Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63.

Disciplina delle attivita' di formazione e orientamento professionale.

(B.U. 19 aprile 1995, suppl. al n. 16)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Titolo I. Finalita' e principi della formazione e dell'orientamento professionale

Art. 1.
(Finalita' e obiettivi)

1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 4, 35 e 117 della Costituzione e nell'esercizio delle proprie competenze, disciplina interventi di formazione ed orientamento professionale quali strumenti di politica attiva del lavoro diretti a:
a) sviluppare le culture professionali necessarie per la qualificazione della realta' economica e produttiva Regionale;
b) rendere effettivo il diritto al lavoro, rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura personale o sociale che impediscono la parita' di opportunita' nell'accesso al mercato del lavoro e la piena partecipazione alla vita economica e sociale;
c) concorrere a realizzare la piena occupazione e a superare gli squilibri territoriali e sociali.

Art. 2.
(Soggetti della formazione professionale)

1. Le azioni di formazione e orientamento professionale sono rivolte a tutti i cittadini italiani, con particolare attenzione per coloro che presentano condizioni di svantaggio. Esse concernono i settori produttivi di beni e di servizi sia di lavoro subordinato o autonomo, sia individuale o associato, sia imprenditoriale o senza scopo di lucro. Alle attivita' di formazione ed orientamento professionale possono essere ammessi anche i cittadini stranieri e apolidi nel rispetto della normativa vigente. Nell'ammissione agli interventi e' garantita la parita' tra i sessi.

Art. 3.
(Criteri per la programmazione e la gestione delle azioni di formazione e orientamento professionale)

1. La Regione organizza e disciplina la formazione e l'orientamento professionale come sistema, secondo criteri di:
a) organicita', in quanto le diverse esigenze formative vengono coordinate in un quadro omogeneo di obiettivi formativi capaci di mettere in relazione i fattori tecnologici, economici, sociali, culturali e informativi con la produzione di beni e servizi e la partecipazione allo sviluppo sociale ed economico nella prospettiva della crescita integrale della persona umana;
b) progettualita', in quanto le diverse azioni formative e di orientamento sono ricondotte ad obiettivi espliciti e coerenti, in grado di essere valutati rispetto alle specifiche esigenze formative cui si intende dare risposta;
c) flessibilita', perche' le azioni formative e di orientamento sono organizzate secondo modalita' in grado di corrispondere sia alle esigenze differenziate delle singole persone che alle dinamiche del sistema economico e produttivo;
d) continuita', poiche' la formazione e l'orientamento professionale si configurano come opportunita' presenti lungo l'intero arco della vita, per l'educazione permanente;
e) concertazione con le parti sociali, poiche' la formazione professionale quale bene collettivo implica il concorso delle responsabilita' degli attori sociali direttamente coinvolti;
f) pluralismo, poiche' sono valorizzate le proposte formative presenti sul territorio e la loro potenzialita' associativa e aggregativa;
g) integrazione, perche' la formazione e l'orientamento professionale si collegano sia con il sistema scolastico sia con il mondo produttivo dei beni e dei servizi in modo da favorire un rapporto costante tra formazione, scuola e lavoro;
h) distinzione delle competenze previste dall'attuale ordinamento con riguardo, in particolare, al ruolo delle Province.

Titolo II. Campi di intervento

Art. 4.
(Azioni di formazione professionale)

1. La formazione professionale Regionale opera con l'attuazione di azioni formative di varia natura, riconducibili alle seguenti tipologie:
a) attivita' di formazione professionale finalizzate al primo inserimento lavorativo di giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico, diplomati, laureati, comprese le azioni di specializzazione professionale;
b) iniziative formative rivolte a facilitare e supportare l'ingresso nella vita lavorativa, connesse ai contratti di formazione lavoro e di apprendistato, per le quali la Regione predispone un catalogo di attivita', articolato per categorie professionali, confrontato anche con gli organismi bilaterali istituiti dalle parti sociali; rientrano in questa tipologia, inoltre, gli stages formativi e di preinserimento professionale;
c) attivita' di formazione professionale continua, per lavoratori dipendenti o autonomi, individuali o associati, di sviluppo sia delle attivita' imprenditoriali sia di attivita' produttive senza scopo di lucro, anche in attuazione dell'articolo 9, comma 3 della legge 19 luglio 1993, n. 236 "Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
d) attivita' di formazione professionale finalizzate al sostegno dei soggetti non occupati, deboli sul mercato del lavoro a causa di motivazioni sociali, di emarginazione, di handicap;
e) attivita' di formazione professionale finalizzate al reinserimento lavorativo di ex lavoratori disoccupati, in cassa integrazione guadagni, in lista di mobilita';
f) attivita' di formazione professionale rivolte a donne finalizzate a concretizzare condizioni di parita' sul mercato del lavoro e nel lavoro;
g) attivita' di formazione professionale attuate anche congiuntamente con il sistema scolastico istituzionale;
h) attivita' di formazione professionale finalizzate allo sviluppo di imprenditorialita' ed alla creazione di iniziative aziendali e cooperative;
i) attivita' di formazione professionale internazionali e transnazionali, finalizzate all'integrazione dell'Unione europea o di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.
2. Le diverse attivita' sono caratterizzate da una pluralita' di azioni formative integrate, definite in base alle diverse tipologie di utenti cui sono rivolte e agli obiettivi dell'intervento. In particolare, esse si caratterizzano per la differenziazione didattica di modalita' e strumenti di attuazione e comprendono, tra le altre, azioni di individuazione ed accoglienza degli utenti, di orientamento e rimotivazione, di docenza in aula e di esercitazioni in laboratorio, anche strutturate in moduli, di formazione aperta, di autoistruzione assistita, di apprendimento esperienziale guidato.
3. Il progetto formativo determina l'integrazione tra le diverse azioni, in un insieme coerente per il conseguimento delle finalita' del progetto stesso.

Art. 5.
(Azioni di orientamento professionale)

1. L'orientamento professionale e' finalizzato a sostenere le persone nelle scelte successive che caratterizzano il loro percorso di formazione e la loro vita di lavoro.
2. La Regione individua le seguenti azioni di orientamento professionale:
a) servizi e supporti informativi sulle opportunita' formative e lavorative;
b) unita' didattiche, moduli e stages di orientamento nei percorsi scolastici e di formazione professionale;
c) consiglierato ed azioni di supporto decisionale individuali e collettive;
d) specifici progetti finalizzati.
3. Le azioni di cui sopra sono poste in essere dai Comuni, dalle Comunita' Montane, dalle Province che provvedono sia direttamente o tramite Enti da essi costituiti o partecipati o mediante convenzione con Enti con finalita' statutaria di orientamento professionale; dalle agenzie di formazione professionale di cui all'articolo 11.
4. Le Province esercitano il coordinamento dei servizi e delle iniziative nel proprio ambito territoriale, curando lo sviluppo dei rapporti con l'Agenzia Regionale per l'impiego e con i Servizi circoscrizionali per l'impiego, con la Consigliera di parita' e con gli Organismi scolastici.

Art. 6.
(Azioni di politica del lavoro)

1. Le azioni di formazione e orientamento professionale sono realizzate in integrazione con i diversi interventi di politica attiva del lavoro secondo le modalita' stabilite dalla Giunta; in particolare quest'ultima approva appositi atti di programmazione idonei a rendere coerenti i piani relativi all'osservazione del mercato del lavoro, al sostegno e alla crescita dell'occupazione nella Regione con quelli relativi alla formazione e all'orientamento professionale.
2. La Regione, le Province, i Comuni e loro Consorzi elaborano specifici progetti volti a coordinare le attivita' di politica del lavoro sul territorio di competenza, a favorire lo sviluppo di nuove tipologie di intervento nonche' ad avviare sperimentazioni.
3. Nel caso di progetti sub regionali, sono elaborati dalle Province ogni anno, entro il mese di aprile, appositi Piani Provinciali di politica del lavoro comprensivi anche delle attivita' avviate ai sensi della legge Regionale 3 settembre 1991, n. 48: "Interventi volti alla promozione ed alla sperimentazione dei centri di iniziativa locale per l'occupazione".
4. La Regione sostiene i progetti territoriali elaborati dalle Province secondo la disciplina indicata con leggi speciali aventi ad oggetto le politiche attive del lavoro.

Art. 7.
(Azioni di sviluppo del sistema della formazione professionale e dell'orientamento)

1. A sostegno del sistema di formazione e orientamento professionale, la Regione promuove iniziative di studio, di ricerca e documentazione, ivi compresi convegni, seminari e pubblicazioni.

Titolo III. Il sistema della formazione professionale Regionale

Art. 8.
(Competenze regionali)

1. Spetta alla Regione mantenere i rapporti con il Ministero del Lavoro e con l'Unione europea.
2. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) la definizione dei Programmi triennali e delle direttive annuali di attuazione;
b) il coordinamento, su base Regionale, del sistema di orientamento professionale;
c) la definizione dei criteri e delle modalita' di attuazione del sistema di valutazione e monitoraggio;
d) la definizione degli standard formativi;
e) la definizione delle modalita' di certificazione degli esiti formativi;
f) la definizione di programmi di sostegno alla riorganizzazione delle Agenzie formative di cui all'articolo 11;
g) la definizione di programmi per l'innovazione delle metodologie didattiche e per l'aggiornamento degli operatori;
h) la approvazione degli schemi tipo di convenzione con le Agenzie formative di cui all'articolo 11;
i) la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento delle attivita' affidate dalla Regione a soggetti terzi.
3. La Regione provvede agli adempimenti connessi alle azioni di formazione continua e a quelle connesse ai diplomi universitari e a carattere sperimentale, nonche' ogni altra di esclusivo interesse Regionale, ovvero interregionale, internazionale o transnazionale.

Art. 9.
(Competenze delle Province)

1. Le Province concorrono alla programmazione, attuazione e valutazione del sistema regionale di formazione ed orientamento professionale. In particolare, le Province nei rispettivi territori:
a) individuano i fabbisogni formativi, coordinando le rilevazioni a cio' finalizzate, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
b) formulano proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle direttive annuali di attuazione di cui agli articoli 17 e 18;
c) approvano e trasmettono alla Regione i progetti territoriali e i piani Provinciali di politica del lavoro di cui all'articolo 6.
2. Le Province riconoscono i corsi di cui all'articolo 14, esercitano la vigilanza su essi, nominano le Commissioni d'esame e provvedono al rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi direttamente svolti dalle Province, per i quali provvede la Regione.
3. Alle Province e' delegato o subdelegato l'esercizio della funzione prevista dall'articolo 41, comma 3 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", nonche' il coordinamento delle azioni di orientamento professionale e scolastico in collaborazione con gli organi della Pubblica istruzione competenti in materia.

Art. 10.
(Attuazione del decentramento)

1. Le Province esercitano le competenze ad esse attribuite dalla legge nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3; attuano forme di partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalita' da esse prescelte.
2. Le Province possono stipulare convenzioni con le Agenzie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) per regolare le possibilita' e le modalita' di utilizzo del personale delle Agenzie.
3. La Regione concorre, con appositi provvedimenti, all'attuazione di specifici progetti promossi dalle Province volti al potenziamento tecnico e della dotazione di personale degli uffici Provinciali competenti in materia di formazione ed orientamento professionale, al fine di porli in condizione di adempiere ai compiti previsti dall'articolo 9.

Art. 11.
(Agenzie formative)

1. Le attivita' formative previste dalle direttive annuali e regionali possono essere affidate per la loro realizzazione esecutiva, con le priorita' e le limitazioni definite dalle direttive stesse e tramite apposite convenzioni, alle seguenti Agenzie formative:
a) Enti pubblici che svolgano attivita' di formazione professionale;
b) Enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, del movimento cooperativo, o di associazioni con finalita' statutarie formative e sociali;
c) consorzi e societa' consortili con partecipazione pubblica;
d) imprese e consorzi di esse.
2. Le Agenzie, di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere soggetti di convenzione qualora posseggano i seguenti requisiti:
a) avere tra i propri fini statutari l'esercizio di attivita' di formazione professionale;
b) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacita' professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;
c) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale della formazione professionale o del settore di appartenenza;
d) non essere destinatarie di sentenze passate in giudicato che accertino gravi o reiterate violazioni alle norme in materia di lavoro ed assicurazioni sociali obbligatorie.
3. Le convenzioni sono stipulate a condizione che le Agenzie di cui al comma 2:
a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio per il centro di attivita' oggetto della convenzione stessa;
b) accettino il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera d) possono essere affidate, tramite apposite convenzioni, esclusivamente attivita' di formazione rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate e attivita' di formazione finalizzate all'assunzione presso le stesse. Per accedere alle convenzioni, i soggetti di cui al comma 1, lettera d) devono:
a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacita' professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;
b) accettare il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.

Art. 12.
(Criteri di gestione e di sviluppo della rete)

1. Nessun ente pubblico o privato puo' vantare verso la Regione posizioni di privilegio o preferenza per l'attuazione della politica regionale di formazione professionale. Il principio del pluralismo, inteso come molteplicita' dei soggetti attuatori e diversita' di proposte formative e' una connotazione essenziale del sistema di formazione professionale.
2. La Regione favorisce azioni di collaborazione e consorziamento tra le Agenzie formative, finalizzate all'utilizzo ottimale di laboratori, attrezzature, esperienze e professionalita', al coordinamento di determinati servizi, all'integrazione e alla differenziazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle specificita' delle Agenzie stesse.
3. La Regione predispone e favorisce piani di aggiornamento per gli operatori della formazione professionale. La Regione sostiene piani di riorganizzazione elaborati dalle Agenzie formative congruenti con gli obiettivi del Programma triennale e delle direttive annuali e finalizzati all'efficacia del sistema, alla razionalizzazione della spesa e alla valorizzazione della professionalita' degli operatori.
4. La Regione puo' riconoscere i costi di leasing e di ammortamento per le attrezzature e gli investimenti tecnologici acquisiti dai soggetti erogatori e le quote di ammortamento dei beni immobili, nella misura in cui sono utilizzati per finalita' formative.
5. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) possono ottenere dalla Regione contributi per l'acquisizione di attrezzature e tecnologie, in ragione di piani di adeguamento tecnologico. I beni destinati al pubblico servizio della formazione professionale sono indicati separatamente nell'inventario degli Enti beneficiari dando comunicazione alla Regione per estratto dai propri libri sociali ed in caso di scioglimento permane la destinazione a pubblico servizio secondo le indicazioni della Regione. La loro alienazione per obsolescenza o la permuta per ammodernamento e' subordinata al reinvestimento del ricavato in altre attrezzature destinate al pubblico servizio della formazione professionale ed in ogni caso e' fattibile non prima della scadenza dei termini previsti dalla normativa in materia di ammortamenti.
6. I progetti formativi e il materiale didattico, di qualsiasi natura, forma e tecnologia di comunicazione, elaborati e prodotti in attivita' formative a finanziamento regionale confluiscono in una banca dati regionale, anche virtuale, previa certificazione da parte degli uffici regionali. La Regione determina le modalita' di accesso ai progetti e al materiale didattico da parte delle Agenzie formative, nonche' le condizioni del loro utilizzo.

Art. 13.
(Coordinamento con la scuola e l'Universita')

1. Al fine di favorire la collaborazione e l'integrazione delle risorse, la Regione stipula intese, accordi di programma e convenzioni quadro con il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici da esso dipendenti o collegati, nel rispetto delle leggi statali vigenti e delle rispettive competenze. In particolare, essi sono relativi a:
a) l'integrazione tra orientamento professionale ed orientamento scolastico;
b) l'orientamento professionale e scolastico delle persone svantaggiate;
c) la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la realizzazione di corsi integrati post qualifica e post diploma;
e) gli interventi integrati rivolti a soggetti adulti, con particolare riferimento alle persone con bassa scolarita';
f) la facilitazione dei passaggi e dei rientri tra i due sistemi formativi dei frequentanti i corsi.
2. Le Province stipulano intese, accordi di programma e convenzioni con gli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione ed i singoli istituti scolastici, nel quadro degli accordi regionali.
3. La Regione stipula altresi' convenzioni e accordi di programma con il Ministero competente per l'istruzione universitaria e le Universita' finalizzati al coordinamento e all'integrazione delle risorse, nel rispetto delle leggi statali vigenti e delle rispettive competenze, in materia di:
a) moduli professionalizzanti inseriti nei curricula del diploma universitario;
b) formazione post laurea.
4. La Regione puo' partecipare, agli stessi scopi, a consorzi con l'Universita', gli Enti locali, le imprese singole o associate.
5. Gli accordi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 sono aperti, secondo modalita' determinate dalle parti contraenti, agli apporti dei soggetti economici e sociali.

Art. 14.
(Corsi riconosciuti)

1. I corsi realizzati da soggetti diversi dalle Agenzie formative di cui all'articolo 11 possono essere riconosciuti purche' conformi alla programmazione regionale. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:
a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacita' professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi previsti;
b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale docente;
c) possedere gli altri requisiti di cui all'articolo 11, comma 2;
d) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruita' rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo;
e) accettare il controllo della Provincia che puo' effettuarsi anche mediante ispezione.
2. Alle medesime condizioni possono essere riconosciuti corsi, non compresi nelle convenzioni stipulate con la Regione, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e' causa di decadenza del riconoscimento.

Art. 15.
(Centri di formazione professionale a gestione regionale)

1. La Regione promuove la costituzione di societa' consortili senza scopo di lucro composte in forma congiunta da Enti pubblici e soggetti privati a livello locale, cui affidare la gestione dei propri centri di formazione professionale.
2. A tal fine, con l'obiettivo di valorizzare le attivita' e le competenze professionali dei centri di cui al comma 1, la Regione attiva le opportune iniziative e sedi di confronto con gli Enti pubblici e le realta' economiche e sociali territoriali, nonche' specifici programmi di aggiornamento del personale interessato.
3. Al personale di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge opera presso i Centri di formazione professionale, e' assicurata la facolta' di opzione, da esercitarsi entro 60 giorni dalla comunicazione della costituzione delle societa' consortili di cui al comma 1, tra la permanenza alle dipendenze della Regione ed il trasferimento alle dipendenze delle societa' consortili citate. Il personale che opta per la permanenza alle dipendenze della Regione viene collocato in un ruolo organico ad esaurimento ed e' assegnato funzionalmente alle societa' citate, fatti salvi i diritti alla mobilita' interna e al trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico riconosciuti alla generalita' dei dipendenti dell'Ente Regione. Il personale medesimo puo' altresi' essere trasferito alle Province, in applicazione dell'articolo 10, comma 3. Il personale che opta per il trasferimento alle dipendenze delle societa' consortili, continua a rimanere in servizio presso la Regione fino alla data del trasferimento conservando fino a tale data lo stato giuridico ed economico di dipendente regionale.
4. In sede di predisposizione della legge annuale di bilancio, sono effettuate le opportune compensazioni tra i capitoli del personale e della formazione professionale, in ragione delle opzioni di cui al comma 3.

Titolo IV. Programmazione delle azioni di formazione e orientamento professionale

Art. 16.
(Programma triennale delle attivita')

1. Il programma triennale delle attivita' di formazione ed orientamento professionale attua il programma regionale di sviluppo nel settore di riferimento.
2. Il Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale di cui all'articolo 19 propone lo schema di programma triennale delle attivita' di formazione ed orientamento professionale.
3. La Giunta Regionale, sentito il parere delle Province e della Commissione regionale per l'impiego mediante conferenza di servizio ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e tenuto conto degli atti di programmazione di cui all'articolo 6, elabora la proposta di programma da sottoporre al Consiglio Regionale entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello di scadenza del programma.
4. In caso di inadempienza da parte del Segretariato, la Giunta Regionale procede d'ufficio.

Art. 17.
(Contenuti del Programma triennale)

1. Il Programma triennale delle azioni di formazione e orientamento professionale indica gli obiettivi e la strategia dell'intervento regionale, nell'ambito delle indicazioni definite dall'Unione europea e dalle Autorita' nazionali, e le risorse che si prevede di destinare, in base agli stanziamenti del bilancio pluriennale della Regione. Esso pertanto contiene:
a) la stima dei fabbisogni di formazione professionale in rapporto alla situazione economico-produttiva, alle prospettive occupazionali e alle tendenze dei mercati del lavoro locali;
b) gli obiettivi specifici da conseguire in relazione alle priorita' individuate con riferimento alle peculiarita' presenti nei diversi contesti territoriali e all'andamento dei diversi comparti economico-produttivi;
c) gli orientamenti generali ai quali deve ispirarsi la programmazione didattica e i criteri per la formulazione dei progetti di formazione e di ricerca a titolarita' o partecipazione regionale o comunque ammissibili a finanziamento pubblico;
d) gli indirizzi dell'attivita' di ricerca e sperimentazione, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con istituti pubblici e privati;
e) i criteri con i quali la Regione sostiene l'attivita' degli Enti gestori anche per quanto essa contribuisce al miglioramento dell'offerta ed all'attuazione degli obiettivi di programmazione del sistema regionale di formazione e orientamento professionale;
f) i criteri di priorita' per gli investimenti finalizzati allo sviluppo delle risorse professionali del sistema nonche' all'adeguamento e allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche dei centri di formazione professionale e delle sedi formative;
g) i criteri per la valutazione e certificazione delle azioni di formazione e orientamento professionale nonche' delle strutture utilizzando in particolare le indicazioni espresse dal Comitato guida per la qualita' di cui all'articolo 25 e dal Nucleo regionale di valutazione di cui all'articolo 26;
h) i criteri per la ripartizione e l'impiego delle risorse finanziarie, comprensive dei fondi comunitari, nazionali e propri, in relazione agli obiettivi indicati;
i) i criteri per la implementazione e gestione del sistema informativo regionale in materia di formazione e orientamento professionale.
2. Il programma triennale indica altresi' le attivita' formative che, previste in leggi specifiche o direttamente connesse a politiche settoriali regionali, sono gestite dagli Assessorati titolari delle relative competenze. Tali attivita' sono riportate nel piano consuntivo annuale di realizzazione delle attivita' formative e di orientamento.
3. La Giunta Regionale e' autorizzata ad apportare le modifiche al programma conseguenti a decisioni dell'Unione europea e delle Autorita' nazionali, dandone tempestiva informazione alla Commissione competente del Consiglio Regionale.

Art. 18.
(Direttive annuali)

1. Le direttive annuali determinano le modalita' attuative del programma triennale; esse sono approvate dalla Giunta Regionale su proposta del Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale o, in caso di inadempienza da parte di quest'ultimo, d'ufficio, acquisito il parere delle Province tramite apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990.
2. La Giunta Regionale approva entro il 31 gennaio le direttive relative alle attivita' riferite all'anno formativo, di norma, dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo, ed entro il 30 giugno le direttive relative alle attivita' riferite all'anno solare. Esse contengono:
a) la descrizione delle azioni che si prevede di realizzare, con le relative specifiche, e le loro articolazioni territoriali;
b) le modalita' di raccordo con gli interventi di politica del lavoro di cui all'articolo 6;
c) i requisiti degli utenti cui le azioni sono rivolte;
d) le caratteristiche dei progetti e la relativa modulistica;
e) i criteri di priorita' per la valutazione dei progetti in sede di istruttoria ex ante;
f) le modalita' di determinazione della congruita' dei costi a preventivo dei progetti;
g) le risorse disponibili per le diverse azioni, comprensive dei fondi comunitari, nazionali e propri, anche aggregate in insiemi coerenti, e il livello istituzionale competente per la loro gestione, in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9;
h) la data di scadenza per la presentazione dei progetti;
i) i criteri per il riconoscimento dei corsi di cui all'articolo 14.

Art. 19.
(Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale)

1. Gli schemi delle proposte di programma triennale e di direttiva annuale sono elaborati dal Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale che si avvale delle informazioni e delle analisi dell'Osservatorio del mercato del lavoro, delle indicazioni delle Province e di quelle del Comitato guida di cui all'articolo 25; si avvale, inoltre, delle indicazioni emergenti dal confronto con i soggetti sociali interessati e con le Agenzie formative secondo le modalita' stabilite dalla Giunta Regionale che, a tal fine, potra' indire appositi forum o costituire specifici gruppi di lavoro.
2. La Giunta Regionale, su proposta del Segretariato, definisce le specifiche tecniche, omogenee per il territorio regionale e alle quali le Amministrazioni Provinciali devono attenersi, per la raccolta delle informazioni relative a:
a) i fabbisogni professionali delle imprese, per la rilevazione dei quali si costituisce uno specifico sistema di monitoraggio;
b) le caratteristiche e i fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro;
c) i flussi di scolarita'.
3. Il Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale e' presieduto dall'Assessore competente o suo delegato ed e' composto dal responsabile del Settore formazione professionale della Regione, che lo dirige, da esperti in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro e da esperti in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori piu' rappresentative sul piano regionale. E' nominato dalla Giunta Regionale, che delibera altresi' il regolamento di funzionamento.

Titolo V. Organizzazione e gestione delle azioni

Art. 20.
(Progettazione e standard formativi)

1. La Regione organizza il sistema regionale di formazione professionale assicurando, ai diversi livelli, la funzione di progettazione formativa.
2. Ogni progetto formativo dovra' essere coerente con gli standard regionali, per gli aspetti didattici e pedagogici, e con il Piano regionale per la qualita' nella formazione per gli aspetti di valutazione e controllo.
3. Gli standard regionali, nel quadro del continuo adeguamento all'evoluzione scientifica, tecnologica ed organizzativa e dei fabbisogni professionali del sistema economico, nel rispetto della liberta' di insegnamento, definiscono, per famiglie professionali omogenee, indicazioni guida per la progettazione didattica.
4. La Giunta Regionale delibera con cadenza almeno triennale le tipologie e gli standard di progettazione dell'offerta formativa, nonche' le modalita' di certificazione degli esiti formativi, in coerenza con il presente articolo.

Art. 21.
(Piani annuali di realizzazione delle attivita')

1. La Giunta Regionale approva i piani annuali preventivi e consultivi di realizzazione delle attivita' di formazione e orientamento professionale in attuazione del programma triennale e delle direttive annuali e ne da' comunicazione alla competente Commissione consiliare.
2. Di ciascuna iniziativa i piani definiscono il tipo, la durata del ciclo formativo e la qualifica, la localizzazione, la durata in ore, il numero e i requisiti di ammissibilita' degli allievi, l'Agenzia formativa incaricata della realizzazione, il contributo finanziario.

Art. 22.
(Atti generali regionali e convenzioni con le Agenzie formative)

1. La Regione stipula le convenzioni di cui all'articolo 11 in conformita' ai modelli di convenzione tipo a tal fine approvati dalla Giunta Regionale.
2. La Giunta Regionale approva altresi' un atto generale per la gestione ed il controllo amministrativo delle attivita' e l'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto delle prescrizioni dell'Unione europea e delle Autorita' nazionali competenti.
3. La convenzione tipo e l'atto generale rispondono ai seguenti criteri:
a) l'autonomia dei soggetti convenzionati nell'organizzazione e nell'utilizzo delle risorse assegnate;
b) la trasparenza dell'attivita' di gestione;
c) l'erogazione dei finanziamenti in ragione dei risultati, quantitativi e qualitativi, delle azioni realizzate;
d) la semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi, con ricorso alle autocertificazioni e alle dichiarazioni di responsabilita' previste dalle leggi vigenti.
4. A garanzia delle somme erogate, puo' essere richiesta fideiussione bancaria, i cui costi sono ammessi a rendiconto.
5. L'attuazione delle attivita' previste dal progetto che ha dato luogo alla convenzione deve essere coerente con quanto stabilito dal progetto stesso. Eventuali variazioni apportate nel corso di svolgimento devono essere concordate. Per ogni progetto, il soggetto convenzionato nomina un responsabile.

Art. 23.
(Carta dei diritti e dei doveri degli utenti)

1. La Giunta Regionale approva la Carta dei diritti e dei doveri degli utenti delle attivita' di formazione e orientamento, cui si conformano a pena di decadenza gli operatori delle azioni finanziate dalla Regione.
2. Nel rispetto dei diritti riconosciuti dalle leggi vigenti, la Carta in particolare indica:
a) i servizi di cui gli utenti possono usufruire e le modalita' di accesso;
b) il diritto all'informazione sulle caratteristiche delle azioni prescelte;
c) le eventuali quote di partecipazione ai costi;
d) le eventuali forme di sostegno al reddito;
e) le caratteristiche del libretto formativo individuale;
f) gli obblighi dei partecipanti alle azioni.

Art. 24.
(Prove finali, attestati di qualifica, Commissioni esaminatrici)

1. Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneita'; tali prove sono pubbliche e si svolgono in conformita' alla disciplina di cui all'articolo 20, comma 4.
2. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato e composte da:
a) il Presidente designato dall'Assessore Regionale competente;
b) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;
d) un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
e) un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
f) un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi.
3. Il superamento delle prove finali comporta il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 con i relativi effetti e lo stesso e' comunque titolo utile ai fini della valutazione di merito dei concorsi pubblici. L'attestato e' firmato dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato e dal responsabile del Centro.
4. Le Commissioni esaminatrici per l'attribuzione di qualifiche o titoli previsti dalle vigenti leggi per l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo sono, all'atto della nomina, integrate da rappresentanti di categoria, associazioni o Enti interessati.
5. Per i corsi riconosciuti le Commissioni esaminatrici sono nominate dalle Province; le Commissioni stesse possono essere integrate da un funzionario della Regione designato dall'Assessore competente. I relativi attestati sono rilasciati dalle Province, su moduli regionali.

Titolo VI. Valutazione del sistema regionale della formazione e dell'orientamento professionale

Art. 25.
(Comitato guida per la qualita')

1. L'azione di valutazione e' centrale per il governo del sistema di formazione e orientamento professionale a tutti i suoi livelli. Essa assume come criterio fondamentale quello della qualita' riferita ai progetti, alle azioni, ai processi, alle strutture e alle professionalita' operanti.
2. Per definire operativamente e periodicamente le caratteristiche, i requisiti e gli standard di qualita' del sistema ai diversi livelli viene istituito un Comitato guida per la qualita' incaricato di elaborare, nell'ambito dei criteri forniti dal Piano triennale per la formazione e l'orientamento professionale, appositi Piani regionali per la qualita'.
3. Tali piani sono deliberati dalla Giunta Regionale e possono contenere tra l'altro:
a) le specifiche di base dei prodotti-servizi formativi richiesti;
b) gli indicatori e gli standard di impatto, efficacia ed efficienza delle azioni;
c) gli standard di qualita' delle Agenzie di formazione;
d) i requisiti professionali minimali degli operatori del sistema di formazione professionale e di orientamento;
e) le modalita' di realizzazione della valutazione di qualita' nei suoi diversi momenti;
f) l'indicazione delle linee operative per la diffusione della cultura della qualita' all'interno del sistema, nelle sue diverse componenti: uffici regionali e Provinciali, agenzie formative, strutture per l'orientamento.
4. Sulla base di tale Piano viene realizzata la valutazione in tutte le sue fasi temporali: preventiva, con finalita' di selezione-accertamento di prerequisiti; in corso di attuazione, con finalita' di monitoraggio e vigilanza; successiva immediata, con finalita' di verifica; successiva di medio periodo, con finalita' di valutazione di impatto. Le metodologie e gli strumenti utilizzati e validati costituiscono il sistema regionale di valutazione.
5. A supporto dell'attivita' di valutazione e' operativo il sistema informativo regionale sulla formazione e l'orientamento professionale. Al suo aggiornamento collaborano le Province e le agenzie formative attraverso la fornitura dei dati e delle informazioni di competenza, nei termini e secondo le specificazioni richieste.
6. Nell'ambito della attivita' di valutazione di qualita' del sistema un ruolo centrale e' rivestito dalla misurazione e valutazione dei risultati formativi e dalla loro certificazione. Tali processi fanno riferimento a standard formativi regionali rispetto ai quali effettuare la valutazione degli utenti in ingresso, in corso di azione e al termine dell'azione formativa.
7. Il Comitato e' costituito con delibera di Giunta Regionale ed e' composto da: funzionari regionali, di cui uno con funzione di Presidente, rappresentanti delle Agenzie formative, rappresentante delle Province indicato dall'Unione Regionale Province piemontesi (URPP), rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio, rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori, rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative nella Regione. Nell'elaborare i Piani per la qualita' il Comitato si avvale degli uffici e degli Enti strumentali della Regione ed eventualmente delle Province, di istituti specializzati e di esperti esterni.

Art. 26.
(Nucleo regionale di valutazione )

1. Al fine di realizzare un'adeguata valutazione del sistema di formazione e orientamento professionale viene istituito, presso l'Assessorato alla formazione professionale, un Nucleo regionale di valutazione con compiti di:
a) concorrere alla definizione di metodologie e strumenti finalizzati alla valutazione del sistema regionale di formazione e orientamento professionale;
b) verificare annualmente il raggiungimento degli obiettivi prioritari contenuti nel Piano regionale per la qualita';
c) realizzare un rapporto triennale sullo stato del sistema di formazione e orientamento professionale.
2. Tale Nucleo e' composto da tre esperti esterni all'Amministrazione regionale nominati dalla Giunta Regionale che provvede a designare tra i medesimi il Presidente. Si avvale della collaborazione degli uffici della Regione e delle Province, del Segretariato per la formazione professionale e del Comitato guida per la qualita'.

Titolo VII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 27.
(Poteri sostitutivi della Regione)

1. Ove le Province non provvedano ai compiti indicati dalla legge, la Regione provvede in via sostitutiva, decorsi 60 giorni dalla notificazione agli organi Provinciali competenti della diffida ad adempiere.

Art. 28.
(Citta' metropolitana)

1. Ai fini della presente legge, la Citta' metropolitana, ove costituita ed operante, e' equiparata alle Province.

Art. 29.
(Finanziamento degli interventi)

1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede, per ciascun esercizio finanziario, con il relativo bilancio.

Art. 30.
(Disposizioni transitorie)

1. Il primo programma della formazione e dell'orientamento di cui all'articolo 16 puo' avere una durata diversa da quella triennale in ragione dell'attuazione del Programma regionale di sviluppo.
2. In sede di prima applicazione della legge e sino ad un triennio dalla sua entrata in vigore la Regione continua ed esercitare le funzioni non attribuite alle Province in base all'articolo 9. Nell'anno precedente il decorso del termine indicato la Regione e le Province valutano modalita' e tempi di attribuzione di ulteriori compiti, in base al dettato della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".

Art. 31.
(Norme applicabili e abrogazione di norme)

1. Per quanto non disposto dalla legge, si applicano le norme statali e comunitarie in materia di formazione professionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge, sono abrogate le leggi regionali seguenti:
a) l.r. 25 febbraio 1980, n. 8 "Disciplina delle attivita' di formazione professionale";
b). l.r. 20 maggio 1980, n. 49 "Modifiche alla legge regionale n. 8 del 25 febbraio 1980 'Disciplina delle attivita' di formazione professionale '";
c) l.r. 3 marzo 1988, n. 10 "Modificazione dell'art. 25 della l.r. 25 febbraio 1980, n. 8 'Disciplina delle attivita' di formazione professionale '".