Disegno di legge regionale, n. 5482.
Parco Naturale della Fascia Fluviale del Po. Modifiche alle LL.RR.
17.4.90 n. 28, 30.3.87 n. 18, 30.3.87 n. 19 e 16.5.80 n. 48. 1. La presente legge disciplina la trasformazione del Sistema delle
aree protette della Fascia fluviale del Po, istituito con la legge
regionale 17 aprile 1990, n. 28, in Parco naturale della Fascia
fluviale del Po, ne modifica i confini e ne ridefinisce la struttura
organizzativa ed il relativo ambito di competenza, adeguando le
leggi regionali interessate. 1. L'espressione "Sistema delle aree protette della Fascia fluviale
del Po", di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e'
sostituita, ovunque ricorra, con l'espressione "Parco naturale della
Fascia fluviale del Po". 1. Le planimetrie in scala 1:10000, allegate alla legge regionale
17 aprile 1990, n. 28, e contrassegnate con i numeri da 1 a 12, sono
sostituite dalle allegate planimetrie in scala 1:25000 facenti parte
integrante della presente legge. 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 aprile 1990,
n. 28, e' sostituito dal seguente: "1. I confini del Parco naturale
della Fascia fluviale del Po incidono sul territorio dei seguenti
Comuni: Alluvioni Cambio', Alzano Scrivia, Barge, Bassignana,
Bozzole, Brandizzo, Brusasco, Camino, Carde', Carignano, Carmagnola,
Casale Monferrato, Casalgrasso, Castagneto Po, Castelnuovo Scrivia,
Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavallerleone, Cavallermaggiore,
Chivasso, Cigliano, Coniolo, Crescentino, Crissolo, Faule,
Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Gambasca, Gassino Torinese,
Guazzora, Isola S. Antonio, La Loggia, Lauriano, Lombriasco,
Martiniana Po, Mazze', Molino dei Torti, Moncalieri, Moncestino,
Monteu da Po, Morano sul Po, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana,
Palazzolo Vercellese, Pancalieri, Pecetto di Valenza, Pomaro
Monferrato, Pontestura, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rondissone,
Saluggia, Saluzzo, Sanfront, San Mauro Torinese, San Raffaele
Cimena, San Sebastiano da Po, Savigliano, Settimo Torinese, Torrazza
Piemonte, Torino, Tortona, Trino, Valenza e Valmacca, Verolengo,
Verrua Savoia, Villafranca Piemonte, Villareggia e Villastellone. I
confini del Parco naturale della Fascia fluviale del Po sono
riportati nelle allegate planimetrie in scala 1:25000 facenti parte
integrante della presente legge: le aree a diversa classificazione
interne al Parco sono puntualmente individuate in cartografia". 1. Dopo il n. 8 del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale
17 aprile 1990, n. 28, e' aggiunto il seguente: "8 bis) Area
attrezzata Le Vallere"; 1. L'articolo 5 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e'
sostituito dal seguente: "Articolo 5 (Gestione). 1. Il Parco
naturale della Fascia fluviale del Po e' suddiviso, ai fini
gestionali, in tre Tratti cosi' individuati: 1. I componenti dei Consigli Direttivi di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 17 aprile 1990,
n. 28, come modificato dalla presente legge, sono nominati entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1. L'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e'
sostituito dal seguente: "Articolo 9 (Controllo) 1. Per la
formazione e la gestione dei bilanci e per il controllo degli atti
degli Enti di cui all'articolo 5 si applicano le norme di cui alla
legge regionale 21 luglio 1992, n.36, modificata dalla legge
regionale 23 giugno 1993, n. 31". 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17 aprile
1990, n. 28, e' sostituito dal seguente: "2. Nell'area istituita a
Riserva naturale integrale, ricadente all'interno della Riserva
naturale speciale della Garzaia di Valenza, oltre ai divieti di cui
al comma 1 si applicano, altresi', i divieti di: 1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale
17 aprile 1990, n. 28, e' sostituita dalla seguente: "a) l'esercizio
dell'attivita' venatoria: tale attivita' e' ammessa in relazione alla
tipologia delle aree classificate Zone di salvaguardia ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge regionale 22 marzo
1990, n. 12". 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 17 aprile
1990, n. 28, sono aggiunti i seguenti: "5 bis. Le violazioni ai
divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 10
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad
un massimo di L. 250.000. 5 ter. Le violazioni al divieto di cui
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di L. 30.000 ad un massimo di L.
200.000, prevista dall'articolo 23 della legge regionale 18 febbraio
1981, n. 7, modificato dalla legge regionale 15 maggio 1987, n. 28". 1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 17 aprile
1990, n. 28, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b bis) alle
guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge
regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione
stipulata con gli Enti di gestione del Parco". 1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17 aprile
1990, n. 28, e' sostituito dal seguente: "2. Il Piano di area e'
predisposto per tutto il territorio del Parco e costituisce, a tutti
gli effetti, stralcio del Piano Territoriale; ha effetto di Piano,
ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, ed e' formato ed
approvato secondo le procedure di cui all'articolo 23 della legge
regionale 22 marzo 1990, n. 12, modificato dall'articolo 7 della
legge regionale 21 luglio 1992, n. 36". 1. Il Parco naturale della Rocca di Cavour, istituito con la legge
regionale 16 maggio 1980, n. 48, e' riclassificato come Riserva
naturale speciale della Rocca di Cavour. 1. L'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, e'
sostituito dal seguente: "Articolo 5 (Gestione). 1. Le funzioni
gestionali della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour
sono esercitate dall'Ente di gestione delle aree protette della
Fascia fluviale del Po del Tratto cuneese di cui all'articolo 5,
lettera a), della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28. 1. L'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, e'
sostituito dal seguente: "Articolo 6 (Personale) 1. Per
l'espletamento delle funzioni di direzione e di amministrazione
delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di
cui all'articolo 3, l'Ente a cui e' affidata la gestione della
Riserva si avvale di proprio personale individuato nella pianta
organica approvata con legge regionale". 1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge
regionale 16 maggio 1980, n. 48, e' sostituita dalla seguente: "b)
esercitare l'attivita' venatoria. Sono comunque consentiti gli
interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36". 1. Dopo il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16
maggio 1980, n. 48, e' inserito il seguente: "Le violazioni del
divieto di cui alla lettera b) dell'articolo 8 comportano
l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia di
caccia". 1. L'articolo 10 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, e'
sostituito dal seguente: "Articolo 10 (Sorveglianza) 1. La
sorveglianza della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour e'
affidata: 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre
1987, n. 50, e' sostituito dal seguente: "1. Le funzioni di direzione
e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento
delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate
dall'Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del
Po Alessandrina e del Torrente Orba". 1. L'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 50, e'
sostituito dal seguente: "Articolo 8 (Personale) 1. Per
l'espletamento delle funzioni di direzione e di amministrazione di
cui al precedente articolo 5, l'Ente a cui e' affidata la gestione
della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo si
avvale di proprio personale individuato nella pianta organica
approvata con legge regionale". 1. Fino all'approvazione delle norme di utilizzo e di fruizione del
Parco naturale della Fascia fluviale del Po, nell'Area attrezzata Le
Vallere si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 marzo
1987, n. 18 "Norme per l'utilizzo e la fruizione dell'Area
attrezzata Le Vallere". 1. Fino all'approvazione delle norme di utilizzo e fruizione del
Parco naturale della Fascia fluviale del Po, nella Riserva naturale
speciale della Garzaia di Valenza si applicano le norme di cui alla
legge regionale 30 marzo 1987, n. 19 "Norme per l'utilizzo e la
fruizione della Riserva naturale della Garzaia di Valenza". 1. Per effetto della presente legge sono abrogate, in particolare,
le seguenti disposizioni:
2. Dopo il n. 11 del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale
17 aprile 1990, n. 28, sono aggiunti seguenti: "11 bis) Riserva
naturale speciale della Tenuta del Duca; 11 ter) Riserva naturale
speciale del Molino Vecchio";
3. Il n. 16 del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17
aprile 1990, n. 28, e' sostituito dal seguente: "16) Riserva naturale
speciale della Garzaia di Valenza che comprende un'area di Riserva
naturale integrale";
4. Il n. 18 del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17
aprile 1990, n. 28, e' sostituito dal seguente: "18) Riserva naturale
speciale del Bosco Barattiere".
a) Tratto Pian del Re-Pancalieri;
b) Tratto Pancalieri-Crescentino;
c) Tratto Crescentino-Confine Piemonte, Lombardia.
2. Le funzioni gestionali dei Tratti di cui al comma 1 sono,
rispettivamente, attribuite ai seguenti Enti:
a) per il Tratto Pian del Re-Pancalieri all'Ente di gestione delle
aree protette della Fascia fluviale del Po del Tratto cuneese, Ente
di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto
regionale, il cui Consiglio Direttivo e' cosi' composto: 1) cinque
membri nominati dalla Comunita' del Parco, costituita ai sensi
dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12; 2)
un rappresentante del Comune di Cavour; 3) tre rappresentanti della
Provincia di Cuneo, di cui uno espresso dalla minoranza; 4) due
membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui uno designato dalle
Organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle
Associazioni ambientaliste; 5) cinque membri nominati dal Consiglio
Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza. b) per il Tratto
Pancalieri-Crescentino all'Ente di gestione delle aree protette
della Fascia fluviale del Po della Pianura Torinese, Ente di diritto
pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale,
il cui Consiglio Direttivo e' cosi' composto: 1) cinque membri
nominati dalla Comunita' del Parco, costituita ai sensi
dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12; 2)
tre rappresentanti della Provincia di Torino, di cui uno espresso
dalla minoranza; 3) due membri nominati dalla Provincia di Torino,
di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed
uno designato dalle Associazioni ambientaliste; 4) cinque membri
nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla
minoranza. c) per il Tratto Crescentino-Confine Piemonte, Lombardia
all'Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del
Po Alessandrina e del Torrente Orba, il cui Consiglio Direttivo e'
cosi' composto: 1) cinque membri nominati dalla Comunita' del Parco,
costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della legge regionale 22
marzo 1990, n. 12; 2) un rappresentante nominato d'intesa tra Comuni
di Bosco Marengo, Casalcermelli e Predosa; 3) un rappresentante
della Provincia di Vercelli e due rappresentanti della Provincia di
Alessandria; 4) due membri nominati dalla Provincia di Alessandria,
di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed
uno designato dalle Associazioni ambientaliste; 5) cinque membri
nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla
minoranza.
3. Per il funzionamento degli Enti di cui alle lettere a), b), e c)
del comma 2, si applicano le norme generali previste dalle vigenti
leggi regionali in materia di aree protette".
2. Fino all'avvenuto insediamento dei Consigli Direttivi di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge
regionale 17 aprile 1990, n. 28, come modificato dalla presente
legge, le funzioni gestionali dei tre Tratti del Parco naturale
della Fascia fluviale del Po sono esercitate dai Consigli Direttivi
in carica all'entrata in vigore della presente legge.
a) esercitare l'attivita' agricola;
b) esercitare la pesca;
c) accedere, tranne che per motivi tecnici e scientifici previa
autorizzazione dell'Ente di gestione della Riserva".
2. Al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 aprile
1990, n. 28, l'espressione "ai commi 1, 4, 5 e 6" e' sostituita con
l'espressione "ai commi 1, 4, 5, 5 bis, lettera a), e 6".
2. Il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 17 aprile
1990, n. 28, e' sostituito dal seguente: "6. Le osservazioni al Piano
di area adottato, formulate dai soggetti e dagli Enti di cui
all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, sono
fatte pervenire entro 90 giorni all'Ente adottante, che le esamina
nei successivi 90 giorni e provvede alla predisposizione degli atti
connseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione
del Piano di area definitivo".
3. Il comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale 17 aprile
1990, n. 28, e' sostituito dal seguente: "8. Le indicazioni contenute
nel Piano di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e
vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del
Consiglio Regionale di approvazione del Piano medesimo, che
sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di
qualsiasi livello".
2. L'espressione "Parco naturale della Rocca di Cavour", di cui
alla legge regionale 16 maggio 1980, n.48, e' sostituita, ovunque
ricorra, con l'espressione "Riserva naturale speciale della Rocca di
Cavour".
2. L'Ente di cui al comma 1 provvede agli oneri derivanti dalla
gestione della Riserva naturale con lo stanziamento di cui al
capitolo 15315 del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1994 e di cui ai corrispondenti capitoli dei bilanci per
gli esercizi finanziari successivi".
2. Il personale in servizio presso il Parco naturale della Rocca di
Cavour, alla data di entrata in vigore della presente legge, e'
trasferito all'Ente di gestione delle aree protette della Fascia
fluviale del Po del Tratto cuneese; a tal fine, la pianta organica
dell'Ente e' incrementata delle due unita' di V. qualifica funzionale
in servizio.
2. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 maggio
1980, n. 48 e' sostituito dal seguente: "Fino all'approvazione del
Piano naturalistico di cui al quarto comma, ogni intervento di
modificazione dello stato dei luoghi, fatta eccezione per gli
interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo
13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' sottoposto a
preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale".
3. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 maggio
1980, n. 48, e' sostituito dal seguente: "Le norme relative al
mantenimento dell'ambiente naturale ed alla manutenzione ed
utilizzazione delle aree boschive sono previste da un Piano
naturalistico e da un Piano di assestamento forestale, ai sensi
della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57. Il Piano
naturalistico contiene anche norme relative all'edificabilita' ed
all'uso del suolo: tali norme sono prevalenti nei confronti di
eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali".
2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 maggio
1980, n. 48, e' sostituito dal seguente: "Le violazioni dei divieti
di cui alle lettere g) ed h) e delle limitazioni di cui ai commi
secondo e terzo dell'articolo 8 comportano le sanzioni
amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica".
3. Il sesto comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 maggio
1980, n. 48, e' sostituito dal seguente: "Per l'accertamento delle
violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente
legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n.
15, le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689".
a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica
dell'Ente a cui e' affidata la gestione della Riserva;
b) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della
legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione
stipulata con l'Ente di gestione;
c) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale ed alle guardie
di caccia e pesca.
2. La sorveglianza della Riserva naturale e' esercitata , altresi',
dal Corpo Forestale dello Stato nei limiti di cui alla legge 6
dicembre 1991, n. 394".
2. Agli articoli 2, primo comma, e 10, primo comma, della legge
regionale 30 marzo 1987, n. 18, l'espressione "Azienda regionale dei
Parchi suburbani" e' sostituita con l'espressione "Ente di gestione
delle aree protette della Fascia fluviale del Po della Pianura
Torinese".
3. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo
1987, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Il personale dell'Ente di
gestione puo' agire in deroga a quanto disposto dalla presente
legge, secondo le indicazioni o i programmi del Consiglio
Direttivo".
4. L'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 18, e'
sostituito dal seguente: "La vigilanza sull'osservanza della
presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono
affidati al personale di vigilanza di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 14 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28".
2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo
1987, n. 19, e' sostituito dal seguente: "Fatto salvo il divieto
previsto per la Riserva naturale integrale dalla lettera c) del
comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17 aprile 1990, n.
28, l'accesso dei visitatori alla Riserva naturale speciale e'
regolamentato dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione".
a) il comma 3 dell'articolo 1, gli articoli 6 e 7, il comma 4
dell'articolo 8, i commi 5 e 7 dell'articolo 15 ed il comma 2
dell'articolo 19 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28
"Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po.
Istituzione";
b) il comma 7 dell'articolo 7 ed il comma 5 dell'articolo 9 della
legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 "Nuove norme in materia di aree
protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone
di preparco, Zone di salvaguardia)";
c) il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre
1987, n. 50 "Istituzione della Riserva naturale speciale della
Garzaia di Bosco Marengo";
d) la legge regionale 9 dicembre 1982, n. 37 "Istituzione dell'Area
attrezzata Le Vallere";
e) l'articolo 7 ed i commi settimo ed ottavo dell'articolo 9 della
legge regionale 16 maggio 1980, n. 48 "Istituzione del Parco
naturale della Rocca di Cavour";
f) la legge regionale 28 agosto 1979, n. 51 "Istituzione della
Riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza".