Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5600.

Disciplina delle attivita' di formazione e ordinamento professionale.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Titolo I. - Finalita' e principi della formazione e dell'orientamento professionale

Art. 1.
(Finalita' e obiettivi)

1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 4, 35 e 117 della Costituzione e nell'esercizio delle proprie competenze, disciplina interventi di formazione ed orientamento professionale quali strumenti di politica attiva del lavoro diretti a:
a) sviluppare le culture professionali necessarie per la qualificazione della realta' economica e produttiva regionale;
b) rendere effettivo il diritto al lavoro, rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura personale o sociale che impediscono la parita' di opportunita' nell'accesso al mercato del lavoro e la piena partecipazione alla vita economica e sociale;
c) concorrere a realizzare la piena occupazione e a superare gli squilibri territoriali e sociali.

Art. 2.
(Soggetti della formazione professionale)

1. Le azioni di formazione e orientamento professionale sono rivolte a tutti i cittadini italiani, con particolare attenzione per coloro che presentano condizioni di reale o potenziale svantaggio. Esse concernono i settori produttivi di beni e di servizi per le attivita' di lavoro dipendente, autonomo e associato. Alle attivita' di formazione ed orientamento professionale possono essere ammessi anche i cittadini stranieri e apolidi nel rispetto della normativa vigente. Nell'ammissione agli interventi e' garantita la parita' tra i sessi.

Art. 3.
(Criteri per la programmazione e la gestione delle azioni di formazione e orientamento professionale)

1. La Regione organizza e disciplina la formazione e l'orientamento professionale come sistema, secondo criteri di:
a) organicita', in quanto le diverse esigenze formative vengono coordinate in un quadro omogeneo di obiettivi formativi capaci di mettere in relazione i fattori tecnologici, economici, sociali e culturali con la produzione di beni e servizi e la partecipazione allo sviluppo sociale ed economico;
b) progettualita', in quanto le diverse azioni formative e di orientamento sono ricondotte ad obiettivi espliciti e coerenti, in grado di essere valutati rispetto alle specifiche esigenze formative cui si intende dare risposta;
c) flessibilita', perche' le azioni formative e di orientamento sono organizzate secondo modalita' in grado di corrispondere sia alle esigenze differenziate delle singole persone che alle dinamiche del sistema economico e produttivo;
d) continuita', poiche' la formazione e l'orientamento professionale si configurano come opportunita' presenti lungo l'intero arco della vita, nella prospettiva della educazione permanente;
e) concertazione con le parti sociali, poiche' la formazione professionale quale bene collettivo implica il concorso delle responsabilita' degli attori sociali piu' direttamente coinvolti;
f) pluralismo, poiche' sono valorizzate le proposte formative presenti sul territorio e la loro potenzialita' associativa e aggregativa;
g) integrazione, perche' la formazione e l'orientamento professionale si collegano sia con il sistema scolastico sia con il mondo produttivo dei beni e dei servizi in modo da favorire un rapporto costante tra formazione, scuola e lavoro;
h) distinzione delle competenze previste dall'attuale ordinamento con riguardo, in particolare, al ruolo delle Province.

Titolo II. - Campi di intervento

Art. 4.
(Azioni formative)

1. La formazione professionale regionale opera come strumento di gestione del mercato del lavoro attraverso l'attuazione di azioni formative di varia natura, riconducibili alla seguenti tipologie:
a) attivita' di formazione professionale finalizzate al primo inserimento lavorativo di giovani con l'obbligo scolastico (qualificazione di 1. livello), diplomati (2. livello), laureati (3. livello), comprese le azioni di specializzazione professionale;
b) iniziative formative rivolte a facilitare e supportare l'ingresso nella vita lavorativa, connesse ai contratti di formazione lavoro e di apprendistato, per le quali la Regione predispone un catalogo di attivita', articolato per categorie professionali, confrontato anche con gli organismi bilaterali istituiti dalle parti sociali; rientrano in questa tipologia, inoltre, gli stages di orientamento, formativi e di preinserimento professionale;
c) attivita' di formazione professionale continua, per personale dipendente occupato, ai vari livelli di ruolo, e per il lavoro autonomo e associato, finalizzate a valorizzare la professionalita' e la persona;
d) attivita' di formazione professionale finalizzata al sostegno dei soggetti non occupati, deboli sul mercato del lavoro a causa di motivazioni sociali, di emarginazione, di handicap;
e) attivita' di formazione professionale finalizzata al reinserimento lavorativo di ex lavoratori disoccupati, in cassa integrazione guadagni, in lista di mobilita';
f) attivita' di formazione professionale rivolte a donne e finalizzate a concretizzare condizioni di parita' sul mercato del lavoro e nel lavoro (azioni positive);
g) attivita' di formazione professionale attuate anche congiuntamente con il sistema scolastico istituzionale;
h) attivita' di formazione professionale finalizzate allo sviluppo di imprenditorialita' ed alla creazione di iniziative aziendali e cooperative;
i) attivita' di formazione professionale internazionali e transnazionali, finalizzate all'integrazione all'interno dell'Unione Europea o ad iniziative di aiuto allo sviluppo.
2. Le diverse attivita' sono caratterizzate da una pluralita' di azioni formative integrate, definite in base alle diverse tipologie di utenti cui sono rivolte e agli obiettivi dell'intervento. In particolare, esse si caratterizzano per la differenziazione didattica di modalita' e strumenti di attuazione e comprendono, tra le altre, azioni di individuazione ed accoglienza degli utenti, di orientamento e rimotivazione, di consiglierato, di docenza in aula e di esercitazioni in laboratorio, anche strutturate in moduli, di formazione aperta, di autoistruzione assistita, di apprendimento esperienziale guidato. Il progetto formativo determina l'integrazione tra le diverse azioni, in un insieme coerente per il conseguimento delle finalita' del progetto stesso.

Art. 5.
(Azioni di orientamento professionale)

1. L'orientamento professionale e' un processo continuo raccordato all'evoluzione della persona ; e' un progetto di scelta, che implica capacita' decisionali, coerenti con le caratteristiche delle persone e con le dinamiche del mercato del lavoro, attivate anche ricorrentemente nella vita della persona.
2. Sono previste le seguenti azioni di orientamento professionale:
a) servizi e supporti informativi sulle opportunita' formative e lavorative;
b) unita' didattiche e moduli di orientamento nei percorsi scolastici e di formazione professionale;
c) consiglierato ed azioni di supporto decisionale individuale;
d) specifici progetti finalizzati.
3. Le azioni di cui sopra sono realizzate dai seguenti soggetti, collegati in una logica di rete:
a) i Comuni e le Province;
b) le Istituzioni con finalita' di orientamento professionale;
c) i Centri di iniziativa locale per l'occupazione di cui alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 48;
d) le agenzie di formazione professionale di cui all'articolo 11. Vanno salvaguardati, integrati e sviluppati i rapporti del sistema con l'Agenzia Regionale per l'impiego ed i Servizi Circoscrizionali per l'impiego , e con gli organismi scolastici (Distretti, istituti scolastici di tutti i gradi).

Art. 6.
(Azioni di politica del lavoro)

1. Le azioni di formazione e orientamento professionale sono realizzate in integrazione con i diversi interventi di politica attiva del lavoro secondo le modalita' stabilite dalla Giunta. In particolare quest'ultima approva appositi atti di programmazione idonei a rendere coerenti i piani relativi all'osservazione del mercato del lavoro, al sostegno e alla crescita dell'occupazione nella Regione con quelli relativi alla formazione e all'orientamento professionale. Tali atti sono predisposti dall'assessore competente in materia di formazione, orientamento professionale e lavoro, con la collaborazione degli altri assessori interessati.
2. La Regione promuove e sostiene l'attuazione di specifici progetti territoriali di politica del lavoro che perseguano il miglior funzionamento dei mercati locali del lavoro ed utilizzino in forma integrata gli interventi di formazione e di orientamento professionale con altri strumenti di politica del lavoro. Tali progetti possono essere elaborati direttamente dalla Regione, dalle Provincie, dai Comuni e loro Consorzi e sono volti a coordinare le attivita' di politica del lavoro sul territorio di competenza, a favorire lo sviluppo di nuove tipologie di intervento nonche' ad avviare sperimentazioni. Nel caso di progetti sub regionali, sono elaborati dalle Province ogni anno entro il mese di aprile appositi Piani provinciali di politica del lavoro comprensivi anche delle attivita' avviate ai sensi della legge regionale 48/1991. La Regione sostiene i progetti territoriali elaborati dalle Province fornendo assistenza tecnica e concedendo contributi.

Art. 7.
(Azioni di sviluppo del sistema della formazione professionale e dell'orientamento)

1. A sostegno del sistema di formazione e orientamento professionale, la Regione promuove iniziative di studio, di ricerca e documentazione, ivi compresi convegni, seminari e pubblicazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con universita', istituti ed agenzie specializzate, nonche' l'affidamento di incarichi ad esperti.

Titolo III. - Il sistema della formazione professionale regionale

Art. 8.
(Competenze Regionali)

1. Sono in capo alla Regione le seguenti funzioni:
a) i rapporti con il Ministero del Lavoro e con l'Unione Europea;
b) la definizione dei Programmi triennali e delle Direttive annuali di attuazione;
c) la gestione delle azioni di formazione continua e della formazione connessa ai diplomi universitari;
d) la gestione di particolari iniziative formative di rilievo regionale o con carattere sperimentale;
e) le azioni a carattere internazionale o transnazionale;
f) il coordinamento, su base regionale, del sistema di orientamento professionale;
g) la definizione dei criteri e delle modalita' di attuazione del sistema di valutazione e monitoraggio;
h) la definizione degli standard formativi;
i) la definizione delle modalita' di certificazione degli esiti formativi;
l) la definizione di programmi di sostegno alla riorganizzazione delle Agenzie formative di cui all'articolo 11;
m) la definizione di programmi per l'innovazione delle metodologie didattiche;
n) la approvazione degli schemi tipo di convenzione con le Agenzie formative di cui all'articolo 11;
o) la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento delle attivita' affidate dalla Regione a soggetti terzi;
p) la gestione, nel primo triennio di attuazione della presente legge, delle funzioni residue non affidate alle Province in base all'articolo 9.

Art. 9.
(Competenze Provinciali)

1. Le Province concorrono alla programmazione, attuazione e valutazione del sistema regionale di formazione ed orientamento professionale. In particolare, le Province nei rispettivi territori:
a) coordinano le rilevazioni finalizzate alla definizione dei fabbisogni formativi, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
b) esaminano, formulando proposte e pareri i programmi pluriennali e le direttive annuali di attuazione di cui agli articoli 17 e 18;
c) coordinano le azioni di orientamento professionale e, in collaborazione con il Provveditorato agli studi, di orientamento scolastico;
d) approvano e trasmettono alla Regione i progetti territoriali di politica del lavoro di cui all'articolo 6;
e) riconoscono le attivita' di cui all'articolo 14, provvedendo altresi' alla vigilanza, alla nomina delle Commissioni d'esame e al rilascio degli attestati;
f) danno l'assenso agli Enti pubblici per lo svolgimento di attivita' volontarie di formazione professionale di cui all'articolo 41, terzo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
2. Al termine del primo triennio di attuazione della presente legge la Regione e le Province valuteranno modalita' e tempi di attribuzione di ulteriori compiti, in base al dettato della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 10.
(Attuazione del decentramento)

1. Nell'ambito delle competenze ad esse attribuite le Province promuoveranno l'istituzione di Consulte e/o di altri organi secondo le modalita' da esse prescelte, fatti salvi i principi ispiratori definiti all'articolo 3. Potranno altresi' essere stipulate apposite convenzioni tra Amministrazioni Provinciali e le Agenzie di cui all'articolo 11, comma 1 punti a), b) e c) per regolare le possibilita' e le modalita' di utilizzo del personale delle Agenzie stesse presso uffici e strutture provinciali competenti.
2. La Regione puo' concorrere, con appositi provvedimenti, all'attuazione di specifici progetti promossi dalle Province volti al potenziamento sul piano tecnico e della dotazione di personale degli uffici provinciali competenti in materia di formazione ed orientamento professionale, al fine di porli in condizione di adempiere pienamente ai compiti previsti dall'articolo 9.

Art. 11.
(Agenzie formative)

1. Le attivita' formative previste dalle direttive annuali di cui all'articolo 18 possono essere affidate per la loro realizzazione esecutiva, con le priorita' e le limitazioni definite dalle direttive stesse e tramite apposite convenzioni, alle seguenti Agenzie formative:
a) strutture pubbliche di formazione professionale;
b) strutture appartenenti ad Enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, del movimento cooperativo, o di associazioni con finalita' formative e sociali;
c) consorzi e societa' consortili misti pubblico privato;
d) aziende e consorzi inter aziendali.
2. Le Agenzie, di cui al comma 1, punti a), b) e c) possono essere soggetti di convenzione qualora posseggano i seguenti requisiti:
a) avere tra i propri fini l'esercizio di attivita' di formazione professionale;
b) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacita' professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;
c) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale della formazione professionale o del settore di appartenenza;
d) osservare le disposizioni vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali obbligatorie.
3. Le convenzioni sono stipulate a condizione che le Agenzie di cui al comma 2:
a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio per il centro di attivita' oggetto della convenzione stessa;
b) accettino il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sulla utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, punto d) possono essere affidate, tramite apposite convenzioni, esclusivamente attivita' di formazione rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate e attivita' di formazione finalizzate all'assunzione diretta. Per accedere alle convenzioni, i soggetti di cui al comma 1 punto d) devono:
a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacita' professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;
b) accettare il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sulla utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.

Art. 12.
(Criteri di gestione e di sviluppo della rete)

1. Nei confronti della rete di erogazione formativa, la politica regionale e' ispirata ai seguenti criteri:
a) salvo le specificita' enunciate all'articolo 11 comma 4 e salvo le limitazioni definite, per le varie iniziative previste, nelle Direttive annuali, i soggetti erogatori sono da considerarsi su un piano di parita' di diritti e doveri, in fase di convenzione;
b) il pluralismo, come molteplicita' e diversita' di soggetti attuatori e di proposte formative, e' una connotazione positiva del sistema, che va salvaguardata e sviluppata.
2. Per favorire la razionalizzazione funzionale e a livello territoriale della rete, la Regione intende favorire azioni di collaborazione e consorziamento tra le agenzie formative di cui all'articolo 11, finalizzate all'utilizzo ottimale di laboratori, attrezzature ed esperienze, al coordinamento di determinati servizi, all'integrazione e alla differenziazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle specificita' delle agenzie stesse. E' compito della Regione predisporre e favorire piani di aggiornamento per gli operatori della formazione professionale. La Regione sostiene piani di riorganizzazione elaborati dalle agenzie sopracitate, congruenti con gli obiettivi del Programma triennale e delle Direttive annuali ed adeguati in tal senso.
3. La Regione puo' riconoscere i costi di leasing e di ammortamento per le attrezzature e gli investimenti tecnologici acquisiti dai soggetti erogatori nella misura in cui sono utilizzati per finalita' formative. Per i soggetti di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 11, primo comma, la Regione puo' erogare contributi diretti per l'acquisizione di attrezzature e tecnologie, dietro presentazione da parte dei soggetti citati di piani di adeguamento tecnologico ritenuti adeguati. Tali beni avranno destinazione vincolata e saranno indicati separatamente nell'inventario degli enti beneficiari, dandone comunicazione alla Regione. La loro alienazione per obsolescenza o la permuta per ammodernamento e' subordinata al reinvestimento del ricavato in attrezzature con finalita' formative ed in ogni caso e' fattibile non prima della scadenza dei termini previsti dalla normativa in materia di ammortamenti. In caso di scioglimento dell'Ente i beni rientrano nella disponibilita' regionale.
4. I progetti formativi e il materiale didattico, di qualsiasi natura, forma e tecnologia di comunicazione, elaborati e prodotti in attivita' formative a finanziamento regionale confluiscono in una banca dati regionale, anche virtuale, previa certificazione da parte degli uffici della Regione. La Giunta determina le modalita' di accesso ai progetti e al materiale didattico da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, nonche' le condizioni del loro utilizzo.

Art. 13.
(Coordinamento con la scuola e l'Universita')

1. Al fine di favorire la collaborazione e l'integrazione delle risorse, la Regione stipula intese, accordi di programma e convenzioni quadro con il Ministero della Pubblica Istruzione ed i suoi Organi periferici, nel rispetto delle leggi statali vigenti e delle rispettive competenze. In particolare, essi sono relativi a:
a) l'integrazione tra orientamento professionale ed orientamento scolastico, comprese le azioni per gli handicappati;
b) la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
c) la realizzazione di corsi integrati post qualifica e post diploma;
d) gli interventi integrati rivolti a soggetti adulti, con particolare riferimento alle persone con bassa scolarita';
e) la facilitazione dei passaggi e dei rientri tra i due sistemi formativi dei frequentanti i corsi. Le Province stipulano intese, accordi di programma e convenzioni con gli Organi periferici del Ministero della Pubblica Istruzione ed i singoli Istituti scolastici, nel quadro degli accordi regionali.
2. La Regione stipula altresi' convenzioni con l'Universita' finalizzate al coordinamento e all'integrazione delle risorse, nel rispetto delle leggi statali vigenti e delle rispettive competenze, in materia di:
a) moduli professionalizzanti inseriti nei curriculi del diploma universitario; b) formazione post laurea. La Regione puo' partecipare, agli stessi scopi, a consorzi con l'Universita', gli Enti Locali, le imprese singole o associate.
3. Gli accordi di cui al presente articolo sono aperti, secondo modalita' determinate dalle parti contraenti, agli apporti delle forze sociali.

Art. 14.
(Corsi riconosciuti)

1. I corsi realizzati da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11 possono essere riconosciuti purche' conformi alla programmazione regionale. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:
a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacita' professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi previsti;
b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale docente;
c) possedere gli altri requisiti di cui all'articolo 11 comma 2;
d) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruita' rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo;
e) accettare il controllo della Provincia che puo' effettuarsi anche mediante ispezione.
2. Alle medesime condizioni possono essere riconosciuti corsi, non compresi nelle convenzioni stipulate con la Regione, realizzati dai soggetti di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 11, comma 1.
3. Il riconoscimento e' soggetto a revoca in caso di non rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

Art. 15.
(Centri di formazione professionale a gestione regionale)

1. La Regione promuove la costituzione di societa' consortili miste pubblico privati a livello locale, cui affidare la gestione dei centri di formazione professionale di proprieta', previa valutazione delle potenzialita' dei medesimi.
2. Al personale di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge opera presso i Centri di formazione professionale, e' assicurata la facolta' di opzione tra la permanenza alle dipendenze della Regione ed il trasferimento alle dipendenze delle societa' consortili di cui al precedente comma 1. Il personale che avra' optato per la permanenza alle dipendenze della Regione viene collocato in un ruolo organico ad esaurimento ed e' assegnato funzionalmente alle societa' citate, fatti salvi i diritti alla mobilita' interna riconosciuti alla generalita' dei dipendenti dell'Ente Regione. Tale personale potra' altresi' essere trasferito alle Province, in base all'articolo 10, comma 3.
3. In sede di predisposizione della legge annuale di bilancio, verranno effettuate le opportune compensazioni tra i capitoli del personale e della formazione professionale, a seguito delle opzioni di cui al precedente comma 2.

Titolo IV. - Programmazione delle azioni di formazione e orientamento professionale

Art. 16.
(Programmazione triennale delle attivita')

1. Il programma triennale delle attivita' di formazione ed orientamento professionale attua il Programma Regionale di Sviluppo nel settore di riferimento.
2. Il Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale di cui all'articolo 18 propone lo schema di programma triennale delle attivita' di formazione ed orientamento professionale.
3. La Giunta Regionale, sentito il parere delle Province mediante conferenza di servizio ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e tenuto conto degli atti di programmazione di cui all'articolo 6, elabora la proposta di programma e la sottopone al Consiglio Regionale per l'approvazione.
4. In caso di inadempienza da parte del Segretariato di cui al comma 2, la Giunta procede d'ufficio.

Art. 17.
(Contenuti del Programma triennale)

1. Il Programma triennale delle azioni di formazione e orientamento professionale indica gli obiettivi e la strategia dell'intervento regionale, nell'ambito delle indicazioni definite dall'Unione Europea e dalle autorita' nazionali, e le risorse che si prevede di destinare, in base agli stanziamenti del bilancio pluriennale della Regione. Esso pertanto contiene:
a) la stima dei fabbisogni di formazione professionale in rapporto alla situazione socio economica, alle prospettive occupazionali e alle tendenze dei mercati del lavoro locali;
b) gli obiettivi specifici da conseguire in relazione alle priorita' individuate con riferimento alle peculiarita' presenti nei diversi contesti territoriali e all'andamento dei diversi comparti economico produttivi;
c) gli orientamenti generali ai quali deve ispirarsi la programmazione didattica e i criteri per la formulazione dei progetti di formazione e di ricerca a titolarita' o partecipazione regionale o comunque ammissibili a finanziamento pubblico;
d) gli indirizzi dell'attivita' di ricerca e sperimentazione, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con istituti pubblici e privati;
e) i criteri con i quali la Regione sostiene l'attivita' degli Enti gestori anche per quanto essa contribuisce al miglioramento dell'offerta ed all'attuazione degli obiettivi di programmazione del sistema regionale di formazione e orientamento professionale;
f) i criteri di priorita' per gli investimenti finalizzati allo sviluppo delle risorse professionali del sistema nonche' all'adeguamento e allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche dei centri di formazione professionale e delle sedi formative;
g) i criteri per la valutazione e certificazione delle azioni di formazione e orientamento professionale nonche' delle strutture utilizzando in particolare le indicazioni espresse dal Comitato Guida per la Qualita' di cui all'articolo 25 e dal Nucleo Regionale di Valutazione di cui all'articolo 26;
h) i criteri per la ripartizione e l'impiego delle risorse finanziarie, comprensive dei fondi comunitari, nazionali e propri, in relazione agli obiettivi indicati;
i) i criteri per la implementazione e gestione del sistema informativo regionale in materia di formazione e orientamento professionale.
2. Il programma triennale indica altresi' le attivita' formative che, previste in leggi specifiche o direttamente connesse a politiche settoriali regionali, sono gestite dagli assessorati titolari delle relative competenze. Tali attivita' sono riportate nel piano consuntivo annuale di realizzazione delle attivita' formative e di orientamento.
3. La Giunta Regionale e' autorizzata ad apportare le modifiche al programma conseguenti a decisioni dell'Unione Europea e delle autorita' nazionali, dandone tempestiva informazione alla Commissione competente del Consiglio Regionale.

Art. 18.
(Direttive annuali)

1. Le direttive annuali determinano le modalita' attuative del programma triennale; esse sono approvate dalla Giunta Regionale su proposta del Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale o, in caso di inadempienza da parte di quest'ultimo, d'ufficio, acquisito il parere delle Province tramite apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La Giunta approva entro il 31 gennaio le direttive relative alle attivita' riferite all'anno formativo (di norma, dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo) ed entro il 30 giugno le direttive relative alle attivita' riferite all'anno solare.
Esse contengono:
a) la descrizione delle azioni che si prevede di realizzare, con le relative specifiche, e le loro articolazioni territoriali;
b) le modalita' di raccordo con gli interventi di politica del lavoro di cui all'articolo 6;
c) i requisiti degli utenti cui le azioni sono rivolte;
d) le caratteristiche dei progetti e la relativa modulistica;
e) i criteri di priorita' per la valutazione dei progetti in sede di itruttoria ex ante; f) le modalita' di determinazione delle congruita' dei costi a preventivo dei progetti;
g) le risorse disponibili per le diverse azioni, comprensive dei fondi comunitari, nazionali e propri, anche aggregate in insiemi coerenti, e il livello istituzionale competente per la loro gestione, in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9;
h) la data di scadenza per la presentazione dei progetti;
i) i criteri per il riconoscimento dei corsi di cui all'articolo 14.

Art. 19.
(Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale)

1. Le proposte di programma triennale e di direttiva annuale sono elaborate dal Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale che si avvale delle informazioni e delle analisi dell'Osservatorio del mercato del lavoro, delle indicazioni delle Province e di quelle del Comitato Guida per la Qualita' della formazione ed orientamento professionale; puo' avvalersi, inoltre, delle indicazioni emergenti dal confronto con i soggetti sociali interessati secondo le modalita' stabilite dalla Giunta Regionale che, a tal fine, potra' indire appositi forum o costituire specifici gruppi di lavoro.
2. La Giunta, su proposta del Segretariato, definisce le specifiche di base, omogenee per il territorio regionale e alle quali le amministrazioni provinciali devono attenersi, per la raccolta delle informazioni relative a:
a) i fabbisogni professionali delle imprese, per la rilevazione dei quali si costituisce uno specifico sistema di monitoraggio;
b) le caratteristiche dell'offerta di lavoro; c) i flussi di scolarita'.
3. Il Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale e' presieduto dall'assessore competente o suo delegato ed e' composto dal responsabile del Settore Formazione Professionale della Regione (che lo dirige), da esperti in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro e da esperti in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori piu' rappresentative sul piano regionale. E' nominato dalla Giunta Regionale, che delibera altresi' il regolamento di funzionamento.

Titolo V. - Organizzazione e gestione delle azioni

Art. 20.
(Progettazione e standard formativi)

1. La Regione organizza il sistema regionale di formazione professionale assicurando, ai diversi livelli, la funzione di progettazione formativa.
2. Ogni progetto formativo dovra' essere coerente con gli standard regionali, per gli aspetti didattico pedagogici, e con il piano regionale per la qualita' nella formazione per gli aspetti di valutazione e controllo.
3. Gli standard regionali, nel quadro del continuo adeguamento all'evoluzione scientifica, tecnologica ed organizzativa e dei fabbisogni professionali del sistema economico, nel rispetto della liberta' di insegnamento, definiscono, per famiglie professionali omogenee, indicazioni guida per la progettazione didattica. La Giunta Regionale disciplina tipologie e standard di progettazione dell'offerta formativa, nonche' le modalita' di certificazione degli esiti formativi, in coerenza con il presente articolo.

Art. 21.
(Composizione dei piani annuali di realizzazione delle attivita')

1. Il Consiglio Regionale determina, con apposito regolamento entro il 31 dicembre 1995, le modalita' di presentazione delle domande da parte dei soggetti abilitati ai sensi della presente legge, per l'attuazione delle attivita' previste nelle direttive annuali, la documentazione da allegare, i criteri per l'istruttoria.
2. Il medesimo regolamento determina altresi' le modalita' di composizione dei piani annuali, preventivi e consuntivi, di realizzazione delle attivita' formative e di orientamento.
3. I piani preventivi e consuntivi di cui al comma 2 sono approvati dalla Giunta Regionale.

Art. 22.
(Convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 11)

Regolamento per la gestione e il controllo amministrativo delle attivita' e l'erogazione dei finanziamenti 1. La Regione stipula le convenzioni di cui all'articolo 11 in conformita' ai modelli di convenzione tipo a tal fine approvati dalla Giunta Regionale.
2. La Giunta Regionale approva altresi' un regolamento per la gestione ed il controllo amministrativo delle attivita' e l'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto delle prescrizioni dell'Unione Europea e delle autorita' nazionali competenti.
3. La convenzione tipo ed il regolamento rispondono ai seguenti criteri:
a) l'autonomia dei soggetti convenzionati nell'organizzazione e nell'utilizzo delle risorse assegnate;
b) la trasparenza della struttura dei costi;
c) il collegamento tra erogazione delle risorse e risultati, quantitativi e qualitativi, delle azioni realizzate;
d) la semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi, con un ampio ricorso alle autocertificazioni e alle dichiarazioni di responsabilita' previsti dalle leggi vigenti. A garanzia delle somme erogate, potra' essere richiesta fideiussione bancaria, i cui costi saranno ammessi a rendiconto.
4. L'attuazione delle attivita' previste dal progetto che ha dato luogo alla convenzione dovra' essere coerente con quanto stabilito dal progetto stesso. Eventuali variazioni apportate in itinere dovranno essere concordate. Per ogni progetto, il soggetto convenzionato dovra' nominare un responsabile.

Art. 23.
(Diritto alla formazione Carta dei diritti e dei doveri degli utenti)

1. La Giunta Regionale approva la Carta dei diritti e dei doveri degli utenti delle attivita' di formazione e orientamento, cui dovranno adeguarsi i soggetti attuatori delle azioni, eventualmente recependola in regolamenti.
2. Nel rispetto dei diritti riconosciuti dalle leggi vigenti, la Carta in particolare indica:
a) i servizi di cui gli utenti possono usufruire e le modalita' di accesso;
b) il diritto all'informazione sulle caratteristiche delle azioni prescelte;
c) le eventuali quote di partecipazioni ai costi;
d) le eventuali forme di sostegno al reddito;
e) le caratteristiche del libretto formativo individuale;
f) gli obblighi dei partecipanti alle azioni.

Art. 24.
(Prove finali, attestati di qualifica, commissioni esaminatrici)

1. Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneita'; tali prove sono pubbliche e si svolgono in conformita' alla disciplina di cui all'articolo 20, comma 3.
2. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente della Giunta Regionale e composte da:
a) il Presidente designato dall'assessore regionale competente;
b) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
c) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione;
d) un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
e) un esperto designato dalle Organizzazione dei datori di lavoro;
f) un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi.
3. Il superamento delle prove finali comporta il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai concorsi pubblici ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845. L'attestato e' firmato dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato e dal responsabile del Centro.
4. Le Commissioni esaminatrici per l'attribuzione di qualifiche o titoli previsti dalle vigenti leggi per l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo sono, all'atto della nomina, integrate da rappresentanti di categoria, associazioni o Enti interessati.
5. Per i corsi di cui all'articolo 14, le Commissioni esaminatrici sono nominate dalle Province; le Commissioni stesse sono integrate da un funzionario della Regione designato dall'assessore competente. I relativi attestati sono rilasciati dalle Province, su moduli regionali.

Titolo VI. - Valutazione del sistema regionale della formazione e dell'orientamento professionale

Art. 25.
(Comitato Guida per la Qualita')

1. L'azione di valutazione e' centrale per il governo del sistema di formazione e orientamento professionale a tutti i suoi livelli. Essa assume come criterio fondamentale quello della qualita' riferita ai progetti, alle azioni, ai processi, alle strutture e alle professionalita' operanti.
2. Per definire operativamente e periodicamente le caratteristiche, i requisiti e gli standard di qualita' del sistema ai diversi livelli viene istituito un Comitato Guida per la Qualita' incaricato di elaborare, nell'ambito dei criteri forniti dal Piano triennale per la formazione e l'orientamento professionale, appositi Piani regionali per la Qualita'.
3. Tali piani sono deliberati dalla Giunta Regionale e possono contenere tra l'altro:
a) le specifiche di base dei prodotti servizi formativi richiesti;
b) gli indicatori e gli standard di impatto, efficacia ed efficienza delle azioni;
c) gli standard di qualita' delle Agenzie di formazione;
d) i requisiti professionali minimali degli operatori del sistema di formazione professionale e di orientamento;
e) le modalita' di realizzazione della valutazione di qualita' nei suoi diversi momenti;
f) l'indicazione delle linee operative per la diffusione della cultura della qualita' all'interno del sistema, nelle sue diverse componenti: uffici regionali e provinciali, agenzie formative, strutture per l'orientamento.
4. Sulla base di tale Piano viene realizzata la valutazione in tutte le sue fasi temporali: preventiva, con finalita' di selezione accertamento di prerequisiti; in corso di attuazione, con finalita' di monitoraggio e vigilanza; successiva immediata, con finalita' di verifica; successiva di medio periodo, con finalita' di valutazione di impatto. Le metodologie e gli strumenti utilizzati e validati costituiscono il sistema regionale di valutazione.
5. A supporto dell'attivita' di valutazione e' operativo il sistema informativo regionale sulla formazione e l'orientamento professionale. Al suo aggiornamento costante collaborano le Province e le agenzie formative attraverso la fornitura dei dati e delle informazioni di competenza, nei termini e secondo le specificazioni richieste.
6. Nell'ambito della attivita' di valutazione di qualita' del sistema un ruolo centrale e' rivestito dalla misurazione e valutazione dei risultati formativi e dalla loro certificazione. Tali processi fanno riferimento a standard formativi regionali di riferimento rispetto ai quali effettuare la valutazione degli utenti in ingresso (nella prospettiva del riconoscimento dei crediti formativi pregressi), in corso di azione e al termine dell'azione formativa.
7. Il Comitato e' costituito con delibera di Giunta ed e' composto da: funzionari regionali (di cui uno con funzione di Presidente), rappresentanti degli Enti gestori, rappresentante delle Province, rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio, rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori, rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative nella Regione. Nell'elaborare i Piani per la qualita' il Comitato si avvale degli Uffici e degli Enti strumentali della Regione ed eventualmente delle Province, di Istituti specializzati e di esperti esterni.

Art. 26.
(Nucleo regionale di valutazione)

1. Al fine di realizzare un'adeguata valutazione del sistema di formazione e orientamento professionale viene istituito, presso l'Assessorato alla Formazione Professionale, un Nucleo regionale di valutazione con compiti di:
a) concorrere alla definizione di metodologie e strumenti finalizzati alla valutazione del sistema regionale di formazione e orientamento professionale;
b) verificare annualmente il raggiungimento degli obiettivi prioritari contenuti nel Piano regionale della qualita';
c) realizzare un Rapporto triennale sullo stato del sistema di formazione e orientamento professionale.
2. Tale Nucleo e' composto da tre esperti esterni all'Amministrazione regionale nominati dalla Giunta che provvede a designare tra i medesimi il Presidente. Si avvale della collaborazione degli Uffici della Regione e delle Province, del Segretariato per la formazione professionale e del Comitato Guida per la Qualita'.

Titolo VII. - Disposizioni transitorie e finali

Art. 27.
(Procedimento d'ufficio)

1. In caso di inadempienza delle amministrazioni di cui all'articolo 9 la Giunta Regionale provvede d'ufficio.

Art. 28.
(Citta' Metropolitana)

1. Ai fini della presente legge, la Citta' metropolitana, ove costituita ed operante, e' equiparata alle Province.

Art. 29.
(Finanziamento degli interventi)

1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede, per ciascun esercizio finanziario, con legge di bilancio.

Art. 30.
(Disposizioni transitorie)

1. Il primo programma della formazione e dell'orientamento di cui all'articolo 17 potra' avere durata diversa da quella triennale per raccordarsi al Programma Regionale di Sviluppo.

Art. 31.
(Norme applicabili e abrogazione di norme)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme statali e comunitarie in materia di formazione professionale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Legge regionale 25 febbraio 1980 n. 8 e le sue successive modificazioni sono abrogate.