Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75.

Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare.

(B.U. 31 ottobre 1995, n. 44)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. La Regione Piemonte, al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini, al sostanziale miglioramento della qualita' della vita in molte zone del territorio regionale, soggette a gravi e pericolose infestazioni di culicidi e al fine di garantire l'obiettivo dello sviluppo e della valorizzazione del settore turistico, attua interventi finanziari a sostegno di iniziative volte alla lotta contro tali insetti entomofagi.

Art. 2.
(Iniziative ammissibili a contributo)

1. Le iniziative ammissibili a contributo regionale devono riguardare interventi di lotta agli adulti ed alle larve di culicidi.
2. Possono altresi' essere ammessi a contributo, nell'ambito di un progetto complessivo che preveda la lotta adulticida e larvicida le spese relative a:
a) mappatura dell'area di intervento, realizzazione di reti di rilevamento e realizzazione di un archivio dati;
b) sperimentazione di nuove tecniche di lotta convenientemente applicabili e di cui e' riconosciuta la non nocivita' all'uomo e all'ambiente;
c) interventi di informazione e di divulgazione diretti alla popolazione;
d) acquisto di strumentazioni e macchinari speciali.
3. Le spese previste per le iniziative indicate nel comma 2 non devono essere complessivamente superiori al 40 per cento dell'intero progetto. Per il primo anno il limite e' elevato all'80 per cento.

Art. 3.
(Soggetti beneficiari e ambiti territoriali)

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla legge le Amministrazioni Comunali e loro Consorzi o altre forme associative, le Comunita' Montane, le Amministrazioni Provinciali, ricadenti in particolare nei territori di pianura, collina e lacuali.

Art. 4.
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, indirizzate alla Giunta Regionale, sono presentate entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di intervento e sono corredate di:
a) relazione descrittiva dell'iniziativa, articolata secondo le tipologie di intervento di cui all'articolo 2;
b) elenco delle localita' in cui saranno effettuati gli interventi;
c) preventivo di spesa articolato per tipologie di intervento;
d) indicazione dei prodotti che si intendono utilizzare per gli interventi di lotta adulticida e larvicida;
e) parere obbligatorio dei Servizi di igiene pubblica delle Unita' Sanitarie Locali (USL) competenti per territorio, espresso sui progetti proposti, sui prodotti che si intende utilizzare e sulle procedure e le misure igienico-sanitarie da adottarsi nelle operazioni di disinfestazione eseguite.
2. I pareri di cui al comma 1, lettera e) sono rilasciati, ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, che ne facciano richiesta, dai Servizi di igiene pubblica entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
3. Per l'anno 1995 le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 5.
(Concessione dei contributi)

1. La Giunta Regionale provvede alla concessione di contributi per un importo massimo pari al 50 per cento della spesa ammissibile, determinando, con la delibera di concessione del contributo, le eventuali ed ulteriori condizioni per la gestione dell'intervento, in modo da garantire il rispetto degli ambienti naturali e la salvaguardia della salute pubblica.
2. I progetti ammessi a contributo, purche' rispondenti ai requisiti richiesti, sono ordinati in graduatoria secondo i seguenti criteri:
a) costo dell'intervento per ettaro: meno di lire 16.000 = 7 punti, tra lire 16.000 e lire 20.000 = 4 punti, oltre lire 20.000 = 1 punto;
b) coinvolgimento nello sviluppo e nell'esecuzione del progetto degli operatori economici e dei cittadini = 4 punti;
c) prevalenza dei metodi naturali e biologici per la lotta larvicida = 3 punti;
d) iniziativa che si svolge per la prima volta (vale solo a partire dal secondo anno) = 2 punti;
e) iniziative che associano piu' soggetti beneficiari = 2 punti.
3. I parametri di valutazione possono essere aggiornati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale. L'istruttoria delle domande e' svolta dal Settore sanita' pubblica.

Art. 6.
(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi avviene secondo le seguenti modalita':
a) interventi di lotta adulticida e larvicida, acquisto macchinari e strumentazioni specifiche:
1) il 70 per cento alla presentazione della certificazione di inizio degli interventi approvati;
2) il rimanente 30 per cento, alla completa esecuzione delle iniziative previste dal programma previa presentazione degli atti di contabilita' finale e della dichiarazione del soggetto beneficiario che attesti il rispetto del progetto autorizzato;
b) mappature delle aree, realizzazione delle reti di rilevamento e degli archivi dei dati, sperimentazione e iniziative di divulgazione:
1) il 50 per cento all'inizio dell'esecuzione del progetto;
2) il restante 50 per cento ad ultimazione delle iniziative, certificata dall'Autorita' beneficiaria del contributo e accompagnata dalla dichiarazione che attesti il rispetto del progetto autorizzato;
c) nel caso di progetti contenenti interventi previsti sia alla lettera a) che b) si procede all'erogazione secondo le modalita' previste alla lettera a).
2. I soggetti beneficiari riportano su appositi registri, i tempi, le localita', le modalita' di esecuzione ed i prodotti utilizzati nei vari interventi, al fine di consentire che tecnici regionali incaricati e scelti anche tra il personale delle USL, verifichino, anche con controlli a campione, la corretta esecuzione delle iniziative di lotta adulticida e larvicida.
3. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella preventivata, il contributo regionale e' ridotto in proporzione.

Art. 7.
(Revoca del contributo)

1. Il contributo regionale puo' essere revocato quando:
a) le iniziative approvate non siano iniziate entro sei mesi dalla data di esecutivita' dell'atto di concessione del contributo;
b) le iniziative non siano state ultimate entro i termini stabiliti nell'atto di concessione del contributo ed in eventuali proroghe autorizzate;
c) le iniziative siano realizzate solo in parte, oppure risultino sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;
d) nel corso della realizzazione non siano state osservate le normative vigenti in materia di sanita' e tutela ambientale;
e) siano state accertate gravi irregolarita' nella contabilizzazione della spesa.
2. Il contributo e' altresi' revocato, quando il beneficiario non fornisca gli atti, necessari al completamento della documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione, entro sessanta giorni dall'avvenuta esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.
3. La restituzione del contributo per il quale sia stato adottato atto di revoca e' effettuata entro novanta giorni dalla notifica della revoca.
4. La mancata restituzione del credito, che e' comunque recuperato attraverso le forme di legge, determina l'esclusione, per tre anni, del soggetto beneficiario da ogni forma di contribuzione da parte della Regione Piemonte.

Art. 8.
(Ulteriore iniziativa della Regione Piemonte)

1. Al fine di favorire la trasparenza degli atti amministrativi, di svolgere azione di supporto agli Enti locali, di disciplinare rigorosamente le modalita' di scelta degli operatori, la Giunta Regionale puo' approvare un capitolato di oneri che gli Enti locali possono adottare per selezionare i progetti piu' efficaci e scegliere gli operatori che hanno presentato le offerte piu' convenienti.
2. L'Assessorato alla sanita' predispone corsi di formazione per il personale sanitario e tecnico delle USL che esamina i progetti e svolge azioni di controllo sugli interventi di lotta.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della legge e' autorizzata, per gli anni 1995 e 1996, la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
2. Agli oneri derivanti dalla applicazione della legge si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995, di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare" e con la dotazione di lire 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15950. Per gli oneri relativi all'anno 1996 e successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 10.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).