Disegno di legge regionale, n. 6050.
Integrazione delle norme transitorie e finali della legge
regionale 24 gennaio 1995, n. 14 'Nuova classificazione delle
aziende alberghiere'. 1. All'articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14
"Nuova classificazione delle aziende alberghiere" e' aggiunto il
seguente comma:
3bis) e' consentito alle aziende alberghiere in esercizio di
adeguare entro il 31 dicembre 1996 le proprie caratteristiche agli
standard qualitativi minimi previsti negli allegati alla presente
legge alle voci: aria condizionata o impianto di raffrescamento,
ascensore per i clienti, locali di ricevimento e soggiorno. Nelle
more dell'adeguamento le aziende alberghiere mantengono la
classifica alberghiera in atto nel 1995 sempreche' rispettino gli
altri standard qualitativi minimi previsti per la classe di
appartenenza.