Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 13 aprile 1995, n. 59.

Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti.

(B.U. 19 aprile 1995, suppl. al n. 16)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. La presente legge ha le finalita':
a) di disciplinare lo smaltimento e di favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti, secondo criteri e modalita' ispirati da un corretto rapporto tra costi e benefici;
b) di disciplinare la formazione e l'attuazione del piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti (di seguito denominato piano regionale) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di attuazione delle direttive CEE in materia di rifiuti;
c) di disciplinare la formazione e l'attuazione dei programmi provinciali di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti (di seguito denominati programmi provinciali);
d) di fornire gli strumenti normativi di attuazione del piano regionale e dei programmi provinciali.

Art. 2.
(Obiettivi e contenuti del piano regionale e dei programmi provinciali)

1. Il piano regionale definisce per il territorio regionale i criteri e le modalita' per l'esercizio delle attivita' di programmazione e per le scelte di pianificazione relative ai conferimenti separati, alla raccolta ed alla raccolta differenziata, al trasporto, all'ammasso e al deposito, allo stoccaggio provvisorio, alla cernita, al trattamento, al riutilizzo compreso quello energetico ed allo smaltimento definitivo dei rifiuti.
2. Il piano regionale ha i seguenti obiettivi:
a) creare e consolidare sistemi integrati di metodologie di raccolta, di tecnologie di trattamento e di strutture organizzative, atti ad ottenere i migliori riutilizzi nelle varie realta' territoriali e per i diversi flussi di produzione dei rifiuti;
b) definire e consolidare l'azione di governo degli Enti pubblici territoriali sulle attivita' di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane;
c) ridurre la produzione dei rifiuti e limitare il ricorso a pratiche "usa e getta";
d) promuovere e sviluppare il mercato dei residui riutilizzabili e le tecnologie a minore produzione di rifiuti.
3. Il piano regionale, per le varie tipologie di rifiuto, contiene:
a) la produzione attuale, le potenzialita' di smaltimento soddisfatte e le stime previsionali future dei rifiuti da smaltire;
b) gli aspetti qualitativi dei rifiuti;
c) le indicazioni metodologiche e tecnologiche;
d) la situazione attuale e le previsioni della raccolta differenziata e del riutilizzo;
e) gli obiettivi qualitativi e quantitativi della programmazione regionale per lo smaltimento e per il riutilizzo;
f) le indicazioni tecniche ed organizzative;
g) la pianificazione degli interventi territoriali relativi alle suddivisioni territoriali, alle strutture, alle attivita', agli impianti, alle discariche e alle piattaforme specializzate.
4. I programmi provinciali hanno l'obiettivo di consentire la realizzazione dei dettami del piano regionale mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento.
5. I programmi provinciali contengono:
a) la delimitazione delle aree di cui all'articolo 6 stabilita in accordo con i consorzi di bacino;
b) la localizzazione di massima delle strutture di servizio, degli impianti tecnologici e delle discariche di cui al Capo III;
c) la localizzazione di massima degli impianti e delle strutture di smaltimento di cui ai Capi IV e V;
d) gli interventi territoriali, anche organizzativi, atti alla programmazione, alla pianificazione, all'attivazione ed al coordinamento dei sistemi integrati di smaltimento, con riferimento anche agli interventi di breve termine da attuarsi, questi ultimi, in previsione dell'adeguamento ai dettami della presente legge.
6. La Giunta Regionale, per gli effetti dell'articolo 38, comma 1, lettera h) della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento agli obblighi Comunitari, definisce i criteri e le procedure per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. La Giunta Regionale definisce i criteri tecnici e procedurali generali per l'individuazione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti, ai quali si attengono i soggetti proponenti gli impianti. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, la scelta dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti non e' di competenza della programmazione regionale ed e' effettuata in sede progettuale dai proponenti il progetto dell'impianto di smaltimento.

Art. 3.
(Formazione, durata, aggiornamento ed efficacia del piano regionale e dei programmi provinciali)

1. La Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo 6, primo comma, lettera a), del D.P.R. 915/1982, adotta il progetto di piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, elaborato avvalendosi delle strutture regionali, dell'apporto delle Province e dei Comuni e della collaborazione di istituti, Enti ed esperti.
2. I Comuni, le Province e ogni soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del progetto di piano regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), possono presentare osservazioni in ordine ai contenuti del progetto del piano stesso.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta Regionale, valuta le osservazioni prodotte e propone il progetto di piano regionale al Consiglio Regionale.
4. Il Consiglio Regionale provvede all'approvazione del piano regionale.
5. Il piano regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
6. Il piano regionale e' sottoposto ad aggiornamento almeno ogni cinque anni e, comunque, puo' essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni parziali, seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
7. I contenuti del piano regionale mantengono la loro validita' senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del piano stesso.
8. Le disposizioni del piano regionale sono vincolanti per i Comuni, le Province e gli altri Enti pubblici, nonche' per i concessionari o affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati interessati alla produzione, allo smaltimento ed al riutilizzo dei rifiuti.
9. La Giunta Provinciale adotta il progetto del programma provinciale entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR del piano regionale.
10. I Comuni e ogni soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del progetto di programma provinciale sul BUR, possono presentare osservazioni in ordine ai contenuti del programma provinciale.
11. Decorso il termine di cui al comma 10, la Giunta Provinciale valuta le osservazioni prodotte e propone il progetto del programma provinciale al Consiglio Provinciale che provvede all'approvazione.
12. Entro trenta giorni dalla ricezione del programma provinciale trasmesso dalla provincia, la Giunta Regionale verifica e prende atto della conformita' del programma alle disposizioni della presente legge e del piano regionale.
13. Qualora la Giunta Regionale rilevi nel programma provinciale difformita' alle disposizioni della presente legge e al piano regionale, negli stessi termini temporali di cui al comma 12 lo rinvia alla provincia con osservazioni ed eventuali proposte di modifica.
14. Il programma provinciale entro trenta giorni dal rinvio e' modificato e trasmesso nuovamente alla Giunta Regionale, che dispone di trenta giorni per l'ulteriore esame e la presa d'atto del programma stesso.
15. Qualora il programma provinciale risulti ulteriormente difforme dalle disposizioni del piano regionale, la Giunta Regionale propone, entro trenta giorni, il programma provinciale all'esame del Consiglio Regionale.
16. Il Consiglio Regionale provvede all'approvazione del programma provinciale. L'approvazione del Consiglio Regionale costituisce modifica del piano regionale. La non approvazione presuppone l'adozione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 37.
17. Il programma provinciale ha efficacia il giorno successivo all'esecutivita' della deliberazione della Giunta Regionale di presa d'atto o della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del programma stesso.
18. Il programma provinciale e' sottoposto ad aggiornamento in seguito all'aggiornamento del piano regionale e, comunque, puo' essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni parziali, seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
19. I contenuti del programma provinciale hanno validita' senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del programma stesso.
20. Le disposizioni del programma provinciale sono vincolanti per i Comuni e gli altri Enti pubblici nonche' per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati interessati alla produzione, allo smaltimento ed al riutilizzo dei rifiuti.

Capo II. Attribuzioni alle Province

Art. 4.
(Attribuzioni delle Province)

1. Le funzioni relative all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti nel territorio provinciale sono di interesse della provincia che le esercita programmando, pianificando, promuovendo, attivando e coordinando il funzionamento integrato dei servizi di smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti.
2. La provincia organizza lo smaltimento dei rifiuti esercitando le seguenti funzioni:
a) predispone e adotta i programmi provinciali di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti sulla base delle disposizioni del piano regionale e secondo le procedure di cui alla presente legge;
b) coordina il convenzionamento a livello di bacini;
c) coordina la costituzione dei consorzi di bacino anche mediante la realizzazione di appositi accordi di programma;
d) coordina le attivita' ed i rapporti tra i soggetti realizzatori dei servizi;
e) verifica la realizzazione e la corretta gestione delle strutture di servizio, degli impianti tecnologici e delle discariche;
f) esercita le funzioni delegate di cui all'articolo 28;
g) esercita le funzioni di controllo dell'attuazione della presente legge, avvalendosi dei supporti tecnici previsti dalle leggi vigenti.
3. Nel caso di servizi aventi un territorio di utenza sovraprovinciale, le funzioni di organizzazione sono svolte di concerto tra le Province interessate.
4. Qualora i servizi abbiano valenza sovraprovinciale, la Regione esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivita' provinciali con particolare riferimento al funzionamento integrato dello smaltimento dei rifiuti.

Capo III. Sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane

Art. 5.
(Principi tecnici, organizzativi ed impiantistici)

1. Le fasi dello smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane sono realizzate mediante un sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo articolato su base territoriale.
2. Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo e' il complesso delle attivita', degli interventi e delle strutture interconnessi tra loro, atto ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, sia in termini di riutilizzo delle risorse, compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e di smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale.
3. Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo si basa su:
a) conferimenti separati e raccolta differenziata;
b) strutture di servizio a supporto del riutilizzo, della raccolta differenziata e della raccolta;
c) riutilizzo dei rifiuti e dei residui derivanti dai conferimenti separati e dalla raccolta differenziata;
d) impianti tecnologici di preselezione e trattamento ivi compresa la termodistruzione;
e) riutilizzo dei prodotti derivanti dal trattamento;
f) smaltimento dei rifiuti in discarica.
4. Nell'ambito del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo le attivita', le strutture e gli impianti di cui al comma 3 sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato e secondo l'ordine di priorita' elencato al comma 3; inoltre, le discariche rappresentano l'ultima fase del sistema e sono destinate, ai soli fini dello smaltimento finale, a non ricevere piu' i rifiuti tal quali, ma solamente tutto cio' che non e' riutilizzabile derivante dai trattamenti e dai conferimenti separati.
5. I principi tecnici, organizzativi ed impiantistici del sistema integrato di smaltimento sono definiti nel piano regionale.
6. La Giunta Regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per l'organizzazione, la realizzazione e la gestione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo.

Art. 6.
(Definizione territoriale del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo)

1. Ai fini della realizzazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo, il territorio piemontese e' suddiviso in bacini e questi, al loro interno, in aree di raccolta.
2. I bacini sono le suddivisioni del territorio finalizzate, secondo criteri di autosufficienza, all'organizzazione, alla realizzazione ed alla gestione dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2 e sono formati da una o piu' aree di raccolta.
3. Le aree di raccolta sono le suddivisioni del territorio finalizzate, secondo criteri di autosufficienza, all'organizzazione, alla realizzazione ed alla gestione dei servizi di cui all'articolo 7, comma 1.
4. I bacini e, al loro interno, le aree di raccolta sono il territorio di riferimento per la formazione e l'azione dei consorzi di cui all'articolo 8, responsabili dell'attuazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo.

Art. 7.
(Servizi di area e di bacino)

1. A livello di area di raccolta, per i rifiuti prodotti nell'area stessa, sono realizzati, con criteri di omogeneita' e di razionalita', i seguenti servizi:
a) realizzazione e gestione dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;
b) realizzazione e gestione delle strutture di servizio;
c) realizzazione e gestione del trasporto e del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.
2. A livello di bacino, per i rifiuti conferiti agli impianti, per i prodotti degli impianti stessi e per i rifiuti non recuperabili prodotti nel bacino, sono realizzati con criteri di razionalita' e di omogeneita' i seguenti servizi:
a) realizzazione e gestione del trasporto e del conferimento tra gli impianti tecnologici e alle discariche;
b) realizzazione e gestione degli impianti tecnologici e delle discariche.

Art. 8.
(Organizzazione delle attivita' di area e di bacino)

1. I Comuni appartenenti ad un bacino realizzano in forma associata ed obbligatoriamente i servizi di area e di bacino di cui all'articolo 7, secondo i criteri di cui all'articolo 5.
2. Per la realizzazione e la gestione, nonche' per il governo e il coordinamento dei servizi, i Comuni costituiscono obbligatoriamente un consorzio di bacino, ai sensi dell'articolo 25, della legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali", adeguatamente dotato di personale tecnico amministrativo qualificato e di attrezzature idonei all'effettuazione dei compiti del consorzio stesso. Piu' specificatamente il consorzio di bacino si costituisce secondo le norme previste per le Aziende speciali di cui all'articolo 23, della legge 142/1990; il consorzio ha autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; nell'ambito del consorzio di bacino, all'area di raccolta e' attribuita autonomia organizzativa, economica e finanziaria con contabilita' separata all'interno del bilancio del consorzio; il consorzio ha come organi: il Consiglio di Amministrazione, il presidente, il direttore del consorzio che provvede alla gestione dei servizi di bacino ed al coordinamento dei servizi di area e il responsabile di area che provvede alla gestione dei servizi di area sulla base delle direttive generali impartite dal direttore del consorzio.
3. I Comuni, nell'ambito della convenzione di bacino, possono individuare come consorzio di bacino uno dei consorzi di Comuni, Aziende municipalizzate e Comunita' Montane che all'entrata in vigore della presente legge realizzano i servizi o parte di essi nell'ambito del bacino.
4. I servizi sono realizzati e gestiti dal consorzio di bacino direttamente e/o mediante affidamento a terzi nelle forme di legge previste e secondo i criteri di cui all'articolo 9.
5. I Comuni, ai fini della costituzione del consorzio di bacino ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 142/1990, approvano unitamente allo statuto del consorzio, una convenzione di bacino contenente: i fini e la durata della convenzione; le forme di consultazione degli Enti contraenti; i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie; i criteri tecnici ed i regimi tariffari di effettuazione dei servizi, diversificati per i servizi di area e di bacino; le modalita' di realizzazione e di gestione dei servizi da parte del consorzio, compresa la dotazione del personale e delle attrezzature, diversificate per i servizi di area e di bacino; le modalita' di coordinamento e di governo, da parte dei Comuni, del consorzio di bacino e degli eventuali terzi affidatari dei servizi. La convenzione e lo statuto fissano la quota di partecipazione degli Enti contraenti in modo tale da assicurare adeguata rappresentativita' e responsabilita' a ciascuno degli Enti ed in modo che l'ente con maggior numero di abitanti non abbia la maggioranza dei voti.
6. La Giunta Regionale, previa verifica delle esigenze organizzative, tecniche ed operative, predispone per ciascun bacino, ai sensi dell'articolo 24, della legge 142/1990, una proposta di disciplinare tipo per la convenzione dei Comuni e per lo statuto ai fini della costituzione del consorzio obbligatorio.
7. I Comuni, entro trenta giorni dall'approvazione della proposta di disciplinare tipo, presentano alla Giunta Regionale osservazioni e controdeduzioni.
8. In base alle osservazioni e alle controdeduzioni il disciplinare tipo e' confermato o modificato e, quindi, approvato dalla Regione entro i successivi sessanta giorni.
9. I Comuni sono tenuti ad adottare il disciplinare tipo.
10. In seguito all'adozione del disciplinare tipo, a partire dalla stipula della convenzione e dall'adozione dello statuto, i Comuni provvedono alla realizzazione dei servizi a mezzo del consorzio di bacino secondo i criteri previsti nella convenzione e nello statuto stessi.
11. Ai fini della realizzazione dei servizi di area, i consorzi di Comuni, le Aziende municipalizzate, le Comunita' Montane attivi nell'area prima della costituzione del consorzio di bacino e, in seguito, il consorzio di bacino predispongono e realizzano appositi progetti territoriali di raccolta differenziata secondo quanto indicato nel piano regionale e sulla base di criteri tecnici e procedurali stabiliti con apposite deliberazioni della Giunta Regionale di cui all'articolo 5, comma 6.
12. Nel caso di impianti tecnologici a servizio di piu' bacini, concorrono alla realizzazione ed eventualmente alla gestione degli impianti tecnologici i consorzi di bacino dei bacini coinvolti ed utilizzatori.
13. Ai sensi dell'articolo 27, della legge 142/1990, per la definizione e l'attuazione dei servizi di bacino il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della provincia possono, anche congiuntamente, promuovere accordi di programma tra Regione, Provincia, i Comuni e altri soggetti pubblici interessati, qualora siano individuati reali impedimenti o problemi di coordinamento per la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi stessi.

Art. 9.
(Modalita' di realizzazione dei servizi)

1. Il consorzio di bacino realizza i servizi effettuando il governo, il coordinamento, la costruzione e la gestione degli stessi, direttamente mediante i propri organi e le proprie dotazioni di personale, attrezzature ed impianti.
2. Il consorzio di bacino, per la costruzione e la gestione di alcuni servizi, con particolare riferimento agli impianti ed alle discariche, puo' costituire societa' per azioni con altri soggetti pubblici o privati; tali societa' possono essere costituite anche tra piu' consorzi di bacino, qualora i servizi abbiano rilevanza per l'insieme dei bacini utilizzatori. In ogni caso il consorzio di bacino governa e coordina i servizi anche se la costruzione e la gestione e' effettuata dalle societa' anzidette.
3. Il consorzio di bacino puo' dare in concessione a terzi solo quota parte dei servizi, nei modi previsti dalla legge.
4. In caso di affidamento a terzi, il consorzio di bacino individua, preferibilmente, per uguali tipologie di servizi, un unico soggetto affidatario.
5. In ogni caso di affidamento a terzi, compresa la concessione, il consorzio di bacino governa e coordina i servizi ed e' responsabile della costruzione e della gestione degli stessi, ai sensi delle procedure autorizzative di cui al D.P.R. 915/1982 e successive modificazioni.
6. La Giunta Regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per le modalita' di realizzazione dei servizi.

Art. 10.
(Conferimenti separati)

1. Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo, al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti, prevede conferimenti separati degli stessi. Tali conferimenti separati sono obbligatori per tutti i Comuni ed i produttori di rifiuti, nei termini stabiliti dall'articolo 42.
2. I criteri tecnici di separazione dei conferimenti di cui al comma 1, sono individuati, in ordine di priorita':
a) nel piano regionale;
b) nelle disposizioni e nelle prescrizioni della Regione di cui all'articolo 5, comma 6;
c) nelle convenzioni dei Comuni o in altri atti regolamentari dei consorzi di Comuni, delle Aziende municipalizzate, delle Comunita' Montane e dei consorzi di bacino;
d) nei regolamenti comunali di cui all'articolo 8, del D.P.R. 915/1982.

Art. 11.
(Sistema tariffario)

1. La tariffazione dei servizi deve gradualmente adeguarsi ai principi di minore produzione dei rifiuti ed alla necessita' di incentivare i conferimenti separati e la raccolta differenziata, ai fini sia del riutilizzo sia del trattamento piu' adeguato.
2. Le tariffe di smaltimento dei rifiuti sono determinate sulla base dei costi di realizzazione, gestione e ammortamento di tutti i servizi, nonche' degli accantonamenti per futuri interventi locali di bonifica, nonche' dei costi necessari per lo svolgimento delle attivita' di controllo da parte dei soggetti competenti; da tali costi sono detratti i ricavi dei materiali riutilizzati e del recupero energetico.
3. Le tariffe sono poste a carico dei Comuni e dei produttori dei rifiuti in modo differenziato in modo da favorire la minore produzione, la separazione alla fonte, la raccolta differenziata dei rifiuti ed il riutilizzo dei materiali e/o di energia.
4. Le tariffe determinate in base ai commi 1, 2 e 3, sono maggiorate di un costo ambientale per i rifiuti conferiti, al solo fine dello smaltimento definitivo, in discarica, nel caso che tale conferimento sia determinato da mancata separazione alla fonte. Il costo ambientale e' fissato in un minimo di lire cento al chilogrammo.
5. Le maggiori entrate, derivanti dall'applicazione del costo ambientale di cui al comma 4, sono utilizzate per la realizzazione e l'avviamento dei servizi nell'ambito del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo. La Giunta Regionale stabilisce, caso per caso, in base alle esigenze territoriali le priorita' di utilizzo del costo ambientale.
6. I Comuni e/o i produttori di rifiuti che non si adeguano agli obblighi dei conferimenti separati di cui all'articolo 10, sono tenuti, oltre al pagamento della tariffa, ad un costo suppletivo dovuto all'improprio conferimento, determinato in base agli aggravi organizzativi, tecnici ed economici di separazione a valle e/o di smaltimento. Tale costo suppletivo e' utilizzato nell'ambito dei servizi per sopperire ai succitati aggravi dovuti all'improprio conferimento.
7. Le tariffe sono applicate ed introitate dai consorzi di bacino e, qualora questi non siano ancora costituiti, sono applicate ed introitate dai consorzi di Comuni, dalle Comunita' Montane e dalle Aziende municipalizzate che realizzano i servizi. I criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi sono stabiliti nell'ambito delle convenzioni di bacino e, qualora queste non siano ancora state stipulate, sono stabiliti dai consorzi di Comuni, dalle Comunita' Montane e dalle Aziende municipalizzate che realizzano i servizi.
8. Le tariffe, per la quota parte relativa ai servizi di area di raccolta, sono omogenee e coerenti per tutti i Comuni di ciascuna area di raccolta.
9. Le tariffe, per la quota parte relativa ai servizi di bacino, sono omogenee e coerenti per tutti i Comuni di ciascun bacino. Nel caso di impianti a servizio di piu' bacini, le tariffe relative sono omogenee per tutti i Comuni dei bacini afferenti.
10. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai decreti legislativi previsti dall'articolo 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica", come integrato dall'articolo 10, della legge 19 marzo 1993, n. 68 in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica, e, inoltre, ai sensi dello stesso articolo 10 di quest'ultima legge, nonche' ai sensi dell'articolo 02, comma 4 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, la Giunta Regionale adotta i criteri tecnici e procedurali per la determinazione e l'applicazione delle tariffe a livello territoriale ed approva le tariffe determinate a livello di area e di bacino.
11. La Giunta Regionale provvede alla diminuzione ed alla maggiorazione del costo ambientale di cui al comma 4, in base alle necessita' evidenziate a livello territoriale o al fine di accelerare la soluzione di particolari situazioni di emergenza.
12. La Provincia provvede alla verifica della corretta ed omogenea applicazione delle tariffe, con particolare attenzione alla corretta finalizzazione ed all'effettivo utilizzo del costo ambientale e del costo suppletivo qualora non siano realizzati i servizi finalizzati al riutilizzo.

Art. 12.
(Contributi regionali per la realizzazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo)

1. La Regione puo' concedere contributi al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo.
2. I soggetti beneficiari dei contributi sono i consorzi di bacino e fino alla loro costituzione i consorzi di Comuni, le Comunita' Montane e le Aziende municipalizzate.
3. I contributi sono concessi per:
a) gli interventi di sperimentazione propedeutici e/o complementari alla realizzazione dei servizi del sistema integrato;
b) la realizzazione delle strutture di servizio, degli impianti tecnologici ed attrezzature connesse, anche quelle di controllo e di monitoraggio;
c) la gestione dei servizi di raccolta differenziata e delle strutture di servizio.
4. I criteri e le modalita' per la concessione e per la revoca dei contributi sono definite con deliberazione della Giunta Regionale.
5. La Giunta Regionale verifica l'utilizzo corretto dei contributi erogati e prevede la revoca in caso di improprio o mancato utilizzo.

Art. 13.
(Assistenza tecnica regionale)

1. La Regione puo' fornire supporto tecnico, anche mediante l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), i propri Enti strumentali e le societa' a partecipazione regionale ai consorzi di bacino, ai consorzi di Comuni, alle Comunita' Montane e alle Aziende municipalizzate per la realizzazione e la gestione dei servizi.
2. L'assistenza tecnica regionale si sviluppa principalmente in relazione a:
a) collaborazione nella predisposizione e verifica dei progetti territoriali di raccolta differenziata;
b) indicazioni tecniche sugli interventi e sulle attrezzature per la realizzazione e la gestione dei servizi;
c) coordinamento degli interventi per attuare accordi con i consorzi obbligatori, costituiti ai sensi del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e successive modificazioni "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali", e con altri utilizzatori dei prodotti ottenuti dalle strutture di servizio e dagli impianti tecnologici;
d) accertamento e verifica di qualita' dei prodotti ottenuti dalle strutture di servizio e dagli impianti tecnologici.

Capo IV. Sistema integrato di smaltimento dei rifiuti speciali e tossici e nocivi provenienti da attivita' produttive, commerciali e di servizi

Art. 14.
(Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi)

1. Le fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi di cui all'articolo 2, quarto comma, nn. 1) e 5), del D.P.R. 915/1982 di origine industriale, artigianale, agricola, commerciale e dei servizi, si realizzano sulla base di un sistema integrato di smaltimento.
2. Il sistema integrato di smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi si basa sui seguenti principi generali:
a) le soluzioni impiantistiche devono garantire l'autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale;
b) il sistema integrato deve essere organizzato sulla base di piattaforme polifunzionali, organizzate territorialmente a livello di porzioni di territorio, nelle quali possono essere inserite una o piu' forme di trattamento;
c) le piattaforme devono essere collegate a una o piu' discariche per lo smaltimento definitivo dei rifiuti trattati;
d) le discariche costituiscono la fase finale del sistema integrato da collocarsi a valle dei processi di trattamento, finalizzati a ridurre la tossicita' e la pericolosita' dei rifiuti e a consentire una piu' corretta gestione delle discariche stesse;
e) le principali sezioni di trattamento previste nelle piattaforme, in relazione alle specifiche esigenze territoriali, sono individuate nei trattamenti di stabilizzazione, svelenamento e detossicazione, nei trattamenti chimico, fisico, biologico e nell'incenerimento;
f) possono essere accettate proposizioni parziali di impianti di smaltimento all'interno delle previsioni del sistema integrato, purche' queste non siano limitate esclusivamente a progetti di discarica;
g) gli impianti di trattamento finalizzati al riutilizzo dei residui, ancorche' rientranti nel regime autorizzativo e giuridico del D.P.R. 915/1982, possono essere realizzati in modo indipendente dalle previsioni del sistema integrato di smaltimento;
h) nella fase di completamento del sistema integrato di smaltimento le piattaforme polifunzionali possono soddisfare anche esigenze di smaltimento di territori diversi da quello di riferimento;
i) le piattaforme possono essere utilizzate, in funzione della potenzialita' e delle linee di trattamento esistenti, per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle bonifiche delle aree contaminate da rifiuti; nel caso le piattaforme non siano in grado di garantire lo smaltimento di cui sopra le stesse potranno essere utilizzate per il solo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui trattasi, al fine del successivo invio allo smaltimento finale;
l) il sistema integrato di smaltimento puo' prevedere l'esistenza di centri di raccolta e di stoccaggio provvisorio dei rifiuti per separare e stoccare partite omogenee di rifiuti prodotti, in particolare, dalle piccole e medie imprese; i centri di raccolta e di stoccaggio provvisorio possono essere localizzati nelle piattaforme polifunzionali.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, lo smaltimento in discariche per conto terzi e' limitato alle discariche definite 2SP, di cui al comma 5.
4. E' ammessa la realizzazione di discariche di seconda categoria tipo B, di cui alle disposizioni tecniche della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 attuativa del D.P.R. 915/1982, esclusivamente nei seguenti casi:
a) discariche in conto terzi destinate al collocamento di terre e/o polveri di fonderia;
b) discariche in conto proprio, cioe' destinate al collocamento dei rifiuti provenienti dai cicli produttivi di un'unica azienda;
c) discariche in conto terzi riceventi un unico tipo di rifiuto.
5. Il piano regionale contiene la definizione delle necessita' e delle tipologie degli impianti e delle discariche per la realizzazione del sistema integrato di smaltimento. Nell'ambito del piano regionale le discariche definite con il termine 2SP sono da intendersi discariche realizzate e gestite secondo quanto stabilito al punto 4.2.3.3, della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 attuativa del D.P.R. 915/1982, relativo alle discariche di seconda categoria tipo C, nonche' secondo eventuali ulteriori prescrizioni inerenti, in particolare, le caratteristiche dei rifiuti ammessi.
6. La Giunta Regionale approva:
a) la frequenza e le modalita' di aggiornamento della situazione della potenzialita' di smaltimento soddisfatta relativamente alle esigenze del territorio piemontese;
b) le modalita' e il progressivo e graduale adeguamento della gestione degli impianti esistenti ai criteri definiti a tale riguardo per la realizzazione del sistema integrato di smaltimento.
7. La Giunta Regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per la realizzazione del sistema integrato di smaltimento.

Capo V. Sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti speciali e residui di origine sanitaria

Art. 15.
(Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti speciali di origine sanitaria e dei residui di origine sanitaria)

1. Le strutture sanitarie producono rifiuti destinati allo smaltimento e residui che possono essere destinati al riutilizzo.
2. Lo smaltimento dei rifiuti speciali ed il riutilizzo dei residui di origine sanitaria si basano sui seguenti principi:
a) le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali infetti o potenzialmente infetti devono essere realizzate con modalita' distinte rispetto a quelle degli altri rifiuti speciali prodotti dalle strutture sanitarie;
b) i rifiuti classificabili come speciali assimilabili agli urbani sono destinati allo smaltimento e/o al riutilizzo nell'ambito del sistema integrato di smaltimento di cui al capo III;
c) nell'ambito delle competenze definite dagli articoli 8 e 14 del D.P.R. 915/1982, dal decreto del Ministro dell'ambiente del 29 maggio 1991 "Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi", dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, concernente il riordino della finanza territoriale, il comune e' tenuto a prevedere nel Regolamento comunale le norme per l'ordinario conferimento dei rifiuti sanitari assimilabili agli urbani e ad istituire servizi pubblici integrativi, anche relativamente alla raccolta differenziata, delle uguali tipologie dei rifiuti sanitari destinati al riutilizzo;
d) lo smaltimento dei rifiuti sanitari infetti o potenzialmente infetti puo' avvenire:
1) tramite termodistruzione in impianti di incenerimento esclusivamente dedicati a tale tipologia di rifiuti;
2) tramite termodistruzione in impianti per rifiuti solidi urbani che abbiano effettuato l'adeguamento con una linea dedicata;
3) in discarica di prima categoria previo trattamento di sterilizzazione effettuato secondo la convalida della Farmacopea Ufficiale;
e) gli impianti di termodistruzione sono realizzati da parte di un Ente pubblico o Azienda speciale o societa' per azioni di cui all'articolo 22 della legge 142/1990;
f) le tariffe di smaltimento sono omogenee per classi di strutture sanitarie afferenti a ciascun impianto di termodistruzione.
3. I principi organizzativi e gestionali dello smaltimento dei rifiuti speciali di origine sanitaria, il numero di impianti, la loro potenzialita' ed il loro bacino d'utenza sono definiti nel piano regionale, comprese le prime indicazioni per la raccolta differenziata.
4. La Giunta Regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per l'organizzazione, la realizzazione e la gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali e del riutilizzo dei residui di origine sanitaria.
5. Fino alla realizzazione degli impianti previsti per il soddisfacimento del fabbisogno di smaltimento, i rifiuti sanitari infetti o potenzialmente infetti vengono smaltiti negli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani per un quantitativo massimo pari al dieci per cento del quantitativo totale autorizzato.

Capo VI. Rifiuti e residui speciali inerti

Art. 16.
(Norme per lo smaltimento dei rifiuti e dei residui speciali inerti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti e le destinazioni privilegiate dei residui destinati al riutilizzo, provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, di cui all'articolo 2, quarto comma, n. 3) del D.P.R. 915/1982, si basano sui seguenti principi:
a) i rifiuti inerti non riutilizzabili possono essere smaltiti in discariche di seconda categoria tipo A, previa separazione della frazione dei medesimi che non puo' essere collocata nelle suddette discariche, e previa effettuazione di operazioni di adeguamento volumetrico necessarie ad assicurare una gestione corretta delle discariche stesse;
b) il riutilizzo dei residui puo' avvenire previa macinazione e separazione dell'eventuale rottame ferroso e degli altri materiali isolanti.
2. I principi tecnici ed organizzativi dello smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti e dei residui inerti sono dettagliati nel piano regionale.
3. La Giunta Regionale stabilisce ulteriori disposizioni e prescrizioni per lo smaltimento dei rifiuti inerti e i criteri di assimilabilita' ai rifiuti inerti, ai fini dello smaltimento e del riutilizzo, dei rifiuti speciali di cui all'articolo 2, quarto comma del D.P.R. 915/1982.

Capo VII. Disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti nel solo ambito regionale

Art. 17.
(Smaltimento dei rifiuti nell'ambito del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti urbani, speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane.)

1. Nelle strutture di servizio, negli impianti tecnologici e nelle discariche di prima categoria operanti o individuate sul territorio piemontese nell'ambito del sistema integrato di smaltimento di cui al Capo III e' vietato smaltire rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre regioni. E', pertanto, ammesso il solo transito dei rifiuti provenienti da altre Regioni.
2. I contratti in essere di data certa registrati entro la data di entrata in vigore della presente legge, hanno validita' fino alla scadenza in essi indicata, comunque non superiore a due anni, e non possono essere rinnovati.

Art. 18.
(Smaltimento dei rifiuti nell'ambito dei sistemi integrati di smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi)

1. Presso le discariche per rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi operanti o individuate sul territorio piemontese nell'ambito del sistema integrato di smaltimento di cui al Capo IV, e' vietato smaltire rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre Regioni.
2. Presso gli impianti di stoccaggio per rifiuti di origine sanitaria operanti o individuati sul territorio piemontese e' vietato smaltire rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre Regioni, fino alla realizzazione dei poli di smaltimento previsti dal piano regionale.
3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 sono derogabili solo a seguito di specifiche intese interregionali.
4. I contratti in essere di data certa, registrati entro la data di entrata in vigore della presente legge, hanno validita' fino alla scadenza in essi indicata, comunque non superiore a due anni, e non possono essere rinnovati.

Art. 19.
(Norme relative agli scarichi indiretti sul suolo)

1. E' vietato lo scarico indiretto sul suolo, cosi' come normato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento, di reflui derivanti dalle strutture di servizio, dagli impianti tecnologici, dalle discariche e in genere da impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti.
2. Le situazioni connesse al verificarsi di eventi incidentali non sono da considerare scarico indiretto sul suolo di cui al D. Lgs. 132/1992.
3. L'utilizzazione in agricoltura dei fanghi e di altri rifiuti anche liquidi, in quanto fase di trattamento ai fini del riutilizzo, non e' considerata scarico indiretto sul suolo di cui al D. Lgs. 132/1992.
4. Con apposite deliberazioni della Giunta Regionale sono stabilite ulteriori disposizioni e prescrizioni in materia di scarichi sul suolo.

Capo VIII. Misure per il riutilizzo e per la riduzione dei rifiuti

Art. 20.
(Programmazione e promozione della riduzione e del riutilizzo dei rifiuti)

1. La Regione definisce disposizioni indirizzate: al contenimento della produzione dei rifiuti, al migliore riutilizzo dei materiali costituenti i rifiuti, alle modalita' corrette di trattamento e smaltimento delle frazioni non riutilizzabili. Tali disposizioni riguardano: gli obblighi al produttore, al detentore, allo smaltitore, al riutilizzatore dei beni e dei rifiuti; gli incentivi e gli sgravi alle azioni mirate alla riduzione dei rifiuti. Nell'ambito delle disposizioni suddette puo' essere prevista la restituzione dei beni e dei rifiuti dal consumatore al produttore, anche attraverso il rivenditore e/o il distributore.
2. Ai fini di attivare e/o consolidare il riutilizzo dei rifiuti con particolare riferimento alle frazioni separate, per incentivare e coordinare il mercato, per ottimizzare il sistema organizzativo, tenendo conto di condizioni economiche omogenee sul territorio, la Regione promuove la realizzazione di intese, accordi, forme di collaborazione con le imprese singole o associate, gli operatori della distribuzione e della produzione, i soggetti che effettuano il riutilizzo, le strutture e gli enti interessati all'organizzazione e alla realizzazione dello smaltimento.
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi termini piu' restrittivi indicati dalla Giunta Regionale, sono vietati i conferimenti, ai soli fini dello smaltimento definitivo, in discarica:
a) di flussi omogenei di materiali cartacei e di rifiuti a prevalente matrice cartacea;
b) di flussi omogenei di materiale legnoso, e di rifiuti a matrice legnosa e vegetali;
c) di flussi omogenei di materiale vetroso e/o metallico.
4. La Regione realizza interventi tesi ad individuare le diverse tipologie di imballaggi in plastica utilizzate, le utenze produttrici e distributrici, le quantita' in gioco, le tecnologie di separazione e gli specifici riutilizzi. Sulla base dei risultati ottenuti, la Giunta Regionale stabilisce disposizioni relative al conferimento di frazioni in plastica e relative ai termini entro i quali, tali frazioni, non potranno piu' essere conferite, ai soli fini dello smaltimento definitivo, in discarica.
5. La Regione, constatata la necessita' di eliminare l'uso improprio di prodotti "usa e getta" e di limitarne l'utilizzo, ai fini di ridurre la quantita' di rifiuti prodotti, definisce le limitazioni necessarie.
6. La Regione incentiva e sviluppa, per settori produttivi, le attivita' di ricerca e di informazione per lo studio di prodotti e per l'impiego di tecnologie che:
a) consentano il prolungamento della vita dei beni;
b) diano luogo ad una riduzione delle quantita' e della pericolosita' dei rifiuti, compresi quelli tossici e nocivi;
c) migliorino la trattabilita' dei rifiuti;
d) consentano un maggior riutilizzo dei residui;
e) semplifichino lo smaltimento finale.
7. La Regione favorisce il reimpiego degli oggetti recuperati nonche' l'impiego di beni prodotti con residui destinati al riutilizzo.

Art. 21.
(Norme integrative sui residui destinati al riutilizzo)

1. Per i residui destinati al riutilizzo inclusi nell'ambito autorizzativo e giuridico del D.P.R. 915/1982, previo parere del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 36, la Giunta Regionale definisce i criteri e le procedure amministrative ed autorizzative semplificate a cui devono essere assoggettate le operazioni necessarie al riutilizzo. La Giunta Regionale puo' stabilire ulteriori disposizioni o prescrizioni per il riutilizzo dei residui individuati.
2. L'Assessorato regionale competente, previo parere del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 36, propone ai ministeri competenti elenchi aggiuntivi di residui destinati al riutilizzo ed ulteriori esclusioni dalla applicazione delle norme in materia di rifiuti e residui, ai fini del loro recepimento a livello nazionale.
3. Le disposizioni organizzative di cui al capo III si applicano ai residui destinati al riutilizzo che, anche ai fini del riutilizzo, usufruiscono del pubblico servizio.

Art. 22.
(Produzione ed utilizzo del compost)

1. La Regione promuove la produzione e l'utilizzo del compost derivante dai rifiuti, con particolare riferimento a quello derivante da utenze selezionate e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani e speciali assimilabili.
2. La Regione riconosce la qualita' del compost al fine di favorire la sua collocazione e il suo utilizzo. La Regione istituisce una struttura deputata al riconoscimento di qualita' del compost; nella fase transitoria in attesa dell'istituzione della struttura succitata, la Giunta Regionale attribuisce all'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA) la funzione di espletare le procedure e di attribuire il riconoscimento di qualita'. La Giunta Regionale stabilisce le procedure e le modalita' per il riconoscimento di qualita' del compost.
3. La Regione individua le strutture e l'organizzazione per la promozione dell'utilizzo e per l'assistenza tecnica alla produzione ed all'impiego.
4. La Giunta Regionale stabilisce ulteriori linee di azione, criteri e limiti per la raccolta delle frazioni organiche e per la produzione e l'utilizzo del compost, con particolare riferimento al compost di elevata qualita', le possibilita' e le prescrizioni di impiego.

Art. 23.
(Utilizzazione in agricoltura e altre forme di impiego dei fanghi di depurazione e di altri rifiuti a matrice organica)

1. La Giunta Regionale stabilisce le disposizioni integrative, tecniche e procedurali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".
2. La Regione promuove l'utilizzazione in agricoltura e altre forme di impiego dei fanghi e di altri rifiuti a matrice organica; a tal fine la Regione individua le strutture e l'organizzazione per la promozione e per l'assistenza tecnica alla produzione e all'utilizzo.
3. Ad eccezione dell'utilizzazione in agricoltura dei fanghi, normata dal D. Lgs. 99/1992, ferme restando le norme nazionali in materia di riutilizzo sul suolo a beneficio dell'agricoltura dei residui di origine animale e vegetale e di altri residui, l'utilizzazione in agricoltura e altre forme di impiego agricolo dei rifiuti sono da considerare fasi di trattamento ai fini del riutilizzo di rifiuti e come tali sono soggette alle procedure autorizzative e agli obblighi di cui al D.P.R. 915/1982.
4. La Giunta Regionale stabilisce ulteriori disposizioni tecniche, procedurali, autorizzative e organizzative per la produzione e l'utilizzo delle varie tipologie di rifiuti anche liquidi e dei residui destinati al riutilizzo agricolo, anche in considerazione dell'apporto di altre sostanze fertilizzanti al suolo. Per quanto compatibili con la presente legge, sono fatte salve le disposizioni tecniche e procedurali relative all'utilizzo in agricoltura dei liquami da allevamenti zootecnici, di cui alla deliberazione Giunta Regionale 30 dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni.
5. Le Province forniscono alla Regione i dati necessari all'espletamento delle attivita' regionali di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 99/1992.

Art. 24.
(Utilizzo energetico dei rifiuti e dei residui)

1. La Regione promuove l'utilizzo dell'energia contenuta nei rifiuti e nei residui.
2. La Giunta Regionale definisce i criteri organizzativi territoriali per l'utilizzo energetico atti a:
a) separare e preselezionare i rifiuti a monte dell'utilizzo energetico;
b) favorire l'utilizzo presso le attivita' produttive.

Art. 25.
(Incentivi alle associazioni di volontariato ed alle cooperative)

1. La Regione puo' concedere contributi a titolo di incentivo alle associazioni di volontariato ed alle cooperative, che operano o intendano operare in Regione per il riutilizzo dei rifiuti, ai fini di sostenere le relative attivita'.
2. I contributi relativi ai costi di investimento, possono essere rapportati a quelli dati per la realizzazione delle strutture di servizio operanti per la raccolta differenziata, ed incrementati con un bonus a parziale copertura delle spese organizzative iniziali.
3. La Giunta Regionale, nel rispetto delle leggi di settore, stabilisce modalita' e criteri per la concessione e la revoca dei contributi.

Art. 26.
(Attivita' ed impianti sperimentali)

1. Le iniziative e gli impianti sperimentali, di durata limitata nel tempo comunque non superiore a diciotto mesi, effettuati su quantitativi definiti di rifiuti, sono ammessi qualora rientrino nei criteri tecnici, organizzativi ed impiantistici di cui ai Capi III, IV e V e nelle attivita' di attuazione del piano regionale.
2. Altre iniziative ed impianti sperimentali, di durata limitata nel tempo comunque non superiore a diciotto mesi, effettuati su quantitativi definiti di rifiuti, sono ammessi solo se tesi alla verifica di fattibilita' tecnica ed economica di metodologie innovative, con la realizzazione e la gestione a carico dei soggetti proponenti.
3. Le iniziative e gli impianti sperimentali, di cui ai commi 1 e 2, sono normati dalla presente legge e per il periodo di sperimentazione non sono soggetti alle procedure di approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 bis del D.L. 361/1987 convertito dalla legge 441/1987 e sono sottoposte, ad eccezione di specifiche esclusioni, all'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 31 del D.P.R. 915/1982, poiche' hanno finalita' sperimentali e/o dimostrative e sono limitate nel tempo.
4. La Giunta Regionale stabilisce:
a) le tipologie delle iniziative e degli impianti soggetti alle procedure di esame regionale ed all'eventuale autorizzazione all'esercizio e i casi di esclusione;
b) le procedure di predisposizione della documentazione per l'esame delle iniziative e degli impianti da parte del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 36;
c) le procedure e le modalita' di autorizzazione da parte delle Province competenti;
d) i criteri e le modalita' di realizzazione e di gestione e le modalita' di controllo delle iniziative e degli impianti.

Capo IX. Procedure amministrative

Art. 27.
(Approvazione dei progetti ed autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale)

1. I progetti di nuovi impianti di smaltimento, ivi compresi i progetti di potenziamento degli impianti, sottoposti alle procedure di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni in materia di pronunce di compatibilita' ambientale, sono approvati dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 3 bis del D.L. 361/1987 convertito dalla legge 441/1987; la Giunta Regionale provvede alla relativa istruttoria mediante consultazione dei soggetti proponenti e apposite conferenze formate come segue:
a) i responsabili delle strutture competenti in materia di rifiuti e delle altre strutture regionali competenti, per materie e per territorio, ad esaminare i progetti in base alla legislazione vigente, individuati con provvedimento della Giunta Regionale;
b) il Sindaco del Comune sede dell'impianto e i Sindaci dei Comuni territorialmente confinanti, o loro delegati;
c) il Presidente della Provincia competente per territorio, ovvero un Assessore da lui delegato;
d) un rappresentante della Unita' Sanitaria Locale (USL) competente per territorio e un componente dell'ARPA quando sono attuate le competenze previste con l'istituzione della stessa;
e) quattro esperti, di cui un chimico, un geologo, un ingegnere esperto in impianti e tecnologie di smaltimento di rifiuti, un biologo o naturalista o agronomo forestale esperto nella gestione dei rifiuti componenti del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 36.
2. La conferenza ha sede presso l'Assessorato regionale all'ambiente ed e' presieduta dall'Assessore regionale all'ambiente o da suo delegato.
3. La conferenza si avvale di una propria segreteria.
4. Le autorizzazioni all'esercizio dei nuovi impianti ai sensi dell'articolo 6, lettera d), del D.P.R. 915/1982 sono rilasciate dalla Giunta Regionale.
5. La Giunta Regionale puo' stabilire criteri, disposizioni e prescrizioni per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio.

Art. 28.
(Deleghe alle Province)

1. E' delegata alle Province l'approvazione, di cui all'articolo 3 bis, del D.L. 361/1987 convertito dalla legge 441/1987, comprensiva dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 concernente norme in materia di qualita' dell'aria, dei progetti dei nuovi impianti di smaltimento, ivi compresi i progetti di potenziamento degli impianti, ad eccezione: degli impianti sottoposti alle procedure di pronuncia di compatibilita' ambientale e delle discariche di seconda categoria tipo A di potenzialita' inferiore a 30 mila metri cubi per rifiuti inerti e assimilabili agli inerti.
2. La provincia provvede all'istruttoria dei progetti mediante consultazione dei soggetti proponenti e apposite conferenze provinciali formate da:
a) il Presidente della provincia o suo delegato;
b) i responsabili degli uffici tecnici degli assessorati provinciali competenti;
c) il Sindaco del comune sede dell'impianto e i Sindaci dei Comuni territorialmente confinanti o loro delegati;
d) un rappresentante della USL competente e un componente dell'ARPA quando sono attuate le competenze previste con l'istituzione della stessa;
e) i rappresentanti delle strutture tecniche regionali decentrate designati dalla Giunta Regionale;
f) almeno un esperto scelto dalla Giunta della Provincia competente.
3. La conferenza e' presieduta dal Presidente della Provincia o da suo delegato.
4. La conferenza provinciale ha sede presso l'Assessorato provinciale competente e, qualora la realizzazione dell'impianto interessi piu' Province, la conferenza ha sede presso la Provincia sede dell'impianto.
5. La conferenza provinciale si avvale di una sua segreteria.
6. Sono delegate alle Province, per le varie fasi dello smaltimento, le autorizzazioni previste dall'articolo 6, primo comma, lettera d), del D.P.R. 915/1982.
7. La delega di cui al comma 6 non riguarda le autorizzazioni all'esercizio rilasciate dalla Regione per gli impianti sottoposti alle procedure di pronuncia della compatibilita' ambientale e di quelle rilasciate dai Comuni per le discariche di seconda categoria tipo A, di potenzialita' inferiore a 30 mila metri cubi per rifiuti inerti.
8. Sono delegate alle Province le funzioni di controllo e l'emanazione dei provvedimenti conseguenti di cui al D.P.R. 203/1988 per gli impianti di cui al comma 1.
9. Sono delegati alle Province i provvedimenti di diffida, sospensione, revoca delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d), del D.P.R. 915/1982. Sono inoltre delegati i provvedimenti di rinnovo di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera d), del D.P.R. 915/1982 ad eccezione di quelle rilasciate dai Comuni.
10. Sono delegate alle Province le autorizzazioni all'utilizzazione in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 99/1992. Sono inoltre delegati i provvedimenti di diffida, sospensione, revoca, rinnovo di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 8 e 9 del suddetto decreto legislativo.
11. Nell'espletamento delle funzioni delegate le Province si uniformano alle norme di cui alla presente legge e alle disposizioni e prescrizioni nazionali e regionali. La Giunta Regionale individua le fasi, gli impianti, i soggetti tenuti alle autorizzazioni, le modalita', i criteri e gli obblighi per la presentazione delle domande e per il rilascio delle autorizzazioni.
12. Le Province, entro il mese di marzo di ciascun anno, presentano alla Giunta Regionale una relazione sulle attivita' di attuazione delle funzioni delegate, specificando le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni concesse comprensive delle localizzazioni degli impianti e dei controlli effettuati.

Art. 29.
(Deleghe ai Comuni)

1. Le discariche di seconda categoria tipo A, di potenzialita' inferiore a 30 mila metri cubi, per rifiuti inerti, sono da intendersi come reinterri di cui all'articolo 56, primo comma, lettera h) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche e integrazioni, e non sono da considerare impianti ai sensi del D.P.R. 915/1982, in quanto a basso impatto ambientale.
2. Le discariche di cui al comma 1 non sono sottoposte all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 3 bis, del D.L. 361/1987 convertito dalla legge 441/1987, bensi' all'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera d) del D.P.R. 915/1982.
3. Sono delegati ai Comuni, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera d) del D.P.R. 915/1982 e i relativi provvedimenti di rinnovo per le discariche di cui al comma 1. I Comuni rilasciano l'autorizzazione, previa Comunicazione alla provincia competente per territorio.
4. La Giunta Regionale stabilisce i criteri, le modalita', le procedure, gli obblighi e i termini per la presentazione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni, anche in riferimento alle procedure di autorizzazione ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 56/1977.

Art. 30.
(Documenti per le fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali e tossici e nocivi)

1. I soggetti che intendono effettuare il deposito in azienda e/o il trasporto in conto proprio dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani di cui all'articolo 2, quarto comma, nn. 1), 2) e 5) del D.P.R. 915/1982 inoltrano una comunicazione sull'attivita' che intendono svolgere alla provincia competente. Qualora l'attivita' interessi piu' Province la comunicazione e' indirizzata alle Province interessate. Tale obbligo non e' previsto per i soggetti che effettuano il suddetto trasporto e sono gia' in possesso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, della legge regionale 2 maggio 1986, n. 18 concernente prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti.
2. La normativa di cui all'articolo 18 del D.P.R. 915/1982 relativa al trasporto dei rifiuti tossici e nocivi e' estesa al trasporto in conto terzi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani di cui all'articolo 2, quarto comma, nn. 1), 2) e 5) dello stesso D.P.R.
3. Fatte salve le esclusioni previste dalla normativa specifica in materia, i soggetti che intendono svolgere lo stoccaggio provvisorio in azienda dei rifiuti tossici e nocivi sono tenuti all'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera d), del D.P.R. 915/1982. Inoltre e' prevista l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 3 bis, del D.L. 361/1987 convertito dalla legge 441/1987, nel caso in cui sono necessarie apposite opere per il rispetto delle disposizioni statali di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984.
4. Gli impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi per i quali e' prevista l'approvazione del progetto di cui all'articolo 3 bis, del D.L. 361/1987 convertito dalla legge 441/1987, non sono sottoposti alle procedure di pronuncia della compatibilita' ambientale di cui alla legge 349/1986 e al D.P.C.M. 377/1988.
5. Per le fasi di stoccaggio provvisorio in azienda in essere all'entrata in vigore della presente legge valgono le autorizzazioni rilasciate e le procedure e gli obblighi ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale 22 ottobre 1990, n. 95.

Art. 31.
(Garanzie finanziarie)

1. Ferme restando le disposizioni gia' adottate, la Giunta Regionale determina i criteri, le modalita', gli obblighi, i termini e le procedure per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attivita' di smaltimento dei rifiuti.

Art. 32.
(Catasto dei rifiuti)

1. La Regione realizza il catasto dei rifiuti di cui all'articolo 3 del D.L. 397/1988 convertito dalla legge 475/1988 e ne assicura l'armonizzazione con il catasto degli scarichi idrici di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modificazioni e con il catasto delle emissioni in atmosfera di cui al D.P.R. 203/1988.
2. Gli obiettivi del catasto sono:
a) raccogliere e codificare i dati relativi alla produzione dei rifiuti e agli impianti di smaltimento ed organizzare in forma unitaria la gestione dei dati stessi;
b) garantire un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie, alla quantita' ed alla provenienza dei rifiuti, anche al fine dell'aggiornamento del piano regionale.
3. Per l'approfondimento dei problemi tecnici connessi alla realizzazione del catasto dei rifiuti, la Giunta Regionale puo' avvalersi del contributo del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 36. Con l'ARPA, i propri Enti strumentali, le societa' a partecipazione regionale e altri organismi specializzati la Giunta Regionale puo' stipulare apposite convenzioni ai fini di definire le modalita' organizzative ed attuative.
4. Per i soggetti tenuti all'obbligo della comunicazione al catasto, ricadenti anche nell'ambito del regime autorizzativo di cui al D.P.R. 915/1982, l'invio della modulistica del catasto e, quando adottato, del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 concernente norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, risponde anche agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, del D.P.R. 915/1982.
5. I soggetti esclusi dall'obbligo della comunicazione al catasto e ricadenti nel regime autorizzativo di cui al D.P.R. 915/1982 possono ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 915/1982 anche compilando la modulistica citata al comma 4.
6. La Giunta Regionale, sulla base dei dati del catasto dei rifiuti e dei risultati di indagini e ricerche, puo' predisporre i criteri di dettaglio per definire l'assimilabilita' dei rifiuti speciali a quelli urbani.

Art. 33.
(Osservatorio regionale dei rifiuti)

1. Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera e), del D.P.R. 915/1982 e dell'articolo 3, comma 6, del D.L. 397/1988 convertito dalla legge 475/1988 e' istituito l'Osservatorio regionale sulla produzione, sullo smaltimento e sul riutilizzo dei rifiuti.
2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) assicurare periodicamente, anche su basi statistiche ed in relazione ai movimenti dei rifiuti sul territorio nazionale ed all'importazione e all'esportazione, il rilevamento e l'aggiornamento dei dati mediante il catasto dei rifiuti, ulteriori dati e informazioni esistenti o reperibili sul territorio, studi e ricerche, dati disponibili presso l'Albo nazionale delle imprese previsto dall'articolo 10, del D.L. 361/1987 convertito dalla legge 441/1987;
b) assicurare l'elaborazione e l'utilizzo dei dati ai fini:
1) dell'aggiornamento del piano regionale e dell'attuazione della presente legge;
2) dell'individuazione di strategie e di interventi correttivi per l'organizzazione dello smaltimento e del riutilizzo;
3) di indirizzo ed aiuto alle attivita' degli Enti e dei soggetti interessati alla produzione, allo smaltimento e al riutilizzo dei rifiuti;
c) consentire la divulgazione dei dati, anche mediante sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni, ai fini degli adempimenti nazionali e comunitari previsti dalla legislazione di settore e ai fini delle attivita' di informazione, sensibilizzazione e formazione in materia di rifiuti.
3. La Giunta Regionale determina le modalita' di funzionamento e di organizzazione dell'Osservatorio anche in riferimento alle forme di collaborazione necessarie con l'ARPA, gli Enti strumentali, le societa' a partecipazione regionale, altri organismi specializzati, gli Enti locali ed i soggetti operanti la produzione, lo smaltimento e il riutilizzo dei rifiuti e le strutture regionali decentrate.

Capo X. Formazione, educazione, sensibilizzazione, studi e ricerche

Art. 34.
(Interventi regionali per la formazione, l'educazione e la sensibilizzazione)

1. La Regione, anche in collaborazione con gli Enti locali, le associazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori e con gli operatori della produzione, della distribuzione e del mondo del lavoro, promuove attivita' educative, interventi di formazione, attivita' di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessita' esistenti sul territorio e con gli obiettivi di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione, della produzione e del riutilizzo dei rifiuti stessi.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di documentazione informazione ambientale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, ogni anno la Giunta Regionale individua le strategie, gli interventi, le attivita', le collaborazioni, gli eventuali contributi, le modalita', le procedure.

Art. 35.
(Studi e ricerche)

1. Per l'attuazione della presente legge, nonche' per gli adempimenti regionali derivanti dall'attuazione delle norme nazionali e comunitarie, la Giunta Regionale effettua studi e ricerche, qualora si rendano necessari, operando ai sensi delle norme in materia di incarichi e di consulenze e istituendo apposite borse di studio.

Capo XI. Comitato tecnico regionale per lo smaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti

Art. 36.
(Comitato tecnico regionale per lo smaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti )

1. Nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale", e' istituito il Comitato tecnico regionale per lo smaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti (di seguito denominato il Comitato tecnico regionale).
2. Il Comitato tecnico regionale e' presieduto dall'Assessore regionale all'ambiente o suo delegato ed e' composto da nove esperti in materia di rifiuti, esterni all'Amministrazione Regionale, come di seguito specificati:
a) un avvocato esperto in materie giuridiche, legali ed amministrative;
b) un geologo;
c) un esperto in materie economiche e finanziarie;
d) un chimico esperto in processi e in rilevamenti ambientali;
e) un medico esperto in igiene ambientale;
f) un ingegnere esperto in impianti ed in metodologie di smaltimento dei rifiuti;
g) un ingegnere civile esperto in opere pubbliche;
h) un agronomo o agronomo forestale esperto in riutilizzo di biomasse;
i) un biologo o naturalista esperto nella gestione dei rifiuti.
3. Alle riunioni del Comitato tecnico regionale partecipano, secondo le rispettive competenze, i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di rifiuti o i funzionari all'uopo delegati.
4. Funge da segretario del Comitato tecnico regionale un funzionario dell'Assessorato all'ambiente.
5. La convocazione del Comitato tecnico regionale e' fatta dal Presidente.
6. I componenti esperti del Comitato tecnico regionale sono nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato a due terzi e sono individuati prioritariamente nell'ambito di istituti pubblici di ricerca e di amministrazioni o Enti pubblici, sulla base della presentazione di un idoneo curriculum professionale opportunamente documentato.
7. Il Comitato tecnico regionale costituisce, in generale, il supporto della Giunta Regionale in relazione alle soluzioni dei problemi tecnici e giuridici in materia di smaltimento, di riutilizzo e di gestione dei rifiuti, mediante la formulazione di proposte, nonche' l'espressione di pareri.
8. La Giunta, ove necessario e qualora lo ritenga opportuno, adotta con proprio atto i pareri e le proposte del Comitato tecnico regionale.
9. L'attivita' del Comitato tecnico regionale si svolge mediante riunioni presso l'Assessorato all'ambiente con scadenza di norma mensile, nonche' mediante la formazione di gruppi di lavoro, costituiti di volta in volta per specifiche esigenze, i cui elaborati vengono esaminati ed approvati nelle riunioni ordinarie.
10. Il Comitato tecnico regionale, tramite alcuni componenti espressamente designati secondo le specifiche competenze di ciascuno, puo' effettuare sopralluoghi e visite di particolare interesse tecnologico. Ai componenti il Comitato tecnico regionale in visita o in sopralluogo, come sopra specificati, spettano le indennita' di trasferta previste dall'articolo 3, della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, in materia di compensi ai componenti di comitati di nomina regionale.
11. Per la validita' delle riunioni del Comitato tecnico regionale e' sufficiente la presenza di un terzo degli esperti.
12. Il diritto di voto su ciascun argomento spetta al Presidente o al suo delegato, agli esperti presenti e ai funzionari relatori.
13. In caso di parita' dei voti prevale il voto del Presidente.
14. Ai componenti del Comitato tecnico regionale sono riconosciuti, per la partecipazione alle riunioni, i compensi di cui alla L.R. 33/1976.
15. Ai medesimi componenti, per la redazione di elaborati scritti, spetta un'indennita' rapportata all'entita' del problema trattato, da valutare sulla base della tariffa oraria per vacazione prevista dagli ordini professionali di rispettiva competenza, in ragione di non piu' di sessanta ore per relazione.
16. Il Comitato tecnico regionale dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
17. Il Comitato tecnico regionale scaduto e' prorogato fino alla nomina dei nuovi componenti.
18. A seguito dell'istituzione dell'ARPA la Giunta Regionale puo' ridefinire le attivita' di supporto svolte dal Comitato tecnico regionale.

Capo XII. Poteri sostitutivi e regime sanzionatorio

Art. 37.
(Poteri sostitutivi della Regione e della Provincia)

1. In base al dettato dell'articolo 4, del D.L. 361/1987 convertito dalla legge 441/1987, la Regione, se necessario, esercita il potere sostitutivo.
2. La Regione in caso di inerzia delle Province nell'esercizio delle attribuzioni e degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 28, invita le Province a provvedere; successivamente in caso di inadempienza sollecita ed infine, decorsi centoventi giorni dal sollecito, provvede direttamente. La Regione esercita il potere sostitutivo anche qualora il Consiglio Regionale non approvi il programma provinciale di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti.
3. La Regione nel caso di inerzia dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle Aziende municipalizzate, delle Comunita' Montane, dei consorzi di bacino, nell'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 29 invita i soggetti competenti a provvedere; successivamente, in caso di inadempienza, provvede alla messa in mora; decorsi trenta giorni provvede direttamente o richiede alla Provincia di provvedere in via sostitutiva.
4. Ai fini dell'esercizio diretto del potere sostitutivo di cui ai commi 1, 2 e 3, la Giunta Regionale, in seguito alla verifica della necessita' dell'esercizio del potere sostitutivo, provvede alla nomina del Commissario regionale. Il Commissario regionale nell'esercizio dei poteri sostitutivi puo' richiedere alla Giunta di essere affiancato da una unita' di crisi costituita dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, dal Presidente della Provincia o suo delegato e, ove esistente, da un rappresentante del soggetto inadempiente; il Commissario regionale puo' richiedere al Prefetto la partecipazione all'unita' di crisi.
5. I costi che la Regione o la provincia sostiene per l'espletamento dei poteri sostitutivi, compresi i costi di commissariamento ed i costi per la realizzazione dei servizi, sono posti a carico dei soggetti inadempienti. La Regione puo' operare mediante anticipazioni delle spese a favore del Commissario per consentirgli l'immediata operativita'.
6. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi la Regione mantiene le competenze di approvazione e di autorizzazione degli impianti proposti dal Commissario regionale.

Art. 38.
(Sistema sanzionatorio)

1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, si applicano le seguenti sanzioni amministrative.
2. Ai produttori dei rifiuti che non ottemperano agli obblighi di conferimento separati di cui agli articoli 10 e 20 e' applicata la sanzione amministrativa da lire cento a lire trecento per chilogrammo di rifiuto impropriamente conferito.
3. Ai produttori dei rifiuti che non effettuano il pagamento delle tariffe di smaltimento di cui all'articolo 11 e' applicata una sanzione amministrativa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.
4. Per le infrazioni alle disposizioni e prescrizioni della Giunta Regionale di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative da lire 5 milioni a lire 20 milioni.
5. Per i casi di violazione dei divieti di smaltimento di cui agli articoli 17, 18 e 19, si applicano le sanzioni amministrative da lire 5 milioni a lire 20 milioni.
6. Per altri casi di contravvenzione ai divieti di smaltimento previsti dalle disposizioni e dalle prescrizioni regionali di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative da lire 5 milioni a lire 20 milioni.
7. Per la mancata tenuta o presentazione dei documenti di cui all'articolo 30 si applicano le sanzioni amministrative da lire un milione a lire 10 milioni.
8. Per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 31 si applicano le sanzioni amministrative da lire 2 milioni a lire 20 milioni.
9. Per i casi di violazione dei divieti di cui all'articolo 9, del D.P.R. 915/1982 si applicano le sanzioni amministrative da lire 5 milioni a lire 20 milioni se trattasi di rifiuti urbani, da lire 8 milioni a lire 20 milioni se trattasi di rifiuti speciali, da lire 10 milioni a lire 20 milioni se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.
10. Per i casi di violazione delle prescrizioni di cui all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 3 bis, del D.L. 361/1987 convertito dalla legge 441/1987, e/o all'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 6, del D.P.R. 915/1982 si applicano le sanzioni amministrative da lire 2 milioni a lire 20 milioni se trattasi di rifiuti urbani o speciali e da lire 8 milioni a lire 20 milioni se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.
11. L'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge e' di competenza delle Province competenti secondo le norme e i principi di cui al capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. I proventi delle sanzioni amministrative sono incamerati dalle Province, le quali destinano il cinquanta per cento degli stessi a copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge; il restante cinquanta per cento dei proventi e' attribuito alla Regione per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge e per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6, del D.P.R. 915/1982, nonche' per la realizzazione di studi, ricerche di settore e borse di studio.
13. La Regione provvede ogni tre anni all'aggiornamento delle sanzioni previste dal presente articolo sulla base dell'indice ISTAT del costo medio della vita.

Capo XIII. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 39.
(Norme finanziarie relative al bilancio regionale)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l'anno 1995:
a) capitolo 15910: lire un miliardo 900 milioni, in diminuzione;
b) capitolo 27170: lire 2 miliardi 500 milioni, in diminuzione;
c) capitolo 10870: lire 800 milioni, in diminuzione;
d) capitolo denominato: "Acquisto di beni e servizi per l'attuazione della legge regionale riguardante norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti": lire 700 milioni, nuova istituzione;
e) capitolo denominato: "Contributi per investimenti per il sistema integrato di smaltimento dei rifiuti": lire 2 miliardi, nuova istituzione;
f) capitolo denominato: "Contributi per la gestione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti": lire 500 milioni, nuova istituzione;
g) capitolo denominato: "Contributi per investimenti per la riduzione e il riutilizzo dei rifiuti": lire 500 milioni, nuova istituzione;
h) capitolo denominato: "Contributi per lo sviluppo della riduzione e del riutilizzo dei rifiuti": lire 200 milioni, nuova istituzione;
i) capitolo denominato: "Oneri per l'assistenza tecnica regionale e il riconoscimento di qualita' nell'ambito del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti": lire 500 milioni, nuova istituzione;
l) capitolo denominato: "Erogazione di somme per l'espletamento dei poteri sostitutivi": lire 800 milioni, nuova istituzione;
m) capitolo denominato: "Introiti delle somme dovute da parte dei consorzi di Comuni, delle Comunita' Montane, dei Comuni, dei consorzi di bacino, dalle Province, per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali", nuova istituzione con lo stanziamento "per memoria";
n) capitolo denominato: "Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti mediante i proventi derivanti dalle sanzioni della legge recante norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti", nuova istituzione con lo stanziamento "per memoria";
o) capitolo denominato: "Introiti delle sanzioni della legge recante norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti", nuova istituzione con lo stanziamento "per memoria".
2. La denominazione dei capitoli sotto indicati viene modificata come segue:
a) capitolo 15240: "Istituzione di borse di studio per l'attuazione della legge regionale riguardante norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti";
b) capitolo 15620: "Concorso nelle spese sostenute dalle Province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di smaltimento dei rifiuti e delegate dalla legge recante norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti".

Art. 40.
(Occupazione temporanea dei terreni per interventi di studio dei progetti degli impianti)

1. Per gli accessi ai fondi privati, al fine di compiere i necessari rilievi, sondaggi, prospezioni e misurazioni, gli Enti pubblici e gli altri soggetti presentatori di progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti, da approvarsi ai sensi dell'articolo 3 bis, del D.L. 361/1987 convertito dalla legge 441/1987, si avvalgono delle procedure per l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 7, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, "Espropriazioni per causa di utilita' pubblica".

Art. 41.
(Contributi a favore dei Comuni e delle Province)

1. I soggetti gestori di impianti di innocuizzazione e di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi, fatta esclusione per i rifiuti inerti, nonche' i gestori di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi per conto terzi, sono tenuti a corrispondere, fin dal momento dell'attivazione se nuovi impianti, e dall'entrata in vigore della presente legge se impianti esistenti, al comune sede dell'impianto di innocuizzazione e di eliminazione o di discarica, un contributo minimo annuo di lire due, e al comune sede dell'impianto di stoccaggio provvisorio un contributo minimo annuo di lire una, per ogni chilogrammo di rifiuti in entrata agli impianti rispettivamente innocuizzati, eliminati, collocati in discarica o stoccati nell'anno precedente.
2. I Comuni destinano le somme introitate di cui al comma 1:
a) alla realizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento ai servizi di raccolta differenziata;
b) alla conservazione e al risanamento ambientale, con particolare riferimento agli interventi mirati ad assicurare la tutela igienico sanitaria del territorio e la bonifica delle aree inquinate da rifiuti;
c) alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente nonche' al risanamento ed alla tutela della qualita' dell'aria;
d) alla difesa del territorio dagli inquinamenti, con costruzione di opere igieniche di interesse locale quali, ad esempio, fognature ed impianti di depurazione delle acque;
e) alla difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, alla tutela e valorizzazione dell'acqua destinata al consumo umano;
f) alla integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di opere archeologiche, storiche, architettoniche ed artistiche esistenti sul territorio;
g) all'acquisizione di aree degradate da utilizzare per il rimboschimento e la forestazione, nonche' per la realizzazione di parchi e giardini e la manutenzione degli stessi;
h) alla costruzione di argini e ripari contro fiumi, torrenti e canali al fine di preservare il territorio dalle inondazioni;
i) ad interventi finalizzati al risparmio energetico ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
3. I soggetti gestori di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi, fatta esclusione per i rifiuti inerti, sono tenuti a corrispondere fin dal momento dell'attivazione se nuove discariche e dall'entrata in vigore della presente legge se discariche esistenti, alla provincia ove ha sede la discarica, un contributo minimo annuo di lire cinque per ogni chilogrammo di rifiuti collocati in discarica nell'anno precedente.
4. La provincia destina le somme introitate di cui al comma 3 alla realizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento alla realizzazione delle strutture di servizio, degli impianti tecnologici e delle discariche di cui al sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo di cui al capo III.
5. La Giunta Regionale puo' incrementare la misura dei contributi di cui ai commi 1 e 3 in relazione alle diverse esigenze territoriali. La misura dei contributi di cui ai commi 1 e 3 e' sottoposta ogni tre anni a rivalutazione secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

Art. 42.
(Termini, modalita' di adeguamento e norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione il piano regionale, di cui agli articoli 2 e 3, e' approvato dal Consiglio Regionale entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione i programmi provinciali, di cui agli articoli 2 e 3, sono approvati dal Consiglio provinciale entro tre mesi dalla pubblicazione sul BUR del piano regionale.
3. I criteri e le procedure relativi all'individuazione delle aree non idonee di cui all'articolo 2, comma 6, e i criteri tecnici e procedurali per l'individuazione dei siti di cui all'articolo 2, comma 6, sono definiti dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Una prima individuazione delle aree non idonee e una prima localizzazione di massima delle strutture, degli impianti tecnologici e delle discariche di cui ai Capi III, IV e V, ove non previste nei programmi provinciali, dovranno essere effettuate dalle Province entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR del piano regionale.
5. I soggetti responsabili degli adempimenti di cui all'articolo 8, ottemperano entro i seguenti termini:
a) all'obbligo di convenzionamento e di costituzione del consorzio di bacino: entro un anno dall'approvazione da parte della Giunta Regionale del disciplinare tipo di cui all'articolo 8, comma 6, da effettuare da parte della Giunta stessa entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
b) alla realizzazione e/o alla gestione dei servizi: entro un anno dall'individuazione della localizzazione di massima delle strutture, degli impianti e delle discariche da parte della Provincia.
6. Le tariffe di cui all'articolo 11 sono determinate ed applicate entro otto mesi dall'adozione, da parte della Giunta Regionale, dei criteri tecnici e procedurali di cui all'articolo 11, comma 10, da effettuare da parte della Giunta stessa entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. I Comuni e i produttori dei rifiuti sono tenuti ad adempiere agli obblighi di conferimenti separati, di cui all'articolo 10, entro i termini stabiliti nei criteri tecnici di cui al comma 2 del medesimo articolo e/o entro i termini stabiliti nell'articolo 20.
8. Le Province esercitando le attribuzioni di cui agli articoli 4 e 28, a partire dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle competenze di cui all'articolo 28, commi 6, 8 e 9 che sono esercitate dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'effettiva operativita' delle deleghe di cui all'articolo 28, comma 1, la Regione rilascia anche le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera d) del D.P.R. 915/1982 per gli impianti di cui al citato articolo 28, comma 1.
9. Le Province esercitano le funzioni autorizzative di cui all'articolo 28, comma 10, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ad eccezione delle funzioni di diffida, sospensione, revoca e rinnovo previste dall'articolo 28, comma 10, che sono esercitate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. I Comuni esercitano le deleghe di cui all'articolo 29 a partire dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
11. Nelle fasi di avvio dell'attuazione della presente legge e nei primi tre anni la Giunta Regionale promuove opportune consultazioni con tutti i soggetti interessati e riferisce almeno annualmente alla Commissione consiliare competente e su sua richiesta al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 43.
(Organizzazione degli uffici regionali)

1. In relazione alle nuove attribuzioni alla Regione di cui alla presente legge, ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, "Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte" alle strutture regionali competenti in materia di rifiuti, oltre alle attivita' gia' previste dall'Allegato 1, punto 1.29 della succitata L.R. 42/1986, competono:
a) le attivita' di coordinamento degli Enti locali ai fini dell'organizzazione e della realizzazione dei servizi di smaltimento;
b) le attivita' di promozione dei sistemi integrati di smaltimento e di riutilizzo;
c) le attivita' di assistenza tecnica agli Enti locali.
2. Ai fini della gestione delle nuove competenze delle strutture regionali competenti in materia di rifiuti la Regione, secondo le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 42/1986, provvede alla modificazione delle attivita' delle strutture regionali e la modifica o l'eventuale istituzione di unita' operative organiche.

Art. 44.
(Trasferimento di personale da Enti locali)

1. Per favorire l'esercizio delle attribuzioni della presente legge si puo' disporre, a titolo di trasferimento, l'assegnazione di personale regionale o di altri Enti pubblici presso le singole Province, d'intesa con le medesime nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 45.
(Abrogazione di norme regionali)

1. La legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, "Interventi a favore di consorzi tra Enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi" ed il relativo Piano orientativo per lo smaltimento dei rifiuti solidi sul territorio piemontese, approvato con delibera di Consiglio Regionale 11 dicembre 1975, n. 54, sono abrogati.
2. La legge regionale 5 giugno 1979, n. 28, "Interventi a favore di consorzi tra Enti locali per il trasporto dei rifiuti solidi, ad integrazione della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46", e' abrogata.
3. La legge regionale 22 giugno 1979, n. 31, "Norme integrative e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui al punto E), n. 2, 3 dell'articolo 2 della legge n. 319/1976, in materia di liquami e fanghi", e' abrogata.
4. La legge regionale 10 luglio 1981, n. 23, "Integrazione e modificazioni alle leggi regionali 4 giugno 1975, n. 46, e 5 giugno 1979, n. 28, relative allo smaltimento dei rifiuti solidi", e' abrogata.
5. La legge regionale 2 maggio 1986, n. 18, "Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915", e' abrogata.
6. La legge regionale 22 febbraio 1988, n. 9, "Misure urgenti per l'adeguamento della L.R. 2 maggio 1986, n. 18, in tema di approvazione di progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti e per la gestione del Catasto regionale dei rifiuti", e' abrogata.
7. La legge regionale 10 luglio 1989, n. 39, "Disposizioni urgenti per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti", e' abrogata.
8. La legge regionale 21 gennaio 1993, n. 2, "Integrazione dell'articolo 4, L.R. 2 maggio 1986, n. 18, in materia di smaltimento rifiuti", e' abrogata.