Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 19 dicembre 1995, n. 90.

Entrata in vigore del primo Piano di attivita' di cui alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 'Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore' cosi' come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23 e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 20 '.

(B.U. 27 dicembre 1995, n. 52)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Approvazione del primo Piano di attivita' di cui all'articolo 1 bis della l.r. 21/1985 cosi' come modificata dalla l.r. 23/1994)

1. Il primo Piano di attivita' di cui all'articolo 1 bis della l.r. 21/1985, cosi' come modificata dalla l.r. 23/1994 e' approvato dal Consiglio regionale entro il 31 marzo 1996.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha validita' per gli anni 1996, 1997 e 1998 e puo' essere aggiornato annualmente sentita la Consulta per i consumatori.

Art. 2.
(Richieste di contributo)

1. Le richieste di contributo di cui all'articolo 10 della l.r. 21/1985, cosi' come modificata dalla l.r. 23/1994 relative al primo Piano di attivita' di cui all'articolo 1 della presente legge, devono pervenire alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 3.
(Deliberazione dei contributi)

1. La Giunta regionale delibera i contributi relativi alle richieste di cui all'articolo 2, tenuto conto del Piano di attivita', entro sessanta giorni dalla presentazione delle richieste.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 1995 la Giunta regionale e' autorizzata a impegnare ed erogare i fondi di cui all'articolo 10 della l.r. 21/1985, cosi' come modificata dalla l.r. 23/1994, sulla base dei seguenti criteri:
a) sviluppare le attivita' di informazione al consumatore e di promozione al consumerismo;
b) sostenere le attivita' di assistenza ed informazione ai consumatori promosse da associazioni ed enti di cui all'articolo 10 della l.r. 21/1985 cosi' come modificata dalla l.r. 23/1994, sino ad un massimo dell'80 per cento della somma ammessa a contributo.

Art. 5.
(Norma abrogativa)

1. La legge 23 febbraio 1995, n. 20 relativa a "Entrata in vigore del primo Piano di attivita' di cui alla l.r. 23/1994 relativa a modifiche e integrazioni alla l.r. 21/1985 in materia di tutela e difesa del consumatore" e' abrogata.

Art. 6.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto.