Disegno di legge regionale, n. 6008.
Modifiche alla Legge regionale 12 aprile 1994, n. 4 in materia di
ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee. 1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 12 aprile
1994, n. 4, e' sostituito dal seguente: "Entro il 30 giugno 1997 la
Regione trasmette ai Comuni le informazioni contenute nella
denuncia dei pozzi ad uso domestico ricevuta ai sensi dell'articolo
10 del decreto legislativo 5 agosto 1993, n. 275". 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge
regionale 12 aprile 1994, n. 4, e' sostituita dalla seguente:"lire 1
milione qualora non si osservino le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 5". 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa ogni
effetto delle disposizioni della legge regionale 4/1994 sostituite
dagli articoli 1 e 2.
2. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.