Legge regionale 20 novembre 1995, n. 82. Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 4 in materia di ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee. (B.U. 29 novembre 1995, n. 48) 1. L'articolo 5, comma 6, della legge regionale 12 aprile 1994, n. 4, e' sostituito dal seguente:
1. L'articolo 14, comma 1, lettera a), della l.r. 4/1994, e' sostituito dal seguente:
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa ogni effetto delle disposizioni della l.r. 4/1994 sostituite dagli articoli 1 e 2. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
"6. Entro il 30 giugno 1997 la Regione trasmette ai Comuni le informazioni contenute nella denuncia dei pozzi ad uso domestico ricevuta ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 agosto 1993, n. 275".
"a) lire 1 milione qualora non si osservino le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5".