Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6040.

Modifica della Legge regionale 23 febbraio 1995 n. 20 recante: 'Entrata in vigore del primo piano di attivita' di cui alla legge regionale 12 luglio 1994 n. 23 relativa a modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 marzo 1985, n. 21 in materia di tutela e difesa del consumatore'.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. L'articolo 1 della Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 20 e' sostituito dal seguente: articolo 1. (Aprovazione del Primo Piano di attivita' di cui all'articolo 2, della legge regionale 12 luglio 1994 numero 23). 1). Il Primo piano di attivita', di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 23/1994, e' approvato dal Consiglio regionale entro il 31 marzo 1996. 2. Il Piano di cui al comma 1, ha validita' per gli anni 1996, 1997 e 1998 e puo' essere aggiornato annualmente.

Art. 2.

1.Dopo l'articolo 3 della Legge regionale n. 20/1995 e' aggiunto il seguente: articolo 4 (disposizioni per il 1995). 1) per l'anno 1995 la Giunta regionale e'autorizzata ad erogare i fondi di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 21/1985 cosi' come sostituito dalla legge regionale n. 23/1994, secondo i criteri di cui alle lettere a e b:
a) sviluppare le attivita' di informazione al consumatore e di promozione al consumerismo;
b) sostenere le attivita' di assistenza ed informazione ai consumatori promosse da associazioni ed enti di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 21/1985 cosi' come modificata dalla legge regionale n. 23/1994, sino ad un massimo dell'ottanta per cento della somma ammessa a contributo.

Art. 3.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'articolo 45, dello Statuto.