Disegno di legge regionale, n. 6046.
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995 n. 62 'Norme per
l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali' ed alla legge
regionale 18 gennaio 1995 n. 8 'Finanziamento gestione patrimoniale
ed economico finanziaria delle Unita' Sanitarie Locali e delle
Aziende ospedaliere'. 1. Nelle more della costituzione del nuovo ordinamento previsto
dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 la fase transitoria di
cui al capo IX della legge regionale n. 62/1995 e di cui
all'articolo 42 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 e'
prorogata al 31 dicembre 1996. 1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 62/1995 e'
abrogato. 1. L'articolo 41 della legge regionale n. 62/1995 e' sostituito dal
seguente: "Art. 41 (Personale dei servizi socio-assistenziali). 1)
Dalla data di assunzione delle funzioni socio-assistenziali da parte
degli Enti gestori di cui all'articolo 13 e, comunque, dal 1.
gennaio 1997, e' trasferito nelle piante organiche dei Comuni, delle
Comunita' Montane o loro Consorzi il personale dei servizi
socio-assistenziali: 1. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto al comma 6
dell'articolo 42 della legge regionale n. 62/1995, e' prorogato al 31
dicembre 1996. 1. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale n. 62/1995 e'
sostituito dal seguente: "2. Nel periodo transitorio di cui al comma
1, le funzioni delegate sono, altresi', esercitate dalle
Associazioni dei Comuni e dai Consorzi costituiti, ai sensi degli
articoli. 24 e 25 della Legge 142/1990, per la gestione dei servizi
socio-assistenziali negli ambiti territoriali di cui alla legge
regionale 9 luglio 1976, n. 41, dalle Comunita' Montane che
gestiscano detti Servizi entro i medesimi ambiti territoriali,
nonche' dal Comune di Torino per quanto attiene al suo territorio".
2. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 14 della legge regioanle
62/1995 e' cosi' sostituita: "c) la dotazione di personale
socio-assistenziale, messo a disposizione dai Comuni, necessaria per
l'esercizio delle funzioni delegate".
a) dei Comuni e delle Comunita' Montane che, alla data del 31
dicembre 1994, era a disposizione del servizio socio-assistenziale
delle preesistenti UU.SS.SS.LL. ;
b) delle Province, messo a disposizione dei servizi
socio-assistenziali ai sensi della legge regionale 23 aprile 1992,
n. 24;
c) delle piante organiche funzionali di cui all'articolo 47 comma
3, compreso il personale assunto nelle stesse entro il 31 dicembre
1996, in seguito a specifica autorizzazione regionale".
2. Nel caso di gestione tramite l' USL il personale di cui al
comma 1, e' posto a disposizione della USL .
3. Le piante organiche del personale socio-assistenziale sono
attivate nei limiti delle attivita' esercitate da ciascuno degli
Enti di cui all'articolo 13 e sono determinate dagli Enti stessi
sulla base dei carichi di lavoro necessari per garantire i livelli
programmati delle attivita' socio-assistenziali.
4. Al personale di cui al comma 1 si applica la normativa del
comparto Enti locali, fatto salvo il mantenimento ad esaurimento dei
trattamenti economici pregressi.