Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 22 dicembre 1995, n. 94.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 'Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali' ed alla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 'Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere '.

(B.U. 27 dicembre 1995, suppl. al n. 52)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Proroga termini fase transitoria)

1. Nelle more della costituzione del nuovo ordinamento previsto dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62, la fase transitoria di cui al capo IX della l.r. n. 62/1995 e di cui all'articolo 42 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 e' prorogata al 31 dicembre 1996.

Art. 2.
(Abrogazione articolo 14, comma 3, legge regionale 13 aprile 1995, n. 62)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. n. 62/1995 e' abrogato.

Art. 3.
(Modifica articolo 14, comma 7, lettera c, legge regionale 13 aprile 1995, n. 62)

1. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 14 della l.r. n. 62/1995 e' sostituita dalla seguente:
"c) la dotazione di personale socio-assistenziale, messo a disposizione dai comuni, necessaria per l'esercizio delle funzioni delegate".

Art. 4.
(Modifica articolo 41, legge regionale 13 aprile 1995, n. 62)

1. L'articolo 41 della l.r. n. 62/1995 e' sostituito dal seguente:
"Art. 41 (Personale dei servizi socio-assistenziali).
1. Dalla data di assunzione delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti gestori di cui all'articolo 13 e, comunque, dal 1 gennaio 1997, e' trasferito, nelle piante organiche (PO) dei comuni, delle comunita' montane o loro consorzi, il personale dei servizi socio-assistenziali:
a) dei comuni e delle comunita' montane che, alla data del 31 dicembre 1994, era a disposizione del servizio socio-assistenziale delle preesistenti Unita' socio sanitarie locali (USSL);
b) delle province, messo a disposizione dai servizi socio-assistenziali ai sensi della legge regionale 23 aprile 1992, n. 24;
c) delle PO funzionali di cui all'articolo 47 comma 3, compreso il personale assunto nelle stesse entro il 31 dicembre 1996, in seguito a specifica autorizzazione regionale.
2. Nel caso di gestione tramite l'Unita' sanitaria locale (USL) il personale, di cui al comma 1, e' posto a disposizione della USL.
3. Le PO del personale socio-assistenziale sono attivate nei limiti delle attivita' esercitate da ciascuno degli enti di cui all'articolo 13 e sono determinate dagli enti stessi sulla base dei carichi di lavoro necessari per garantire i livelli programmati delle attivita' socio-assistenziali.
4. Al personale, di cui al comma 1, si applica la normativa del comparto Enti locali, fatto salvo il mantenimento ad esaurimento dei trattamenti economici pregressi."

Art. 5.
(Proroga termine di cui all'articolo 42, comma 6, legge regionale 13 aprile 1995, n. 62)

1. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto all'articolo 42, comma 6 della l.r. n. 62/1995, e' prorogato al 31 dicembre 1996.

Art. 6.
(Modifica articolo 50, comma 2, legge regionale 13 aprile 1995, n. 62)

1. Il comma 2 dell'articolo 50 della l.r. n. 62/1995 e' sostituito dal seguente:
"2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1, le funzioni delegate sono, altresi', esercitate dalle associazioni dei comuni e dai consorzi costituiti, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per la gestione dei servizi socio-assistenziali negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, dalle comunita' montane che gestiscano detti servizi entro i medesimi ambiti territoriali, nonche' dal Comune di Torino per quanto attiene al suo territorio".