Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 6020.

Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare.

Presentata da BELLINGERI GIAN FRANCO, BURZI ANGELO, CAVALIERE PASQUALE, FERRARIS PAOLO, MANCUSO GIANNI, MARENGO LUCIANO GIOVANNI, MONTABONE RENATO, PEANO PIERGIORGIO, RUBATTO PIER LUIGI, SAITTA ANTONINO, SPAGNUOLO CARLA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. La Regione Piemonte, al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini, al sostanziale miglioramento della qualita' della vita in molte zone del territorio del Piemonte, soggette a gravi e pericolose infestazioni di culicidi, e al fine di garantire l'obiettivo dello sviluppo e della valorizzazione del settore turistico, attua interventi finanziari a sostegno di iniziative volte alla lotta contro tali insetti entomofagi.

Art. 2.
(Iniziative ammissibili a contributo)

1. Le iniziative ammissibili a contributo regionale devono riguardare interventi di lotta agli adulti ed alle larve di culicidi.
2. Possono altresi' essere ammesse a contributo, nell'ambito di un progetto complessivo che preveda la lotta adulticida e larvicida, le spese relative a:
a) mappatura dell'area di intervento, realizzazione di reti di rilevamento e realizzazione di un archivio dati.
b) sperimentazione di nuove tecniche di lotta convenientemente applicabili;
c) interventi di informazione e di divulgazione diretti alla popolazione;
d) acquisto di strumentazioni e macchinari speciali.
3. Le spese previste per le iniziative indicate nel comma precedente non debbono essere complessivamente superiori al 40 per cento dell'intero progetto.

Art. 3.
(Soggetti beneficiarii e ambiti territoriali)

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le Amministrazioni comunali e loro consorzi o altre forme associative, le Comunita' montane, le Amministrazioni provinciali, ricadenti in particolare nei territori di pianura, di collina e lacuali.

Art. 4.
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, indirizzate alla Giunta regionale, devono essere presentate entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di intervento e devono essere corredate di:
a) relazione descrittiva dell'iniziativa, articolata secondo le tipologie di intervento di cui all'articolo 2;
b) elenco delle localita' in cui saranno effettuati gli interventi;
c) preventivo di spesa articolato per tipologie di intervento;
d) indicazione dei prodotti che si intendono utilizzare per gli interventi di lotta adulticida e larvicida;
e) parere obbligatorio dei Servizi di Igiene Pubblica delle ( USL ) Unita' Sanitarie Locali competenti per territorio espresso sui progetti proposti, sui prodotti che si intende utilizzare e sulle procedure e le misure igienico-sanitarie da adottarsi nelle operazioni di disinfestazione eseguite.
2. I pareri di cui al punto e) del precedente comma devono essere rilasciati ai richiedenti, di cui all'articolo 3, da parte dei Servizi di Igiene Pubblica entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Per l'anno 1995 le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Concessione dei contributi)

1. La Giunta Regionale provvede alla concessione di contributi per un importo massimo pari al 50 per cento della spesa ammissibile, determinando, con la delibera di concessione del contributo, le eventuali ed ulteriori condizioni per la gestione dell'intervento in modo da garantire il rispetto degli ambienti naturali e la salvaguardia della salute pubblica.
2. I Progetti ammessi a contributo perche' rispondenti ai requisiti richiesti dovranno essere ordinati in una graduatoria secondo i seguenti criteri:
a) costo dell'intervento per ettaro:
meno di Lire 12.000 = 7 punti, tra Lire 12.000 e Lire 15.000 = 4 punti, oltre Lire 15.000 = 1 punto;
b) coinvolgimento nello sviluppo e nell'esecuzione del progetto degli operatori economici e dei cittadini = 4 punti;
c) prevalenza dei metodi naturali e biologici per la lotta larvicida = 3 punti;
d) iniziativa che si svolge per la prima volta (vale solo a partire dal secondo anno) = 2 punti;
e) iniziative che associno piu' soggetti beneficiari = 2 punti. I parametri di valutazione possono essere aggiornati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale. L'istruttoria delle domande e' svolta dal Settore Sanita' pubblica della Regione.

Art. 6.
(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi avviene secondo le seguenti modalita':
a) interventi di lotta adulticida e larvicida, acquisto macchinari e strumentazioni specifiche:
1) il 70 per cento alla presentazione della certificazione di inizio degli interventi approvati;
2) il rimanente 30 per cento alla completa esecuzione delle iniziative previste dal programma, previa presentazione degli atti di contabilita' finale, delle relative delibere di approvazione e della dichiarazione del soggetto beneficiario che attesti il rispetto del progetto autorizzato;
b) mappature delle aree, realizzazione delle reti di rilevamento e degli archivi dei dati; sperimentazione e iniziative di divulgazione:
1) il 50 per cento all'inizio dell'esecuzione del progetto;
2) il restante 50 per cento ad ultimazione delle iniziative certificata dall'autorita' beneficiaria del contributo e accompagnata dalla dichiarazione che attesti il rispetto del progetto autorizzato;
c) nel caso di progetti contenenti sia interventi previsti al precedente punto a) che al punto b) si procede all'erogazione secondo le modalita' previste al punto a).
2. I soggetti beneficiari devono riportare su appositi registri, i tempi, le localita', le modalita' di esecuzione ed i prodotti utilizzati nei vari interventi al fine di consentire che tecnici regionali incaricati e scelti anche tra il personale delle USL verifichino, anche con controlli a campione, la corretta esecuzione delle iniziative di lotta adulticida e larvicida.
3. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella preventivata, il contributo regionale sara' ridotto in proporzione.

Art. 7.
(Revoca del Contributo)

1. Il contributo regionale puo' essere revocato qualora:
a) le iniziative approvate non siano iniziate entro sei mesi dalla data di esecutivita' dell'atto di concessione del contributo;
b) le iniziative non siano state ultimate entro i termini stabiliti nell'atto di concessione del contributo ed eventuali proroghe autorizzate;
c) le iniziative vengano realizzate solo in parte, oppure risultino sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;
d) nel corso della realizzazione non siano state osservate le normative vigenti in materia di sanita' e/o tutela ambientale;
e) siano state accertate gravi irregolarita' nella contabilizzazione della spesa.
2. Il contributo puo' essere revocato, inoltre, qualora il beneficiario non fornisca gli atti necessari al completamento della documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione entro sessanta giorni dall'avvenuta esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.
3. La restituzione del contributo per il quale sia stata adottato atto di revoca dalla Giunta regionale o dal funzionario responsabile secondo il Decreto Legislativo 29/93, deve avvenire entro novanta giorni dalla notifica della revoca.
4. La mancata restituzione del credito che dovra' comunque essere recuperato attraverso le forme previste dalla legge, determina la esclusione per tre anni del soggetto beneficiario da ogni forma di contribuzione da parte della Regione Piemonte.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per gli anni 1995 e 1996, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1995.
2. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995, di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare" e con la dotazione di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione di pari importo, del capitolo n. 15950. Per gli oneri relativi all'anno 1996 e successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 9.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.