Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6050.

Integrazione delle norme transitorie e finali della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 'Nuova classificazione delle aziende alberghiere'.

Art. 1

Art. 1.

1. All'articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 "Nuova classificazione delle aziende alberghiere" e' aggiunto il seguente comma:
3bis) e' consentito alle aziende alberghiere in esercizio di adeguare entro il 31 dicembre 1996 le proprie caratteristiche agli standard qualitativi minimi previsti negli allegati alla presente legge alle voci: aria condizionata o impianto di raffrescamento, ascensore per i clienti, locali di ricevimento e soggiorno. Nelle more dell'adeguamento le aziende alberghiere mantengono la classifica alberghiera in atto nel 1995 sempreche' rispettino gli altri standard qualitativi minimi previsti per la classe di appartenenza.