Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5482.

Parco Naturale della Fascia Fluviale del Po. Modifiche alle LL.RR. 17.4.90 n. 28, 30.3.87 n. 18, 30.3.87 n. 19 e 16.5.80 n. 48.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Art. 1.

1. La presente legge disciplina la trasformazione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, istituito con la legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, in Parco naturale della Fascia fluviale del Po, ne modifica i confini e ne ridefinisce la struttura organizzativa ed il relativo ambito di competenza, adeguando le leggi regionali interessate.

Art. 2.

1. L'espressione "Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po", di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e' sostituita, ovunque ricorra, con l'espressione "Parco naturale della Fascia fluviale del Po".

Art. 3.

1. Le planimetrie in scala 1:10000, allegate alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e contrassegnate con i numeri da 1 a 12, sono sostituite dalle allegate planimetrie in scala 1:25000 facenti parte integrante della presente legge.

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e' sostituito dal seguente: "1. I confini del Parco naturale della Fascia fluviale del Po incidono sul territorio dei seguenti Comuni: Alluvioni Cambio', Alzano Scrivia, Barge, Bassignana, Bozzole, Brandizzo, Brusasco, Camino, Carde', Carignano, Carmagnola, Casale Monferrato, Casalgrasso, Castagneto Po, Castelnuovo Scrivia, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Chivasso, Cigliano, Coniolo, Crescentino, Crissolo, Faule, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Gambasca, Gassino Torinese, Guazzora, Isola S. Antonio, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Martiniana Po, Mazze', Molino dei Torti, Moncalieri, Moncestino, Monteu da Po, Morano sul Po, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Palazzolo Vercellese, Pancalieri, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rondissone, Saluggia, Saluzzo, Sanfront, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Savigliano, Settimo Torinese, Torrazza Piemonte, Torino, Tortona, Trino, Valenza e Valmacca, Verolengo, Verrua Savoia, Villafranca Piemonte, Villareggia e Villastellone. I confini del Parco naturale della Fascia fluviale del Po sono riportati nelle allegate planimetrie in scala 1:25000 facenti parte integrante della presente legge: le aree a diversa classificazione interne al Parco sono puntualmente individuate in cartografia".

Art. 5.

1. Dopo il n. 8 del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e' aggiunto il seguente: "8 bis) Area attrezzata Le Vallere";
2. Dopo il n. 11 del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, sono aggiunti seguenti: "11 bis) Riserva naturale speciale della Tenuta del Duca; 11 ter) Riserva naturale speciale del Molino Vecchio";
3. Il n. 16 del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e' sostituito dal seguente: "16) Riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza che comprende un'area di Riserva naturale integrale";
4. Il n. 18 del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e' sostituito dal seguente: "18) Riserva naturale speciale del Bosco Barattiere".

Art. 6.

1. L'articolo 5 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e' sostituito dal seguente: "Articolo 5 (Gestione). 1. Il Parco naturale della Fascia fluviale del Po e' suddiviso, ai fini gestionali, in tre Tratti cosi' individuati:
a) Tratto Pian del Re-Pancalieri;
b) Tratto Pancalieri-Crescentino;
c) Tratto Crescentino-Confine Piemonte, Lombardia.
2. Le funzioni gestionali dei Tratti di cui al comma 1 sono, rispettivamente, attribuite ai seguenti Enti:
a) per il Tratto Pian del Re-Pancalieri all'Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po del Tratto cuneese, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio Direttivo e' cosi' composto: 1) cinque membri nominati dalla Comunita' del Parco, costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12; 2) un rappresentante del Comune di Cavour; 3) tre rappresentanti della Provincia di Cuneo, di cui uno espresso dalla minoranza; 4) due membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle Associazioni ambientaliste; 5) cinque membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza. b) per il Tratto Pancalieri-Crescentino all'Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po della Pianura Torinese, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio Direttivo e' cosi' composto: 1) cinque membri nominati dalla Comunita' del Parco, costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12; 2) tre rappresentanti della Provincia di Torino, di cui uno espresso dalla minoranza; 3) due membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle Associazioni ambientaliste; 4) cinque membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza. c) per il Tratto Crescentino-Confine Piemonte, Lombardia all'Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po Alessandrina e del Torrente Orba, il cui Consiglio Direttivo e' cosi' composto: 1) cinque membri nominati dalla Comunita' del Parco, costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12; 2) un rappresentante nominato d'intesa tra Comuni di Bosco Marengo, Casalcermelli e Predosa; 3) un rappresentante della Provincia di Vercelli e due rappresentanti della Provincia di Alessandria; 4) due membri nominati dalla Provincia di Alessandria, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle Associazioni ambientaliste; 5) cinque membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza.
3. Per il funzionamento degli Enti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2, si applicano le norme generali previste dalle vigenti leggi regionali in materia di aree protette".

Art. 7.

1. I componenti dei Consigli Direttivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, come modificato dalla presente legge, sono nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'avvenuto insediamento dei Consigli Direttivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, come modificato dalla presente legge, le funzioni gestionali dei tre Tratti del Parco naturale della Fascia fluviale del Po sono esercitate dai Consigli Direttivi in carica all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

1. L'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e' sostituito dal seguente: "Articolo 9 (Controllo) 1. Per la formazione e la gestione dei bilanci e per il controllo degli atti degli Enti di cui all'articolo 5 si applicano le norme di cui alla legge regionale 21 luglio 1992, n.36, modificata dalla legge regionale 23 giugno 1993, n. 31".

Art. 9.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e' sostituito dal seguente: "2. Nell'area istituita a Riserva naturale integrale, ricadente all'interno della Riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza, oltre ai divieti di cui al comma 1 si applicano, altresi', i divieti di:
a) esercitare l'attivita' agricola;
b) esercitare la pesca;
c) accedere, tranne che per motivi tecnici e scientifici previa autorizzazione dell'Ente di gestione della Riserva".

Art. 10.

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e' sostituita dalla seguente: "a) l'esercizio dell'attivita' venatoria: tale attivita' e' ammessa in relazione alla tipologia delle aree classificate Zone di salvaguardia ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12".

Art. 11.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, sono aggiunti i seguenti: "5 bis. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 10 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000. 5 ter. Le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 30.000 ad un massimo di L. 200.000, prevista dall'articolo 23 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7, modificato dalla legge regionale 15 maggio 1987, n. 28".
2. Al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, l'espressione "ai commi 1, 4, 5 e 6" e' sostituita con l'espressione "ai commi 1, 4, 5, 5 bis, lettera a), e 6".

Art. 12.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b bis) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata con gli Enti di gestione del Parco".

Art. 13.

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e' sostituito dal seguente: "2. Il Piano di area e' predisposto per tutto il territorio del Parco e costituisce, a tutti gli effetti, stralcio del Piano Territoriale; ha effetto di Piano, ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, ed e' formato ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36".
2. Il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e' sostituito dal seguente: "6. Le osservazioni al Piano di area adottato, formulate dai soggetti e dagli Enti di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, sono fatte pervenire entro 90 giorni all'Ente adottante, che le esamina nei successivi 90 giorni e provvede alla predisposizione degli atti connseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo".
3. Il comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e' sostituito dal seguente: "8. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del Piano medesimo, che sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello".

Art. 14.

1. Il Parco naturale della Rocca di Cavour, istituito con la legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, e' riclassificato come Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour.
2. L'espressione "Parco naturale della Rocca di Cavour", di cui alla legge regionale 16 maggio 1980, n.48, e' sostituita, ovunque ricorra, con l'espressione "Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour".

Art. 15.

1. L'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, e' sostituito dal seguente: "Articolo 5 (Gestione). 1. Le funzioni gestionali della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour sono esercitate dall'Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po del Tratto cuneese di cui all'articolo 5, lettera a), della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28.
2. L'Ente di cui al comma 1 provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale con lo stanziamento di cui al capitolo 15315 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e di cui ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi finanziari successivi".

Art. 16.

1. L'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, e' sostituito dal seguente: "Articolo 6 (Personale) 1. Per l'espletamento delle funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, l'Ente a cui e' affidata la gestione della Riserva si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica approvata con legge regionale".
2. Il personale in servizio presso il Parco naturale della Rocca di Cavour, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferito all'Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po del Tratto cuneese; a tal fine, la pianta organica dell'Ente e' incrementata delle due unita' di V. qualifica funzionale in servizio.

Art. 17.

1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, e' sostituita dalla seguente: "b) esercitare l'attivita' venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36".
2. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48 e' sostituito dal seguente: "Fino all'approvazione del Piano naturalistico di cui al quarto comma, ogni intervento di modificazione dello stato dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale".
3. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, e' sostituito dal seguente: "Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale ed alla manutenzione ed utilizzazione delle aree boschive sono previste da un Piano naturalistico e da un Piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57. Il Piano naturalistico contiene anche norme relative all'edificabilita' ed all'uso del suolo: tali norme sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali".

Art. 18.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, e' inserito il seguente: "Le violazioni del divieto di cui alla lettera b) dell'articolo 8 comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia".
2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, e' sostituito dal seguente: "Le violazioni dei divieti di cui alle lettere g) ed h) e delle limitazioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 8 comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica".
3. Il sesto comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, e' sostituito dal seguente: "Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Art. 19.

1. L'articolo 10 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, e' sostituito dal seguente: "Articolo 10 (Sorveglianza) 1. La sorveglianza della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour e' affidata:
a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell'Ente a cui e' affidata la gestione della Riserva;
b) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione;
c) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale ed alle guardie di caccia e pesca.
2. La sorveglianza della Riserva naturale e' esercitata , altresi', dal Corpo Forestale dello Stato nei limiti di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394".

Art. 20.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 50, e' sostituito dal seguente: "1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po Alessandrina e del Torrente Orba".

Art. 21.

1. L'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Articolo 8 (Personale) 1. Per l'espletamento delle funzioni di direzione e di amministrazione di cui al precedente articolo 5, l'Ente a cui e' affidata la gestione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica approvata con legge regionale".

Art. 22.

1. Fino all'approvazione delle norme di utilizzo e di fruizione del Parco naturale della Fascia fluviale del Po, nell'Area attrezzata Le Vallere si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 18 "Norme per l'utilizzo e la fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere".
2. Agli articoli 2, primo comma, e 10, primo comma, della legge regionale 30 marzo 1987, n. 18, l'espressione "Azienda regionale dei Parchi suburbani" e' sostituita con l'espressione "Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po della Pianura Torinese".
3. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Il personale dell'Ente di gestione puo' agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni o i programmi del Consiglio Direttivo".
4. L'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 18, e' sostituito dal seguente: "La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 14 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28".

Art. 23.

1. Fino all'approvazione delle norme di utilizzo e fruizione del Parco naturale della Fascia fluviale del Po, nella Riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 19 "Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale della Garzaia di Valenza".
2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 19, e' sostituito dal seguente: "Fatto salvo il divieto previsto per la Riserva naturale integrale dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, l'accesso dei visitatori alla Riserva naturale speciale e' regolamentato dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione".

Art. 24.

1. Per effetto della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) il comma 3 dell'articolo 1, gli articoli 6 e 7, il comma 4 dell'articolo 8, i commi 5 e 7 dell'articolo 15 ed il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 "Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po. Istituzione";
b) il comma 7 dell'articolo 7 ed il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 "Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)";
c) il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 50 "Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo";
d) la legge regionale 9 dicembre 1982, n. 37 "Istituzione dell'Area attrezzata Le Vallere";
e) l'articolo 7 ed i commi settimo ed ottavo dell'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48 "Istituzione del Parco naturale della Rocca di Cavour";
f) la legge regionale 28 agosto 1979, n. 51 "Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza".