Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 13 aprile 1995, n. 64.

Norme di salvaguardia per la Programmazione Sanitaria Regionale.

(B.U. 19 aprile 1995, suppl. al n. 16)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Strumenti di programmazione)

1. Nelle more dell'approvazione del nuovo Piano socio-sanitario regionale (PSSR) gli strumenti della programmazione locale previsti dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 e dall'articolo 18 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 sono sostituiti dai seguenti:
a) accordi di programma tra la Regione Piemonte e le Unita' Sanitarie Locali (USL) per la definizione:
1) degli obiettivi da perseguire a livello locale con specifico riferimento all'assicurazione dei livelli assistenziali, dell'utilizzo delle quote capitarie assegnate e delle modalita' di ricorso ai soggetti erogatori, pubblici e privati;
2) limitatamente ai presidi di erogazione interni, degli obiettivi di attivita' e della responsabilizzazione gestionale mediante lo strumento delle tariffe;
b) accordi di programma tra la Regione Piemonte e le Aziende ospedaliere (AO) per la definizione degli obiettivi di attivita' e della responsabilizzazione gestionale mediante lo strumento delle tariffe.
2. Gli accordi di programma, definiti tenendo conto degli indirizzi generali e specifici formulati dall'Assessore competente in materia di programmazione sanitaria nonche' delle proposte predisposte dai direttori generali, sono approvati dalla Giunta Regionale e dai direttori generali delle Aziende sanitarie. In assenza di accordo, la Giunta Regionale dispone indirizzi e vincoli per la gestione delle Aziende sanitarie.
3. I direttori generali delle Aziende sanitarie sono responsabili dell'attuazione degli accordi di programma o, in assenza, degli indirizzi e vincoli disposti dalla Giunta Regionale.
4. Gli accordi di programma costituiscono presupposto e riferimento per la concessione del trattamento mobile dei direttori generali.

Art. 2.
(Rete ospedaliera)

1. Nelle more della definizione del nuovo PSSR, il programma di attivita' degli ospedali e' definito nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 1 ed in base ai criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Gli ospedali facenti parte di una stessa Azienda sanitaria sono integrati funzionalmente al fine di garantire:
a) la direzione sanitaria unitaria, ferma restando l'esigenza di prevedere, per ogni presidio, un dirigente di primo livello; le eventuali eccezioni sono previste negli accordi di programma;
b) il migliore utilizzo delle risorse strutturali, anche con soluzioni transitorie, nelle more del completamento degli interventi strutturali previsti dal piano pluriennale di investimenti in sanita';
c) l'unificazione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi necessari per i vari presidi.
3. Gli accordi di programma prevedono le modalita' di utilizzo degli ospedali con dotazione di posti letto inferiori a centoventi, in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e secondo i criteri attuativi deliberati dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle more dell'approvazione del nuovo PSSR, la rete delle funzioni di assistenza specialistica da garantire a livello delle singole Aziende sanitarie e' definita dalla L.R. n. 37/1990 considerando globalmente le funzioni previste per i singoli ospedali compresi nella stessa USL. Gli accordi di programma definiscono la distribuzione delle funzioni tra i presidi e l'eventuale attivazione di nuove funzioni, nei limiti delle previsioni della L.R. n. 37/1990.
5. La dotazione complessiva massima degli ospedali integrati funzionalmente risulta pari alla somma dei posti letto previsti per ogni singolo presidio della L.R. n. 37/1990, di cui il 10 per cento da destinare a posti di assistenza a ciclo diurno. Nell'ambito della dotazione complessiva l'accordo di programma prevede la dotazione di camere a pagamento in misura non inferiore al 5 per cento del totale e puo' prevedere la dotazione di posti letto per i servizi di recupero e riabilitazione funzionale previsti dalla L.R. n. 37/90.

Art. 3.
(Organizzazione dei servizi di tutela della salute mentale)

1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, "Approvazione del progetto obiettivo 'Tutela della salute mentale 1994/1996 '", e' costituito in ogni USL il dipartimento di salute mentale, eventualmente articolato in unita' modulari. I servizi di diagnosi e cura psichiatrici, collocati in Aziende ospedaliere, fanno parte integrante dei dipartimenti di salute mentale in cui insistono territorialmente.
2. E' abrogato l'articolo 36 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10.
3. La Giunta Regionale dispone le direttive attuative inerenti le modalita' organizzative dei dipartimenti di salute mentale, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 10/1995.

Art. 4.
(Piano di investimenti)

1. Nelle more dell'approvazione del nuovo PSSR il Piano di investimenti di cui all'articolo 7 della L.R. n. 8/1995, e' rappresentato dalla delibera del Consiglio Regionale n. 1204-1303 del 30 gennaio 1990 e dalla delibera del Consiglio Regionale n. 767-4280 del 12 aprile 1994.
2. La Giunta Regionale valuta i progetti di fattibilita' per le nuove strutture ospedaliere di Biella, Alba Bra, Mondovi' e Ospedale Vittorio Valletta di Torino, all'interno degli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1. L'accordo di programma dovra' prevedere, fra l'altro, il Piano finaziario per la realizzazione delle opere anche per quanto riguarda l'impegno della Regione Piemonte.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 492 ed al fine di poter ottemperare al disposto di cui all'articolo 11 della legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine, entro il quale il Comitato regionale opere pubbliche (CROP) e' tenuto ad esprimere il parere di competenza sui progetti esecutivi, e' stabilito in giorni trenta decorrenti dalla data di trasmissione degli elaborati progettuali. Al fine di consentire il rispetto del termine di trenta giorni, il CROP puo' avvalersi per l'istruttoria tecnica di un gruppo di esperti in materia di lavori pubblici e di edilizia sanitaria, scelti preferibilmente fra i dipendenti regionali e all'uopo nominati dalla Giunta Regionale. Qualora si ricorra ad incarichi esterni, gli oneri conseguenti graveranno sul capitolo 12180 del bilancio per l'anno 1995.

Art. 5.
(Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 13, legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10)

1. L'articolo 13, comma 13, della L.R. n. 10/1995, laddove riconosce ai membri del Collegio dei Revisori il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per i dirigenti regionali, e' interpretato nel senso della rimborsabilita' delle spese connesse al viaggio e quindi comprensive oltre che delle spese relative all'uso di un mezzo di trasporto, anche di quelle relative al vitto ed alloggio, se dovute ai sensi della normativa regionale di riferimento e nella misura dalla stessa stabilita.

Art. 6.
(Norma transitoria)

1. L'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 3, commi 1 e 2 e' sospesa fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) delle direttive di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 7.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BUR, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto.