolo storico, architettonico, archeologico,
paesistico ed ambientale, nonche' sugli immobili ricadenti nei
parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali;
g) quando gli spostamenti all'interno del perimetro non incidano
sull'organizzazione complessiva del Programma integrato e non
costituiscano diversa tipologia dell'intervento.
2. Sono ammesse altresi' le variazioni che incidono sulla entita'
delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici e sulla
distribuzione interna delle singole unita' immobiliari, nonche' le
modifiche che variano il numero delle unita' immobiliari stesse.
(finaziamento pubblico)
2. La Giunta regionale, sentito il parere della competente
Commissione consiliare
regionale, sul progetto di fattibilita' del Programma integrato, si
pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di
finanziamento a valere sui fondi di cui al precedente comma.
3. La realizzazione degli interventi edilizi, mediante l'utilizzo
delle risorse finanziarie pubbliche e private, puo' essere attuata
anche attraverso societa' a capitale misto all'uopo costituite.
(Ambito di applicazione)