Disegno di legge regionale, n. 6033.
Amministrazione straordinaria delle Aziende di promozione
turistica. 1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di modifica della
legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, e di riordino
dell'organizzazione turistica regionale, non si provvede alla
nomina degli organi delle Aziende di promozione turistica.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Presidente della Giunta regionale nomina per ciascuna Azienda di
promozione turistica un Amministratore Straordinario, che esercita
le competenze degli organi dell'Azienda.
3. Gli Amministratori Straordinari durano in carica fino
all'entrata in vigore della legge di riordino dell'organizzazione
turistica e comunque non oltre il 31 marzo 1996.
4. Agli Amministratori Straordinari sono corrisposte indennita'
pari a quelle previste per i Presidenti delle rispettive Aziende di
promozione turistica.