Legge regionale 19 dicembre 1995, n. 91. Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 'Nuova classificazione delle aziende alberghiere '. (B.U. 27 dicembre 1995, n. 52) 1. All'articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere) e' aggiunto il seguente comma:
"4. E' consentito alle aziende alberghiere in esercizio di adeguare entro il 31 dicembre 1996 le proprie caratteristiche agli standard qualitativi minimi previsti nell'allegato A alla presente legge alle voci: aria condizionata o impianto di raffrescamento, ascensore per i clienti, locali di ricevimento e soggiorno. Nelle more dell'adeguamento, le aziende alberghiere mantengono la classifica alberghiera in atto nel 1995, sempre che rispettino gli altri standard qualitativi minimi previsti per la classe di appartenenza".