Disegno di legge regionale, n. 6040.
Modifica della Legge regionale 23 febbraio 1995 n. 20 recante:
'Entrata in vigore del primo piano di attivita' di cui alla legge
regionale 12 luglio 1994 n. 23 relativa a modifiche ed integrazioni
alla Legge regionale 23 marzo 1985, n. 21 in materia di tutela e
difesa del consumatore'. 1. L'articolo 1 della Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 20 e'
sostituito dal seguente: articolo 1. (Aprovazione del Primo Piano di
attivita' di cui all'articolo 2, della legge regionale 12 luglio
1994 numero 23). 1). Il Primo piano di attivita', di cui
all'articolo 2 della legge regionale n. 23/1994, e' approvato dal
Consiglio regionale entro il 31 marzo 1996. 2. Il Piano di cui al
comma 1, ha validita' per gli anni 1996, 1997 e 1998 e puo' essere
aggiornato annualmente. 1.Dopo l'articolo 3 della Legge regionale n. 20/1995 e' aggiunto il
seguente: articolo 4 (disposizioni per il 1995). 1) per l'anno 1995
la Giunta regionale e'autorizzata ad erogare i fondi di cui
all'articolo 10 della legge regionale n. 21/1985 cosi' come
sostituito dalla legge regionale n. 23/1994, secondo i criteri di
cui alle lettere a e b: 1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ai
sensi dell'articolo 45, dello Statuto.
a) sviluppare le attivita' di informazione al consumatore e di
promozione al consumerismo;
b) sostenere le attivita' di assistenza ed informazione ai
consumatori promosse da associazioni ed enti di cui all'articolo 10
della legge regionale n. 21/1985 cosi' come modificata dalla legge
regionale n. 23/1994, sino ad un massimo dell'ottanta per cento
della somma ammessa a contributo.