Disegno di legge regionale, n. 6088.
Modifica della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51
'Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e
fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali'. 1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 2 dicembre
1992, n. 51 e' sostituito dal seguente: "L'iniziativa dei Comuni ai
fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali o
dell'istituzione di una nuova Provincia deve concludersi con il
parere regionale entro il termine perentorio di venti mesi dalla
data di adozione della prima deliberazione con cui l'iniziativa
stessa viene proposta". 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45
dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.