Disegno di legge regionale, n. 5564.
Norme per lo smaltimento, per il riutilizzo e per la riduzione dei
rifiuti. Titolo I. - Disposizioni Generali 1. La presente legge ha le finalita': Programmi provinciali
1. Il Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti definisce per il territorio regionale i
criteri e le modalita' per l'esercizio delle attivita' di
programmazione e per le scelte di pianificazione relative ai
conferimenti separati, alla raccolta e alla raccolta differenziata,
al trasporto, all'ammasso e al deposito, allo stoccaggio
provvisorio, alla cernita, al trattamento, al riutilizzo compreso
quello energetico ed allo smaltimento definitivo dei rifiuti. Piano regionale e dei Programmi provinciali
1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 6 lettera a)
del D.P.R. 915/82, adotta il progetto di Piano regionale per
l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, elaborato
avvalendosi delle strutture regionali, dell'apporto delle Province e
dei Comuni e della collaborazione di Istituti, Enti ed esperti. Titolo II. - Attribuzioni alle Province 1. Le funzioni relative all'organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti nel territorio provinciale sono di interesse della Provincia
che le esercita programmando, pianificando, promuovendo, attivando e
coordinando il funzionamento integrato dei servizi di smaltimento e
del riutilizzo dei rifiuti. Titolo III. - Realizzazione del sistema integrato di
smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali
assimilabili agli urbani e dei rifiutii prodotti dalla depurazione
delle acque reflue urbane 1. Le fasi dello smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti
speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti prodotti dalla
depurazione delle acque reflue urbane sono realizzate mediante un
sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo articolato su base
territoriale. 1. Ai fini della realizzazione del sistema integrato di smaltimento
e di riutilizzo, il territorio piemontese e' suddiviso in Bacini e
questi al loro interno in Aree di raccolta. 1. A livello di Area di raccolta, per i rifiuti prodotti nell'Area
stessa, sono realizzati con criteri di omogeneita' e di razionalita'
i seguenti servizi: 1. I Comuni appartenenti ad un Bacino realizzano in forma associata
ed obbligatoriamente i servizi di Area e di Bacino di cui
all'articolo 7, secondo i criteri di cui all'articolo 5. 1. Il Consorzio di Bacino puo' dare in concessione a terzi solo
quota parte dei servizi, nei modi previsti dalla legge. 1. Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo, al fine di
ottimizzare la gestione dei rifiuti, prevede conferimenti separati
degli stessi. Tali conferimenti separati sono obbligatori per tutti
i Comuni e/o i produttori di rifiuti. 1. La tariffazione dei servizi deve gradualmente adeguarsi ai
principi di minor produzione dei rifiuti ed alla necessita' di
incentivare i conferimenti separati e la raccolta differenziata, sia
ai fini del riutilizzo sia del trattamento piu' adeguato. 1. La Regione puo' concedere contributi al fine di favorire lo
sviluppo del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo. 1. La Regione puo' fornire supporto tecnico, anche mediante i
propri Enti strumentali e le Societa' a partecipazione regionale, ai
Consorzi di Bacino, ai Consorzi di Comuni, alle Comunita' Montane e
alle Aziende municipalizzate per la realizzazione e la gestione dei
servizi. Titolo IV. - Rifiuti speciali e tossici e nocivi da attivita'
produttive, commerciali e di servizi 1. Le fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali e speciali
tossici e nocivi di cui ai punti 1) e 5) del quarto comma
dell'articolo 2 del D.P.R. 915/82 di origine industriale,
artigianale, agricola, commerciale e dei servizi si realizzano sulla
base di un sistema integrato di smaltimento. Titolo V. - Rifiuti speciali di origine sanitaria 1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali di origine sanitaria si basa
sui seguenti principi: Titolo VI. - Rifiuti speciali inerti 1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti e le destinazioni
privilegiate dei residui destinati al riutilizzo, provenienti da
demolizioni, costruzioni e scavi di cui al 3. punto del quarto comma
dell'articolo 2 del D.P.R. 915/82, si basano sui seguenti principi: Titolo VII. - Disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti nel
solo ambito regionale 1. Nelle Strutture di servizio, negli Impianti tecnologici e nelle
Discariche di 1a categoria operanti o individuate sul territorio
piemontese nell'ambito del sistema integrato di smaltimento di cui
al titolo III e' fatto divieto di smaltire rifiuti di qualunque
tipologia provenienti da altre Regioni. E' pertanto ammesso il solo
transito dei rifiuti provenienti da altre Regioni. 1. Presso le discariche per rifiuti speciali e speciali tossici e
nocivi operanti o individuate sul territorio piemontese nell'ambito
del sistema integrato di smaltimento di cui al Titolo IV e' fatto
divieto di smaltire rifiuti di qualunque tipologia provenienti da
altre Regioni. 1. Lo scarico indiretto di reflui sul suolo, cosi' come normato dal
Decreto legislativo n. 132 del 27/1/1992, derivanti dalle Strutture
di servizio, dagli Impianti tecnologici, dalle Discariche e in
genere da Impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti e'
vietato. Titolo VIII. - Misure per il riutilizzo e per la riduzione dei
rifiuti 1. La Regione definisce disposizioni indirizzate: 1. Per i residui destinati al riutilizzo inclusi nell'ambito
autorizzativo e giuridico del D.P.R. 915/82, previo parere del
Comitato tecnico Regionale di cui all'articolo 36, con propria
deliberazione la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure
amministrative ed autorizzative semplificate a cui devono essere
assoggettate le operazioni necessarie al riutilizzo. 1. La Regione promuove la produzione e l'utilizzo del compost
derivante dai rifiuti con riferimento a quello derivante da utenze
selezionate e dalla raccolta differenziata della frazione organica
dei rifiuti urbani e speciali assimilabili. 1. La Regione mediante deliberazione della Giunta regionale
stabilisce le disposizioni integrative, tecniche, procedurali di cui
all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992. 1. La Regione promuove l'utilizzo dell'energia contenuta nei
rifiuti. Cooperative
1. La Regione puo' concedere contributi a titolo di incentivo alle
Associazioni di Volontariato e alle Cooperative, che operino o
intendano operare in regione per il riutilizzo dei rifiuti ai fini
di sostenere le relative attivita'. 1. Iniziative ed impianti sperimentali, di durata limitata nel
tempo comunque non superiore a 18 mesi, effettuati su quantitativi
definiti di rifiuti, sono ammessi qualora rientrino nei criteri
tecnico, organizzativi, impiantistici di cui ai titoli III, IV e V e
nelle attivita' di attuazione del Piano regionale. Titolo IX. - Procedure amministrative 1. I progetti di nuovi impianti di smaltimento, ivi compresi i
progetti di potenziamento degli impianti, sottoposti alle procedure
di cui alla legge 349/1986 e al D.P.C.M n.377/1988 in materia di
pronunce di compatibilita' ambientale sono approvati, ai sensi
dell'articolo 3 bis della Legge 441/87, dalla Giunta regionale che
provvede all'istruttoria mediante apposite Conferenze formate come
segue: 1. E' delegata alle Province l'approvazione di cui all'articolo 3
bis della legge 441/1987 comprensiva dell'autorizzazione di cui al
D.P.R 24 maggio 1988 n. 203 dei progetti dei nuovi impianti di
smaltimento, ivi compresi i progetti di potenziamento degli
impianti, ad eccezione: degli impianti sottoposti alle procedure di
pronuncia di compatibilita' ambientale e delle discariche di 2a
categoria tipo A di potenzialita' inferiore a 30.000 mc per rifiuti
inerti e assimilabili agli inerti. 1. Le discariche di 2a categoria tipo A, di potenzialita' inferiore
a 30.000 mc, per rifiuti inerti, sono da intendersi come reinterri
di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, come modificata
dalla legge regionale 70/1991, articolo 56 punto h) e non sono da
considerare impianti ai sensi del D.P.R 915/82 in quanto a basso
impatto ambientale. 1. I soggetti che intendono effettuare il deposito in azienda e/o
il trasporto in conto proprio dei rifiuti speciali non assimilabili
agli urbani di cui all'articolo 2 quarto comma punti 1),2),5) del
D.P.R 915/82 inoltrano una comunicazione sull'attivita'che intendono
svolgere alla Provincia competente. Qualora l'attivita' interessi
piu' Province la comunicazione e' indirizzata alle Province
interessate. Tale obbligo non e' previsto per i soggetti che
effettuano il suddetto trasporto e sono gia' in possesso di
autorizzazione ex articolo 15 della Legge regionale 18/86. 1. Ferme restando le disposizioni gia' adottate, la Regione
determina con deliberazione della Giunta regionale i criteri, le
modalita', gli obblighi, i termini, le procedure per la
presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il
corretto svolgimento delle attivita' di smaltimento dei rifiuti. 1. La Regione realizza il catasto dei rifiuti di cui all'articolo 3
della Legge 475/1988 e ne assicura l'armonizzazione con il catasto
degli scarici idrici di cui alla Legge 319/1976 e con il catasto
delle emissioni in atmosfera di cui al D.P.R 203/1988. 1. Ai sensi dell'articolo 6 lettera e) del D.P.R 915/82 e
dell'articolo 3 comma 6 della Legge 475/88 e' istituito
l'Osservatorio regionale su: la produzione, lo smaltimento e il
riutilizzo dei rifiuti. Titolo X. - Formazione, educazione, sensibilizzazione, studi e
ricerche 1. La Regione, anche in collaborazione con gli Enti locali, le
Associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori e con
gli operatori della produzione e della distribuzione e del mondo del
lavoro promuove attivita' educative, interventi di formazione,
attivita' di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle
necessita' esistenti sul territorio e con gli obiettivi di
diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni
in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione
della produzione e del riutilizzo dei rifiuti stessi. 1. Per l'attuazione della presente legge nonche' per gli
adempimenti regionali derivanti dall'attuazione delle norme
nazionali e comunitarie, la Giunta regionale effettua studi e
ricerche, qualora si rendano necessari, operando ai sensi delle
norme in materia di incarichi e di consulenze e istituendo apposite
borse di studio. Titolo XI. - Comitato tecnico regionale 1. Nel rispetto delle procedure di cui alla Legge regionale
18.2.1985, n. 10 e' istituito il Comitato tecnico regionale per lo
smaltimento e il riutilizzo dei rifiuti. Titolo XII. - Poteri sostitutivi e regime sanzionatorio 1. In base al dettato dell'articolo 48 della Legge 142/1990 la
Regione se necessario esercita il potere sostitutivo. 1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme
restando le sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, si
applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi successivi. Titolo XIII. - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si
provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa nello stato di previsione del bilancio 1995: 1. Per gli accessi ai fondi privati, al fine di compiere i
necessari rilievi, sondaggi, prospezioni e misurazioni, gli Enti
pubblici e gli altri soggetti presentatori di progetti di impianti
di smaltimento dei rifiuti, da approvarsi ai sensi dell'articolo 3
bis della Legge 441/1987, si avvalgono delle procedure per
l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 7 della
Legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed
integrazioni. 1. I soggetti gestori di impianti di innocuizzazione e di
eliminazione e di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli
urbani, speciali fatta esclusione per i rifiuti inerti, tossici e
nocivi, nonche' i gestori di impianti di stoccaggio provvisorio di
rifiuti tossici e nocivi per conto terzi, sono tenuti a
corrispondere fin dal momento dell'attivazione se nuovi impianti e
dall'entrata in vigore della presente legge se impianti esistenti,
al Comune sede dell'impianto di innocuizzazione e di eliminazione o
di discarica un contributo minimo annuo di lire 2 e al Comune sede
dell'impianto di stoccaggio provvisorio un contributo minimo annuo
di L. 1, per ogni chilogrammo di rifiuti in entrata agli impianti
rispettivamente innocuizzati, eliminati, collocati in discarica o
stoccati nell'anno precedente. 1. Fatti salvi termini piu' restrittivi stabiliti con apposita
deliberazione della Giunta regionale, i soggetti responsabili degli
adempimenti di cui all'articolo 8 ottemperano entro i seguenti
termini: 1. In relazione alle nuove attribuzioni alla Regione di cui alla
presente legge, ai sensi dell'articolo 2, 7. comma della Legge
regionale 42 dell'8 settembre 1986 al Settore smaltimento rifiuti e
risanamento atmosferico oltre alle attivita' gia' previste
dall'Allegato 1 punto 1.29 della succitata Legge regionale 42/1986
competono: 1. Per favorire l'esercizio delle attribuzioni della presente legge
puo' disporsi a titolo di trasferimento l'assegnazione di personale
regionale o di altri Enti pubblici presso le singole Province
d'intesa con le medesime nel rispetto della legislazione vigente. 1. La legge regionale 46/1975 ed il relativo Piano orientativo sono
abrogati. Allegato Art. 2. Obiettivi e contenuti del Piano regionale e dei Programmi
provinciali pag. 1
Art. 3. Formazione, durata, aggiornamento ed efficacia del Piano
regionale e dei programmi provinciali pag. 3
Titolo II. Attribuzioni alle Province
Art. 4. Attribuzioni alle Province pag 5
Titolo III. Realizzazione del sistema integrato di smaltimento e di
riutilizzo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili
agli urbani e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque
reflue urbane
Art. 5. Principi tecnico-organizzativi-impiantistici pag. 6
Art. 6. Definizione territoriale del sistema integrato di
smaltimento e di riutilizzo pag. 8
Art. 7. Servizi di Area e di Bacino pag. 8
Art. 8. Organizzazione delle attivita' di Area e di Bacino pag. 9
Art. 9. Affidamento a terzi dei servizi pag. 11
Art.10. Conferimenti separati pag. 11
Art.11. Sistema tariffario pag. 12
Art.12. Contributi per la realizzazione del sistema integrato di
smaltimento e di riutilizzo pag. 14
Art.13. Assistenza tecnica regionale pag. 14
Titolo IV. Rifiuti speciali e tossici e nocivi da attivita'
produttive, commerciali e di servizi
Art.14. Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti speciali e
speciali tossici e nocivi pag. 15
Titolo V. Rifiuti speciali di origine sanitaria
Art.15. Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti speciali di
origine sanitaria pag. 17
Titolo VI. Rifiuti speciali inerti
Art.16. Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti pag. 18
Titolo VII. Disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti nel solo
ambito regionale
Art.17. Smaltimento dei rifiuti nell'ambito del sistema integrato di
smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti urbani, speciali
assimilabili agli urbani e dei rifiuti derivanti dalla depurazione
delle acque reflue urbane pag. 19
Art.18. Smaltimento dei rifiuti nell'ambito dei sistemi integrati di
smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi pag. 20
Art.19. Norme relative agli scarichi indiretti sul suolo pag. 20
Titolo VIII. Misure per il riutilizzo e per la riduzione dei rifiuti
Art.20. Programmazione e promozione della riduzione e del riutilizzo
dei rifiuti pag. 21
Art.21. Norme integrative sui residui destinati al riutilizzo pag.
22
Art.22. Produzione ed utilizzo del compost pag. 23
Art.23. Utilizzazione in agricoltura e altre forme di impiego dei
fanghi di depurazione e di altri rifiuti a matrice organica pag. 24
Art.24. Utilizzo energetico dei materiali derivati dai rifiuti pag.
24
Art.25. Incentivi alle associazioni di volontariato e alle
cooperative pag. 25
Art.26. Attivita' ed impianti sperimentali pag. 25
Titolo IX. Procedure amministrative
Art.27. Approvazione dei progetti ed autorizzazione all'esercizio
degli impianti di smaltimento soggetti a procedure di impatto
ambientale pag. 26
Art.28. Deleghe alle Province pag. 27
Art.29. Deleghe ai Comuni pag. 29
Art.30. Documenti per le fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali
e tossici e nocivi pag. 29
Art.31. Garanzie finanziarie pag. 30
Art.32. Catasto dei rifiuti pag. 30
Art.33. Osservatorio regionale dei rifiuti pag. 31
Titolo X. Formazione, educazione, sensibilizzazione, studi e
ricerche
Art.34. Interventi regionali per la formazione, l'educazione e la
sensibilizzazione pag. 32
Art.35. Studi e ricerche pag. 33
Titolo XII. Comitato tecnico regionale
Art.36. Comitato tecnico regionale pag. 33
Titolo XII. Poteri sostitutivi e regime sanzionatorio
Art.37. Poteri sostitutivi della Regione e della Provincia.pag. 35
Art.38. Sistema sanzionatorio pag. 36
Titolo XIII. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art.39. Norme finanziarie pag. 38
Art.40. Occupazione temporanea dei terreni per interventi di studio
dei progetti degli impianti pag. 40
Art.41. Contributi a favore dei Comuni pag. 40
Art.42. Termini e modalita' di adeguamento pag. 41
Art.43. Organizzazione degli uffici regionali pag. 42
Art.44. Trasferimento di personale da Enti locali pag. 43
Art.45. Abrogazione di norme regionali pag. 43.
All.
(Finalita' della legge)
a) di disciplinare lo smaltimento e di favorire il riutilizzo e la
riduzione dei rifiuti, secondo criteri e modalita' ispirati da un
corretto rapporto tra costi e benefici;
b) di disciplinare la formazione e l'attuazione del Piano regionale
per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui
all'articolo 6 del D.P.R. 915/82;
c) di disciplinare la formazione e l'attuazione dei Programmi
provinciali di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti;
d) di fornire gli strumenti normativi di attuazione del Piano
regionale e dei Programmi provinciali.
(Obiettivi e contenuti del Piano regionale e dei)
2. Il Piano regionale ha i seguenti obiettivi:
a) creare e consolidare sistemi integrati di metodologie di
raccolta, di tecnologie di trattamento e di strutture organizzative,
atte ad ottenere i migliori riutilizzi nelle varie realta'
territoriali e per i diversi flussi di produzione dei rifiuti;
b) definire e consolidare l'azione di governo degli Enti pubblici
territoriali sulle attivita' di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti
prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane;
c) ridurre la produzione dei rifiuti e limitare il ricorso a
pratiche "usa e getta";
d) promuovere e sviluppare il mercato dei residui riutilizzabili e
le tecnologie a minore produzione di rifiuti.
3. Il Piano regionale, per le varie tipologie di rifiuto, contiene:
a) la produzione attuale, le potenzialita' di smaltimento
soddisfatte e le stime previsionali future dei rifiuti da smaltire;
b) gli aspetti qualitativi dei rifiuti;
c) le indicazioni metodologiche e tecnologiche;
d) la situazione attuale e le previsioni della raccolta
differenziata e del riutilizzo;
e) gli obiettivi quali-quantitativi della programmazione regionale
per lo smaltimento e per il riutilizzo;
f) le soluzioni tecnico-organizzative;
g) la pianificazione degli interventi territoriali relativi alle
suddivisioni territoriali, alle strutture, alle attivita', agli
impianti, alle discariche, alle piattaforme specializzate.
4. I Programmi provinciali di organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti hanno l'obiettivo di consentire la realizzazione dei dettami
del Piano regionale mediante l'individuazione di concrete ed
operative linee di intervento.
5. I Programmi provinciali contengono:
a) la delimitazione delle Aree di cui all'articolo 6 della presente
legge in accordo con i Consorzi di Bacino;
b) la localizzazione di massima delle Strutture di servizio, degli
Impianti tecnologici e delle Discariche di cui al Titolo III;
c) la localizzazione di massima degli Impianti e delle Strutture di
smaltimento di cui ai Titoli IV e V;
d) gli interventi territoriali anche organizzativi atti alla
programmazione, alla pianificazione, all'attivazione e al
coordinamento dei sistemi integrati di smaltimento con riferimento
anche agli interventi di breve termine da attuarsi questi ultimi in
previsione dell'adeguamento ai dettami della presente legge.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 bis della legge
441/1987 la scelta dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti non
e' di competenza della programmazione regionale ed e' effettuata in
sede progettuale dai proponenti il progetto dell'impianto di
smaltimento. La Giunta regionale, per gli effetti delle disposizioni
nazionali in materia di adempimenti degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee di cui
all'articolo 38 punto h) della Legge 146/1994, definisce i criteri e
le procedure per l'individuazione da parte delle Province delle aree
non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti.
(Formazione, durata, aggiornamento ed efficacia del)
2. I Comuni, le Province e ogni soggetto pubblico o privato che ne
abbia interesse, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
adozione del progetto di Piano regionale sul Bollettino ufficiale
della Regione, possono presentare osservazioni in ordine ai
contenuti del progetto del Piano stesso.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale,
valuta le osservazioni prodotte e propone il progetto di Piano
regionale al Consiglio Regionale.
4. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione del Piano
regionale entro 30 giorni dalla proposta della Giunta regionale.
5. Il Piano regionale entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
6. Il Piano regionale e' sottoposto ad aggiornamento almeno ogni
cinque anni e comunque puo' essere sottoposto in ogni tempo a
modificazioni parziali, seguendo lo stesso procedimento di cui ai
commi 1, 2, 3, 4.
7. I contenuti del Piano regionale mantengono la loro validita'
senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli
aggiornamenti del Piano stesso.
8. Le disposizioni del Piano regionale sono vincolanti per i
Comuni, le Province e gli altri Enti pubblici, nonche' per i
concessionari o affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti
privati interessati alla produzione, allo smaltimento e al
riutilizzo dei rifiuti.
9. La Giunta provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul
B.U. della Regione Piemonte del Piano regionale, adotta il progetto
del Programma provinciale di organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti.
10. I Comuni e ogni soggetto pubblico o privato che ne abbia
interesse, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
adozione del progetto di Programma provinciale sul Bollettino
ufficiale della Regione, possono presentare osservazioni in ordine
ai contenuti del Programma provinciale.
11. Decorso il termine di cui al comma precedente la Giunta
Provinciale valuta le osservazioni prodotte e propone il progetto
del Programma provinciale al Consiglio provinciale che, entro 30
giorni dalla proposta della Giunta provinciale, provvede
all'approvazione.
12. Entro 30 giorni dalla ricezione del Programma provinciale
trasmesso dalla Provincia, la Giunta regionale verifica e prende
atto della conformita' del Programma alle disposizioni della
presente legge e del Piano regionale.
13. Qualora la Giunta regionale rilevi nel Programma provinciale
difformita' alle disposizioni della presente legge e al Piano
regionale, negli stessi termini temporali di cui al comma precedente
lo rinvia alla Provincia con osservazioni e eventuali proposte di
modifica.
14. Il Programma provinciale entro 30 giorni dal rinvio e'
modificato e trasmesso nuovamente alla Giunta Regionale che dispone
di ulteriori 30 giorni per l'ulteriore esame e la presa d'atto del
Programma stesso.
15. Qualora il Programma provinciale risulti ulteriormente difforme
dalle disposizioni del Piano regionale, la Giunta regionale propone,
entro gli stessi termini di cui al comma precedente, il Programma
provinciale all'esame del Consiglio Regionale.
16.Il Consiglio regionale, provvede entro 30 giorni dal
ricevimento, alla approvazione o alla non approvazione del Programma
provinciale. L'approvazione del Consiglio regionale costituisce
modifica del Piano regionale. La non approvazione presuppone
l'adozione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 37.
17. Il Programma provinciale ha efficacia il giorno successivo
all'esecutivita' della Deliberazione della Giunta regionale di presa
d'atto o della Deliberazione del Consiglio regionale di approvazione
del Programma stesso.
18. Il Programma provinciale e' sottoposto ad aggiornamento in
seguito all'aggiornamento del Piano regionale e comunque puo' essere
sottoposto in ogni tempo a modificazioni parziali, seguendo lo
stesso procedimento di cui ai commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17.
19. I contenuti del Programma provinciale hanno validita' senza
limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti
del Programma stesso.
20 .Le disposizioni del Programma provinciale sono vincolanti per i
Comuni e gli altri Enti pubblici nonche' per i concessionari o
affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati interessati
alla produzione, alla smaltimento e al riutilizzo dei rifiuti.
(Attribuzioni delle Province)
2. La Provincia organizza lo smaltimento dei rifiuti esercitando le
seguenti funzioni:
a) predispone e adotta i Programmi provinciali di organizzazione
dello smaltimento dei rifiuti sulla base dei disposizioni del Piano
regionale e secondo le procedure di cui alla presente legge;
b) coordina il convenzionamento a livello di Bacini;
c) coordina la costituzione dei Consorzi di Bacino anche mediante
la realizzazione di appositi accordi di programma;
d) coordina le attivita' ed i rapporti tra i soggetti realizzatori
dei servizi;
e) verifica la realizzazione e la corretta gestione delle Strutture
di servizio, degli Impianti tecnologici e delle Discariche;
f) esercita le funzioni delegate di cui all'art. 28 della presente
legge;
g) esercita le funzioni di controllo dell'attuazione della presente
legge.
3. Nel caso di servizi aventi un Bacino di utenza sovraprovinciale,
le funzioni di organizzazione sono svolte di concerto tra le
Province interessate.
4. Qualora i servizi abbiano valenza sovraprovinciale, la Regione
esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita'
provinciali con particolare riferimento al funzionamento integrato
dello smaltimento dei rifiuti.
(Principi tecnicoorganizzativi impiantistici)
2. Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo e' il
complesso delle attivita', degli interventi e delle strutture,
interconnessi tra loro, atti ad ottimizzare la gestione dei rifiuti
sia in termini di riutilizzo delle risorse compreso quello
energetico, sia in termini di trattamento e smaltimento definitivo e
di minore impatto ambientale.
3. Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo si basa su:
a) conferimenti separati e raccolta differenziata;
b) strutture di servizio a supporto del riutilizzo, della raccolta
differenziata e della raccolta;
c) riutilizzo dei rifiuti e dei residui derivanti dai conferimenti
separati e dalla raccolta diffferenziata;
d) impianti tecnologici di preselezione e trattamento ivi compresa
la termodistruzione;
e) riutilizzo dei prodotti derivanti dal trattamento;
f) smaltimento dei rifiuti in discarica.
4. Nell'ambito del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo
le attivita', le strutture e gli impianti di cui al comma precedente
sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato e secondo
l'ordine di priorita' suelencato; inoltre, le discariche
rappresentano l'ultima fase del sistema e sono destinate, ai soli
fini dello smaltimento finale, in situazione a regime, a non
ricevere piu' i rifiuti tal quali ma solamente tutto cio' che non e'
riutilizzabile derivante dai trattamenti e dai conferimenti
separati.
5. I principi tecnico organizzativi impiantistici del sistema
integrato di smaltimento sono definiti nel Piano regionale.
6. La Giunta Regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni
per l'organizzazione, la realizzazione e la gestione del sistema
integrato di smaltimento e di riutilizzo.
(Definizione territoriale del sistema integrato di
smaltimento e di riutilizzo)
2. I Bacini sono le suddivisioni del territorio finalizzate
all'organizzazione, realizzazione e gestione dei servizi di cui al
comma 2 dell'articolo 7 e sono formati da una o piu' Aree di
raccolta.
3. Le Aree di raccolta sono le suddivisioni del territorio
finalizzate all'organizzazione, realizzazione e gestione dei servizi
di cui al comma 1 dell'articolo 7.
4. I Bacini e le Aree di raccolta al loro interno sono il
territorio di riferimento per la formazione e l'azione dei Consorzi
di cui all'articolo 8 responsabili dell'attuazione del sistema
integrato di smaltimento e di riutilizzo.
(Servizi di Area e di Bacino)
a) realizzazione e gestione dei conferimenti separati, della
raccolta differenziata, della raccolta, del trasporto;
b) realizzazione e gestione delle strutture di servizio;
c) realizzazione e gestione del trasporto e conferimento agli
impianti tecnologici e alle discariche.
2. A livello di Bacino, per i rifiuti conferiti agli Impianti, per
i prodotti degli Impianti stessi, per i rifiuti non recuperabili
prodotti nel Bacino, sono realizzati con criteri di razionalita' e
di omogeneita' i seguenti servizi:
a) realizzazione e gestione del trasporto e conferimento tra
impianti tecnologici e alle Discariche;
b) realizzazione e gestione degli Impianti tecnologici e delle
Discariche.
(Organizzazione delle attivita' di Area e di Bacino)
2. Per la realizzazione e la gestione nonche' per il governo e il
cooordinamento dei servizi, i Comuni costituiscono obbligatoriamente
un Consorzio di Bacino ai sensi dell'articolo 25 della Legge
142/1990, adeguatamente dotato di personale e di attrezzature idonei
all'effettuazione dei compiti del Consorzio stesso. Piu'
specificatamente il Consorzio di Bacino si costituisce secondo le
norme previste per le Aziende speciali di cui all'articolo 23 della
Legge 142/1990; il Consorzio ha autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
nell'ambito del Consorzio di Bacino all'Area di raccolta e'
attribuita autonomia organizzativa, economico finanziaria con
contabilita' separata all'interno del bilancio del Consorzio; il
Consorzio ha come organi: il Consiglio di amministrazione, il
Presidente, il Direttore del Consorzio che provvede alla gestione
dei servizi di Bacino e al coordinamento dei servizi di Area e il/i
responsabile/i di Area che provvede/provvedono alla gestione dei
servizi di Area sulla base delle direttive generali impartite dal
Direttore del Consorzio.
3. I Comuni, nell'ambito della Convenzione di Bacino, possono
individuare come Consorzio di Bacino uno dei Consorzi di Comuni,
Aziende municipalizzate e Comunita' montane che all'entrata in
vigore della presente legge realizzano i servizi o parte di essi
nell'ambito del Bacino.
4. I servizi sono realizzati e gestiti dal Consorzio di Bacino
direttamente e/o mediante affidamento a terzi nelle forme di legge
previste e secondo i criteri di cui all'articolo, 9.
5. I Comuni ai fini della costituzione del Consorzio di Bacino ai
sensi dell'articolo 25 comma 2 della legge 142/90 approvano
unitamente allo Statuto del Consorzio una Convenzione di Bacino
contenente:
a) i fini e la durata della convenzione;
b) le forme di consultazione degli Enti contraenti;
c) i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
d) i criteri tecnici e i regimi tariffari di effettuazione dei
servizi diversificati per i servizi di Area e di Bacino;
e) le modalita' di realizzazione e di gestione dei servizi da parte
del Consorzio compresa la dotazione del personale e delle
attrezzature diversificate per i servizi di Area e di Bacino;
f) le modalita' di coordinamento e di governo, da parte dei Comuni,
del Consorzio di Bacino e degli eventuali terzi affidatari dei
servizi. La Convenzione e lo Statuto fissano la quota di
partecipazione degli Enti contraenti in modo tale da assicurare
adeguata rappresentativita' e responsabilita' a ciascuno degli Enti
e in modo che l'Ente con maggior numero di abitanti non abbia la
maggioranza dei voti.
6. La Giunta regionale previa verifica delle esigenze organizzative
e tecnico operative, predispone, ai sensi dell'articolo 24 della
legge 142/90, per ciascun Bacino, una proposta di Disciplinare tipo
per la Convenzione dei Comuni e per lo Statuto ai fini della
costituzione del Consorzio obbligatorio.
7. I Comuni entro 30 giorni dall'approvazione della proposta di
Disciplinare tipo presentano alla Giunta regionale osservazioni e
controdeduzioni.
8. In base alle osservazioni e controdeduzioni il Disciplinare tipo
e' confermato o modificato ed approvato dalla Regione entro i
successivi 60 giorni.
9. I Comuni sono tenuti ad adottare il Disciplinare tipo.
10.In seguito all'adozione del Disciplinare tipo, a partire dalla
stipula della Convenzione e dall'adozione dello Statuto i Comuni
provvedono alla realizzazione dei servizi a mezzo del Consorzio di
Bacino secondo i criteri previsti nella Convenzione e nello Statuto
stessi.
11. Ai fini della realizzazione dei servizi di Area i Consorzi di
Comuni, le Aziende municipalizzate, le Comunita' montane attivi
nell'area prima della costituzione del Consorzio di Bacino e, in
seguito, il Consorzio di Bacino predispongono e realizzano appositi
Progetti territoriali di raccolta differenziata secondo quanto
indicato nel Piano regionale e sulla base di criteri tecnci e
procedurali stabiliti con apposite Deliberazioni della Giunta
regionale di cui all'articolo 5 comma 6.
12. Nel caso di Impianti tecnologici a servizio di piu' Bacini,
concorrono alla realizzazione ed eventualmente alla gestione degli
Impianti tecnologici i Consorzi di Bacino dei Bacini coinvolti ed
utilizzatori.
13. Per la definizione e l'attuazione dei servizi di Bacino ai
sensi dell'articolo 27 della legge 142/90 il Presidente della
Regione o il Presidente della Provincia possono, anche
congiuntamente, promuovere accordi di programma tra Regione,
Provincia, i Comuni e altri soggetti pubblici interessati, qualora
siano individuati reali impedimenti o problemi di coordinamento per
la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi
stessi.
(Affidamento a terzi dei servizi)
2. In ogni caso di affidamento a terzi il Consorzio di Bacino
individua preferibilmente, per uguali tipologie di servizi, un unico
soggetto affidatario; in ogni caso il Consorzio di Bacino e'
responsabile della realizzazione e gestione dei servizi ai sensi
della presente legge e ai fini delle procedure autorizzative di cui
al D.P.R. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni e governa e
coordina i servizi oggetto dell'affidamento.
3. La Giunta Regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni
per la concessione e piu' in generale per l'affidamento a terzi dei
servizi di Area e di Bacino.
(Conferimenti separati)
2. I criteri tecnici di separazione dei conferimenti di cui al
comma 1 sono individuati in ordine di priorita':
a) nel Piano regionale;
b) nelle disposizioni e prescrizioni della Regione di cui
all'articolo 5 comma 6;
c) nelle Convenzioni dei Comuni o in altri atti regolamentari dei
Consorzi di Comuni, delle Aziende municipalizzate, delle
Comunita' montane, dei Consorzi di Bacino;
d) nei Regolamenti comunali di cui all'articolo 8 del D.P.R.
915/82;.
(Sistema tariffario)
2. Le tariffe di smaltimento dei rifiuti sono determinate sulla
base dei costi di realizzazione, gestione e ammortamento di tutti i
servizi, nonche' degli accantonamenti per futuri interventi locali
di bonifica, per nuovi impianti ed attrezzature, nonche' dei costi
necessari per lo svolgimento delle attivita' di controllo da parte
dei soggetti competenti; da tali costi sono detratti i ricavi dei
materiali riutilizzati e/o del recupero energetico.
3. Le tariffe sono poste a carico dei Comuni e/o dei produttori dei
rifiuti in modo differenziato in modo da favorire la minor
produzione, la separazione alla fonte, la raccolta differenziata dei
rifiuti ed il riutilizzo, dei materiali e/o di energia.
4. Le tariffe determinate in base ai commi precedenti sono
maggiorate di un costo ambientale per i rifiuti conferiti, ai soli
fini dello smaltimento definitivo, in discarica, specialmente nel
caso che tale conferimento sia determinato da mancata separazione
alla fonte. Il costo ambientale e' fissato in un minimo di 150 L./Kg.
5. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del costo
ambientale di cui al comma 5 sono utilizzate per:
a) realizzazione e gestione dei servizi nell'ambito del sistema
integrato di smaltimento e di riutilizzo;
b) sistemazione finale di vecchie Discariche e recupero ambientale
di Impianti. La Giunta regionale stabilisce, caso per caso, in base
alle esigenze territoriali le priorita' di utilizzo del costo
ambientale.
6. I Comuni e/o i produttori di rifiuti che non si adeguano agli
obblighi dei conferimenti separati di cui all'articolo 10, sono
tenuti oltre al pagamento della tariffa ad un costo supplettivo
dovuto all'improprio conferimento, determinato in base agli aggravi
organizzativi, tecnici, economici di separazione a valle e/o di
smaltimento. Tale costo supplettivo e' utilizzato nel'ambito dei
servizi per sopperire ai succitati aggravi dovuti all'improprio
conferimento.
7. Le tariffe sono applicate ed introitate dai Consorzi di Bacino e
qualora questi non siano ancora costituiti sono applicate ed
introitate dai Consorzi di Comuni, dalle Comunita' montane, dalle
Aziende municipalizzate che realizzano i servizi. I criteri per la
determinazione delle tariffe dei servizi sono stabiliti nell'ambito
delle Convenzioni di Bacino e qualora queste non siano ancora state
stipulate sono stabiliti dai Consorzi di Comuni, dalle Comunita'
montane, dalle Aziende municipalizzate che realizzano i servizi.
8. Le tariffe per la quota parte relativa ai servizi di Area di
raccolta sono omogenee e coerenti per tutti i Comuni di ciascuna
Area di raccolta.
9. Le tariffe per la quota parte relativa ai servizi di Bacino sono
omogenee e coerenti per tutti i Comuni di ciascun Bacino. Nel caso
di Impianti a servizio di piu' Bacini, le tariffe relative sono
omogenee per tutti i Comuni dei Bacini afferenti.
10. La Giunta Regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui ai
decreti legislativi previsti dall'articolo 2 della legge 23 dicembre
1992, n. 498 come integrato dall'articolo 10 della Legge 19 marzo
1993 n. 68 e ai sensi dello stesso articolo 10 di quest'ultima
legge, nonche' ai sensi dell'articolo 02 comma 4 della legge 4
dicembre 1993, n.496, adotta i criteri tecnici e procedurali per la
determinazione e l'applicazione delle tariffe a livello territoriale
ed approva le tariffe determinate a livello di Area e di Bacino.
11. La Giunta regionale provvede alla maggiorazione del costo
ambientale di cui al comma 4 in base alle necessita' evidenziate a
livello territoriale e al fine di accellerare la soluzione di
particolari situazioni di emergenza.
12. La Provincia provvede alla verifica della corretta ed omogenea
applicazione delle tariffe con particolare attenzione all'abuso
dell'utilizzo del costo ambientale e del costo suppletivo qualora
non siano realizzati i servizi finalizzati al riutilizzo.
(Contributi regionali per la realizzazione del
sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo.)
2. I soggetti beneficiari dei contributi sono i Consorzi di Bacino
e fino alla loro costituzione i Consorzi di Comuni, le Comunita'
Montane, le Aziende municipalizzate.
3. I contributi sono concessi per:
a) interventi di sperimentazione propedeutici e/o complementari
alla realizzazione dei servizi del sistema integrato;
b) realizzazione delle Strutture di servizio, degli Impianti
tecnologici ed attrezzature connesse, anche quelle di controllo e di
monitoraggio;
c) gestione dei servizi di raccolta differenziata e delle Strutture
di servizio.
4. I criteri e le modalita' per la concessione e per la revoca dei
contributi sono definite con Deliberazione della Giunta Regionale.
5. La Giunta Regionale verifica l'utilizzo corretto dei contributi
erogati e prevede la revoca in caso di improprio o mancato
utilizzo.
(Assistenza tecnica regionale)
2. L'assistenza tecnica regionale si sviluppa principalmente in
relazione a:
a) collaborazione nella predisposizione e verifica dei Progetti
territoriali di raccolta differenziata;
b) indicazioni tecniche sugli interventi ed attrezzature per la
realizzazione e gestione dei servizi;
c) coordinamento degli interventi per attuare accordi con i
Consorzi obbligatori ex Legge 475/88 e con altri utilizzatori dei
prodotti ottenuti dalle Strutture di servizio e dagli Impianti
tecnologici;
e) accertamento e verifica di qualita' dei prodotti ottenuti dalle
Strutture di servizio e dagli Impianti tecnologici.
(Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti
speciali e speciali tossici e nocivi)
2. Il sistema integrato di smaltimento dei rifiuti speciali e
speciali tossici e nocivi si basa sui seguenti principi generali:
a) le soluzioni impiantistiche devono garantire, per un periodo non
inferiore a 5 anni, l'autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti
a livello regionale;
b) il sistema integrato deve essere organizzato sulla base di
piattaforme polifunzionali, organizzate territorialmente a livello
di porzioni di territorio dette Comprensori e nelle quali sono
inserite piu' forme di trattamento;
c) le piattaforme devono essere collegate a una o piu' discariche
per lo smaltimento definitivo dei rifiuti trattati;
d) le discariche costituiscono la fase finale del sistema integrato
da collocarsi necessariamente a valle dei processi di trattamento
finalizzati a ridurre la tossicita' e la pericolosita' dei rifiuti e
a consentire una piu' corretta gestione delle discariche stesse;
e) le principali sezioni di trattamento previste nelle piattaforme,
in relazione alle specifiche esigenze territoriali, sono individuate
nei trattamenti di stabilizzazione, svelenamento e detossicazione,
nei trattamenti chimico, fisico, biologico, nell'incenerimento;
f) gli impianti di trattamento finalizzati al riutilizzo dei
residui, ancorche' rientranti nel regime autorizzativo e giuridico
del D.P.R. 915/82, possono essere realizzati in modo indipendente
dalle previsioni del sistema integrato di smaltimento;
g) nella fase di completamento del sistema integrato di smaltimento
le piattaforme polifunzionali possono soddisfare anche esigenze di
smaltimento di Comprensori diversi da quello di riferimento, nel
caso in cui ne sia comprovata la necessita';
h) le piattaforme possono essere utilizzate, in funzione della
potenzialita' e delle linee di trattamento esistenti, per lo
smaltimento dei rifiuti provenienti dalle bonifiche delle aree
contaminate da rifiuti. Nel caso le piattaforme non siano in grado
di garantire lo smaltimento di cui sopra le stesse potranno essere
utilizzate per il solo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui
trattasi, al fine del successivo invio allo smaltimento finale;
i) il sistema integrato di smaltimento puo' prevedere l'esistenza
di centri di raccolta e di stoccaggio provvisorio dei rifiuti per
separare e stoccare partite omogenee di rifiuti prodotti in
particolare dalle piccole e medie imprese. I centri di raccolta e di
stoccaggio provvisorio possono essere localizzati nelle piattaforme
polifunzionali;
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, lo smaltimento in
discariche per conto terzi e' limitato alle discariche definite 2SP
di cui al successivo comma 5.
4. E' ammmessa la realizzazione di discariche di seconda categoria
tipo B, di cui alle disposizioni tecniche del D.P.R. 915/1982,
esclusivamente nei seguenti casi:
a) discariche in conto terzi destinate al collocamento di terre e/o
polveri di fonderia;
b) discariche in conto proprio destinate cioe' al collocamento dei
rifiuti provenienti dai cicli produttivi di un'unica azienda;
c) discariche in conto terzi riceventi un unico tipo di rifiuto.
5. Il Piano regionale contiene la definizione dei Comprensori e
delle necessita' e delle tipologie degli Impianti e delle Discariche
per la realizzazione del sistema integrato di smaltimento.
Nell'ambito del Piano regionale le discariche definite con il
termine " 2SP" sono da intendersi discariche realizzate e gestite
secondo quanto stabilito al punto 4.2.3.3 delle disposizioni statali
attuative del D.P.R. 915/82 relativo alle discariche di seconda
categoria tipo C, nonche' secondo eventuali ulteriori prescrizioni
inerenti, in particolare, le caratteristiche dei rifiuti ammessi.
6. La Giunta regionale approva:
a) la frequenza e le modalita' di aggiornamento della situazione
relativa alla potenzialita' di smaltimento soddisfatta relativamente
alle esigenze del territorio piemontese;
b) le modalita' e il progressivo e graduale adeguamento della
gestione degli impianti esistenti ai criteri definiti a tale
riguardo per la realizzazione del sistema integrato di smaltimento;
7. La Giunta Regionale adotta ulteriori disposizioni e
prescrizioni per la realizzazione del sistema integrato di
smaltimento.
(Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti
speciali di origine sanitaria)
a) le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali infetti o
potenzialmente infetti devono essere realizzate con modalita'
distinte rispetto a quelle degli altri rifiuti speciali prodotti
dalle strutture sanitarie;
b) i rifiuti infetti o potenzialmente infetti sono destinati
prioritariamente alla termodistruzione o in alternativa allo
smaltimento in discarica di 1a categoria previa sterilizzazione;
c) i rifiuti classificabili come speciali assimilabili agli urbani
sono destinati allo smaltimento e/o al riutilizzo nel'ambito del
sistema integrato di smaltimento di cui al titolo III;
d) il Comune nell'ambito delle competenze definite dagli articoli 8
e 14 del D.P.R. 915/1982, dal decreto del Ministro dell'Ambiente del
29/5/1991, dal Decreto legislativo n. 507/1993 e' tenuto a prevedere
nel regolamento comunale le norme per l'ordinario conferimento dei
rifiuti sanitari assimilabili agli urbani ed ad istituire servizi
pubblici integrativi, anche relativamente alla raccolta
differenziata, delle uguali tipologie dei rifiuti sanitari destinati
al riutilizzo;
e) ai fini dell'organizzazione dello smaltimento, con particolare
riferimento agli impianti di termodistruzione dei rifiuti infetti o
potenzialmente infetti, il territorio piemontese e' suddiviso in
Comprensori individuati nel Piano regionale nell'ambito di ciascun
Comprensorio deve essere realizzato un impianto di termodistruzione
da parte di un Ente pubblico o Azienda speciale o Societa' per
azioni di cui all'articolo 22 della Legge 142/90;
f) le tariffe di smaltimento devono essere omogenee per classi di
strutture sanitarie afferenti agli impianti di termodistruzione di
ciascun Comprensorio.
2. I principi organizzativi e gestionali dello smaltimento dei
rifiuti speciali di origine sanitaria sono definiti nel Piano
regionale, comprese le prime indicazioni per la raccolta
differenziata.
3. La Giunta regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni
per l'organizzazione, realizzazione e gestione dello smaltimento dei
rifiuti speciali di origine sanitaria.
(Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti)
a) i rifiuti inerti, prima del loro smaltimento in discarica devono
essere sottoposti a separazione, selezione, cernita, adeguamento
volumetrico ed eventuali altre operazioni con sistemi appositi atti
alla reimmissione sul mercato dei residui destinati al riutilizzo; a
tal fine, ferma restando la possibilita' della realizzazione di
appositi impianti di valorizzazione, presso ogni discarica di 2a
categoria tipo A devono essere predisposti appositi sistemi atti
alla produzione di residui idonei al riutilizzo;
b) fermi restando i criteri per la realizzazione delle discariche
di cui al punto 4.2.3.1 delle disposizioni di prima applicazione del
D.P.R. 915/82 di cui alla Deliberazione del Comitato
interministeriale del 27/7/1984 i rifiuti non riutilizzati devono
essere smaltiti in discariche di 2a categoria tipo A localizzate
preferibilmente in zone gia' sottoposte a cave; e' altresi' ammesso
lo smaltimento dei rifiuti inerti preselezionati e rispondenti ai
criteri qualitativi dettati dalla Giunta regionale per il
ritombamento di cave esaurite o abbandonate in cui vi sia presenza
di acqua;
c) i residui inerti destinati al riutilizzo devono essere
preferibilimente utilizzati per la sistemazione di aree pubbliche e
private.
2. I principi tecnico organizzativi dello smaltimento e del
riutilizzo dei rifiuti e dei residui inerti sono dettagliati nel
Piano regionale.
3. La Giunta regionale stabilisce ulteriori disposizioni e
prescrizioni per lo smaltimento dei rifiuti inerti e i criteri di
assimilabilita' ai rifiuti inerti, ai fini dello smaltimento e del
riutilizzo, dei rifiuti speciali di cui al quarto comma
dell'articolo 2 del D.P.R. 915/82.
(Smaltimento dei rifiuti nell'ambito del sistema
integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti urbani,
speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti derivanti dalla
depurazione delle acque reflue urbane.)
2. I contratti in essere di data certa registrati entro la data di
entrata in vigore della presente legge hanno validita' fino alla
scadenza in essi indicata comunque non superiore a due anni e non
possono essere rinnovati.
(Smaltimento dei rifiuti nell'ambito dei sistemi
integrati di smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e
nocivi)
2. Presso gli impianti di stoccaggio per rifiuti di origine
sanitaria operanti o individuati sul territorio piemontese e' fatto
divieto di smaltire rifiuti di qualunque tipologia provenienti da
altre Regioni, fino alla realizzazione dei poli di smaltimento
previsti dal Piano regionale.
3. I divieti di cui al primo e secondo comma sono derogabili solo a
seguito di specifiche intese interregionali.
4. I contratti in essere di data certa, registrati entro la data di
entrata in vigore della presente legge hanno validita' fino alla
scadenza in essi indicata comunque non superiore a due anni e non
possono piu' essere rinnovati.
(Norme relative agli scarichi indiretti sul suolo)
2. Le situazioni connesse al verificarsi di eventi incidentali non
sono da considerare scarico indiretto sul suolo di cui al decreto
legislativo n. 132 del 27/1/1992.
3. L'utilizzazione in agricoltura dei fanghi e di altri rifiuti
anche liquidi, in quanto fase di trattamento ai fini del riutilizzo,
non e' considerata scarico indiretto sul suolo di cui al decreto
legislativo n. 132 del 27/1/1992.
4. Con apposite deliberazioni della Giunta Regionale sono stabilite
ulteriori disposizioni e prescrizioni in materia di scarichi sul
suolo.
(Programmazione e promozione della riduzione e del
riutilizzo dei rifiuti)
a) al contenimento della produzione dei rifiuti;
b) al migliore riutilizzo dei materiali costituenti i rifiuti;
c) alle modalita' corrette di trattamento e smaltimento delle
frazioni non riutilizzabili. Tali disposizioni riguardano: obblighi
al produttore, al detentore, allo smaltitore, al riutilizzatore dei
beni e dei rifiuti, incentivi e sgravi alle azioni mirate alla
riduzione dei rifiuti. Nell'ambito delle disposizioni suddette puo'
essere prevista la restituzione dei beni e dei rifiuti dal
consumatore al produttore anche attraverso il rivenditore e/o
distributore.
2. Ai fini di attivare e/o consolidare il riutilizzo dei rifiuti
con particolare riferimento alle frazioni separate, per incentivare
e coordinare il mercato, per ottimizzare il sistema organizzativo,
tenendo conto di condizioni economiche omogenee sul territorio, la
Regione promuove la realizzazione di intese, accordi, forme di
collaborazione con le imprese singole o associate, gli operatori
della distribuzione e produzione, i soggetti che effettuano il
riutilizzo, le Strutture e gli Enti interessati all'organizzazione e
realizzazione dello smaltimento.
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge,
fatti salvi termini piu' restrittivi indicati con apposite
Deliberazioni della Giunta Regionale, sono vietati i conferimenti,
ai soli fini dello smaltimento definitivo, in discarica:
a) di flussi omogenei di materiali cartacei e di rifiuti a
prevalente matrice cartacea;
b) di flussi omogenei di materiale legnoso, e di rifiuti a matrice
legnosa e vegetali;
c) di flussi omogenei di materiale vetroso e/o metallico.
4. La Regione realizza interventi tesi ad individuare le diverse
tipologie di imballaggi in plastica utilizzate, le utenze
produttrici e distributrici, le quantita' in gioco, le tecnologie di
separazione e gli specifici riutilizzi. Sulla base dei risultati
ottenuti, la Regione mediante apposite deliberazioni della Giunta
regionale stabilisce disposizioni relative al conferimento di
frazioni in plastica e relative ai termini entro i quali non
potranno piu' essere conferite, ai soli fini dello smaltimento
definitivo, in discarica tali frazioni.
5. La Regione, constatata la necessita' di eliminare l'uso
improprio di prodotti "usa e getta" ed di limitarne l'utilizzo, ai
fini di ridurre la quantita' di rifiuti prodotti definisce le
limitazioni necessarie.
6. La Regione incentiva e sviluppa, per settori produttivi, le
attivita' di ricerca e di informazione per lo studio di prodotti e
per l'impiego di tecnologie che:
a) consentano il prolungamento della vita dei beni;
b) diano luogo ad una riduzione delle quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti compresi quelli tossici e nocivi;
c) migliorino la loro trattabilita';
d) consentano un maggior riutilizzo;
e) semplifichino lo smaltimento finale.
7. La Regione favorisce il reimpiego degli oggetti recuperati
nonche' l'impiego di beni prodotti con residui destinati al
riutilizzo.
(Norme integrative sui residui destinati al
riutilizzo)
2. L'assessorato regionale competente, previo parere del Comitato
tecnico di cui all'articolo 36, propone ai Ministeri competenti
elenchi aggiuntivi di residui destinati al riutilizzo ed ulteriori
esclusioni dalla applicaizone delle norme in materia di rifiuti e
residui, ai fini del loro recepimento a livello nazionale.
3. Le disposizioni organizzative di cui al Titolo III si applicano
ai residui destinati al riutilizzo per i quali e' attuato, anche ai
fini del riutilizzo, l'ordinario conferimento al servizio pubblico.
(Produzione ed utilizzo del compost)
2. La Regione riconosce la qualita' del compost al fine di favorire
la sua collocazione e il suo utilizzo. La Regione istituisce la
Struttura deputata al riconoscimento di qualita' del compost; nella
fase transitoria in attesa dell'istituzione della Struttura
succitata la Giunta Regionale attribuisce all'Istituto per le Piante
da Legno e l'Ambiente la funzione di espletare le procedure e di
attribuire il riconoscimento di qualita'. Con Deliberazione della
Giunta Regionale sono stabilite le procedure e le modalita' per il
riconoscimento di qualita' del compost.
3. La Regione individua le strutture e l'organizzazione per la
promozione dell'utilizzo e per l'assistenza tecnica alla produzione
ed all'impiego.
4. La Regione stabilisce con apposita Deliberazione di Giunta
Regionale: le linee di azione, i criteri e i limiti per la raccolta
delle frazioni organiche e per la produzione e l'utilizzo del
compost con particolare riferimento al compost di elevata qualita' e
le possibilita' e gli obblighi di utilizzo.
(Utilizzazione in agricoltura e altre forme di
impiego dei fanghi di depurazione e di altri rifiuti a matrice
organica)
2. La Regione promuove l'utilizzazione in agricoltura e altre forme
di impiego dei fanghi e di altri rifiuti a matrice organica; a tal
fine la Regione individua le strutture e l'organizzazione per la
promozione e per l'assistenza tecnica alla produzione e
all'utilizzo.
3. Ad eccezione dell'utilizzazione in agricoltura dei fanghi
normata dal decreto legislativo 99/1992, ferme restando le norme
nazionali in materia di riutilizzo sul suolo a beneficio
dell'agricoltura dei residui di origine animale e vegetale e di
altri residui, l'utilizzazione in agricoltura e altre forme di
impiego agricolo dei rifiuti sono da considerare fasi di trattamento
ai fini del riutilizzo di rifiuti e come tali sono soggette alle
procedure autorizzative e agli obblighi di cui al D.P.R 915/82 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. La Regione stabilisce mediante apposite deliberazioni della
Giunta regionale disposizioni tecniche, procedurali, autorizzative e
organizzative per la produzione e l'utilizzo delle varie tipologie
di rifiuti anche liquidi e dei residui destinati al riutilizzo
agricolo anche in considerazione dell'apporto di altre sostanze
fertilizzanti al suolo. Per quanto compatibili con la presente legge
sono fatte salve le disposizioni tecniche e procedurali relative
all'utilizzo in agricoltura dei liquami da allevamenti zootecnici di
cui alla D.G.R. n. 48-12028 del 30 dicembre 1991 e successive
modifiche e integrazioni.
5. Le Province forniscono alla Regione i dati necessari
all'espletamento delle attivita' regionali di cui all'articolo 6 del
Decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992.
(Utilizzo energetico dei materiali derivati dai
rifiuti)
2. La Giunta regionale definisce criteri organizzativi territoriali
per l'utilizzo energetico:
a) atti a separare e preselezionare i rifiuti a monte dell'utilizzo
energetico;
b) atti a assicurare e verificare la qualita' dei residui in
funzione dei possibili utilizzi energetici;
c) atti a favorire l'utilizzo presso cementifici o all'interno
degli stabilimenti di produzione o delle attivita' produttive.
(Incentivi alle Associazioni di Volontariato e alle)
2. I contributi relativi ai costi di investimento, possono essere
rapportati a quelli dati per la realizzazione delle Strutture di
servizio operanti per la raccolta differenziata, piu' un bonus a
parziale copertura delle spese organizzative iniziali.
3. In relazione alle relative leggi di settore, con apposite
Deliberazioni della Giunta regionale, la Regione stabilisce
modalita' e criteri per la concessione e la revoca dei contributi.
(Attivita' ed impianti sperimentali)
2. Altre iniziative ed impianti sperimentali sempre caratterizzati
da durata limitata nel tempo comunque non superiore a 18 mesi,
effettuati su quantitativi definiti di rifiuti, sono ammessi solo se
tesi alla verifica di fattibilita' tecnico economica di metodologie
innovative con realizzazione e gestione a carico dei soggetti
proponenti.
3. Le iniziative e gli impianti sperimentali di cui ai commi 1 e 2
sono normati dalla presente legge e per il periodo di
sperimentazione non sono soggetti alle procedure di approvazione dei
progetti di cui all'articolo 3 bis della legge 441/87 e sono
sottoposte, ad eccezione di specifiche esclusioni,
all'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 31 del D.P.R
915/82, poiche' hanno finalita' sperimentali e/o dimostrative e sono
limitate nel tempo.
4. Con apposite Deliberazioni della Giunta regionale sono
stabilite:
a) le tipologie delle iniziative e degli impianti soggetti alle
procedure di esame regionale e all'eventuale autorizzazione
all'esercizio e i casi di esclusione;
b) le procedure di predisposizione della documentazione per l'esame
delle iniziative e degli impianti da parte del Comitato tecnico
regionale di cui all'articolo 36;
c) le procedure e le modalita' di autorizzazione da parte delle
Province competenti;
d) i criteri e le modalita' di realizzazione e di gestione e le
modalita' di controllo delle iniziative e degli impianti.
(Approvazione dei progetti ed autorizzazione
all'esercizio degli impianti di smaltimento soggetti a procedure di
valutazione di impatto ambientale)
a) i responsabili dei servizi tecnici dell'Assessorato regionale
all'Ambiente e degli altri servizi regionali competenti, per materie
e per territorio, ad esaminare i progetti in base alla legislazione
vigente, individuati con provvedimento della Giunta regionale;
b) il Sindaco del Comune sede dell'impianto e i Sindaci dei Comuni
territorialmente confinanti, o loro delegato;
c) il Presidente della Provincia competente per territorio, ovvero
un Assessore da lui delegato;
d) un rappresentante della Unita' Socio Sanitaria Locale
( U.S.S.L ) competente per territorio;
e) tre esperti, di cui un geologo, un ingegnere esperto in impianti
e tecnologie di smaltimento di rifiuti, un biologo o naturalista o
agronomo-forestale esperto nella gestione dei rifiuti nominati dalla
Regione.
2. La Conferenza ha sede presso l'Assessorato regionale
all'Ambiente ed e' presieduta dall'Assessore regionale all'Ambiente o
da suo delegato.
3. La Conferenza si avvale di una propria segreteria.
4. Le autorizzazioni all'esercizio dei nuovi impianti ex articolo 6
lettera d) del D.P.R 915/1982 sono rilasciate dalla Giunta
regionale.
5. Con apposite deliberazioni la Giunta regionale puo' stabilire
criteri, disposizioni e prescrizioni per l'approvazione dei progetti
e l'autorizzazione all'esercizio.
(Deleghe alle Province)
2. La Provincia provvede all'istruttoria dei progetti mediante
apposite Conferenze provinciali formate da:
a) il Presidente della Giunta provinciale o suo delegato;
b) i responsabili degli uffici tecnici degli assessorati
provinciali competenti;
c) il Sindaco del Comune sede dell'impianto e i Sindaci dei Comuni
territorialmente confinanti o loro delegato;
d) un rappresentante della U.S.S.L competente;
e) un rappresentante dei servizi tecnici regionali decentrati
designati dalla Giunta Regionale;
f) almeno un esperto scelto dalla Giunta della Provincia
competente.
3. La Conferenza e' presieduta dal Presidente della Giunta
provinciale o da suo delegato.
4. La Conferenza provinciale ha sede presso l' Assessorato
provinciale competente e qualora la realizzazione dell'impianto
interessi piu' Province la Conferenza ha sede presso la Provincia
sede dell'impianto.
5. La Conferenza provinciale si avvale di una sua segreteria.
6. Sono delegate alle Province, per le varie fasi dello
smaltimento, le autorizzazioni previste dall'articolo 6 lettera d)
del D.P.R 915/82.
7. La delega di cui al comma 6 non riguarda le autorizzazioni
all'esercizio rilasciate dalla Regione per gli impianti sottoposti
alle procedure di pronuncia della compatibilita' ambientale e di
quelle rilasciate dai Comuni per le discariche di 2a categoria tipo
A di potenzialita' inferiore a 30.000 mc per rifiuti inerti.
8. Sono delegate alle Province le funzioni di controllo e
l'emanazione dei provvedimenti conseguenti di cui al D.P.R 203/1988
per gli impianti di cui al comma 1.
9. Sono delegati alle Province i provvedimenti di diffida,
sospensione, revoca delle autorizzazioni all'esercizio di cui
all'articolo 6 lettera d) del D.P.R 915/82. Sono inoltre delegati i
provvedimenti di rinnovo di tutte le autorizzazioni rilasciate ai
sensi dell'articolo 6 lettera d) del D.P.R 915/1982 ad eccezione di
quelle rilasciate dai Comuni.
10. Sono delegate alle Province le autorizzazioni all'utilizzazione
in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di
cui all'articolo 8 e 9 del Decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio
1992. Sono inoltre delegati i provvedimenti di diffida, sospensione,
revoca, rinnovo di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 8 e 9 del suddetto decreto legislativo.
11. Nell'espletamento delle funzioni delegate le Province si
uniformano alle norme di cui alla presente legge e alle disposizioni
e prescrizioni nazionali e regionali. Con apposite deliberazioni
della Giunta Regionale sono individuati: le fasi, gli impianti, i
soggetti tenuti alle autorizzazioni, le modalita', i criteri, gli
obblighi per la presentazione delle domande e per il rilascio delle
autorizzazioni.
12. Le Province entro il mese di marzo di ciascun anno presentano
alla Giunta regionale una relazione sulle attivita' di attuazione
delle funzioni delegate, specificando le approvazioni dei progetti e
le autorizzazioni concesse comprensive delle localizzazioni degli
impianti e dei controlli effettuati.
(Deleghe ai Comuni)
2. Le discariche di cui al primo comma non sono sottoposte
all'approvazione del progetto ex articolo 3 bis della legge 441/87
ma solo all'autorizzazione all'esercizio ex articolo 6 lettera d)
del D.P.R 915/82.
3. Sono delegati ai Comuni, l'autorizzazione all'esercizio ex
articolo 6 lettera d) del D.P.R 915/82 e i relativi provvedimenti di
rinnovo per le discariche di cui al primo comma. I Comuni rilasciano
l'autorizzazione previa comunicazione alla Provincia competente per
territorio.
4. Con apposite deliberazioni della Giunta regionale sono stabiliti
i criteri, le modalita', le procedure, gli obblighi, i termini per
la presentazione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni
anche in riferimento alle procedure di autorizzazione ex articolo 56
della Legge regionale 56/1977 come modificata dalla Legge regionale
70/1991.
(Documenti per le fasi dello smaltimento dei rifiuti
speciali e tossici e nocivi)
2. La normativa di cui all'articolo 18 del D.P.R 915/82 relativa al
trasporto dei rifiuti tossici e nocivi e' estesa al trasporto in
conto terzi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani di cui
all'articolo 2 quarto comma punto 1),2),5) dello stesso D.P.R.
3. I soggetti che intendono svolgere lo stoccaggio provvisorio in
azienda dei rifiuti tossici e nocivi sono tenuti all'autorizzazione
all'esercizio ex articolo 6 lettera d) del D.P.R 915/82. Inoltre e'
prevista l'approvazione del progetto ex articolo 3 bis della Legge
441/1987 nel caso in cui sono necessarie apposite opere per il
rispetto delle disposizioni statali di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale del 27/7/1984.
4. Gli impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e
nocivi per i quali e' prevista l'approvazione del progetto di cui
all'articolo 3 bis della Legge 441/1987 non sono sottoposti alle
procedure di pronuncia della compatibilita' ambientale di cui alla
legge 349/1986 e al D.P.C.M 377/1988.
5. Per le fasi di stoccaggio provvisorio in azienda in essere
all'entrata in vigore della presente legge valgono le autorizzazioni
rilasciate e le procedure e gli obblighi ai sensi della D.G.R.n.
95-1153 del 22 ottobre 1990.
(Garanzie finanziarie)
2. La Regione mediante i competenti uffici regionali mette in atto
i necessari collegamenti con gli operatori del mondo assicurativo al
fine di promuovere l'omogenizzazione dei criteri e il miglioramento
delle condizioni assicurative.
(Catasto dei rifiuti)
2. Gli obiettivi del catasto sono:
a) raccogliere e codificare i dati relativi alla produzione dei
rifiuti e agli impianti di smaltimento ed organizzare in forma
unitaria la gestione dei dati stessi;
b) garantire un adeguato flusso informativo in merito a tipologie,
quantita' e provenienza dei rifiuti, anche al fine
dell'aggiornamento del Piano regionale.
3. Per l'approfondimento dei problemi tecnici connessi alla
realizzazione del catasto dei rifiuti, la Giunta regionale puo'
avvalersi del contributo del Comitato tecnico regionale di cui
all'articolo 36. Con i propri Enti strumentali, Societa' a
partecipazione regionale e organismi specializzati la Giunta
regionale puo' stipulare apposite convenzioni ai fini di definire le
modalita' organizzative ed attuative.
4. Per i soggetti tenuti all'obbligo della comunicazione al
catasto, ricadenti anche nell'ambito del regime autorizzativo di cui
al D.P.R 915/82, l'invio della modulistica del catasto e, quando
adottato, del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25
gennaio 1994 n. 70, risponde anche agli obblighi di cui all'articolo
11, comma 2 del D.P.R 915/82.
5. I soggetti esclusi dall'obbligo di comunicazione al catasto e
ricadenti nel regime autorizzativo di cui al D.P.R 915/82 possono
ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2 del D.P.R
915/82 anche compilando la modulistica citata al precedente comma 4.
6. La Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto dei rifiuti
e dei risultati di indagini e ricerche, predispone con propria
deliberazione criteri di dettaglio per definire l'assimilabilita'
dei rifiuti speciali a quelli urbani ai fini della redazione dei
regolamenti comunali e del conferimento o meno di detti rifiuti ai
soggetti che gestiscono il pubblico servizio.
(Osservatorio regionale dei rifiuti)
2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) assicurare periodicamente, anche su basi statistiche, il
rilevamento e l'aggiornamento dei dati, sia attraverso il Catasto
dei rifiuti, sia mediante ulteriori dati e informazioni esistenti o
reperibili sul territorio, sia mediante studi e ricerche, sia
mediante i dati disponibili presso l'Albo nazionale delle imprese di
cui all'articolo 10 della legge 441/87, anche in relazione ai
movimenti dei rifiuti sul territorio nazionale e all'importazione e
all'esportazione;
b) assicurare l'elaborazione e l'utilizzo dei dati ai fini
dell'aggiornamento del Piano regionale per lo smaltimento dei
rifiuti e dell'attuazione della presente legge, ai fini di
individuare strategie e interventi correttivi per l'organizzazione
dello smaltimento e del riutilizzo, per indirizzare e coadiuvare le
attivita' degli Enti e dei soggetti interessati alla produzione,
allo smaltimento e al riutilizzo dei rifiuti;
c) consentire la divulgazione dei dati, anche mediante sistemi
informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi,
relazioni, ai fini degli adempimenti nazionali e comunitari previsti
dalla legislazione di settore e ai fini delle attivita' di
informazione, sensibilizzazione e formazione in materia di rifiuti.
3. Con apposite deliberazioni della Giunta regionale sono
determinate le modalita' di funzionamento e di organizzazione
dell'Osservatorio anche in riferimento alle forme di collaborazione
necessarie con Enti strumentali, Societa' a partecipazione
regionale, organismi specializzati, Enti locali e soggetti operanti
la produzione, lo smaltimento e il riutilizzo dei rifiuti e i
servizi decentrati della Regione.
(Interventi regionali per la formazione, l'educazione
e la sensibilizzazione)
2. Ogni anno la Giunta regionale, ai fini della realizzazione degli
interventi di cui al primo comma nell'ambito del Programma di
informazione ambientale individua le strategie, gli interventi, le
attivita', le collaborazioni, gli eventuali contributi, le
modalita', le procedure.
(Studi e ricerche)
(Comitato tecnico regionale)
2. Il Comitato tecnico e' presieduto dall'Assessore regionale
all'Ambiente o suo delegato ed e' composto da nove esperti in materia
di rifiuti, esterni all'amministrazione regionale, come di seguito
specificati:
a) un avvocato esperto in materie giuridico-legali-amministrative;
b) un geologo;
c) un esperto in materie economico-finanziarie;
d) un chimico esperto in processi e rilevamenti ambientali;
e) un medico esperto in igiene ambientale;
f) un ingegnere esperto in impianti e metodologie di smaltimento
dei rifiuti;
g) un ingegnere civile esperto in opere pubbliche;
h) un agronomo o agronomo forestale esperto in riutilizzo di
biomasse;
i) un biologo o naturalista esperto nella gestione dei rifiuti.
3. Alle riunioni del Comitato tecnico regionale partecipano secondo
le rispettive competenze i responsabili dei Servizi del Settore
smaltimento rifiuti e risanamento atmosferico o i funzionari
all'uopo delegati.
4. Funge da segretario del Comitato tecnico regionale un
funzionario dell'Assessorato all'Ambiente.
5. La convocazione del Comitato tecnico regionale e' fatta dal
Presidente.
6. I componenti esperti del Comitato tecnico regionale sono
nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi e
sono individuati prioritariamente nell'ambito di Istituti pubblici
di ricerca e di Amministrazioni o Enti pubblici, sulla base della
presentazione di idoneo curriculum professionale opportunamente
documentato.
7. Il Comitato tecnico regionale costituisce in generale il
supporto della Giunta regionale in relazione alle soluzioni dei
problemi tecnici e giuridici in materia di smaltimento e di
riutilizzo e in generale di gestione dei rifiuti, mediante la
formulazione di proposte, nonche' mediante l'espressione di pareri.
8. La Giunta ove necessario e qualora lo ritenga opportuno adotta
con proprio atto i pareri e le proposte del Comitato tecnico
regionale.
9. L'attivita' del Comitato tecnico regionale si svolge mediante
riunioni presso l'Assessorato all'ambiente con scadenza di norma
mensile, nonche' mediante la formazione di gruppi di lavoro
costituiti di volta in volta per specifiche esigenze ed i cui
elaborati vengono esaminati ed approvati nelle riunioni ordinarie.
10. Il Comitato tecnico regionale, tramite alcuni componemti
espressamente designati secondo le specifiche competenze di
ciascuno, puo' effettuare sopralluoghi e visite di particolare
interesse tecnologico. Ai componemti il Comitato tecnico regionale
in visita o sopralluogo, come sopra specificati, spettano le
indennita' di trasferta previste dall'articolo 3 della Legge
regionale 2 luglio 1976 n. 33 e successive modifiche e integrazioni.
11. Per la validita' delle riunioni del Comitato tecnico regionale
e' sufficiente la presenza di almeno un terzo degli esperti
12. Il diritto di voto su ciascun argomento spetta al Presidente o
al suo delegato, agli esperti presenti e ai funzionari relatori.
13. In caso di parita' dei voti favorevoli e contrari prevale il
voto del Presidente.
14. Ai componenti del Comitato tecnico regionale sono riconosciuti,
per la partecipazione alle riunioni, i compensi di cui alla Legge
regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed
integrazioni.
15. Ai medesimi componenti, per la redazione di elaborati scritti,
spetta un'indennita' rapportata all'entita' del problema trattato,
da valutare sulla base della tariffa oraria per vacazione prevista
dall'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di
Torino, in ragione di non piu' di 60 ore per relazione.
16. Il Comitato tecnico regionale dura in carica cinque anni e
scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.
17. Il Comitato tecnico regionale scaduto e' prorogato fino alla
nomina dei nuovi componenti.
18. A seguito dell'istituzine dell'agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente A.R.P.A la Giunta regionale puo'
ridefinire le attivita' di supporto svolte dal Comitato tecnico
regionale.
(Poteri sostitutivi della Regione e della Provincia)
2. La Regione in caso di inerzia delle Province, nell'esercizio
delle attribuzioni e degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 28,
invita le Province a provvedere; successivamente in caso di
inadempienza sollecita ed infine, decorsi 120 giorni dal sollecito,
provvede direttamente. La Regione esercita il potere sostituitivo
anche qualora il Consiglio regionale non approvi il Programma
provinciale di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti.
3. La Regione nel caso di inerzia dei Comuni, dei Consorzi di
Comuni, delle Aziende municipalizzate, delle Comunita' montane, dei
Consorzi di Bacino, nell'attuazione degli obblighi di cui agli
articoli n. 8, ,10, 11, 29 invita i soggetti competenti a
provvedere; succcessivamente in caso di inadempienza sollecita e
infine, decorsi 120 giorni dal sollecito, provvede direttamente o
richiede alla Provincia di provveddere, in via sostitutiva.
4. Al fine dell'esercizio diretto del potere sostitutivo di cui ai
precedenti commi la Giunta regionale, in seguito alla verifica della
necessita' dell'esercizio del potere suddetto, invita il Comitato
regionale di controllo a provvedere mediante la nomina di apposito
Commissario ad acta come stabilito dall'articolo 48 della Legge
142/1990. Il Commissario ad acta, nell'esercizio dei poteri
sostitutivi, si avvale di un'Unita' di crisi costituita dal
Presidente della Giunta regionale o suo delegato, dal Presidente
della Provincia o suo delegato e, ove esistente, da un
rappresentante del Soggetto inadempiente; il Commissario ad acta
puo' richiedere al Prefetto la partecipazione all'Unita' di crisi.
5. I costi che la Regione o la Provincia sostiene per
l'espletamento dei poteri sostitutivi compresi i costi per la
realizzazione e la gestione dei servizi sono posti a carico dei
soggetti inadempienti.
(Sistema sanzionatorio)
2. Ai produttori dei rifiuti che non ottemperano agli obblighi di
conferimento separati di cui all'articolo 10 e di cui all'articolo
20 e' applicata la sanzione amministrativa da Lire 100 a L.1000 per
Kg di rifiuto impropriamente conferito.
3. Ai produttori dei rifiuti che non effettuano il pagamento delle
tariffe di smaltimento di cui all'articolo 11 e' applicata una
sanzione amministrativa da Lire 4.000.000 a Lire 20.000.000.
4. Per le infrazioni alle disposizioni e prescrizioni della Giunta
regionale di cui alla presente legge si applicano le sanzioni
amministrative da Lire 5.000.000 a Lire 20.000.000.
5. Per i casi di violazione dei divieti di smaltimento di cui agli
articoli 17, 18, 19, si applicano le sanzioni amministrative da Lire
5.000.000 a Lre 20.000.000.
6. Per altri casi di contravvenzione ai divieti di smaltimento
previsti dalle disposizioni e prescrizioni regionali di cui alla
presente legge si applicano le sanzioni amministrative da Lire
5.000.000 a Lire 20.000.000.
7. Per la mancata tenuta o presentazione dei documenti di cui
all'articolo 30 si applicano le sanzioni amministrative da Lire
1.000.000 a Lire 10.000.000.
8. Per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui
all'articolo 31 si applicano le sanzioni amministrative da Lire
2.000.000 a Lire 20.000.000.
9. Per i casi di violazione dei divieti di cui all'articolo 9 del
D.P.R 915/82 si applicano le sanzioni amministrative da Lire
5.000.000 a Lire 20.000.000 se trattasi di rifiuti urbani, da Lire
8.000.000 a Lire 20.000.000 se trattasi di rifiuti speciali, da Lire
10.000.000 a Lire 20.000.000 se trattasi di rifiuti tossici e
nocivi.
10. Per i casi di violazione delle prescrizioni di cui
all'approvazione del progetto ex articolo 3 bis della legge 441/87
e/o all'autorizzazione all'esercizio ex articolo 6 del D.P.R 915/82
si applicano le sanzioni amministrative da Lire 2.000.000 a Lire
20.000.000 se trattasi di rifiuti urbani o speciali e da Lire
8.000.000 a 20.000.000 se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.
11. L'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge e' di
competenza delle Province competenti secondo le norme e i principi
di cui al Capo 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
12. I proventi delle sanzioni amministrative sono incamerati dalle
Province, le quali destinano il 50% degli stessi a copertura delle
spese per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente
legge; il restante 50% dei proventi e' attribuito alla Regione per
l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge e per
l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del D.P.R.
915/82, nonche' la realizzazione di studi e ricerche di settore e
borse di studio.
13. La Giunta Regionale provvede ogni tre anni all'aggiornamento
delle sanzioni previste ai commi precedenti sulla base dell'indice
Istat del costo medio della vita.
(Norme finanziarie relative al bilancio regionale)
a) Cap. 15910 : L.2.850.000.000 in diminuzione;
b) Cap. 27170 : L.2.500.000.000.in diminuzione;
c) Cap. denominato: "Acquisto di beni e servizi per l'attuazione
della legge regionale riguardante norme per lo smaltimento, il
riutilizzo e la riduzione dei rifiuti" L. 700.000.000 nuova
istituzione;
d) Cap. 15240 nuova denominazione: "Istituzione di borse di studio
per l'attuazione della legge regionale riguardante norme per lo
smaltimento, il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti" Lire
250.000.000;
e) Cap. denominato: "Contributi per investimenti per il sistema
integrato di smaltimento dei rifiuti" Lire 2.000.000.000 nuova
istituzione;
f) Cap. denominato: "Contributi per la gestione del sistema
integrato di smaltimento dei rifiuti" Lire 500.000.000 nuova
istituzione;
g) Cap. denominato: "Contributi per investimenti per la riduzione e
il riutilizzo dei rifiuti" Lire 500.000.000 nuova istituzione;
h) Cap. denominato: "Contributi per lo sviluppo della riduzione e
del riutilizzo dei rifiuti" Lire 200.000.000 nuova istituzione:
i) Cap. denominato: "Oneri per l'assistenza tecnica regionale e il
riconoscimento di qualita' nell'ambito del sistema integrato di
smaltimento dei rifiuti" Lire 500.000.000 nuova istituzione;
l) Cap. denominato: "Fondo regionale per l'espletamento dei poteri
sostitutivi regionali mediante i proventi derivanti dai Consorzi di
Comuni, dalle Comunita' montane, dai Comuni, dai Consorzi di Bacino"
nuova istituzione;
m) Cap. denominato: "Introiti delle somme dovute da parte dei
Consorzi di Comuni, delle Comunita' montane dei Comuni, dei Consorzi
di Bacino, dalle Province, per l'esercizio dei poteri sostitutivi
regionali" nuova istituzione;
n) Cap. denominato: "Fondo regionale per la gestione del sistema
integrato di smaltimento dei rifiuti mediante i proventi derivanti
dalle sanzioni della legge recante norme per lo smaltimento, il
riutilizzo e la riduzione dei rifiuti" nuova istituzione;
o) Cap. denominato: "Introiti delle sanzioni della legge recante
norme per lo smaltimento, il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti"
nuova istituzione;
p) Cap. 15620 nuova denominazione: "Concorso nelle spese sostenute
dalle Province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di
smaltimento dei rifiuti e delegate dalla Legge recante norme per lo
smaltimento, il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti". Lire
1.000.000.000.
(Occupazione temporanea dei terreni per interventi di
studio dei progetti degli impianti)
(Contributi a favore dei Comuni e della Provincia)
2. I Comuni destinano le somme introitate di cui al comma 1:
a) alla realizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti con
particolare riferimento ai servizi di raccolta differenziata;
b) alla conservazione e al risanamento ambientale, con particolare
riferimento a quegli interventi mirati ad assicurare la tutela
igienico-sanitaria del territorio e la bonifica delle aree inquinate
da rifiuti;
c) alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e
dell'ambiente nonche' per il risanamento e la tutela della qualita'
dell'aria;
d) alla difesa del territorio dagli inquinamenti, con costruzione
di opere igieniche di interesse locale quali ad esempio fognature ed
impianti di depurazione delle acque;
e) alla difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed
idrogeologici, alla tutela e valorizzazione dell'acqua destinata al
consumo umano;
f) alla integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante
la salvaguardia di opere archeologiche, storiche, architettoniche ed
artistiche esistenti sul territorio;
g) alla acquisizione di aree degradate da utilizzare per il
rimboschimento e la forestazione, nonche' per la realizzazione di
parchi e giardini e manutenzione degli stessi;
h) alla costruzione di argini e ripari contro fiumi, torrenti e
canali al fine di preservare il territorio dalle inondazioni;
i) ad interventi finalizzti al risparmio energetico e allo sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia.
3. I soggetti gestori di discariche di rifiuti urbani, assimilabili
agli urbani, speciali fatta esclusione per i rifiuti inerti, tossici
e nocivi, sono tenuti a corrispondere fin dal momento
dell'attivazione se nuove discariche e dall'entrata in vigore della
presente legge se discariche esistenti, alla Provincia ove ha sede
la discarica, un contributo minimo annuo di Lire 2 per ogni
chilogrammo di rifiuti collocati in discarica nell'anno precedente.
4. La Provincia destina le somme introitate di cui al comma 3 alla
realizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti con particolare
riferimento alla realizzazione delle Strutture di servizio, degli
Impianti tecnologici e delle Discariche di cui al sistema integrato
di smaltimento e di riutilizzo di cui al Titolo III.
5. La Giunta regionale puo' incrementare la misura dei contributi
di cui ai precedenti commi 1 e 3 in relazione alle diverse esigenze
territoriali. La misura dei contributi di cui ai precedenti commmi 1
e 3 e' comunque sottoposta ogni tre anni a rivalutazione secondo
l'indice ISTAT del costo della vita.
(Termini e modalita' di adeguamento)
a) all'obbligo di convenzionamento e di costituzione del Consorzio
di Bacino: entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge;
b) alla realizzazione e/o gestione dei servizi: entro due anni
dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I Comuni e/o i produttori dei rifiuti sono tenuti ad adempiere
agli obblighi di conferimenti separati di cui all'articolo 10 entro
i termini stabiliti nei criteri tecnici di cui al comma 2 del
medesimo articolo e/o entro i termini stabiliti nell'art.20.
3. Fatti salvi termini piu' restrittivi stabiliti con apposita
deliberazione della Giunta regionale, i termini per l'applicazione
delle tariffe di cui all'articolo 11 sono fissati entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le Province esercitano le attribuzioni di cui agli articoli 4 e
28 a partire dal 180. giorno successivo all'entrata in vigore della
presente legge ad eccezione delle competenze di cui al comma 8 e 9
dell'articolo 28 che sono esercitate dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. Le Province esercitano le funzioni autorizzative di cui al comma
10 dell'articolo 28 entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge ad eccezione delle funzioni di diffida, sospensione,
revoca e rinnovo previste dal succitato comma 10 dell' articolo 28
che sono esercitate dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. I Comuni esercitano le deleghe di cui all'articolo 29 a partire
dal 180. giorno successivo all'entrata in vigore della presente
legge.
(Organizzazione degli uffici regionali)
a) le attivita' di coordinamento degli Enti locali ai fini
dell'organizzazione e realizzazione dei servizi di smaltimento;
b) le attivita' di promozione dei sistemi integrati di smaltimento
e di riutilizzo;
c) le attivita' di assistenza tecnica agli Enti locali.
2. Ai fini della gestione delle nuove competenze del Settore
smaltimento rifiuti la Regione, secondo le modalita' di cui agli
articoli 3 e 4 della legge 42/1986, provvede alla modificazione
delle attivita' dei servizi regionali e la modifica o l'eventuale
istituzione di unita' operative organiche.
(Trasferimento di personale da Enti locali)
(Abrogazione di norme regionali)
2. La legge regionale 28/1979 e' abrogata.
3. La legge regionale 31/1979 e' abrogata.
4. La legge regionale 23/1981 e' abrogata.
5. La legge regionale 18/1986 e' abrogata.
6. La Legge regionale 9/1988 e' abrogata.
7. La legge regionale 39/1989 e' abrogata.