Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 13 aprile 1995, n. 65.

Modifiche alle leggi regionali relative al sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po ed alle leggi regionali relative al Parco naturale della Rocca di Cavour e della Riserva naturale speciale del Torrente Orba.

(B.U. 19 aprile 1995, suppl. al n. 16)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
All. A.

Art. 1.

1. La presente legge disciplina la ridefinizione della perimetrazione, della struttura organizzativa e del relativo ambito di competenza del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, istituito con la legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, adeguando le leggi regionali interessate.
2. L'asta fluviale del Po, ricompresa nell'ambito del Sistema di cui al comma 1, e' individuata come rotta di migrazione dell'avifauna ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 2.

1. L'articolo 1 della L.R. 28/1990 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - Istituzione del sistema delle aree protette
1. Con la presente legge e' istituito il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po.
2. Nell'ambito del Sistema delle aree protette di cui al comma 1 sono individuate aree a diversa classificazione e precisamente:
a) Riserve naturali speciali;
b) Riserve naturali integrali;
c) Aree attrezzate;
d) Zone di salvaguardia".

Art. 3.

1. L'articolo 2 della L.R. 28/1990, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Confini amministrativi
1. I confini amministrativi del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po incidono sul territorio dei seguenti Comuni: Alluvioni Cambio', Barge, Bassignana, Beinasco, Bozzole, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Camino, Carde', Carignano, Carmagnola, Casale Monferrato, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Coniolo, Crescentino, Crissolo, Faule, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Gambasca, Gassino Torinese, Guazzora, Isola Sant'Antonio, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Martiniana Po, Mazze', Molino dei Torti, Moncalieri, Moncestino, Monteu da Po, Morano sul Po, Moretta, Nichelino, Oncino, Orbassano, Ostana, Paesana, Palazzolo Vercellese, Pancalieri, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Revello, Rifreddo, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, Saluzzo, Sanfront, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Settimo Torinese, Torrazza Piemonte, Torino, Trino, Valenza, Valmacca, Verolengo, Verrua Savoia, Villafranca Piemonte, Villareggia, Villastellone. I confini del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po sono riportati nelle allegate planimetrie in scala 1:25000, numerate dal n. 1 al n. 25; le aree a diversa classificazione interne al Sistema sono puntualmente individuate in cartografia.
2. I confini delle aree classificate come Riserve naturali speciali, Riserve naturali integrali e Aree attrezzate sono delimitati da idonee tabelle, da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Ancorche' non tabellate le Zone di salvaguardia sono disciplinate dalla presente legge.
3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.
4. Per la risoluzione di eventuali contenziosi, relativamente ai confini amministrativi comunali e regionali, si fa riferimento alla cartografia ufficiale dello Stato dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25000".

Art. 4.

1. L'articolo 3 della L.R. 28/1990 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - Denominazione delle aree protette
1. Le aree protette individuate nelle planimetrie di cui all'articolo 2, comma 1 sono cosi' denominate:
a) Riserva naturale speciale di Pian del Re;
b) Area attrezzata di Pian del Re;
c) Area attrezzata di Paesana;
d) Riserva naturale speciale della confluenza del Bronda;
e) Area attrezzata Paracollo, Ponte pesci vivi;
f) Riserva naturale speciale della confluenza del Pellice;
g) Area attrezzata Fontane;
h) Riserva naturale speciale della confluenza del Varaita;
i) Riserva naturale speciale della confluenza del Maira;
l) Riserva naturale speciale della Lanca di San Michele;
m) Area attrezzata dell'Oasi del Po morto;
n) Riserva naturale speciale della Lanca di Santa Marta e della confluenza del Banna;
o) Area attrezzata del Molinello;
p) Area attrezzata Le Vallere;
q) Area attrezzata Arrivore e Colletta;
r) Riserva naturale speciale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;
s) Riserva naturale speciale della confluenza dell'Orco e del Malone;
t) Riserva naturale speciale della confluenza della Dora Baltea (o del Baraccone);
u) Riserva naturale speciale del Mulino Vecchio (Dora Baltea);
v) Riserva naturale speciale dell'Isolotto del Ritano (Dora Baltea);
z) Riserva naturale speciale di Ghiaia Grande;
aa) Area attrezzata delle sponde fluviali di Casale Monferrato;
bb) Riserva naturale speciale della confluenza del Sesia e del Grana;
cc) Riserva naturale integrale della Garzaia di Valenza;
dd) Riserva naturale speciale del Boscone;
ee) Riserva naturale speciale della confluenza del Tanaro.
2. Il restante territorio del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po e' classificato come Zona di salvaguardia".

Art. 5.

1. L'articolo 5 della L.R. 28/1990 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Gestione
1. Il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po e' suddiviso, ai fini gestionali, in tre tratti cosi' individuati:
a) Tratto Pian del Re-Casalgrasso;
b) Tratto Casalgrasso-Crescentino;
c) Tratto Crescentino-confine Piemonte-Lombardia.
2. Le funzioni gestionali dei Tratti di cui al comma 1 sono attribuite ai seguenti Enti:
a) per il Tratto Pian del Re-Casalgrasso all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po del Tratto cuneese, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo e' cosi' composto:
1) cinque membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei comuni di Barge, Carde', Casalgrasso, Crissolo, Faule, Gambasca, Lombriasco, Martiniana Po, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pancalieri, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfront, Villafranca Piemonte;
2) un rappresentante del Comune di Cavour;
3) tre rappresentanti della Provincia di Cuneo, di cui uno espresso dalla minoranza;
4) quattro membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;
5) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;
b) per il Tratto Casalgrasso-Crescentino all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo e' cosi' composto:
1) sei membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei comuni di Beinasco, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Carignano, Carmagnola, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Crescentino, Gassino Torinese, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Mazze', Moncalieri, Monteu da Po, Nichelino, Orbassano, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Settimo Torinese, Torino, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Villareggia, Villastellone;
2) tre rappresentanti della Provincia di Torino, di cui uno espresso dalla minoranza;
3) quattro membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;
4) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;
c) per il Tratto Crescentino-confine Piemonte-Lombardia all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto vercellese e alessandrino, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo e' cosi' composto:
1) cinque membri nominati, con voto limitato, dalla Assemblea dei Sindaci dei comuni di Alluvioni Cambio', Bassignana, Bozzole, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Trino, Valenza, Valmacca, Verrua Savoia;
2) un rappresentante nominato d'intesa tra i Comuni di Bosco Marengo, Casalcermelli e Predosa;
3) un rappresentante della Provincia di Vercelli e due rappresentanti della Provincia di Alessandria;
4) quattro membri nominati dalla Provincia di Alessandria, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;
5) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza.
3. Per il funzionamento degli Enti di cui al comma 2, lettere a), b), e c), si applicano le norme generali previste dalle vigenti leggi regionali in materia di aree protette.
4. Gli Enti di gestione possono stabilire forme di coordinamento anche attraverso una Conferenza dei Presidenti, per garantire uniformita' alle politiche ed alle attivita' di tutela e di gestione".

Art. 6.

1. L'articolo 8 della L.R. 28/1990, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Personale
1. L'ordinamento e le piante organiche del personale degli Enti di gestione di cui all'articolo 5 sono disciplinati con legge regionale.
2. Gli Enti di gestione possono avvalersi, previa convenzione, del personale degli Enti locali territorialmente interessati".

Art. 7.

1. L'articolo 9 della L.R. 28/1990, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - Controllo
1. Per il controllo degli atti degli Enti di cui all'articolo 5 si applicano le norme di cui all' articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 ed agli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40.
2. Per la formazione e la gestione dei bilanci degli Enti di cui all'articolo 5 si applicano le norme di cui all'articolo 9 della L.R. 36/1992 come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 giugno 1993, n. 31".

Art. 8.

1. L'articolo 10 della L.R. 28/1990, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - Norme di tutela per le Riserve naturali
1. Nelle aree istituite a Riserva naturale speciale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' vietato:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, fatti salvi gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico, anche attraverso la prosecuzione di attivita' estrattive autorizzate in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali e' consentita, su apposite convenzioni con la Giunta Regionale, previo parere obbligatorio degli Enti di gestione di cui all'articolo 5, ovvero direttamente con gli Enti di gestione, l'asportazione del materiale risultante dalle opere di restauro o di miglioramento dell'ambiente naturale;
b) esercitare l'attivita' venatoria;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' agricole in atto;
e) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' di cui all'articolo 4;
g) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
h) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. Nella Riserva naturale integrale della Garzaia di Valenza, oltre a quanto disposto dal comma 1, si applicano i seguenti divieti:
a) esercitare l'attivita' agricola;
b) esercitare la pesca: tale divieto si applica anche al territorio della Riserva naturale speciale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;
c) accedere, tranne che per motivi tecnici e scientifici previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
3. In tutte le aree istituite a Riserva naturale e' consentito:
a) effettuare gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, come modificata dalle leggi regionali 21 luglio 1992, n. 36 e 22 febbraio 1993, n. 6, tendente a consentire il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ambientale, con particolare riferimento alle attivita' agricole ed al mantenimento delle condizioni naturali dei luoghi;
b) svolgere l'attivita' agricola e forestale e le attivita' di manutenzione del territorio, purche' non in contrasto con altre norme della presente legge;
c) effettuare interventi edilizi che siano compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 15;
d) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone. Tali interventi devono comunque essere eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e devono essere autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431: in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera h) del presente articolo.
4. Fino alla approvazione dei piani di assestamento di cui all'articolo 15, comma 9, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
5. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'articolo 15, le attivita' e gli interventi di cui al comma 3 sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.
6. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, e' subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte previo parere dell'Ente di gestione".

Art. 9.

1. L'articolo 11 della L.R. 28/1990, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - Norme di tutela per le Aree attrezzate
1. Nelle aree istituite ad area attrezzata, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' vietato:
a) esercitare l'attivita' venatoria;
b) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
c) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' agricole in atto;
d) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi motorizzati, con l'eccezione di spazi attrezzati ad uso esclusivamente sportivo-motonautico;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici od opere, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. In tutte le aree istituite ad Area attrezzata e' consentito:
a) l'esercizio dell'attivita' estrattiva nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 come modificata dalle leggi regionali 18 febbraio 1980, n. 6, 13 marzo 1981, n. 9 e 12 agosto 1981, n. 30: i progetti di escavazione devono comunque prevedere interventi di ripristino finalizzati al recupero a fini ricreativi delle aree degradate ed alla valorizzazione delle zone di interesse naturalistico;
b) effettuare gli interventi tecnici di cui alla L.R. 36/1989;
c) svolgere l'attivita' agricola e forestale e le attivita' di manutenzione del territorio;
d) effettuare interventi edilizi che siano compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 15, con particolare riferimento alle attrezzature per la fruizione pubblica;
e) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone. Tali interventi devono comunque essere eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e devono essere autorizzati ai sensi della legge 431/1985: in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera f) del presente articolo.
3. Fino alla approvazione dei piani di assestamento di cui all'articolo 15, comma 10, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della L.R. 57/1979.
4. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'articolo 15, le attivita' e gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.
5. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, e' subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte previo parere dell'Ente di gestione".

Art. 10.

1. L'articolo 12 della L.R. 28/1990, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - Norme di tutela per le Zone di salvaguardia
1. Nelle aree istituite a Zona di salvaguardia con la presente legge, in quanto aree di raccordo tra le Riserve naturali e le Aree attrezzate ed in quanto aree a regime di tutela urbanistica e territoriale, si applicano le previsioni del Piano d'area di cui all'articolo 15.
2. Fino all'approvazione del Piano d'area gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi sono sottoposti a preventiva autorizzazione ai sensi della legge 431/1985.
3. In tutte le aree istituite a Zona di salvaguardia e' consentito:
a) esercitare l'attivita' venatoria;
b) svolgere l'attivita' agricola e forestale e le attivita' di manutenzione del territorio;
c) effettuare interventi edilizi;
d) esercitare l'attivita' estrattiva nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 69/1978;
e) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone.
4. Fino alla approvazione dei piani di assestamento di cui all'articolo 15, comma 9, i tagli boschivi sono regolati in base alle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale in vigore.
5. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'articolo 15, le attivita' e gli interventi di cui al comma 3 sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.
6. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, e' subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte previo parere dell'Ente di gestione".

Art. 11.

L'articolo 13 della L.R. 28/1990, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - Sanzioni
1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b) ed all'articolo 11, comma 1, lettera a) si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di caccia e di pesca.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c), d), e), e g) e comma 2, lettere a) e c) ed all'articolo 11, comma 1, lettere b), c), d) ed e) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere f) e h) ed all'articolo 11, comma 1, lettera f) comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
5. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 10, comma 4 ed all'articolo 11, comma 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
6. Le violazioni alla limitazione di cui all'articolo 12, comma 2 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 10 milioni.
7. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che deve essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione".

Art. 12.

1. L'articolo 14 della L.R. 28/1990, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - Sorveglianza
1. La sorveglianza del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po e' affidata:
a) al personale di vigilanza degli Enti di cui all'articolo 5, comma 2;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata con gli Enti di gestione.
2. La sorveglianza del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po e' esercitata, altresi', dal Corpo Forestale dello Stato nei limiti di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394".

Art. 13.

1. L'articolo 15 della L.R. 28/1990, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - Strumenti di pianificazione territoriale
1. Il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po e' regolato dal Piano d'area e dagli strumenti di pianificazione specifica e secondo le articolazioni di cui al presente articolo.
2. Il Piano d'area, predisposto per tutto il territorio protetto, costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale Regionale ed ha effetto di Piano paesistico ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, come modificata dalle leggi regionali 10 novembre 1994, n. 45 e 5 gennaio 1995, n. 3 ed e' formato ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall'articolo 7 della L.R. 36/1992.
3. Il Piano d'area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po e' documento unitario di pianificazione territoriale e puo' essere approvato per tratti secondo le articolazioni territoriali di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Il Piano d'area e' formato sulla base degli elementi e degli indirizzi contenuti negli elaborati predisposti per la formazione del Progetto Territoriale Operativo di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 145-6552, dell'8 maggio 1986: parte integrante del Piano d'area e' un Piano settoriale, redatto a norma delle vigenti leggi nazionali e regionali, contenente gli indirizzi per la regimazione delle acque e per la sistemazione delle sponde.
5. L'Ente di gestione territorialmente competente adotta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano d'area e provvede alla trasmissione dello stesso agli Enti territoriali interessati, per la pubblicazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori, e a dare notizia dell'avvenuta adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'individuazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati.
6. Entro novanta giorni chiunque lo ritenga opportuno puo' far pervenire le proprie osservazioni all'Ente adottante.
7. L'Ente adottante, nei successivi novanta giorni, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano d'area definitivo. Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente.
8. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano d'area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.
9. Le indicazioni contenute nel Piano d'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del Piano medesimo, che sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.
10. Il territorio del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, per le porzioni di interesse forestale, e' soggetto a Piani di assestamento forestale di cui all'articolo 24 della L.R. 12/1990.
11. Le aree istituite con la presente legge a Riserva naturale o Area attrezzata sono oggetto di apposito Piano naturalistico di cui all'articolo 25 della L.R. 12/1990.
12. Il Piano d'area individua le opere e gli interventi per i quali e' richiesto il parere dell' Ente di gestione competente: tale parere e' obbligatorio.
13. Qualora gli strumenti di pianificazione di cui al presente articolo prevedano il ricorso a strumenti attuativi di cui all'articolo 32 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a rapporti convenzionali che regolino l'assetto definitivo delle aree soggette ad attivita' estrattive, nelle more di approvazione degli strumenti attuativi, le attivita' estrattive, comunque finalizzate al recupero ambientale, sono consentite nel rispetto delle altre previsioni contenute negli strumenti di pianificazione in base ad autorizzazioni temporanee limitate al rinnovo ed ampliamento delle aree di cava in atto; le autorizzazioni hanno efficacia di ventiquattro mesi dalla data del rilascio e non sono rinnovabili".

Art. 14.

1. Il Parco naturale della Rocca di Cavour, istituito con la legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, e' riclassificato come Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour.
2. Il titolo della L.R. 48/1980 e' sostituito dal seguente: "Istituzione della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour" e nella stessa legge ovunque ricorrano le espressioni: "Parco naturale della Rocca di Cavour" e "Parco naturale" queste sono rispettivamente sostituite da: "Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour" e da "Riserva naturale speciale".

Art. 15.

1. L'articolo 5 della L.R. 48/1980, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Gestione
1. Le funzioni gestionali della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour sono esercitate dall'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto cuneese di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28.
2. L'Ente di cui al comma 1 provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale speciale con lo stanziamento di cui al capitolo 15315 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e di cui ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi finanziari successivi".

Art. 16.

1. L'articolo 6 della L.R. 48/1980, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - Personale
1. Per l'espletamento delle funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, l'Ente a cui e' affidata la gestione della Riserva naturale speciale si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica approvata con legge regionale.
2. Il personale in servizio presso la Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferito all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto cuneese; a tal fine, la pianta organica dell'Ente e' integrata dalle due unita' di V qualifica funzionale in servizio".

Art. 17.

1. L'articolo 8 della L.R. 48/1980, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 - Vincoli e permessi 1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour, oltre al rispetto delle leggi regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' vietato:
a) aprire e coltivare cave;
b) esercitare l'attivita' venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 come modificata dalle leggi regionali 21 luglio 1992, n. 36 e 22 febbraio 1993, n. 6;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' colturali;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) asportare rocce o minerali;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione dell'attivita' agricola e forestale e della fruibilita' della Riserva naturale speciale;
h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi;
i) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.
2. Su tutto il territorio della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour e' concesso ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso alle finalita' di cui all'articolo 3.
3. Fino all'approvazione del Piano naturalistico di cui al comma 4, ogni intervento di modificazione dello stato dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, e' sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.
4. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale ed alla manutenzione ed utilizzazione delle aree boschive sono previste dal Piano di assestamento forestale e dal Piano naturalistico, di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. Il Piano naturalistico contiene anche norme relative all'edificabilita' ed all'uso del suolo; tali norme sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali.
5. Fino all'approvazione dei Piani di cui al comma 4, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57".

Art. 18.

1. L'articolo 9 della L.R. 48/1980, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - Sanzioni
1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.
2. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d), e), f), ed i) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g) ed h) ed alle limitazioni di cui ai commi 2 e 3, comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
5. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 8, comma 5, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4 e 5 comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformita' alle disposizioni formulate con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione".

Art. 19.

1. L'articolo 10 della L.R. 48/1980, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Sorveglianza
1. La sorveglianza della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour e' affidata:
a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell'Ente a cui e' affidata la gestione della Riserva;
b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale ed alle guardie di caccia e pesca;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.
2. La sorveglianza della Riserva naturale e' esercitata, altresi', dal Corpo Forestale dello Stato nei limiti di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394".

Art. 20.

1. L'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 50, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1989, n. 28, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Gestione
1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto vercellese ed alessandrino".

Art. 21.

1. L'articolo 8 della L.R. 50/1987, come modificato dall'articolo 2 della L.R. 28/1989 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Personale
1. Per l'espletamento delle funzioni di direzione e di amministrazione di cui all'articolo 5, l'Ente a cui e' affidata la gestione della Riserva naturale speciale del Torrente Orba si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica approvata con legge regionale".

Art. 22.

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 18 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - Finalita'
1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere".

Art. 23.

1. L'articolo 2 della L.R. 18/1987, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Accesso all'Area attrezzata
1. L'accesso e la circolazione pedonale e ciclabile del pubblico e l'utilizzo delle strutture disponibili sono consentiti tutti i giorni dagli ingressi aperti al pubblico, secondo gli orari stagionali e gli itinerari stabiliti con deliberazione dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese.
2. L'accesso dei mezzi a motore e' limitato esclusivamente alle aree di parcheggio fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e di vigilanza.
3. L'accesso nelle ore, nei luoghi e dagli ingressi non consentiti in base alle previsioni della deliberazione di cui al comma 1 e le violazioni alla norma di cui al comma 2, comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000".

Art. 24.

1. L'articolo 10 della L.R. 18/1987, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - Deroghe
1. L'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po Tratto torinese puo' concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, tecnici e connessi alle funzioni di vigilanza, purche' non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi e Autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative e temporanee.
2. Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a richiesta, al personale di vigilanza.
3. Il personale dell'Ente di gestione puo' agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio direttivo".

Art. 25.

1. L'articolo 11 della L.R. 18/1987, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - Vigilanza
1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle
relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza di cui all'articolo 14 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28".

Art. 26.

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 35 sono aggiunte le seguenti:
"p) Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Pian del Re-Casalgrasso;
q) Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Casalgrasso-Crescentino;
r) Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Crescentino-confine Piemonte-Lombardia".
2. Dopo la lettera o1) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 12/1990, sono aggiunte le seguenti:
"p1) All'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della L.R. 28/1990;
q1) All'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) della L.R. 28/1990;
r1) All'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della L.R. 28/1990".

Art. 27.

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della L.R. 12/1990 e' sostituito dal seguente:
"5. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Pian del Re-Casalgrasso e' cosi' composto:
a) cinque membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni di: Barge, Carde', Casalgrasso, Crissolo, Faule, Gambasca, Lombriasco, Martiniana Po, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pancalieri, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfront, Villafranca Piemonte;
b) un rappresentante del Comune di Cavour;
c) tre rappresentanti della Provincia di Cuneo, di cui uno espresso dalla minoranza;
d) quattro membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;
e) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della L.R. 12/1990 sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Casalgrasso-Crescentino e' cosi' composto:
a) sei membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei comuni di Beinasco, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Carignano, Carmagnola, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Crescentino, Gassino Torinese, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Mazze', Moncalieri, Monteu da Po, Nichelino, Orbassano, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Settimo Torinese, Torino, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Villareggia, Villastellone;
b) tre rappresentanti della Provincia di Torino, di cui uno espresso dalla minoranza;
c) quattro membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;
d) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza.
5 ter. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Crescentino-confine Piemonte-Lombardia e' cosi' composto:
a) cinque membri nominati, con voto limitato, dalla Assemblea dei Sindaci dei comuni di Alluvioni Cambio', Bassignana, Bozzole, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Trino, Valenza, Valmacca, Verrua Savoia;
b) un rappresentante nominato d'intesa tra i Comuni di Bosco Marengo, Casalcermelli e Predosa;
c) un rappresentante della Provincia di Vercelli e due rappresentanti della Provincia di Alessandria;
d) quattro membri nominati dalla Provincia di Alessandria, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;
e) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza".

Art. 28.

1. I componenti dei Consigli direttivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 28/1990, come modificato dalla presente legge, sono nominati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'avvenuto insediamento dei Consigli direttivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 28/1990, come modificato dalla presente legge, le funzioni gestionali dei tre Tratti del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po sono svolte dai Consigli direttivi in carica all'entrata in vigore della presente legge per le competenze attualmente esercitate.
3. I membri dei Consigli direttivi durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.
4. Fino all'approvazione delle norme di utilizzo e fruizione del Parco naturale della Fascia fluviale del Po, nell'Area attrezzata Le Vallere, si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 18 "Norme per l'utilizzo e la fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere".

Art. 29.

1 Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 28 agosto 1979, n. 51 "Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza", come modificata dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15;
b) l'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48 "Istituzione del Parco naturale della Rocca di Cavour";
c) la legge regionale 9 dicembre 1982, n. 37 "Istituzione dell'Area attrezzata Le Vallere" come modificata dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15;
d) la legge regionale 28 febbraio 1984, n. 13 "Modificazione alla legge regionale 28 agosto 1979, n. 51 'Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza'";
e) la legge regionale 30 marzo 1987, n. 19 "Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale della Garzaia di Valenza";
f) l'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1989, n. 28;
g) il comma 7 dell'articolo 7 ed il comma 19 dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 "Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)";
h) gli articoli 6, 7 e 19 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 "Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po";
i) la legge regionale 19 dicembre 1991, n. 62 "Modificazione alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 'Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione";
l) le lettere c) e d) del comma 4 ed il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394";
m) la legge regionale 3 giugno 1993, n. 22 "Modificazione della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 'Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione'".

Allegato A.

Allegato: Planimetrie in scala 1:25000 numerate da 1 a 25
OMISSIS