Disegno di legge regionale, n. 5600.
Disciplina delle attivita' di formazione e ordinamento
professionale. Titolo I. - Finalita' e principi della formazione e
dell'orientamento professionale 1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 4, 35 e 117 della
Costituzione e nell'esercizio delle proprie competenze, disciplina
interventi di formazione ed orientamento professionale quali
strumenti di politica attiva del lavoro diretti a: 1. Le azioni di formazione e orientamento professionale sono
rivolte a tutti i cittadini italiani, con particolare attenzione per
coloro che presentano condizioni di reale o potenziale svantaggio.
Esse concernono i settori produttivi di beni e di servizi per le
attivita' di lavoro dipendente, autonomo e associato. Alle attivita'
di formazione ed orientamento professionale possono essere ammessi
anche i cittadini stranieri e apolidi nel rispetto della normativa
vigente. Nell'ammissione agli interventi e' garantita la parita' tra
i sessi. 1. La Regione organizza e disciplina la formazione e l'orientamento
professionale come sistema, secondo criteri di: Titolo II. - Campi di intervento 1. La formazione professionale regionale opera come strumento di
gestione del mercato del lavoro attraverso l'attuazione di azioni
formative di varia natura, riconducibili alla seguenti tipologie: 1. L'orientamento professionale e' un processo continuo raccordato
all'evoluzione della persona ; e' un progetto di scelta, che implica
capacita' decisionali, coerenti con le caratteristiche delle
persone e con le dinamiche del mercato del lavoro, attivate anche
ricorrentemente nella vita della persona. 1. Le azioni di formazione e orientamento professionale sono
realizzate in integrazione con i diversi interventi di politica
attiva del lavoro secondo le modalita' stabilite dalla Giunta. In
particolare quest'ultima approva appositi atti di programmazione
idonei a rendere coerenti i piani relativi all'osservazione del
mercato del lavoro, al sostegno e alla crescita dell'occupazione
nella Regione con quelli relativi alla formazione e all'orientamento
professionale. Tali atti sono predisposti dall'assessore competente
in materia di formazione, orientamento professionale e lavoro, con
la collaborazione degli altri assessori interessati. 1. A sostegno del sistema di formazione e orientamento
professionale, la Regione promuove iniziative di studio, di ricerca
e documentazione, ivi compresi convegni, seminari e pubblicazioni,
anche mediante la stipula di apposite convenzioni con universita',
istituti ed agenzie specializzate, nonche' l'affidamento di
incarichi ad esperti. Titolo III. - Il sistema della formazione professionale
regionale 1. Sono in capo alla Regione le seguenti funzioni: 1. Le Province concorrono alla programmazione, attuazione e
valutazione del sistema regionale di formazione ed orientamento
professionale. In particolare, le Province nei rispettivi territori: 1. Nell'ambito delle competenze ad esse attribuite le Province
promuoveranno l'istituzione di Consulte e/o di altri organi secondo
le modalita' da esse prescelte, fatti salvi i principi ispiratori
definiti all'articolo 3. Potranno altresi' essere stipulate apposite
convenzioni tra Amministrazioni Provinciali e le Agenzie di cui
all'articolo 11, comma 1 punti a), b) e c) per regolare le
possibilita' e le modalita' di utilizzo del personale delle Agenzie
stesse presso uffici e strutture provinciali competenti. 1. Le attivita' formative previste dalle direttive annuali di cui
all'articolo 18 possono essere affidate per la loro realizzazione
esecutiva, con le priorita' e le limitazioni definite dalle
direttive stesse e tramite apposite convenzioni, alle seguenti
Agenzie formative: 1. Nei confronti della rete di erogazione formativa, la politica
regionale e' ispirata ai seguenti criteri: 1. Al fine di favorire la collaborazione e l'integrazione delle
risorse, la Regione stipula intese, accordi di programma e
convenzioni quadro con il Ministero della Pubblica Istruzione ed i
suoi Organi periferici, nel rispetto delle leggi statali vigenti e
delle rispettive competenze. In particolare, essi sono relativi a: 1. I corsi realizzati da soggetti diversi da quelli indicati
all'articolo 11 possono essere riconosciuti purche' conformi alla
programmazione regionale. I soggetti richiedenti il riconoscimento
devono: 1. La Regione promuove la costituzione di societa' consortili miste
pubblico privati a livello locale, cui affidare la gestione dei
centri di formazione professionale di proprieta', previa valutazione
delle potenzialita' dei medesimi. Titolo IV. - Programmazione delle azioni di formazione e
orientamento professionale 1. Il programma triennale delle attivita' di formazione ed
orientamento professionale attua il Programma Regionale di Sviluppo
nel settore di riferimento. 1. Il Programma triennale delle azioni di formazione e orientamento
professionale indica gli obiettivi e la strategia dell'intervento
regionale, nell'ambito delle indicazioni definite dall'Unione
Europea e dalle autorita' nazionali, e le risorse che si prevede di
destinare, in base agli stanziamenti del bilancio pluriennale della
Regione. Esso pertanto contiene: 1. Le direttive annuali determinano le modalita' attuative del
programma triennale; esse sono approvate dalla Giunta Regionale su
proposta del Segretariato per la formazione e l'orientamento
professionale o, in caso di inadempienza da parte di quest'ultimo,
d'ufficio, acquisito il parere delle Province tramite apposite
conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7
agosto 1990, n. 241. 1. Le proposte di programma triennale e di direttiva annuale sono
elaborate dal Segretariato per la formazione e l'orientamento
professionale che si avvale delle informazioni e delle analisi
dell'Osservatorio del mercato del lavoro, delle indicazioni delle
Province e di quelle del Comitato Guida per la Qualita' della
formazione ed orientamento professionale; puo' avvalersi, inoltre,
delle indicazioni emergenti dal confronto con i soggetti sociali
interessati secondo le modalita' stabilite dalla Giunta Regionale
che, a tal fine, potra' indire appositi forum o costituire specifici
gruppi di lavoro. Titolo V. - Organizzazione e gestione delle azioni 1. La Regione organizza il sistema regionale di formazione
professionale assicurando, ai diversi livelli, la funzione di
progettazione formativa. 1. Il Consiglio Regionale determina, con apposito regolamento entro
il 31 dicembre 1995, le modalita' di presentazione delle domande da
parte dei soggetti abilitati ai sensi della presente legge, per
l'attuazione delle attivita' previste nelle direttive annuali, la
documentazione da allegare, i criteri per l'istruttoria. Regolamento per la gestione e il controllo amministrativo delle
attivita' e l'erogazione dei finanziamenti
1. La Regione stipula le convenzioni di cui all'articolo 11 in
conformita' ai modelli di convenzione tipo a tal fine approvati
dalla Giunta Regionale. 1. La Giunta Regionale approva la Carta dei diritti e dei doveri
degli utenti delle attivita' di formazione e orientamento, cui
dovranno adeguarsi i soggetti attuatori delle azioni, eventualmente
recependola in regolamenti. 1. Al termine dei corsi di formazione professionale volti al
conseguimento di una qualifica, gli allievi che abbiano partecipato
ad almeno due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali per
l'accertamento dell'idoneita'; tali prove sono pubbliche e si
svolgono in conformita' alla disciplina di cui all'articolo 20,
comma 3. Titolo VI. - Valutazione del sistema regionale della
formazione e dell'orientamento professionale 1. L'azione di valutazione e' centrale per il governo del sistema di
formazione e orientamento professionale a tutti i suoi livelli. Essa
assume come criterio fondamentale quello della qualita' riferita ai
progetti, alle azioni, ai processi, alle strutture e alle
professionalita' operanti. 1. Al fine di realizzare un'adeguata valutazione del sistema di
formazione e orientamento professionale viene istituito, presso
l'Assessorato alla Formazione Professionale, un Nucleo regionale di
valutazione con compiti di: Titolo VII. - Disposizioni transitorie e finali 1. In caso di inadempienza delle amministrazioni di cui
all'articolo 9 la Giunta Regionale provvede d'ufficio. 1. Ai fini della presente legge, la Citta' metropolitana, ove
costituita ed operante, e' equiparata alle Province. 1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si
provvede, per ciascun esercizio finanziario, con legge di bilancio. 1. Il primo programma della formazione e dell'orientamento di cui
all'articolo 17 potra' avere durata diversa da quella triennale per
raccordarsi al Programma Regionale di Sviluppo. 1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le
norme statali e comunitarie in materia di formazione professionale.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Legge
regionale 25 febbraio 1980 n. 8 e le sue successive modificazioni
sono abrogate.
(Finalita' e obiettivi)
a) sviluppare le culture professionali necessarie per la
qualificazione della realta' economica e produttiva regionale;
b) rendere effettivo il diritto al lavoro, rimuovendo gli ostacoli
e le cause di natura personale o sociale che impediscono la parita'
di opportunita' nell'accesso al mercato del lavoro e la piena
partecipazione alla vita economica e sociale;
c) concorrere a realizzare la piena occupazione e a superare gli
squilibri territoriali e sociali.
(Soggetti della formazione professionale)
(Criteri per la programmazione e la gestione delle
azioni di formazione e orientamento professionale)
a) organicita', in quanto le diverse esigenze formative vengono
coordinate in un quadro omogeneo di obiettivi formativi capaci di
mettere in relazione i fattori tecnologici, economici, sociali e
culturali con la produzione di beni e servizi e la partecipazione
allo sviluppo sociale ed economico;
b) progettualita', in quanto le diverse azioni formative e di
orientamento sono ricondotte ad obiettivi espliciti e coerenti, in
grado di essere valutati rispetto alle specifiche esigenze formative
cui si intende dare risposta;
c) flessibilita', perche' le azioni formative e di orientamento sono
organizzate secondo modalita' in grado di corrispondere sia alle
esigenze differenziate delle singole persone che alle dinamiche del
sistema economico e produttivo;
d) continuita', poiche' la formazione e l'orientamento
professionale si configurano come opportunita' presenti lungo
l'intero arco della vita, nella prospettiva della educazione
permanente;
e) concertazione con le parti sociali, poiche' la formazione
professionale quale bene collettivo implica il concorso delle
responsabilita' degli attori sociali piu' direttamente coinvolti;
f) pluralismo, poiche' sono valorizzate le proposte formative
presenti sul territorio e la loro potenzialita' associativa e
aggregativa;
g) integrazione, perche' la formazione e l'orientamento
professionale si collegano sia con il sistema scolastico sia con il
mondo produttivo dei beni e dei servizi in modo da favorire un
rapporto costante tra formazione, scuola e lavoro;
h) distinzione delle competenze previste dall'attuale ordinamento
con riguardo, in particolare, al ruolo delle Province.
(Azioni formative)
a) attivita' di formazione professionale finalizzate al primo
inserimento lavorativo di giovani con l'obbligo scolastico
(qualificazione di 1. livello), diplomati (2. livello), laureati (3.
livello), comprese le azioni di specializzazione
professionale;
b) iniziative formative rivolte a facilitare e supportare
l'ingresso nella vita lavorativa, connesse ai contratti di
formazione lavoro e di apprendistato, per le quali la Regione
predispone un catalogo di attivita', articolato per categorie
professionali, confrontato anche con gli organismi bilaterali
istituiti dalle parti sociali; rientrano in questa tipologia,
inoltre, gli stages di orientamento, formativi e di preinserimento
professionale;
c) attivita' di formazione professionale continua, per personale
dipendente occupato, ai vari livelli di ruolo, e per il lavoro
autonomo e associato, finalizzate a valorizzare la professionalita'
e la persona;
d) attivita' di formazione professionale finalizzata al sostegno
dei soggetti non occupati, deboli sul mercato del lavoro a causa di
motivazioni sociali, di emarginazione, di handicap;
e) attivita' di formazione professionale finalizzata al
reinserimento lavorativo di ex lavoratori disoccupati, in cassa
integrazione guadagni, in lista di mobilita';
f) attivita' di formazione professionale rivolte a donne e
finalizzate a concretizzare condizioni di parita' sul mercato del
lavoro e nel lavoro (azioni positive);
g) attivita' di formazione professionale attuate anche
congiuntamente con il sistema scolastico istituzionale;
h) attivita' di formazione professionale finalizzate allo sviluppo
di imprenditorialita' ed alla creazione di iniziative aziendali e
cooperative;
i) attivita' di formazione professionale internazionali e
transnazionali, finalizzate all'integrazione all'interno dell'Unione
Europea o ad iniziative di aiuto allo sviluppo.
2. Le diverse attivita' sono caratterizzate da una pluralita' di
azioni formative integrate, definite in base alle diverse tipologie
di utenti cui sono rivolte e agli obiettivi dell'intervento. In
particolare, esse si caratterizzano per la differenziazione
didattica di modalita' e strumenti di attuazione e comprendono, tra
le altre, azioni di individuazione ed accoglienza degli utenti, di
orientamento e rimotivazione, di consiglierato, di docenza in aula e
di esercitazioni in laboratorio, anche strutturate in moduli, di
formazione aperta, di autoistruzione assistita, di apprendimento
esperienziale guidato. Il progetto formativo determina
l'integrazione tra le diverse azioni, in un insieme coerente per il
conseguimento delle finalita' del progetto stesso.
(Azioni di orientamento professionale)
2. Sono previste le seguenti azioni di orientamento professionale:
a) servizi e supporti informativi sulle opportunita' formative e
lavorative;
b) unita' didattiche e moduli di orientamento nei percorsi
scolastici e di formazione professionale;
c) consiglierato ed azioni di supporto decisionale individuale;
d) specifici progetti finalizzati.
3. Le azioni di cui sopra sono realizzate dai seguenti soggetti,
collegati in una logica di rete:
a) i Comuni e le Province;
b) le Istituzioni con finalita' di orientamento professionale;
c) i Centri di iniziativa locale per l'occupazione di cui alla
legge regionale 3 settembre 1991, n. 48;
d) le agenzie di formazione professionale di cui all'articolo 11.
Vanno salvaguardati, integrati e sviluppati i rapporti del sistema
con l'Agenzia Regionale per l'impiego ed i Servizi Circoscrizionali
per l'impiego , e con gli organismi scolastici (Distretti, istituti
scolastici di tutti i gradi).
(Azioni di politica del lavoro)
2. La Regione promuove e sostiene l'attuazione di specifici
progetti territoriali di politica del lavoro che perseguano il
miglior funzionamento dei mercati locali del lavoro ed utilizzino in
forma integrata gli interventi di formazione e di orientamento
professionale con altri strumenti di politica del lavoro. Tali
progetti possono essere elaborati direttamente dalla Regione, dalle
Provincie, dai Comuni e loro Consorzi e sono volti a coordinare le
attivita' di politica del lavoro sul territorio di competenza, a
favorire lo sviluppo di nuove tipologie di intervento nonche' ad
avviare sperimentazioni. Nel caso di progetti sub regionali, sono
elaborati dalle Province ogni anno entro il mese di aprile appositi
Piani provinciali di politica del lavoro comprensivi anche delle
attivita' avviate ai sensi della legge regionale 48/1991. La Regione
sostiene i progetti territoriali elaborati dalle Province fornendo
assistenza tecnica e concedendo contributi.
(Azioni di sviluppo del sistema della formazione
professionale e dell'orientamento)
(Competenze Regionali)
a) i rapporti con il Ministero del Lavoro e con l'Unione Europea;
b) la definizione dei Programmi triennali e delle Direttive annuali
di attuazione;
c) la gestione delle azioni di formazione continua e della
formazione connessa ai diplomi universitari;
d) la gestione di particolari iniziative formative di rilievo
regionale o con carattere sperimentale;
e) le azioni a carattere internazionale o transnazionale;
f) il coordinamento, su base regionale, del sistema di orientamento
professionale;
g) la definizione dei criteri e delle modalita' di attuazione del
sistema di valutazione e monitoraggio;
h) la definizione degli standard formativi;
i) la definizione delle modalita' di certificazione degli esiti
formativi;
l) la definizione di programmi di sostegno alla riorganizzazione
delle Agenzie formative di cui all'articolo 11;
m) la definizione di programmi per l'innovazione delle metodologie
didattiche;
n) la approvazione degli schemi tipo di convenzione con le Agenzie
formative di cui all'articolo 11;
o) la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento delle attivita'
affidate dalla Regione a soggetti terzi;
p) la gestione, nel primo triennio di attuazione della presente
legge, delle funzioni residue non affidate alle Province in base
all'articolo 9.
(Competenze Provinciali)
a) coordinano le rilevazioni finalizzate alla definizione dei
fabbisogni formativi, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale
del mercato del lavoro;
b) esaminano, formulando proposte e pareri i programmi pluriennali
e le direttive annuali di attuazione di cui agli articoli 17 e 18;
c) coordinano le azioni di orientamento professionale e, in
collaborazione con il Provveditorato agli studi, di orientamento
scolastico;
d) approvano e trasmettono alla Regione i progetti territoriali di
politica del lavoro di cui all'articolo 6;
e) riconoscono le attivita' di cui all'articolo 14, provvedendo
altresi' alla vigilanza, alla nomina delle Commissioni d'esame e al
rilascio degli attestati;
f) danno l'assenso agli Enti pubblici per lo svolgimento di
attivita' volontarie di formazione professionale di cui all'articolo
41, terzo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
2. Al termine del primo triennio di attuazione della presente legge
la Regione e le Province valuteranno modalita' e tempi di
attribuzione di ulteriori compiti, in base al dettato della Legge 8
giugno 1990, n. 142.
(Attuazione del decentramento)
2. La Regione puo' concorrere, con appositi provvedimenti,
all'attuazione di specifici progetti promossi dalle Province volti
al potenziamento sul piano tecnico e della dotazione di personale
degli uffici provinciali competenti in materia di formazione ed
orientamento professionale, al fine di porli in condizione di
adempiere pienamente ai compiti previsti dall'articolo 9.
(Agenzie formative)
a) strutture pubbliche di formazione professionale;
b) strutture appartenenti ad Enti senza fini di lucro che siano
emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei
lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori,
del movimento cooperativo, o di associazioni con finalita' formative
e sociali;
c) consorzi e societa' consortili misti pubblico privato;
d) aziende e consorzi inter aziendali.
2. Le Agenzie, di cui al comma 1, punti a), b) e c) possono essere
soggetti di convenzione qualora posseggano i seguenti requisiti:
a) avere tra i propri fini l'esercizio di attivita' di formazione
professionale;
b) disporre di strutture materiali ed organizzative, di
attrezzature e capacita' professionali idonee alla realizzazione
degli interventi formativi programmati;
c) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto
collettivo nazionale della formazione professionale o del settore di
appartenenza;
d) osservare le disposizioni vigenti in materia di lavoro ed
assicurazioni sociali obbligatorie.
3. Le convenzioni sono stipulate a condizione che le Agenzie di cui
al comma 2:
a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il
bilancio per il centro di attivita' oggetto della convenzione
stessa;
b) accettino il controllo della Regione e, per le rispettive
competenze, delle altre pubbliche amministrazioni, anche mediante
ispezione, sull'attuazione della convenzione e sulla utilizzazione
dei fondi a tal fine assegnati.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, punto d) possono essere affidate,
tramite apposite convenzioni, esclusivamente attivita' di formazione
rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate e attivita'
di formazione finalizzate all'assunzione diretta. Per accedere alle
convenzioni, i soggetti di cui al comma 1 punto d) devono:
a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di
attrezzature e capacita' professionali idonee alla realizzazione
degli interventi formativi programmati;
b) accettare il controllo della Regione e, per le rispettive
competenze, delle altre pubbliche amministrazioni, anche mediante
ispezione, sull'attuazione della convenzione e sulla utilizzazione
dei fondi a tal fine assegnati.
(Criteri di gestione e di sviluppo della rete)
a) salvo le specificita' enunciate all'articolo 11 comma 4 e salvo
le limitazioni definite, per le varie iniziative previste, nelle
Direttive annuali, i soggetti erogatori sono da considerarsi su un
piano di parita' di diritti e doveri, in fase di convenzione;
b) il pluralismo, come molteplicita' e diversita' di soggetti
attuatori e di proposte formative, e' una connotazione positiva del
sistema, che va salvaguardata e sviluppata.
2. Per favorire la razionalizzazione funzionale e a livello
territoriale della rete, la Regione intende favorire azioni di
collaborazione e consorziamento tra le agenzie formative di cui
all'articolo 11, finalizzate all'utilizzo ottimale di laboratori,
attrezzature ed esperienze, al coordinamento di determinati servizi,
all'integrazione e alla differenziazione dell'offerta formativa, nel
rispetto delle specificita' delle agenzie stesse. E' compito della
Regione predisporre e favorire piani di aggiornamento per gli
operatori della formazione professionale. La Regione sostiene piani
di riorganizzazione elaborati dalle agenzie sopracitate, congruenti
con gli obiettivi del Programma triennale e delle Direttive annuali
ed adeguati in tal senso.
3. La Regione puo' riconoscere i costi di leasing e di ammortamento
per le attrezzature e gli investimenti tecnologici acquisiti dai
soggetti erogatori nella misura in cui sono utilizzati per finalita'
formative. Per i soggetti di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo
11, primo comma, la Regione puo' erogare contributi diretti per
l'acquisizione di attrezzature e tecnologie, dietro presentazione da
parte dei soggetti citati di piani di adeguamento tecnologico
ritenuti adeguati. Tali beni avranno destinazione vincolata e
saranno indicati separatamente nell'inventario degli enti
beneficiari, dandone comunicazione alla Regione. La loro alienazione
per obsolescenza o la permuta per ammodernamento e' subordinata al
reinvestimento del ricavato in attrezzature con finalita' formative
ed in ogni caso e' fattibile non prima della scadenza dei termini
previsti dalla normativa in materia di ammortamenti. In caso di
scioglimento dell'Ente i beni rientrano nella disponibilita'
regionale.
4. I progetti formativi e il materiale didattico, di qualsiasi
natura, forma e tecnologia di comunicazione, elaborati e prodotti in
attivita' formative a finanziamento regionale confluiscono in una
banca dati regionale, anche virtuale, previa certificazione da parte
degli uffici della Regione. La Giunta determina le modalita' di
accesso ai progetti e al materiale didattico da parte dei soggetti
di cui all'articolo 11, nonche' le condizioni del loro utilizzo.
(Coordinamento con la scuola e l'Universita')
a) l'integrazione tra orientamento professionale ed orientamento
scolastico, comprese le azioni per gli handicappati;
b) la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
c) la realizzazione di corsi integrati post qualifica e post
diploma;
d) gli interventi integrati rivolti a soggetti adulti, con
particolare riferimento alle persone con bassa scolarita';
e) la facilitazione dei passaggi e dei rientri tra i due sistemi
formativi dei frequentanti i corsi. Le Province stipulano intese,
accordi di programma e convenzioni con gli Organi periferici del
Ministero della Pubblica Istruzione ed i singoli Istituti
scolastici, nel quadro degli accordi regionali.
2. La Regione stipula altresi' convenzioni con l'Universita'
finalizzate al coordinamento e all'integrazione delle risorse, nel
rispetto delle leggi statali vigenti e delle rispettive competenze,
in materia di:
a) moduli professionalizzanti inseriti nei curriculi del diploma
universitario;
b) formazione post laurea. La Regione puo' partecipare, agli stessi
scopi, a consorzi con l'Universita', gli Enti Locali, le imprese
singole o associate.
3. Gli accordi di cui al presente articolo sono aperti, secondo
modalita' determinate dalle parti contraenti, agli apporti delle
forze sociali.
(Corsi riconosciuti)
a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di
attrezzature e capacita' professionali idonee alla realizzazione
degli interventi formativi previsti;
b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale
per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di
ammissione degli allievi ed i requisiti del personale docente;
c) possedere gli altri requisiti di cui all'articolo 11 comma 2;
d) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al
fine di valutare la sua congruita' rispetto ai costi medi degli
interventi formativi pubblici dello stesso tipo;
e) accettare il controllo della Provincia che puo' effettuarsi
anche mediante ispezione.
2. Alle medesime condizioni possono essere riconosciuti corsi, non
compresi nelle convenzioni stipulate con la Regione, realizzati dai
soggetti di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 11, comma 1.
3. Il riconoscimento e' soggetto a revoca in caso di non rispetto
delle condizioni di cui al comma 1.
(Centri di formazione professionale a gestione
regionale)
2. Al personale di ruolo che alla data di entrata in vigore della
presente legge opera presso i Centri di formazione professionale, e'
assicurata la facolta' di opzione tra la permanenza alle dipendenze
della Regione ed il trasferimento alle dipendenze delle societa'
consortili di cui al precedente comma 1. Il personale che avra'
optato per la permanenza alle dipendenze della Regione viene
collocato in un ruolo organico ad esaurimento ed e' assegnato
funzionalmente alle societa' citate, fatti salvi i diritti alla
mobilita' interna riconosciuti alla generalita' dei dipendenti
dell'Ente Regione. Tale personale potra' altresi' essere trasferito
alle Province, in base all'articolo 10, comma 3.
3. In sede di predisposizione della legge annuale di bilancio,
verranno effettuate le opportune compensazioni tra i capitoli del
personale e della formazione professionale, a seguito delle opzioni
di cui al precedente comma 2.
(Programmazione triennale delle attivita')
2. Il Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale
di cui all'articolo 18 propone lo schema di programma triennale
delle attivita' di formazione ed orientamento professionale.
3. La Giunta Regionale, sentito il parere delle Province mediante
conferenza di servizio ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, e tenuto conto degli atti di programmazione di
cui all'articolo 6, elabora la proposta di programma e la sottopone
al Consiglio Regionale per l'approvazione.
4. In caso di inadempienza da parte del Segretariato di cui al
comma 2, la Giunta procede d'ufficio.
(Contenuti del Programma triennale)
a) la stima dei fabbisogni di formazione professionale in rapporto
alla situazione socio economica, alle prospettive occupazionali e
alle tendenze dei mercati del lavoro locali;
b) gli obiettivi specifici da conseguire in relazione alle
priorita' individuate con riferimento alle peculiarita' presenti nei
diversi contesti territoriali e all'andamento dei diversi comparti
economico produttivi;
c) gli orientamenti generali ai quali deve ispirarsi la
programmazione didattica e i criteri per la formulazione dei
progetti di formazione e di ricerca a titolarita' o partecipazione
regionale o comunque ammissibili a finanziamento pubblico;
d) gli indirizzi dell'attivita' di ricerca e sperimentazione, anche
con riferimento ai rapporti di collaborazione con istituti pubblici
e privati;
e) i criteri con i quali la Regione sostiene l'attivita' degli Enti
gestori anche per quanto essa contribuisce al miglioramento
dell'offerta ed all'attuazione degli obiettivi di programmazione del
sistema regionale di formazione e orientamento professionale;
f) i criteri di priorita' per gli investimenti finalizzati allo
sviluppo delle risorse professionali del sistema nonche'
all'adeguamento e allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche dei
centri di formazione professionale e delle sedi formative;
g) i criteri per la valutazione e certificazione delle azioni di
formazione e orientamento professionale nonche' delle strutture
utilizzando in particolare le indicazioni espresse dal Comitato
Guida per la Qualita' di cui all'articolo 25 e dal Nucleo Regionale
di Valutazione di cui all'articolo 26;
h) i criteri per la ripartizione e l'impiego delle risorse
finanziarie, comprensive dei fondi comunitari, nazionali e propri,
in relazione agli obiettivi indicati;
i) i criteri per la implementazione e gestione del sistema
informativo regionale in materia di formazione e orientamento
professionale.
2. Il programma triennale indica altresi' le attivita' formative
che, previste in leggi specifiche o direttamente connesse a
politiche settoriali regionali, sono gestite dagli assessorati
titolari delle relative competenze. Tali attivita' sono riportate
nel piano consuntivo annuale di realizzazione delle attivita'
formative e di orientamento.
3. La Giunta Regionale e' autorizzata ad apportare le modifiche al
programma conseguenti a decisioni dell'Unione Europea e delle
autorita' nazionali, dandone tempestiva informazione alla
Commissione competente del Consiglio Regionale.
(Direttive annuali)
2. La Giunta approva entro il 31 gennaio le direttive relative alle
attivita' riferite all'anno formativo (di norma, dal 1 settembre al
31 agosto dell'anno successivo) ed entro il 30 giugno le direttive
relative alle attivita' riferite all'anno solare.
Esse contengono:
a) la descrizione delle azioni che si prevede di realizzare, con le
relative specifiche, e le loro articolazioni territoriali;
b) le modalita' di raccordo con gli interventi di politica del
lavoro di cui all'articolo 6;
c) i requisiti degli utenti cui le azioni sono rivolte;
d) le caratteristiche dei progetti e la relativa modulistica;
e) i criteri di priorita' per la valutazione dei progetti in sede
di itruttoria ex ante;
f) le modalita' di determinazione delle congruita' dei costi a
preventivo dei progetti;
g) le risorse disponibili per le diverse azioni, comprensive dei
fondi comunitari, nazionali e propri, anche aggregate in insiemi
coerenti, e il livello istituzionale competente per la loro
gestione, in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9;
h) la data di scadenza per la presentazione dei progetti;
i) i criteri per il riconoscimento dei corsi di cui all'articolo
14.
(Segretariato per la formazione e l'orientamento
professionale)
2. La Giunta, su proposta del Segretariato, definisce le specifiche
di base, omogenee per il territorio regionale e alle quali le
amministrazioni provinciali devono attenersi, per la raccolta delle
informazioni relative a:
a) i fabbisogni professionali delle imprese, per la rilevazione dei
quali si costituisce uno specifico sistema di monitoraggio;
b) le caratteristiche dell'offerta di lavoro;
c) i flussi di scolarita'.
3. Il Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale
e' presieduto dall'assessore competente o suo delegato ed e' composto
dal responsabile del Settore Formazione Professionale della Regione
(che lo dirige), da esperti in rappresentanza delle associazioni dei
datori di lavoro e da esperti in rappresentanza delle organizzazioni
dei lavoratori piu' rappresentative sul piano
regionale. E' nominato dalla Giunta Regionale, che delibera altresi'
il regolamento di funzionamento.
(Progettazione e standard formativi)
2. Ogni progetto formativo dovra' essere coerente con gli standard
regionali, per gli aspetti didattico pedagogici, e con il piano
regionale per la qualita' nella formazione per gli aspetti di
valutazione e controllo.
3. Gli standard regionali, nel quadro del continuo adeguamento
all'evoluzione scientifica, tecnologica ed organizzativa e dei
fabbisogni professionali del sistema economico, nel rispetto della
liberta' di insegnamento, definiscono, per famiglie professionali
omogenee, indicazioni guida per la progettazione didattica. La
Giunta Regionale disciplina tipologie e standard di progettazione
dell'offerta formativa, nonche' le modalita' di certificazione degli
esiti formativi, in coerenza con il presente articolo.
(Composizione dei piani annuali di realizzazione
delle attivita')
2. Il medesimo regolamento determina altresi' le modalita' di
composizione dei piani annuali, preventivi e consuntivi, di
realizzazione delle attivita' formative e di orientamento.
3. I piani preventivi e consuntivi di cui al comma 2 sono approvati
dalla Giunta Regionale.
(Convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 11)
2. La Giunta Regionale approva altresi' un regolamento per la
gestione ed il controllo amministrativo delle attivita' e
l'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto delle prescrizioni
dell'Unione Europea e delle autorita' nazionali competenti.
3. La convenzione tipo ed il regolamento rispondono ai seguenti
criteri:
a) l'autonomia dei soggetti convenzionati nell'organizzazione e
nell'utilizzo delle risorse assegnate;
b) la trasparenza della struttura dei costi;
c) il collegamento tra erogazione delle risorse e risultati,
quantitativi e qualitativi, delle azioni realizzate;
d) la semplificazione delle procedure e degli adempimenti
amministrativi, con un ampio ricorso alle autocertificazioni e alle
dichiarazioni di responsabilita' previsti dalle leggi vigenti.
A garanzia delle somme erogate, potra' essere richiesta fideiussione
bancaria, i cui costi saranno ammessi a rendiconto.
4. L'attuazione delle attivita' previste dal progetto che ha dato
luogo alla convenzione dovra' essere coerente con quanto stabilito
dal progetto stesso. Eventuali variazioni apportate in itinere
dovranno essere concordate. Per ogni progetto, il soggetto
convenzionato dovra' nominare un responsabile.
(Diritto alla formazione Carta dei diritti e dei
doveri degli utenti)
2. Nel rispetto dei diritti riconosciuti dalle leggi vigenti, la
Carta in particolare indica:
a) i servizi di cui gli utenti possono usufruire e le modalita' di
accesso;
b) il diritto all'informazione sulle caratteristiche delle azioni
prescelte;
c) le eventuali quote di partecipazioni ai costi;
d) le eventuali forme di sostegno al reddito;
e) le caratteristiche del libretto formativo individuale;
f) gli obblighi dei partecipanti alle azioni.
(Prove finali, attestati di qualifica, commissioni
esaminatrici)
2. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente della
Giunta Regionale e composte da:
a) il Presidente designato dall'assessore regionale competente;
b) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
c) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del
Ministero della Pubblica Istruzione;
d) un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori;
e) un esperto designato dalle Organizzazione dei datori di lavoro;
f) un rappresentante del personale didattico designato dal
responsabile dei corsi.
3. Il superamento delle prove finali comporta il conseguimento
dell'attestato di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge 21
dicembre 1978, n. 845. Gli attestati di cui sopra costituiscono
titolo per l'ammissione ai concorsi pubblici ai sensi dell'articolo
14, comma 3 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845. L'attestato e'
firmato dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato e
dal responsabile del Centro.
4. Le Commissioni esaminatrici per l'attribuzione di qualifiche o
titoli previsti dalle vigenti leggi per l'esercizio di attivita' di
lavoro autonomo sono, all'atto della nomina, integrate da
rappresentanti di categoria, associazioni o Enti interessati.
5. Per i corsi di cui all'articolo 14, le Commissioni esaminatrici
sono nominate dalle Province; le Commissioni stesse sono integrate
da un funzionario della Regione designato dall'assessore competente.
I relativi attestati sono rilasciati dalle Province, su moduli
regionali.
(Comitato Guida per la Qualita')
2. Per definire operativamente e periodicamente le caratteristiche,
i requisiti e gli standard di qualita' del sistema ai diversi
livelli viene istituito un Comitato Guida per la Qualita' incaricato
di elaborare, nell'ambito dei criteri forniti dal Piano triennale
per la formazione e l'orientamento professionale, appositi Piani
regionali per la Qualita'.
3. Tali piani sono deliberati dalla Giunta Regionale e possono
contenere tra l'altro:
a) le specifiche di base dei prodotti servizi formativi richiesti;
b) gli indicatori e gli standard di impatto, efficacia ed
efficienza delle azioni;
c) gli standard di qualita' delle Agenzie di formazione;
d) i requisiti professionali minimali degli operatori del sistema
di formazione professionale e di orientamento;
e) le modalita' di realizzazione della valutazione di qualita' nei
suoi diversi momenti;
f) l'indicazione delle linee operative per la diffusione della
cultura della qualita' all'interno del sistema, nelle sue diverse
componenti: uffici regionali e provinciali, agenzie formative,
strutture per l'orientamento.
4. Sulla base di tale Piano viene realizzata la valutazione in
tutte le sue fasi temporali: preventiva, con finalita' di selezione
accertamento di prerequisiti; in corso di attuazione, con finalita'
di monitoraggio e vigilanza; successiva immediata, con finalita' di
verifica; successiva di medio periodo, con finalita' di valutazione
di impatto. Le metodologie e gli strumenti utilizzati e validati
costituiscono il sistema regionale di valutazione.
5. A supporto dell'attivita' di valutazione e' operativo il sistema
informativo regionale sulla formazione e l'orientamento
professionale. Al suo aggiornamento costante collaborano le Province
e le agenzie formative attraverso la fornitura dei dati e delle
informazioni di competenza, nei termini e secondo le specificazioni
richieste.
6. Nell'ambito della attivita' di valutazione di qualita' del
sistema un ruolo centrale e' rivestito dalla misurazione e
valutazione dei risultati formativi e dalla loro certificazione.
Tali processi fanno riferimento a standard formativi regionali di
riferimento rispetto ai quali effettuare la valutazione degli utenti
in ingresso (nella prospettiva del riconoscimento dei crediti
formativi pregressi), in corso di azione e al termine dell'azione
formativa.
7. Il Comitato e' costituito con delibera di Giunta ed e' composto
da: funzionari regionali (di cui uno con funzione di Presidente),
rappresentanti degli Enti gestori, rappresentante delle Province,
rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio, rappresentanti
delle organizzazioni degli imprenditori, rappresentanti delle
organizzazioni dei lavoratori dipendenti maggiormente
rappresentative nella Regione. Nell'elaborare i Piani per la
qualita' il Comitato si avvale degli Uffici e degli Enti strumentali
della Regione ed eventualmente delle Province, di Istituti
specializzati e di esperti esterni.
(Nucleo regionale di valutazione)
a) concorrere alla definizione di metodologie e strumenti
finalizzati alla valutazione del sistema regionale di formazione e
orientamento professionale;
b) verificare annualmente il raggiungimento degli obiettivi
prioritari contenuti nel Piano regionale della qualita';
c) realizzare un Rapporto triennale sullo stato del sistema di
formazione e orientamento professionale.
2. Tale Nucleo e' composto da tre esperti esterni
all'Amministrazione regionale nominati dalla Giunta che provvede a
designare tra i medesimi il Presidente. Si avvale della
collaborazione degli Uffici della Regione e delle Province, del
Segretariato per la formazione professionale e del Comitato Guida
per la Qualita'.
(Procedimento d'ufficio)
(Citta' Metropolitana)
(Finanziamento degli interventi)
(Disposizioni transitorie)
(Norme applicabili e abrogazione di norme)