Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6033.

Amministrazione straordinaria delle Aziende di promozione turistica.

Art. 1

Art. 1.

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di modifica della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, e di riordino dell'organizzazione turistica regionale, non si provvede alla nomina degli organi delle Aziende di promozione turistica.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina per ciascuna Azienda di promozione turistica un Amministratore Straordinario, che esercita le competenze degli organi dell'Azienda.
3. Gli Amministratori Straordinari durano in carica fino all'entrata in vigore della legge di riordino dell'organizzazione turistica e comunque non oltre il 31 marzo 1996.
4. Agli Amministratori Straordinari sono corrisposte indennita' pari a quelle previste per i Presidenti delle rispettive Aziende di promozione turistica.