Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5617.

Norme di salvaguardia per la Programmazione Sanitaria Regionale.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Gli strumenti della programmazione)

1. Nelle more dell'approvazione del nuovo PSSR gli strumenti della programmazione locale previsti dalla legge regionale 37/1992 e dall'articolo 18 della legge regionale 8/1995 vengono sostituiti dai seguenti: 1) accordi di programma tra la Regione e le Unita' Sanitarie Locali ( U.S.L. ) per la definizione:
a) degli obiettivi da perseguire a livello locale con specifico riferimento all'assicurazione dei livelli assistenziali, dell'utilizzo delle quote capitarie assegnate e delle modalita' di ricorso ai soggetti erogatori, pubblici e privati;
b) limitatamente ai presidi di erogazione interni, degli obiettivi di attivita' e della responsabilizzazione gestionale mediante lo strumento delle tariffe; 2) accordi di programma tra la Regione e le aziende ospedaliere per la definizione degli obiettivi di attivita' e della responsabilizzazione gestionale mediante lo strumento delle tariffe.
2. Gli accordi di programma, definiti tenendo conto degli indirizzi generali e specifici formulati dall'Assessore competente in materia di Sanita', nonche' delle proposte predesposte dai direttori generali, vengono approvate dalla Giunta regionale e dai direttori generali delle aziende sanitarie. In assenza di accordo la Giunta regionale dispone indirizzi e vincoli per la gestione delle aziende sanitarie.
3. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili dell'attuazione degli accordi di programma o, in assenza, degli indirizzi e vincoli disposti dalla Giunta regionale.
4. Gli accordi di programma costituiscono presupposto e riferimento per la concessione del trattamento mobile dei direttori generali.

Art. 2.
(La rete degli ospedali)

1. Nelle more della definizione del nuovo PSSR il programma di attivita' degli ospedali e' definito nell'ambito degli accordi di programma di cui al precedente articolo 1 ed in base ai criteri di cui ai comma successivi.
2. Gli ospedali facenti parte di una stessa azienda sanitaria sono integrati funzionalmente al fine di garantire:
a) la direzione sanitaria unitaria, ferma restando l'esigenza di prevedere per ogni presidio un dirigente di primo livello; eventuali eccezzioni devono essere previste negli accordi di programma;
b) il migliore utilizzo delle risorse strutturali, anche con soluzioni transitorie, nelle more del completamento degli interventi strutturali previsti dal piano pluriennale di investimenti in Sanita';
c) l'unificazione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi necessari per i vari presidi.
3. Gli accordi di programma devono prevedere le modalita' di utilizzo degli ospedali con dotazione di posti letto inferiori a 120, in conformita' alle disposizioni di cui alla Legge 724/94 e secondo i criteri attuativi deliberati dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle more dell'approvazione del nuovo PSSR la rete delle funzioni di assistenza specialistica da garantire a livello delle singole aziende sanitarie e' definita dalla legge regionale 37/90, considerando globalmente le funzioni previste per i singoli ospedali compresi nella stessa U.S.L. Gli accordi di programma definiscono la distribuzione delle funzioni tra i presidi e l'eventuale attiviazione di nuove funzioni, nei limiti delle previsioni della legge regionale 37/90.
5. La dotazione complessiva massima degli ospedali integrati funzionalmente risulta pari alla somma dei posti letto previsti per ogni singolo presidio della legge regionale 37/90, di cui il 10 per cento da destinare a posti di assistenza a ciclo diurno. Nell'ambito della dotazione complessiva l'accordo di programma prevede la dotazione di camere a pagamenti in misura non inferiore al 5 per cento del totale, e puo' prevedere la dotazione di posti letto per i servizi di recupero e riabilitazione funzionale previsti dalla legge regionale 37/90.

Art. 3.
(L'organizzazione dei servizi di tutela della salute mentale)

1. In attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, progetto obiettivo "Tutela della salute mentale", e' costituito in ogni Azienda U.S.L. il dipartimento di salute mentale, eventualmente articolato in unita' modulari. I servizi di diagnosi e cura psichiatrici, collocati in aziende ospedaliere, faranno parte integrante dei dipartimenti di salute mentale in cui insistono territorialmente.
2. Le norme della legge regionale 23 ottobre 1989 n. 61, in contrasto con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 sono abrogate. Viene altresi' abrogato l'articolo 36 della legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10.
3. La Giunta regionale dispone le direttive attuative inerenti le modalita' organizzative dei dipartimenti di salute mentale ed il coordinamento delle norme non abrogate della legge regionale 61/89 con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994.
4. L'applicazione delle disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo e' sospesa fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte delle direttive di cui al comma 3.

Art. 4.
(Il piano di investimenti)

1. Nelle more dell'approvazione del nuovo PSSR il piano di investimenti di cui all'articolo 7 della legge regionale 8/95 e' rappresentato dalla Delibera del Consiglio regionale n. 1204 Consiglio regionale 1303 del 30 gennaio 1990 e della Delibera del Consiglio regionale n. 767 Consiglio regionale n. 4280 del 12 aprile 1994.
2. La Giunta regionale valuta i progetti di fattibilita' per le nuove strutture ospedaliere di Biella, Alba Bra e Mondovi' all'interno degli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. L'accordo di programma dovra' prevedere, fra l'altro, il piano finaziario per la realizzazione delle opere anche per quanto riguarda l'impegno della Regione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della Legge 492/93 ed al fine di poter ottemperare al disposto di cui all'articolo 11 della Legge 22/95 la Giunta regionale puo' costituire un Nucleo di valutazione per l'esame dei progetti esecutivi delle opere ex articolo 20 della Legge 67/88. Il parere del Nucleo sostituisce quello del CROP , in deroga a quanto previsto dalla legge regionale di riferimento. Qualora si ricorra ad incarichi esterni gli oneri conseguenti graveranno sul capitolo 12180 del bilancio per l'anno 1995.

Art. 5.
(Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 13, legge regioanle 10/95)

1. Il comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 10/95 laddove riconosce ai membri del Collegio dei Revisori il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali, deve essere interpretato nel senso della rimborsabilita' delle spese connesse al viaggio e quindi comprensive, oltre che delle spese relative all'uso di un mezzo di trasporto, anche di quelle relative al vitto e alloggio, ovviamemte se dovute ai sensi della normativa regionale di riferimento e nella misura dalla stessa stabilita.

Art. 6.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 dello Statuto regionale.