Legge regionale 12 gennaio 1996, n. 1. Modifica della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 'Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali '. (B.U. 17 gennaio 1996, n. 3) 1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 e' sostituito dal seguente:
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
"L'iniziativa dei Comuni ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali o dell'istituzione di una nuova Provincia deve concludersi con il parere regionale entro il termine perentorio di venti mesi dalla data di adozione della prima deliberazione con cui l'iniziativa stessa viene proposta".