Proposta di legge regionale, n. 6020.
Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di
lotta alle zanzare. 1. La Regione Piemonte, al fine di contribuire alla tutela della
salute dei cittadini, al sostanziale miglioramento della qualita'
della vita in molte zone del territorio del Piemonte, soggette a
gravi e pericolose infestazioni di culicidi, e al fine di garantire
l'obiettivo dello sviluppo e della valorizzazione del settore
turistico, attua interventi finanziari a sostegno di iniziative
volte alla lotta contro tali insetti entomofagi. 1. Le iniziative ammissibili a contributo regionale devono
riguardare interventi di lotta agli adulti ed alle larve di
culicidi. 1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le
Amministrazioni comunali e loro consorzi o altre forme associative,
le Comunita' montane, le Amministrazioni provinciali, ricadenti in
particolare nei territori di pianura, di collina e lacuali. 1. Le domande di contributo, indirizzate alla Giunta regionale,
devono essere presentate entro il 15 settembre dell'anno precedente
a quello di intervento e devono essere corredate di: 1. La Giunta Regionale provvede alla concessione di contributi per
un importo massimo pari al 50 per cento della spesa ammissibile,
determinando, con la delibera di concessione del contributo, le
eventuali ed ulteriori condizioni per la gestione dell'intervento in
modo da garantire il rispetto degli ambienti naturali e la
salvaguardia della salute pubblica. 1. L'erogazione dei contributi avviene secondo le seguenti
modalita': 1. Il contributo regionale puo' essere revocato qualora: 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per gli
anni 1995 e 1996, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui
lire 500 milioni per l'anno 1995. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
(Finalita' della legge)
(Iniziative ammissibili a contributo)
2. Possono altresi' essere ammesse a contributo, nell'ambito di un
progetto complessivo che preveda la lotta adulticida e larvicida, le
spese relative a:
a) mappatura dell'area di intervento, realizzazione di reti di
rilevamento e realizzazione di un archivio dati.
b) sperimentazione di nuove tecniche di lotta convenientemente
applicabili;
c) interventi di informazione e di divulgazione diretti alla
popolazione;
d) acquisto di strumentazioni e macchinari speciali.
3. Le spese previste per le iniziative indicate nel comma
precedente non debbono essere complessivamente superiori al 40 per
cento dell'intero progetto.
(Soggetti beneficiarii e ambiti territoriali)
(Presentazione delle domande)
a) relazione descrittiva dell'iniziativa, articolata secondo le
tipologie di intervento di cui all'articolo 2;
b) elenco delle localita' in cui saranno effettuati gli interventi;
c) preventivo di spesa articolato per tipologie di intervento;
d) indicazione dei prodotti che si intendono utilizzare per gli
interventi di lotta adulticida e larvicida;
e) parere obbligatorio dei Servizi di Igiene Pubblica delle ( USL )
Unita' Sanitarie Locali competenti per territorio espresso sui
progetti proposti, sui prodotti che si intende utilizzare e sulle
procedure e le misure igienico-sanitarie da adottarsi nelle
operazioni di disinfestazione eseguite.
2. I pareri di cui al punto e) del precedente comma devono essere
rilasciati ai richiedenti, di cui all'articolo 3, da parte dei
Servizi di Igiene Pubblica entro 15 giorni dalla presentazione della
richiesta.
3. Per l'anno 1995 le domande devono essere presentate entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
(Concessione dei contributi)
2. I Progetti ammessi a contributo perche' rispondenti ai requisiti
richiesti dovranno essere ordinati in una graduatoria secondo i
seguenti criteri:
a) costo dell'intervento per ettaro:
meno di Lire 12.000 = 7 punti, tra Lire 12.000 e Lire 15.000 = 4
punti, oltre Lire 15.000 = 1 punto;
b) coinvolgimento nello sviluppo e nell'esecuzione del progetto
degli operatori economici e dei cittadini = 4 punti;
c) prevalenza dei metodi naturali e biologici per la lotta
larvicida = 3 punti;
d) iniziativa che si svolge per la prima volta (vale solo a partire
dal secondo anno) = 2 punti;
e) iniziative che associno piu' soggetti beneficiari = 2 punti. I
parametri di valutazione possono essere aggiornati ogni anno con
deliberazione della Giunta Regionale. L'istruttoria delle domande e'
svolta dal Settore Sanita' pubblica della Regione.
(Erogazione dei contributi)
a) interventi di lotta adulticida e larvicida, acquisto macchinari
e strumentazioni specifiche:
1) il 70 per cento alla presentazione
della certificazione di inizio degli interventi approvati;
2) il rimanente 30 per cento alla completa esecuzione delle iniziative
previste dal programma, previa presentazione degli atti di
contabilita' finale, delle relative delibere di approvazione e della
dichiarazione del soggetto beneficiario che attesti il rispetto del
progetto autorizzato;
b) mappature delle aree, realizzazione delle reti di rilevamento e
degli archivi dei dati; sperimentazione e iniziative di
divulgazione:
1) il 50 per cento all'inizio dell'esecuzione del progetto;
2) il restante 50 per cento ad ultimazione delle iniziative certificata dall'autorita' beneficiaria del contributo e
accompagnata dalla dichiarazione che attesti il rispetto del
progetto autorizzato;
c) nel caso di progetti contenenti sia interventi previsti al
precedente punto a) che al punto b) si procede all'erogazione
secondo le modalita' previste al punto a).
2. I soggetti beneficiari devono riportare su appositi registri, i
tempi, le localita', le modalita' di esecuzione ed i prodotti
utilizzati nei vari interventi al fine di consentire che tecnici
regionali incaricati e scelti anche tra il personale delle USL
verifichino, anche con controlli a campione, la corretta esecuzione
delle iniziative di lotta adulticida e larvicida.
3. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore
a quella preventivata, il contributo regionale sara' ridotto in
proporzione.
(Revoca del Contributo)
a) le iniziative approvate non siano iniziate entro sei mesi dalla
data di esecutivita' dell'atto di concessione del contributo;
b) le iniziative non siano state ultimate entro i termini stabiliti
nell'atto di concessione del contributo ed eventuali proroghe
autorizzate;
c) le iniziative vengano realizzate solo in parte, oppure risultino
sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;
d) nel corso della realizzazione non siano state osservate le
normative vigenti in materia di sanita' e/o tutela ambientale;
e) siano state accertate gravi irregolarita' nella
contabilizzazione della spesa.
2. Il contributo puo' essere revocato, inoltre, qualora il
beneficiario non fornisca gli atti necessari al completamento della
documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di
liquidazione entro sessanta giorni dall'avvenuta esecuzione delle
iniziative ammesse a contributo.
3. La restituzione del contributo per il quale sia stata adottato
atto di revoca dalla Giunta regionale o dal funzionario responsabile
secondo il Decreto Legislativo 29/93, deve avvenire entro novanta
giorni dalla notifica della revoca.
4. La mancata restituzione del credito che dovra' comunque essere
recuperato attraverso le forme previste dalla legge, determina la
esclusione per tre anni del soggetto beneficiario da ogni forma di
contribuzione da parte della Regione Piemonte.
(Disposizioni finanziarie)
2. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si
provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa
del bilancio per l'anno finanziario 1995, di apposito capitolo con
la seguente denominazione: "Contributi agli Enti Locali per il
finanziamento di interventi di lotta alle zanzare" e con la
dotazione di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 1995, si
provvede mediante riduzione di pari importo, del capitolo n. 15950.
Per gli oneri relativi all'anno 1996 e successivi si provvede in
sede di predisposizione dei relativi bilanci.
(Dichiarazione d'urgenza)