Disegno di legge regionale, n. 5617.
Norme di salvaguardia per la Programmazione Sanitaria Regionale. 1. Nelle more dell'approvazione del nuovo PSSR gli strumenti
della programmazione locale previsti dalla legge regionale 37/1992 e
dall'articolo 18 della legge regionale 8/1995 vengono sostituiti dai
seguenti: 1) accordi di programma tra la Regione e le Unita'
Sanitarie Locali ( U.S.L. ) per la definizione: 1. Nelle more della definizione del nuovo PSSR il programma di
attivita' degli ospedali e' definito nell'ambito degli accordi di
programma di cui al precedente articolo 1 ed in base ai criteri di
cui ai comma successivi. 1. In attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7
aprile 1994, progetto obiettivo "Tutela della salute mentale", e'
costituito in ogni Azienda U.S.L. il dipartimento di salute
mentale, eventualmente articolato in unita' modulari. I servizi di
diagnosi e cura psichiatrici, collocati in aziende ospedaliere,
faranno parte integrante dei dipartimenti di salute mentale in cui
insistono territorialmente. 1. Nelle more dell'approvazione del nuovo PSSR il piano di
investimenti di cui all'articolo 7 della legge regionale 8/95 e'
rappresentato dalla Delibera del Consiglio regionale n. 1204
Consiglio regionale 1303 del 30 gennaio 1990 e della Delibera del
Consiglio regionale n. 767 Consiglio regionale n. 4280 del 12 aprile
1994. 1. Il comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 10/95 laddove
riconosce ai membri del Collegio dei Revisori il rimborso delle
spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella
misura prevista per i dirigenti regionali, deve essere interpretato
nel senso della rimborsabilita' delle spese connesse al viaggio e
quindi comprensive, oltre che delle spese relative all'uso di un
mezzo di trasporto, anche di quelle relative al vitto e alloggio,
ovviamemte se dovute ai sensi della normativa regionale di
riferimento e nella misura dalla stessa stabilita. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del comma 4 dell'articolo
45 dello Statuto regionale.
(Gli strumenti della programmazione)
a) degli obiettivi da perseguire a livello locale con specifico
riferimento all'assicurazione dei livelli assistenziali,
dell'utilizzo delle quote capitarie assegnate e delle modalita' di
ricorso ai soggetti erogatori, pubblici e privati;
b) limitatamente ai presidi di erogazione interni, degli obiettivi
di attivita' e della responsabilizzazione gestionale mediante lo
strumento delle tariffe; 2) accordi di programma tra la Regione e le
aziende ospedaliere per la definizione degli obiettivi di attivita'
e della responsabilizzazione gestionale mediante lo strumento delle
tariffe.
2. Gli accordi di programma, definiti tenendo conto degli indirizzi
generali e specifici formulati dall'Assessore competente in materia
di Sanita', nonche' delle proposte predesposte dai direttori
generali, vengono approvate dalla Giunta regionale e dai direttori
generali delle aziende sanitarie. In assenza di accordo la Giunta
regionale dispone indirizzi e vincoli per la gestione delle aziende
sanitarie.
3. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili
dell'attuazione degli accordi di programma o, in assenza, degli
indirizzi e vincoli disposti dalla Giunta regionale.
4. Gli accordi di programma costituiscono presupposto e riferimento
per la concessione del trattamento mobile dei direttori generali.
(La rete degli ospedali)
2. Gli ospedali facenti parte di una stessa azienda sanitaria sono
integrati funzionalmente al fine di garantire:
a) la direzione sanitaria unitaria, ferma restando l'esigenza di
prevedere per ogni presidio un dirigente di primo livello; eventuali
eccezzioni devono essere previste negli accordi di programma;
b) il migliore utilizzo delle risorse strutturali, anche con
soluzioni transitorie, nelle more del completamento degli interventi
strutturali previsti dal piano pluriennale di investimenti in
Sanita';
c) l'unificazione delle procedure di acquisizione dei beni e
servizi necessari per i vari presidi.
3. Gli accordi di programma devono prevedere le modalita' di
utilizzo degli ospedali con dotazione di posti letto inferiori a
120, in conformita' alle disposizioni di cui alla Legge 724/94 e
secondo i criteri attuativi deliberati dalla Giunta regionale entro
60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle more dell'approvazione del nuovo PSSR la rete delle
funzioni di assistenza specialistica da garantire a livello delle
singole aziende sanitarie e' definita dalla legge regionale 37/90,
considerando globalmente le funzioni previste per i singoli ospedali
compresi nella stessa U.S.L. Gli accordi di programma definiscono
la distribuzione delle funzioni tra i presidi e l'eventuale
attiviazione di nuove funzioni, nei limiti delle previsioni della
legge regionale 37/90.
5. La dotazione complessiva massima degli ospedali integrati
funzionalmente risulta pari alla somma dei posti letto previsti per
ogni singolo presidio della legge regionale 37/90, di cui il 10 per
cento da destinare a posti di assistenza a ciclo diurno. Nell'ambito
della dotazione complessiva l'accordo di programma prevede la
dotazione di camere a pagamenti in misura non inferiore al 5 per
cento del totale, e puo' prevedere la dotazione di posti letto per i
servizi di recupero e riabilitazione funzionale previsti dalla legge
regionale 37/90.
(L'organizzazione dei servizi di tutela della salute
mentale)
2. Le norme della legge regionale 23 ottobre 1989 n. 61, in
contrasto con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
1994 sono abrogate. Viene altresi' abrogato l'articolo 36 della
legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10.
3. La Giunta regionale dispone le direttive attuative inerenti le
modalita' organizzative dei dipartimenti di salute mentale ed il
coordinamento delle norme non abrogate della legge regionale 61/89
con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994.
4. L'applicazione delle disposizioni previste ai commi 1 e 2 del
presente articolo e' sospesa fino alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte delle direttive di cui al comma 3.
(Il piano di investimenti)
2. La Giunta regionale valuta i progetti di fattibilita' per le
nuove strutture ospedaliere di Biella, Alba Bra e Mondovi'
all'interno degli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma
1, della presente legge. L'accordo di programma dovra' prevedere,
fra l'altro, il piano finaziario per la realizzazione delle opere
anche per quanto riguarda l'impegno della Regione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della Legge 492/93 ed
al fine di poter ottemperare al disposto di cui all'articolo 11
della Legge 22/95 la Giunta regionale puo' costituire un Nucleo di
valutazione per l'esame dei progetti esecutivi delle opere ex
articolo 20 della Legge 67/88. Il parere del Nucleo sostituisce
quello del CROP , in deroga a quanto previsto dalla legge regionale
di riferimento. Qualora si ricorra ad incarichi esterni gli oneri
conseguenti graveranno sul capitolo 12180 del bilancio per l'anno
1995.
(Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 13,
legge regioanle 10/95)
(Dichiarazione d'urgenza)