Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6046.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995 n. 62 'Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali' ed alla legge regionale 18 gennaio 1995 n. 8 'Finanziamento gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere'.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

1. Nelle more della costituzione del nuovo ordinamento previsto dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 la fase transitoria di cui al capo IX della legge regionale n. 62/1995 e di cui all'articolo 42 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 e' prorogata al 31 dicembre 1996.

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 62/1995 e' abrogato.
2. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 14 della legge regioanle 62/1995 e' cosi' sostituita: "c) la dotazione di personale socio-assistenziale, messo a disposizione dai Comuni, necessaria per l'esercizio delle funzioni delegate".

Art. 3.

1. L'articolo 41 della legge regionale n. 62/1995 e' sostituito dal seguente: "Art. 41 (Personale dei servizi socio-assistenziali). 1) Dalla data di assunzione delle funzioni socio-assistenziali da parte degli Enti gestori di cui all'articolo 13 e, comunque, dal 1. gennaio 1997, e' trasferito nelle piante organiche dei Comuni, delle Comunita' Montane o loro Consorzi il personale dei servizi socio-assistenziali:
a) dei Comuni e delle Comunita' Montane che, alla data del 31 dicembre 1994, era a disposizione del servizio socio-assistenziale delle preesistenti UU.SS.SS.LL. ;
b) delle Province, messo a disposizione dei servizi socio-assistenziali ai sensi della legge regionale 23 aprile 1992, n. 24;
c) delle piante organiche funzionali di cui all'articolo 47 comma 3, compreso il personale assunto nelle stesse entro il 31 dicembre 1996, in seguito a specifica autorizzazione regionale".
2. Nel caso di gestione tramite l' USL il personale di cui al comma 1, e' posto a disposizione della USL .
3. Le piante organiche del personale socio-assistenziale sono attivate nei limiti delle attivita' esercitate da ciascuno degli Enti di cui all'articolo 13 e sono determinate dagli Enti stessi sulla base dei carichi di lavoro necessari per garantire i livelli programmati delle attivita' socio-assistenziali.
4. Al personale di cui al comma 1 si applica la normativa del comparto Enti locali, fatto salvo il mantenimento ad esaurimento dei trattamenti economici pregressi.

Art. 4.

1. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto al comma 6 dell'articolo 42 della legge regionale n. 62/1995, e' prorogato al 31 dicembre 1996.

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale n. 62/1995 e' sostituito dal seguente: "2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1, le funzioni delegate sono, altresi', esercitate dalle Associazioni dei Comuni e dai Consorzi costituiti, ai sensi degli articoli. 24 e 25 della Legge 142/1990, per la gestione dei servizi socio-assistenziali negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, dalle Comunita' Montane che gestiscano detti Servizi entro i medesimi ambiti territoriali, nonche' dal Comune di Torino per quanto attiene al suo territorio".