Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 24 novembre 1995, n. 85.

Amministrazione straordinaria delle Aziende di promozione turistica.

(B.U. 29 novembre 1995, n. 48)

Art. 1

Art. 1.

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di modifica della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, e di riordino dell'organizzazione turistica regionale, non si provvede alla nomina degli organi delle Aziende di promozione turistica.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli organi in carica sono sciolti e il Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione regionale, nomina per ciascuna Azienda di promozione turistica un Amministratore straordinario, che esercita le competenze degli organi dell'Azienda.
3. Gli Amministratori straordinari durano in carica fino all'entrata in vigore della legge di riordino dell'organizzazione turistica e comunque non oltre il 31 marzo 1996.
4. Agli Amministratori straordinari sono corrisposte indennita' pari a quelle previste per i Presidenti delle rispettive Aziende di promozione turistica.