Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6008.

Modifiche alla Legge regionale 12 aprile 1994, n. 4 in materia di ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 4, e' sostituito dal seguente: "Entro il 30 giugno 1997 la Regione trasmette ai Comuni le informazioni contenute nella denuncia dei pozzi ad uso domestico ricevuta ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 agosto 1993, n. 275".

Art. 2.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 4, e' sostituita dalla seguente:"lire 1 milione qualora non si osservino le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5".

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa ogni effetto delle disposizioni della legge regionale 4/1994 sostituite dagli articoli 1 e 2.
2. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.