Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5349.

Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge disciplina la formazione e l'attuazione dei Programmi integrati di riqualificazione urbana, edilizia ed ambientale finalizzati ad una piu' razionale utilizzazione e riorganizzazione del territorio, delle infrastrutture, della residenza e del patrimonio edilizio esistente, ad integrazione e completamento di quanto disposto dall'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 2.
(Caratteristiche)

1. Il Programma integrato e' intervento operativo complesso di interesse pubblico, con rilevante valenza urbanistica ed edilizia, caratterizzato da:
a) compresenza di pluralita' di funzioni e, qualora dotato di finanziamento ai sensi del successivo art. 8, dovra' contenere interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e/o agevolata.
b) diverse tipologie o modalita' di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture;
c) dimensione tale, anche sul territorio di piu' Comuni, da incidere sulla riorganizzazione urbana o sul miglioramento della qualita' ambientale.
2. Il Programma integrato puo' inoltre prevedere il concorso pubblico e privato di piu' operatori e risorse finanziarie.
3. Il Programma integrato, se diretto a soddisfare anche esigenze abitative, deve comprendere una quota per funzioni residenziali della previsione edificatoria totale dell'area interessata dal Programma stesso.Detta quota sara' compresa tra un minimo ed un massimo con parametri dedotti dalla analisi economico-finanziaria del Programma integrato.
4. Il Programma non puo' riguardare le aree di cui all'articolo 25 della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n.56 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che le stesse siano gia' interessate da edificazioni a destinazione non agricole.

Art. 3.
(Interventi ammessi)

1. I Programmi integrati possono avere ad oggetto:
a) centri storici ed aree urbane ai fini di un generale miglioramento della qualita' della vita;
b) aree di frange esterne di abitati nelle quali si riscontri carenza di strutture e servizi, al cui interno siano rilevabili aree inedificate e/o degradate;
c) nuclei di urbanizzazione rada e diffusa, carenti di servizi ed elementi infrastrutturali e privi di una specifica identita' urbanistica;
d) aree a carattere produttivo e/o terziario dismesse parzialmente utilizzate o degradate, ma con forte capacita' di polarizzazione urbana anche per la realizzazione di servizi.

Art. 4.
(Proponenti e contenuti)

1. I Programmi integrati possono essere presentati da soggetti sia pubblici che privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro.
2. Il progetto di Programma integrato comprende gli elaborati di cui all'art. 39 della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n.56 e successive modifiche ed integrazioni e, qualora non sia di esclusiva iniziativa comunale, e' presentato al Sindaco unitamente allo schema di convenzione contenente i rapporti attuativi tra i soggetti promotori ed il Comune, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario, i tempi di realizzazione e la previsione di eventuali sanzioni da applicare in caso di inottemperanza.
3. Per gli interventi edilizi di immediata realizzazione, di cui al primo comma del successivo art. 6, gli elaborati di cui sopra dovranno essere integrati dai relativi progetti a scala 1:100.
4. Con le modalita' di cui ai precedenti commi, possono inoltre presentare Programmi integrati, nonche' piani esecutivi formati ai sensi dell'art. 43 della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n.56 e successive modifiche ed integrazioni, i proprietari di fabbricati e di aree edificabili che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno i due terzi del valore degli immobili interessati.

Art. 5.
(Procedure di approvazione)

1. Il Programma integrato e' approvato dal Consiglio Comunale che, qualora non sia di esclusiva iniziativa comunale, si esprime entro 90 giorni dalla data di presentazione, con deliberazione soggetta al controllo di legittimita' ai sensi dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n.62.
2. Qualora il Programma integrato, adottato dal Consiglio Comunale sia in contrasto con gli strumenti urbanistici ed edilizi comunali approvati e/o in salvaguardia, il programma e' soggetto ad osservazioni, nel pubblico interesse, da parte di Associazioni, di Enti, di Circoscrizioni, ove istituite, nonche' di singoli cittadini, da inviare al Comune entro 30 giorni dalla data della sua esposizione all'Albo Pretorio coincidente con l'avviso pubblico su un quotidiano locale.
3. Sulle osservazioni il Consiglio Comunale si pronuncia entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione di cui al comma precedente, trasmettendo, quindi, il Programma integrato alla Regione, entro i 10 giorni successivi alla esecutivita' della deliberazione comunale sulle osservazioni.
4. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica di cui all'articolo 76 della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977 n.56 e successive modifiche ed integrazioni, provvede all'approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi 120 giorni, decorsi i quali il programma si intende approvato unitamente alle relative determinazioni assunte dal Consiglio Comunale sulle osservazioni ed opposizioni.
5. Le richieste di modifica di cui al precedente comma, sono comunicate, dal presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, al Comune che, entro 30 giorni, assume le proprie determinazioni con deliberazione del Consiglio Comunale da trasmettere alla Giunta regionale entro i successivi 30 giorni dall'apposizione del visto di esecutivita'. Qualora il termine per l'assunzione della deliberazione comunale anzidetta decorra inutilmente, le modifiche sono introdotte d'ufficio, dalla Giunta regionale, nel Programma integrato.
6. Se il Consiglio Comunale accoglie le richieste di modifiche di cui sopra, il Programma integrato viene immediatamente approvato con deliberazione della Giunta regionale.
7. Il Programma integrato assume efficacia con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 40 della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Qualora il Programma integrato interessi aree normate ai sensi dell'articolo 24 della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni in materia di tutela ambientale, la volumetria complessiva del Programma stesso non potra' superare l'indice maggiore tra quello preesistente nell'ambito di intervento e quello eventualmente previsto dallo strumento urbanistico approvato e/o in salvaguardia. Analogamente si opera per l'altezza massima consentita.
9. Nelle altre aree valgono gli indici di costruibilita' previsti dallo strumento urbanistico approvato e/o in salvaguardia ovvero, qualora trattasi di intervento su area edificata, quello per la riedificazione della volumetria esistente nell'ambito d'intervento, o comunque, quelli previsti dal Programma integrato e se non conformi allo strumento urbanistico il Programma stesso dovra' seguire la procedura di cui al precedente comma 2.
10. Il Programma integrato deve assicurare la dotazione complessiva di aree e standars ai sensi dell'art. 21 della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
11. L'approvazione della Giunta regionale sostituisce tutte le autorizzazioni di competenza regionale in tema di vincoli ambientali, idrogeologici, forestali e di pianificazione sovraccomunale la cui gestione competa alla Regione.

Art. 6.
(Procedure attuative)

1. Gli interventi previsti nel Programma integrato sono subordinati al rilascio della concessione edilizia. Per il rilascio delle concessioni edilizie relative all'edilizia pubblica residenziale si applicano le norme di cui all'articolo 11 del decreto legge 2 maggio 1974, n.115, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 1974, n.247.
2. Qualora la Commissione Edilizia non risulti totalmente integrata, ai sensi del predetto articolo 11 del decreto legge 2 maggio 1974, n.115 convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n.247, per assenza di alcuni componenti regolarmente convocati, il Sindaco rilascia la concessione edilizia anche in assenza dei pareri di competenza degli organismi indicati nella medesima disposizione.
3. Ai sensi del comma 11 del precedente articolo 5, le autorizzazioni di competenza regionale non devono essere reiterate ai fini del rilascio della concessione edilizia.
4. In sede di approvazione del Programma integrato il Comune, in conformita' al combinato disposto di cui agli articoli 52 e 63 della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, dovra' determinare gli oneri concessori che gli debbono essere corrisposti in relazione agli interventi edilizi previsti e le modalita' di versamento di detti oneri concessori nel rispetto dell'articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Per quanto attiene pareri di competenza di altri Enti, oltre a quelli del Comune e della Regione ove non vi sia variante alla strumentazione urbanistica, il Sindaco, prima dell'approvazione del Programma integrato da parte del Consiglio Comunale, indice la conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ai sensi dell'art. 37 della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammesse in qualunque momento le modifiche al Programma Pluriennale di Attuazione che si rendono necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma integrato.
7. Non sono subordinati alla inclusione nei Programmi Pluriennali di Attuazione gli interventi edilizi di cui al III comma, del precedente articolo 4, nonche' quelli la cui realizzazione risulti gia' temporalmente determinata nel Programma integrato.

Art. 7.
(Varianti progettuali)

1. In sede di realizzazione degli interventi edilizi, senza necessita' di nuova deliberazione del Consiglio Comunale, possono essere autorizzate dal Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia, le seguenti variazioni o modifiche.
a) quando il mutamento delle destinazioni d'uso non comporti carenza alla misura, prevista dal Programma integrato, degli standars di cui all'art. 21 della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
b) quando le variazioni o le modificazioni non comportino aumento del volume o della superficie, rispetto al Programma integrato, salvo tolleranze non superiori complessivamente al 5% del volume o superficie complessiva del Programma stesso;
c) quando non venga modificata l'altezza degli edifici salvo tolleranza sino a metri uno, purche' senza variazione del numero dei piani e non vengano modificate le distanze degli edifici dalle altre costruzioni e dai confini di proprieta', in misura superiore a metri due ovvero in misura superiore a centimetri cinquanta dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse;
d) quando non vengano mutate le caratteristiche degli interventi edilizi assentiti in relazione alla classificazione dell'articolo 13 della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
e) quando non vengono derogate le norme vigenti in materia di edilizia sismica, salvo che la deroga non attenga solo ad aspetti procedurali;
f) quando non vi sia mutamento delle caratteristiche degli interventi edilizi previsti dal Programma integrato sugli immobili sottoposti a vincolo storico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' sugli immobili ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali;
g) quando gli spostamenti all'interno del perimetro non incidano sull'organizzazione complessiva del Programma integrato e non costituiscano diversa tipologia dell'intervento.
2. Sono ammesse altresi' le variazioni che incidono sulla entita' delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici e sulla distribuzione interna delle singole unita' immobiliari, nonche' le modifiche che variano il numero delle unita' immobiliari stesse.

Art. 8.
(finaziamento pubblico)

1. Nell'ambito dei propri indirizzi programmatici e territoriali, la Giunta regionale delibera la concessione dei finanziamenti, a valere sui fondi pubblici comunque stanziati per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica residenziale, sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalla legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76, nonche' dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 19 febbraio 1982, n. 6.
2. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare regionale, sul progetto di fattibilita' del Programma integrato, si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di finanziamento a valere sui fondi di cui al precedente comma.
3. La realizzazione degli interventi edilizi, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private, puo' essere attuata anche attraverso societa' a capitale misto all'uopo costituite.

Art. 9.
(Ambito di applicazione)

1. Le presenti norme si applicano ai Programmi integrati aventi le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, indipendentemente dal fatto che usufruiscono o meno di contributi o finanziamenti pubblici ivi compresi per quelli in variante purche', questi ultimi, contengano quote di edilizia convenzionata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.