Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5564.

Norme per lo smaltimento, per il riutilizzo e per la riduzione dei rifiuti.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
All.

Titolo I. - Disposizioni Generali

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. La presente legge ha le finalita':
a) di disciplinare lo smaltimento e di favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti, secondo criteri e modalita' ispirati da un corretto rapporto tra costi e benefici;
b) di disciplinare la formazione e l'attuazione del Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 915/82;
c) di disciplinare la formazione e l'attuazione dei Programmi provinciali di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti;
d) di fornire gli strumenti normativi di attuazione del Piano regionale e dei Programmi provinciali.

Art. 2.
(Obiettivi e contenuti del Piano regionale e dei)

Programmi provinciali 1. Il Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti definisce per il territorio regionale i criteri e le modalita' per l'esercizio delle attivita' di programmazione e per le scelte di pianificazione relative ai conferimenti separati, alla raccolta e alla raccolta differenziata, al trasporto, all'ammasso e al deposito, allo stoccaggio provvisorio, alla cernita, al trattamento, al riutilizzo compreso quello energetico ed allo smaltimento definitivo dei rifiuti.
2. Il Piano regionale ha i seguenti obiettivi:
a) creare e consolidare sistemi integrati di metodologie di raccolta, di tecnologie di trattamento e di strutture organizzative, atte ad ottenere i migliori riutilizzi nelle varie realta' territoriali e per i diversi flussi di produzione dei rifiuti;
b) definire e consolidare l'azione di governo degli Enti pubblici territoriali sulle attivita' di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane;
c) ridurre la produzione dei rifiuti e limitare il ricorso a pratiche "usa e getta";
d) promuovere e sviluppare il mercato dei residui riutilizzabili e le tecnologie a minore produzione di rifiuti.
3. Il Piano regionale, per le varie tipologie di rifiuto, contiene:
a) la produzione attuale, le potenzialita' di smaltimento soddisfatte e le stime previsionali future dei rifiuti da smaltire;
b) gli aspetti qualitativi dei rifiuti;
c) le indicazioni metodologiche e tecnologiche;
d) la situazione attuale e le previsioni della raccolta differenziata e del riutilizzo;
e) gli obiettivi quali-quantitativi della programmazione regionale per lo smaltimento e per il riutilizzo;
f) le soluzioni tecnico-organizzative;
g) la pianificazione degli interventi territoriali relativi alle suddivisioni territoriali, alle strutture, alle attivita', agli impianti, alle discariche, alle piattaforme specializzate.
4. I Programmi provinciali di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti hanno l'obiettivo di consentire la realizzazione dei dettami del Piano regionale mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento.
5. I Programmi provinciali contengono:
a) la delimitazione delle Aree di cui all'articolo 6 della presente legge in accordo con i Consorzi di Bacino;
b) la localizzazione di massima delle Strutture di servizio, degli Impianti tecnologici e delle Discariche di cui al Titolo III;
c) la localizzazione di massima degli Impianti e delle Strutture di smaltimento di cui ai Titoli IV e V;
d) gli interventi territoriali anche organizzativi atti alla programmazione, alla pianificazione, all'attivazione e al coordinamento dei sistemi integrati di smaltimento con riferimento anche agli interventi di breve termine da attuarsi questi ultimi in previsione dell'adeguamento ai dettami della presente legge.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 bis della legge 441/1987 la scelta dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti non e' di competenza della programmazione regionale ed e' effettuata in sede progettuale dai proponenti il progetto dell'impianto di smaltimento. La Giunta regionale, per gli effetti delle disposizioni nazionali in materia di adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee di cui all'articolo 38 punto h) della Legge 146/1994, definisce i criteri e le procedure per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Art. 3.
(Formazione, durata, aggiornamento ed efficacia del)

Piano regionale e dei Programmi provinciali 1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 6 lettera a) del D.P.R. 915/82, adotta il progetto di Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, elaborato avvalendosi delle strutture regionali, dell'apporto delle Province e dei Comuni e della collaborazione di Istituti, Enti ed esperti.
2. I Comuni, le Province e ogni soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del progetto di Piano regionale sul Bollettino ufficiale della Regione, possono presentare osservazioni in ordine ai contenuti del progetto del Piano stesso.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, valuta le osservazioni prodotte e propone il progetto di Piano regionale al Consiglio Regionale.
4. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione del Piano regionale entro 30 giorni dalla proposta della Giunta regionale.
5. Il Piano regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
6. Il Piano regionale e' sottoposto ad aggiornamento almeno ogni cinque anni e comunque puo' essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni parziali, seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 1, 2, 3, 4.
7. I contenuti del Piano regionale mantengono la loro validita' senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del Piano stesso.
8. Le disposizioni del Piano regionale sono vincolanti per i Comuni, le Province e gli altri Enti pubblici, nonche' per i concessionari o affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati interessati alla produzione, allo smaltimento e al riutilizzo dei rifiuti.
9. La Giunta provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte del Piano regionale, adotta il progetto del Programma provinciale di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti.
10. I Comuni e ogni soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del progetto di Programma provinciale sul Bollettino ufficiale della Regione, possono presentare osservazioni in ordine ai contenuti del Programma provinciale.
11. Decorso il termine di cui al comma precedente la Giunta Provinciale valuta le osservazioni prodotte e propone il progetto del Programma provinciale al Consiglio provinciale che, entro 30 giorni dalla proposta della Giunta provinciale, provvede all'approvazione.
12. Entro 30 giorni dalla ricezione del Programma provinciale trasmesso dalla Provincia, la Giunta regionale verifica e prende atto della conformita' del Programma alle disposizioni della presente legge e del Piano regionale.
13. Qualora la Giunta regionale rilevi nel Programma provinciale difformita' alle disposizioni della presente legge e al Piano regionale, negli stessi termini temporali di cui al comma precedente lo rinvia alla Provincia con osservazioni e eventuali proposte di modifica.
14. Il Programma provinciale entro 30 giorni dal rinvio e' modificato e trasmesso nuovamente alla Giunta Regionale che dispone di ulteriori 30 giorni per l'ulteriore esame e la presa d'atto del Programma stesso.
15. Qualora il Programma provinciale risulti ulteriormente difforme dalle disposizioni del Piano regionale, la Giunta regionale propone, entro gli stessi termini di cui al comma precedente, il Programma provinciale all'esame del Consiglio Regionale.
16.Il Consiglio regionale, provvede entro 30 giorni dal ricevimento, alla approvazione o alla non approvazione del Programma provinciale. L'approvazione del Consiglio regionale costituisce modifica del Piano regionale. La non approvazione presuppone l'adozione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 37.
17. Il Programma provinciale ha efficacia il giorno successivo all'esecutivita' della Deliberazione della Giunta regionale di presa d'atto o della Deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Programma stesso.
18. Il Programma provinciale e' sottoposto ad aggiornamento in seguito all'aggiornamento del Piano regionale e comunque puo' essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni parziali, seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
19. I contenuti del Programma provinciale hanno validita' senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del Programma stesso.
20 .Le disposizioni del Programma provinciale sono vincolanti per i Comuni e gli altri Enti pubblici nonche' per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati interessati alla produzione, alla smaltimento e al riutilizzo dei rifiuti.

Titolo II. - Attribuzioni alle Province

Art. 4.
(Attribuzioni delle Province)

1. Le funzioni relative all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti nel territorio provinciale sono di interesse della Provincia che le esercita programmando, pianificando, promuovendo, attivando e coordinando il funzionamento integrato dei servizi di smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti.
2. La Provincia organizza lo smaltimento dei rifiuti esercitando le seguenti funzioni:
a) predispone e adotta i Programmi provinciali di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti sulla base dei disposizioni del Piano regionale e secondo le procedure di cui alla presente legge;
b) coordina il convenzionamento a livello di Bacini;
c) coordina la costituzione dei Consorzi di Bacino anche mediante la realizzazione di appositi accordi di programma;
d) coordina le attivita' ed i rapporti tra i soggetti realizzatori dei servizi;
e) verifica la realizzazione e la corretta gestione delle Strutture di servizio, degli Impianti tecnologici e delle Discariche;
f) esercita le funzioni delegate di cui all'art. 28 della presente legge;
g) esercita le funzioni di controllo dell'attuazione della presente legge.
3. Nel caso di servizi aventi un Bacino di utenza sovraprovinciale, le funzioni di organizzazione sono svolte di concerto tra le Province interessate.
4. Qualora i servizi abbiano valenza sovraprovinciale, la Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' provinciali con particolare riferimento al funzionamento integrato dello smaltimento dei rifiuti.

Titolo III. - Realizzazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e dei rifiutii prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane

Art. 5.
(Principi tecnicoorganizzativi impiantistici)

1. Le fasi dello smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane sono realizzate mediante un sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo articolato su base territoriale.
2. Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo e' il complesso delle attivita', degli interventi e delle strutture, interconnessi tra loro, atti ad ottimizzare la gestione dei rifiuti sia in termini di riutilizzo delle risorse compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale.
3. Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo si basa su:
a) conferimenti separati e raccolta differenziata;
b) strutture di servizio a supporto del riutilizzo, della raccolta differenziata e della raccolta;
c) riutilizzo dei rifiuti e dei residui derivanti dai conferimenti separati e dalla raccolta diffferenziata;
d) impianti tecnologici di preselezione e trattamento ivi compresa la termodistruzione;
e) riutilizzo dei prodotti derivanti dal trattamento;
f) smaltimento dei rifiuti in discarica.
4. Nell'ambito del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo le attivita', le strutture e gli impianti di cui al comma precedente sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato e secondo l'ordine di priorita' suelencato; inoltre, le discariche rappresentano l'ultima fase del sistema e sono destinate, ai soli fini dello smaltimento finale, in situazione a regime, a non ricevere piu' i rifiuti tal quali ma solamente tutto cio' che non e' riutilizzabile derivante dai trattamenti e dai conferimenti separati.
5. I principi tecnico organizzativi impiantistici del sistema integrato di smaltimento sono definiti nel Piano regionale.
6. La Giunta Regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per l'organizzazione, la realizzazione e la gestione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo.

Art. 6.
(Definizione territoriale del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo)

1. Ai fini della realizzazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo, il territorio piemontese e' suddiviso in Bacini e questi al loro interno in Aree di raccolta.
2. I Bacini sono le suddivisioni del territorio finalizzate all'organizzazione, realizzazione e gestione dei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 7 e sono formati da una o piu' Aree di raccolta.
3. Le Aree di raccolta sono le suddivisioni del territorio finalizzate all'organizzazione, realizzazione e gestione dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 7.
4. I Bacini e le Aree di raccolta al loro interno sono il territorio di riferimento per la formazione e l'azione dei Consorzi di cui all'articolo 8 responsabili dell'attuazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo.

Art. 7.
(Servizi di Area e di Bacino)

1. A livello di Area di raccolta, per i rifiuti prodotti nell'Area stessa, sono realizzati con criteri di omogeneita' e di razionalita' i seguenti servizi:
a) realizzazione e gestione dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta, del trasporto;
b) realizzazione e gestione delle strutture di servizio;
c) realizzazione e gestione del trasporto e conferimento agli impianti tecnologici e alle discariche.
2. A livello di Bacino, per i rifiuti conferiti agli Impianti, per i prodotti degli Impianti stessi, per i rifiuti non recuperabili prodotti nel Bacino, sono realizzati con criteri di razionalita' e di omogeneita' i seguenti servizi:
a) realizzazione e gestione del trasporto e conferimento tra impianti tecnologici e alle Discariche;
b) realizzazione e gestione degli Impianti tecnologici e delle Discariche.

Art. 8.
(Organizzazione delle attivita' di Area e di Bacino)

1. I Comuni appartenenti ad un Bacino realizzano in forma associata ed obbligatoriamente i servizi di Area e di Bacino di cui all'articolo 7, secondo i criteri di cui all'articolo 5.
2. Per la realizzazione e la gestione nonche' per il governo e il cooordinamento dei servizi, i Comuni costituiscono obbligatoriamente un Consorzio di Bacino ai sensi dell'articolo 25 della Legge 142/1990, adeguatamente dotato di personale e di attrezzature idonei all'effettuazione dei compiti del Consorzio stesso. Piu' specificatamente il Consorzio di Bacino si costituisce secondo le norme previste per le Aziende speciali di cui all'articolo 23 della Legge 142/1990; il Consorzio ha autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; nell'ambito del Consorzio di Bacino all'Area di raccolta e' attribuita autonomia organizzativa, economico finanziaria con contabilita' separata all'interno del bilancio del Consorzio; il Consorzio ha come organi: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore del Consorzio che provvede alla gestione dei servizi di Bacino e al coordinamento dei servizi di Area e il/i responsabile/i di Area che provvede/provvedono alla gestione dei servizi di Area sulla base delle direttive generali impartite dal Direttore del Consorzio.
3. I Comuni, nell'ambito della Convenzione di Bacino, possono individuare come Consorzio di Bacino uno dei Consorzi di Comuni, Aziende municipalizzate e Comunita' montane che all'entrata in vigore della presente legge realizzano i servizi o parte di essi nell'ambito del Bacino.
4. I servizi sono realizzati e gestiti dal Consorzio di Bacino direttamente e/o mediante affidamento a terzi nelle forme di legge previste e secondo i criteri di cui all'articolo, 9.
5. I Comuni ai fini della costituzione del Consorzio di Bacino ai sensi dell'articolo 25 comma 2 della legge 142/90 approvano unitamente allo Statuto del Consorzio una Convenzione di Bacino contenente:
a) i fini e la durata della convenzione;
b) le forme di consultazione degli Enti contraenti;
c) i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
d) i criteri tecnici e i regimi tariffari di effettuazione dei servizi diversificati per i servizi di Area e di Bacino;
e) le modalita' di realizzazione e di gestione dei servizi da parte del Consorzio compresa la dotazione del personale e delle attrezzature diversificate per i servizi di Area e di Bacino;
f) le modalita' di coordinamento e di governo, da parte dei Comuni, del Consorzio di Bacino e degli eventuali terzi affidatari dei servizi. La Convenzione e lo Statuto fissano la quota di partecipazione degli Enti contraenti in modo tale da assicurare adeguata rappresentativita' e responsabilita' a ciascuno degli Enti e in modo che l'Ente con maggior numero di abitanti non abbia la maggioranza dei voti.
6. La Giunta regionale previa verifica delle esigenze organizzative e tecnico operative, predispone, ai sensi dell'articolo 24 della legge 142/90, per ciascun Bacino, una proposta di Disciplinare tipo per la Convenzione dei Comuni e per lo Statuto ai fini della costituzione del Consorzio obbligatorio.
7. I Comuni entro 30 giorni dall'approvazione della proposta di Disciplinare tipo presentano alla Giunta regionale osservazioni e controdeduzioni.
8. In base alle osservazioni e controdeduzioni il Disciplinare tipo e' confermato o modificato ed approvato dalla Regione entro i successivi 60 giorni.
9. I Comuni sono tenuti ad adottare il Disciplinare tipo.
10.In seguito all'adozione del Disciplinare tipo, a partire dalla stipula della Convenzione e dall'adozione dello Statuto i Comuni provvedono alla realizzazione dei servizi a mezzo del Consorzio di Bacino secondo i criteri previsti nella Convenzione e nello Statuto stessi.
11. Ai fini della realizzazione dei servizi di Area i Consorzi di Comuni, le Aziende municipalizzate, le Comunita' montane attivi nell'area prima della costituzione del Consorzio di Bacino e, in seguito, il Consorzio di Bacino predispongono e realizzano appositi Progetti territoriali di raccolta differenziata secondo quanto indicato nel Piano regionale e sulla base di criteri tecnci e procedurali stabiliti con apposite Deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 5 comma 6.
12. Nel caso di Impianti tecnologici a servizio di piu' Bacini, concorrono alla realizzazione ed eventualmente alla gestione degli Impianti tecnologici i Consorzi di Bacino dei Bacini coinvolti ed utilizzatori.
13. Per la definizione e l'attuazione dei servizi di Bacino ai sensi dell'articolo 27 della legge 142/90 il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia possono, anche congiuntamente, promuovere accordi di programma tra Regione, Provincia, i Comuni e altri soggetti pubblici interessati, qualora siano individuati reali impedimenti o problemi di coordinamento per la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi stessi.

Art. 9.
(Affidamento a terzi dei servizi)

1. Il Consorzio di Bacino puo' dare in concessione a terzi solo quota parte dei servizi, nei modi previsti dalla legge.
2. In ogni caso di affidamento a terzi il Consorzio di Bacino individua preferibilmente, per uguali tipologie di servizi, un unico soggetto affidatario; in ogni caso il Consorzio di Bacino e' responsabile della realizzazione e gestione dei servizi ai sensi della presente legge e ai fini delle procedure autorizzative di cui al D.P.R. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni e governa e coordina i servizi oggetto dell'affidamento.
3. La Giunta Regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per la concessione e piu' in generale per l'affidamento a terzi dei servizi di Area e di Bacino.

Art. 10.
(Conferimenti separati)

1. Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo, al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti, prevede conferimenti separati degli stessi. Tali conferimenti separati sono obbligatori per tutti i Comuni e/o i produttori di rifiuti.
2. I criteri tecnici di separazione dei conferimenti di cui al comma 1 sono individuati in ordine di priorita':
a) nel Piano regionale;
b) nelle disposizioni e prescrizioni della Regione di cui all'articolo 5 comma 6;
c) nelle Convenzioni dei Comuni o in altri atti regolamentari dei Consorzi di Comuni, delle Aziende municipalizzate, delle Comunita' montane, dei Consorzi di Bacino;
d) nei Regolamenti comunali di cui all'articolo 8 del D.P.R. 915/82;.

Art. 11.
(Sistema tariffario)

1. La tariffazione dei servizi deve gradualmente adeguarsi ai principi di minor produzione dei rifiuti ed alla necessita' di incentivare i conferimenti separati e la raccolta differenziata, sia ai fini del riutilizzo sia del trattamento piu' adeguato.
2. Le tariffe di smaltimento dei rifiuti sono determinate sulla base dei costi di realizzazione, gestione e ammortamento di tutti i servizi, nonche' degli accantonamenti per futuri interventi locali di bonifica, per nuovi impianti ed attrezzature, nonche' dei costi necessari per lo svolgimento delle attivita' di controllo da parte dei soggetti competenti; da tali costi sono detratti i ricavi dei materiali riutilizzati e/o del recupero energetico.
3. Le tariffe sono poste a carico dei Comuni e/o dei produttori dei rifiuti in modo differenziato in modo da favorire la minor produzione, la separazione alla fonte, la raccolta differenziata dei rifiuti ed il riutilizzo, dei materiali e/o di energia.
4. Le tariffe determinate in base ai commi precedenti sono maggiorate di un costo ambientale per i rifiuti conferiti, ai soli fini dello smaltimento definitivo, in discarica, specialmente nel caso che tale conferimento sia determinato da mancata separazione alla fonte. Il costo ambientale e' fissato in un minimo di 150 L./Kg.
5. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del costo ambientale di cui al comma 5 sono utilizzate per:
a) realizzazione e gestione dei servizi nell'ambito del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo;
b) sistemazione finale di vecchie Discariche e recupero ambientale di Impianti. La Giunta regionale stabilisce, caso per caso, in base alle esigenze territoriali le priorita' di utilizzo del costo ambientale.
6. I Comuni e/o i produttori di rifiuti che non si adeguano agli obblighi dei conferimenti separati di cui all'articolo 10, sono tenuti oltre al pagamento della tariffa ad un costo supplettivo dovuto all'improprio conferimento, determinato in base agli aggravi organizzativi, tecnici, economici di separazione a valle e/o di smaltimento. Tale costo supplettivo e' utilizzato nel'ambito dei servizi per sopperire ai succitati aggravi dovuti all'improprio conferimento.
7. Le tariffe sono applicate ed introitate dai Consorzi di Bacino e qualora questi non siano ancora costituiti sono applicate ed introitate dai Consorzi di Comuni, dalle Comunita' montane, dalle Aziende municipalizzate che realizzano i servizi. I criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi sono stabiliti nell'ambito delle Convenzioni di Bacino e qualora queste non siano ancora state stipulate sono stabiliti dai Consorzi di Comuni, dalle Comunita' montane, dalle Aziende municipalizzate che realizzano i servizi.
8. Le tariffe per la quota parte relativa ai servizi di Area di raccolta sono omogenee e coerenti per tutti i Comuni di ciascuna Area di raccolta.
9. Le tariffe per la quota parte relativa ai servizi di Bacino sono omogenee e coerenti per tutti i Comuni di ciascun Bacino. Nel caso di Impianti a servizio di piu' Bacini, le tariffe relative sono omogenee per tutti i Comuni dei Bacini afferenti.
10. La Giunta Regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui ai decreti legislativi previsti dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 come integrato dall'articolo 10 della Legge 19 marzo 1993 n. 68 e ai sensi dello stesso articolo 10 di quest'ultima legge, nonche' ai sensi dell'articolo 02 comma 4 della legge 4 dicembre 1993, n.496, adotta i criteri tecnici e procedurali per la determinazione e l'applicazione delle tariffe a livello territoriale ed approva le tariffe determinate a livello di Area e di Bacino.
11. La Giunta regionale provvede alla maggiorazione del costo ambientale di cui al comma 4 in base alle necessita' evidenziate a livello territoriale e al fine di accellerare la soluzione di particolari situazioni di emergenza.
12. La Provincia provvede alla verifica della corretta ed omogenea applicazione delle tariffe con particolare attenzione all'abuso dell'utilizzo del costo ambientale e del costo suppletivo qualora non siano realizzati i servizi finalizzati al riutilizzo.

Art. 12.
(Contributi regionali per la realizzazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo.)

1. La Regione puo' concedere contributi al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo.
2. I soggetti beneficiari dei contributi sono i Consorzi di Bacino e fino alla loro costituzione i Consorzi di Comuni, le Comunita' Montane, le Aziende municipalizzate.
3. I contributi sono concessi per:
a) interventi di sperimentazione propedeutici e/o complementari alla realizzazione dei servizi del sistema integrato;
b) realizzazione delle Strutture di servizio, degli Impianti tecnologici ed attrezzature connesse, anche quelle di controllo e di monitoraggio;
c) gestione dei servizi di raccolta differenziata e delle Strutture di servizio.
4. I criteri e le modalita' per la concessione e per la revoca dei contributi sono definite con Deliberazione della Giunta Regionale.
5. La Giunta Regionale verifica l'utilizzo corretto dei contributi erogati e prevede la revoca in caso di improprio o mancato utilizzo.

Art. 13.
(Assistenza tecnica regionale)

1. La Regione puo' fornire supporto tecnico, anche mediante i propri Enti strumentali e le Societa' a partecipazione regionale, ai Consorzi di Bacino, ai Consorzi di Comuni, alle Comunita' Montane e alle Aziende municipalizzate per la realizzazione e la gestione dei servizi.
2. L'assistenza tecnica regionale si sviluppa principalmente in relazione a:
a) collaborazione nella predisposizione e verifica dei Progetti territoriali di raccolta differenziata;
b) indicazioni tecniche sugli interventi ed attrezzature per la realizzazione e gestione dei servizi;
c) coordinamento degli interventi per attuare accordi con i Consorzi obbligatori ex Legge 475/88 e con altri utilizzatori dei prodotti ottenuti dalle Strutture di servizio e dagli Impianti tecnologici;
e) accertamento e verifica di qualita' dei prodotti ottenuti dalle Strutture di servizio e dagli Impianti tecnologici.

Titolo IV. - Rifiuti speciali e tossici e nocivi da attivita' produttive, commerciali e di servizi

Art. 14.
(Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi)

1. Le fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi di cui ai punti 1) e 5) del quarto comma dell'articolo 2 del D.P.R. 915/82 di origine industriale, artigianale, agricola, commerciale e dei servizi si realizzano sulla base di un sistema integrato di smaltimento.
2. Il sistema integrato di smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi si basa sui seguenti principi generali:
a) le soluzioni impiantistiche devono garantire, per un periodo non inferiore a 5 anni, l'autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale;
b) il sistema integrato deve essere organizzato sulla base di piattaforme polifunzionali, organizzate territorialmente a livello di porzioni di territorio dette Comprensori e nelle quali sono inserite piu' forme di trattamento;
c) le piattaforme devono essere collegate a una o piu' discariche per lo smaltimento definitivo dei rifiuti trattati;
d) le discariche costituiscono la fase finale del sistema integrato da collocarsi necessariamente a valle dei processi di trattamento finalizzati a ridurre la tossicita' e la pericolosita' dei rifiuti e a consentire una piu' corretta gestione delle discariche stesse;
e) le principali sezioni di trattamento previste nelle piattaforme, in relazione alle specifiche esigenze territoriali, sono individuate nei trattamenti di stabilizzazione, svelenamento e detossicazione, nei trattamenti chimico, fisico, biologico, nell'incenerimento;
f) gli impianti di trattamento finalizzati al riutilizzo dei residui, ancorche' rientranti nel regime autorizzativo e giuridico del D.P.R. 915/82, possono essere realizzati in modo indipendente dalle previsioni del sistema integrato di smaltimento;
g) nella fase di completamento del sistema integrato di smaltimento le piattaforme polifunzionali possono soddisfare anche esigenze di smaltimento di Comprensori diversi da quello di riferimento, nel caso in cui ne sia comprovata la necessita';
h) le piattaforme possono essere utilizzate, in funzione della potenzialita' e delle linee di trattamento esistenti, per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle bonifiche delle aree contaminate da rifiuti. Nel caso le piattaforme non siano in grado di garantire lo smaltimento di cui sopra le stesse potranno essere utilizzate per il solo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui trattasi, al fine del successivo invio allo smaltimento finale;
i) il sistema integrato di smaltimento puo' prevedere l'esistenza di centri di raccolta e di stoccaggio provvisorio dei rifiuti per separare e stoccare partite omogenee di rifiuti prodotti in particolare dalle piccole e medie imprese. I centri di raccolta e di stoccaggio provvisorio possono essere localizzati nelle piattaforme polifunzionali;
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, lo smaltimento in discariche per conto terzi e' limitato alle discariche definite 2SP di cui al successivo comma 5.
4. E' ammmessa la realizzazione di discariche di seconda categoria tipo B, di cui alle disposizioni tecniche del D.P.R. 915/1982, esclusivamente nei seguenti casi:
a) discariche in conto terzi destinate al collocamento di terre e/o polveri di fonderia;
b) discariche in conto proprio destinate cioe' al collocamento dei rifiuti provenienti dai cicli produttivi di un'unica azienda;
c) discariche in conto terzi riceventi un unico tipo di rifiuto.
5. Il Piano regionale contiene la definizione dei Comprensori e delle necessita' e delle tipologie degli Impianti e delle Discariche per la realizzazione del sistema integrato di smaltimento. Nell'ambito del Piano regionale le discariche definite con il termine " 2SP" sono da intendersi discariche realizzate e gestite secondo quanto stabilito al punto 4.2.3.3 delle disposizioni statali attuative del D.P.R. 915/82 relativo alle discariche di seconda categoria tipo C, nonche' secondo eventuali ulteriori prescrizioni inerenti, in particolare, le caratteristiche dei rifiuti ammessi.
6. La Giunta regionale approva:
a) la frequenza e le modalita' di aggiornamento della situazione relativa alla potenzialita' di smaltimento soddisfatta relativamente alle esigenze del territorio piemontese;
b) le modalita' e il progressivo e graduale adeguamento della gestione degli impianti esistenti ai criteri definiti a tale riguardo per la realizzazione del sistema integrato di smaltimento;
7. La Giunta Regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per la realizzazione del sistema integrato di smaltimento.

Titolo V. - Rifiuti speciali di origine sanitaria

Art. 15.
(Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti speciali di origine sanitaria)

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali di origine sanitaria si basa sui seguenti principi:
a) le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali infetti o potenzialmente infetti devono essere realizzate con modalita' distinte rispetto a quelle degli altri rifiuti speciali prodotti dalle strutture sanitarie;
b) i rifiuti infetti o potenzialmente infetti sono destinati prioritariamente alla termodistruzione o in alternativa allo smaltimento in discarica di 1a categoria previa sterilizzazione;
c) i rifiuti classificabili come speciali assimilabili agli urbani sono destinati allo smaltimento e/o al riutilizzo nel'ambito del sistema integrato di smaltimento di cui al titolo III;
d) il Comune nell'ambito delle competenze definite dagli articoli 8 e 14 del D.P.R. 915/1982, dal decreto del Ministro dell'Ambiente del 29/5/1991, dal Decreto legislativo n. 507/1993 e' tenuto a prevedere nel regolamento comunale le norme per l'ordinario conferimento dei rifiuti sanitari assimilabili agli urbani ed ad istituire servizi pubblici integrativi, anche relativamente alla raccolta differenziata, delle uguali tipologie dei rifiuti sanitari destinati al riutilizzo;
e) ai fini dell'organizzazione dello smaltimento, con particolare riferimento agli impianti di termodistruzione dei rifiuti infetti o potenzialmente infetti, il territorio piemontese e' suddiviso in Comprensori individuati nel Piano regionale nell'ambito di ciascun Comprensorio deve essere realizzato un impianto di termodistruzione da parte di un Ente pubblico o Azienda speciale o Societa' per azioni di cui all'articolo 22 della Legge 142/90;
f) le tariffe di smaltimento devono essere omogenee per classi di strutture sanitarie afferenti agli impianti di termodistruzione di ciascun Comprensorio.
2. I principi organizzativi e gestionali dello smaltimento dei rifiuti speciali di origine sanitaria sono definiti nel Piano regionale, comprese le prime indicazioni per la raccolta differenziata.
3. La Giunta regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per l'organizzazione, realizzazione e gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali di origine sanitaria.

Titolo VI. - Rifiuti speciali inerti

Art. 16.
(Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti e le destinazioni privilegiate dei residui destinati al riutilizzo, provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi di cui al 3. punto del quarto comma dell'articolo 2 del D.P.R. 915/82, si basano sui seguenti principi:
a) i rifiuti inerti, prima del loro smaltimento in discarica devono essere sottoposti a separazione, selezione, cernita, adeguamento volumetrico ed eventuali altre operazioni con sistemi appositi atti alla reimmissione sul mercato dei residui destinati al riutilizzo; a tal fine, ferma restando la possibilita' della realizzazione di appositi impianti di valorizzazione, presso ogni discarica di 2a categoria tipo A devono essere predisposti appositi sistemi atti alla produzione di residui idonei al riutilizzo;
b) fermi restando i criteri per la realizzazione delle discariche di cui al punto 4.2.3.1 delle disposizioni di prima applicazione del D.P.R. 915/82 di cui alla Deliberazione del Comitato interministeriale del 27/7/1984 i rifiuti non riutilizzati devono essere smaltiti in discariche di 2a categoria tipo A localizzate preferibilmente in zone gia' sottoposte a cave; e' altresi' ammesso lo smaltimento dei rifiuti inerti preselezionati e rispondenti ai criteri qualitativi dettati dalla Giunta regionale per il ritombamento di cave esaurite o abbandonate in cui vi sia presenza di acqua;
c) i residui inerti destinati al riutilizzo devono essere preferibilimente utilizzati per la sistemazione di aree pubbliche e private.
2. I principi tecnico organizzativi dello smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti e dei residui inerti sono dettagliati nel Piano regionale.
3. La Giunta regionale stabilisce ulteriori disposizioni e prescrizioni per lo smaltimento dei rifiuti inerti e i criteri di assimilabilita' ai rifiuti inerti, ai fini dello smaltimento e del riutilizzo, dei rifiuti speciali di cui al quarto comma dell'articolo 2 del D.P.R. 915/82.

Titolo VII. - Disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti nel solo ambito regionale

Art. 17.
(Smaltimento dei rifiuti nell'ambito del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti urbani, speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane.)

1. Nelle Strutture di servizio, negli Impianti tecnologici e nelle Discariche di 1a categoria operanti o individuate sul territorio piemontese nell'ambito del sistema integrato di smaltimento di cui al titolo III e' fatto divieto di smaltire rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre Regioni. E' pertanto ammesso il solo transito dei rifiuti provenienti da altre Regioni.
2. I contratti in essere di data certa registrati entro la data di entrata in vigore della presente legge hanno validita' fino alla scadenza in essi indicata comunque non superiore a due anni e non possono essere rinnovati.

Art. 18.
(Smaltimento dei rifiuti nell'ambito dei sistemi integrati di smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi)

1. Presso le discariche per rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi operanti o individuate sul territorio piemontese nell'ambito del sistema integrato di smaltimento di cui al Titolo IV e' fatto divieto di smaltire rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre Regioni.
2. Presso gli impianti di stoccaggio per rifiuti di origine sanitaria operanti o individuati sul territorio piemontese e' fatto divieto di smaltire rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre Regioni, fino alla realizzazione dei poli di smaltimento previsti dal Piano regionale.
3. I divieti di cui al primo e secondo comma sono derogabili solo a seguito di specifiche intese interregionali.
4. I contratti in essere di data certa, registrati entro la data di entrata in vigore della presente legge hanno validita' fino alla scadenza in essi indicata comunque non superiore a due anni e non possono piu' essere rinnovati.

Art. 19.
(Norme relative agli scarichi indiretti sul suolo)

1. Lo scarico indiretto di reflui sul suolo, cosi' come normato dal Decreto legislativo n. 132 del 27/1/1992, derivanti dalle Strutture di servizio, dagli Impianti tecnologici, dalle Discariche e in genere da Impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti e' vietato.
2. Le situazioni connesse al verificarsi di eventi incidentali non sono da considerare scarico indiretto sul suolo di cui al decreto legislativo n. 132 del 27/1/1992.
3. L'utilizzazione in agricoltura dei fanghi e di altri rifiuti anche liquidi, in quanto fase di trattamento ai fini del riutilizzo, non e' considerata scarico indiretto sul suolo di cui al decreto legislativo n. 132 del 27/1/1992.
4. Con apposite deliberazioni della Giunta Regionale sono stabilite ulteriori disposizioni e prescrizioni in materia di scarichi sul suolo.

Titolo VIII. - Misure per il riutilizzo e per la riduzione dei rifiuti

Art. 20.
(Programmazione e promozione della riduzione e del riutilizzo dei rifiuti)

1. La Regione definisce disposizioni indirizzate:
a) al contenimento della produzione dei rifiuti;
b) al migliore riutilizzo dei materiali costituenti i rifiuti;
c) alle modalita' corrette di trattamento e smaltimento delle frazioni non riutilizzabili. Tali disposizioni riguardano: obblighi al produttore, al detentore, allo smaltitore, al riutilizzatore dei beni e dei rifiuti, incentivi e sgravi alle azioni mirate alla riduzione dei rifiuti. Nell'ambito delle disposizioni suddette puo' essere prevista la restituzione dei beni e dei rifiuti dal consumatore al produttore anche attraverso il rivenditore e/o distributore.
2. Ai fini di attivare e/o consolidare il riutilizzo dei rifiuti con particolare riferimento alle frazioni separate, per incentivare e coordinare il mercato, per ottimizzare il sistema organizzativo, tenendo conto di condizioni economiche omogenee sul territorio, la Regione promuove la realizzazione di intese, accordi, forme di collaborazione con le imprese singole o associate, gli operatori della distribuzione e produzione, i soggetti che effettuano il riutilizzo, le Strutture e gli Enti interessati all'organizzazione e realizzazione dello smaltimento.
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi termini piu' restrittivi indicati con apposite Deliberazioni della Giunta Regionale, sono vietati i conferimenti, ai soli fini dello smaltimento definitivo, in discarica:
a) di flussi omogenei di materiali cartacei e di rifiuti a prevalente matrice cartacea; b) di flussi omogenei di materiale legnoso, e di rifiuti a matrice legnosa e vegetali;
c) di flussi omogenei di materiale vetroso e/o metallico.
4. La Regione realizza interventi tesi ad individuare le diverse tipologie di imballaggi in plastica utilizzate, le utenze produttrici e distributrici, le quantita' in gioco, le tecnologie di separazione e gli specifici riutilizzi. Sulla base dei risultati ottenuti, la Regione mediante apposite deliberazioni della Giunta regionale stabilisce disposizioni relative al conferimento di frazioni in plastica e relative ai termini entro i quali non potranno piu' essere conferite, ai soli fini dello smaltimento definitivo, in discarica tali frazioni.
5. La Regione, constatata la necessita' di eliminare l'uso improprio di prodotti "usa e getta" ed di limitarne l'utilizzo, ai fini di ridurre la quantita' di rifiuti prodotti definisce le limitazioni necessarie.
6. La Regione incentiva e sviluppa, per settori produttivi, le attivita' di ricerca e di informazione per lo studio di prodotti e per l'impiego di tecnologie che:
a) consentano il prolungamento della vita dei beni;
b) diano luogo ad una riduzione delle quantita' e della pericolosita' dei rifiuti compresi quelli tossici e nocivi;
c) migliorino la loro trattabilita';
d) consentano un maggior riutilizzo;
e) semplifichino lo smaltimento finale.
7. La Regione favorisce il reimpiego degli oggetti recuperati nonche' l'impiego di beni prodotti con residui destinati al riutilizzo.

Art. 21.
(Norme integrative sui residui destinati al riutilizzo)

1. Per i residui destinati al riutilizzo inclusi nell'ambito autorizzativo e giuridico del D.P.R. 915/82, previo parere del Comitato tecnico Regionale di cui all'articolo 36, con propria deliberazione la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure amministrative ed autorizzative semplificate a cui devono essere assoggettate le operazioni necessarie al riutilizzo.
2. L'assessorato regionale competente, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 36, propone ai Ministeri competenti elenchi aggiuntivi di residui destinati al riutilizzo ed ulteriori esclusioni dalla applicaizone delle norme in materia di rifiuti e residui, ai fini del loro recepimento a livello nazionale.
3. Le disposizioni organizzative di cui al Titolo III si applicano ai residui destinati al riutilizzo per i quali e' attuato, anche ai fini del riutilizzo, l'ordinario conferimento al servizio pubblico.

Art. 22.
(Produzione ed utilizzo del compost)

1. La Regione promuove la produzione e l'utilizzo del compost derivante dai rifiuti con riferimento a quello derivante da utenze selezionate e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani e speciali assimilabili.
2. La Regione riconosce la qualita' del compost al fine di favorire la sua collocazione e il suo utilizzo. La Regione istituisce la Struttura deputata al riconoscimento di qualita' del compost; nella fase transitoria in attesa dell'istituzione della Struttura succitata la Giunta Regionale attribuisce all'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente la funzione di espletare le procedure e di attribuire il riconoscimento di qualita'. Con Deliberazione della Giunta Regionale sono stabilite le procedure e le modalita' per il riconoscimento di qualita' del compost.
3. La Regione individua le strutture e l'organizzazione per la promozione dell'utilizzo e per l'assistenza tecnica alla produzione ed all'impiego.
4. La Regione stabilisce con apposita Deliberazione di Giunta Regionale: le linee di azione, i criteri e i limiti per la raccolta delle frazioni organiche e per la produzione e l'utilizzo del compost con particolare riferimento al compost di elevata qualita' e le possibilita' e gli obblighi di utilizzo.

Art. 23.
(Utilizzazione in agricoltura e altre forme di impiego dei fanghi di depurazione e di altri rifiuti a matrice organica)

1. La Regione mediante deliberazione della Giunta regionale stabilisce le disposizioni integrative, tecniche, procedurali di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992.
2. La Regione promuove l'utilizzazione in agricoltura e altre forme di impiego dei fanghi e di altri rifiuti a matrice organica; a tal fine la Regione individua le strutture e l'organizzazione per la promozione e per l'assistenza tecnica alla produzione e all'utilizzo.
3. Ad eccezione dell'utilizzazione in agricoltura dei fanghi normata dal decreto legislativo 99/1992, ferme restando le norme nazionali in materia di riutilizzo sul suolo a beneficio dell'agricoltura dei residui di origine animale e vegetale e di altri residui, l'utilizzazione in agricoltura e altre forme di impiego agricolo dei rifiuti sono da considerare fasi di trattamento ai fini del riutilizzo di rifiuti e come tali sono soggette alle procedure autorizzative e agli obblighi di cui al D.P.R 915/82 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La Regione stabilisce mediante apposite deliberazioni della Giunta regionale disposizioni tecniche, procedurali, autorizzative e organizzative per la produzione e l'utilizzo delle varie tipologie di rifiuti anche liquidi e dei residui destinati al riutilizzo agricolo anche in considerazione dell'apporto di altre sostanze fertilizzanti al suolo. Per quanto compatibili con la presente legge sono fatte salve le disposizioni tecniche e procedurali relative all'utilizzo in agricoltura dei liquami da allevamenti zootecnici di cui alla D.G.R. n. 48-12028 del 30 dicembre 1991 e successive modifiche e integrazioni.
5. Le Province forniscono alla Regione i dati necessari all'espletamento delle attivita' regionali di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992.

Art. 24.
(Utilizzo energetico dei materiali derivati dai rifiuti)

1. La Regione promuove l'utilizzo dell'energia contenuta nei rifiuti.
2. La Giunta regionale definisce criteri organizzativi territoriali per l'utilizzo energetico:
a) atti a separare e preselezionare i rifiuti a monte dell'utilizzo energetico;
b) atti a assicurare e verificare la qualita' dei residui in funzione dei possibili utilizzi energetici;
c) atti a favorire l'utilizzo presso cementifici o all'interno degli stabilimenti di produzione o delle attivita' produttive.

Art. 25.
(Incentivi alle Associazioni di Volontariato e alle)

Cooperative 1. La Regione puo' concedere contributi a titolo di incentivo alle Associazioni di Volontariato e alle Cooperative, che operino o intendano operare in regione per il riutilizzo dei rifiuti ai fini di sostenere le relative attivita'.
2. I contributi relativi ai costi di investimento, possono essere rapportati a quelli dati per la realizzazione delle Strutture di servizio operanti per la raccolta differenziata, piu' un bonus a parziale copertura delle spese organizzative iniziali.
3. In relazione alle relative leggi di settore, con apposite Deliberazioni della Giunta regionale, la Regione stabilisce modalita' e criteri per la concessione e la revoca dei contributi.

Art. 26.
(Attivita' ed impianti sperimentali)

1. Iniziative ed impianti sperimentali, di durata limitata nel tempo comunque non superiore a 18 mesi, effettuati su quantitativi definiti di rifiuti, sono ammessi qualora rientrino nei criteri tecnico, organizzativi, impiantistici di cui ai titoli III, IV e V e nelle attivita' di attuazione del Piano regionale.
2. Altre iniziative ed impianti sperimentali sempre caratterizzati da durata limitata nel tempo comunque non superiore a 18 mesi, effettuati su quantitativi definiti di rifiuti, sono ammessi solo se tesi alla verifica di fattibilita' tecnico economica di metodologie innovative con realizzazione e gestione a carico dei soggetti proponenti.
3. Le iniziative e gli impianti sperimentali di cui ai commi 1 e 2 sono normati dalla presente legge e per il periodo di sperimentazione non sono soggetti alle procedure di approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 bis della legge 441/87 e sono sottoposte, ad eccezione di specifiche esclusioni, all'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 31 del D.P.R 915/82, poiche' hanno finalita' sperimentali e/o dimostrative e sono limitate nel tempo.
4. Con apposite Deliberazioni della Giunta regionale sono stabilite: a) le tipologie delle iniziative e degli impianti soggetti alle procedure di esame regionale e all'eventuale autorizzazione all'esercizio e i casi di esclusione;
b) le procedure di predisposizione della documentazione per l'esame delle iniziative e degli impianti da parte del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 36;
c) le procedure e le modalita' di autorizzazione da parte delle Province competenti;
d) i criteri e le modalita' di realizzazione e di gestione e le modalita' di controllo delle iniziative e degli impianti.

Titolo IX. - Procedure amministrative

Art. 27.
(Approvazione dei progetti ed autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale)

1. I progetti di nuovi impianti di smaltimento, ivi compresi i progetti di potenziamento degli impianti, sottoposti alle procedure di cui alla legge 349/1986 e al D.P.C.M n.377/1988 in materia di pronunce di compatibilita' ambientale sono approvati, ai sensi dell'articolo 3 bis della Legge 441/87, dalla Giunta regionale che provvede all'istruttoria mediante apposite Conferenze formate come segue:
a) i responsabili dei servizi tecnici dell'Assessorato regionale all'Ambiente e degli altri servizi regionali competenti, per materie e per territorio, ad esaminare i progetti in base alla legislazione vigente, individuati con provvedimento della Giunta regionale;
b) il Sindaco del Comune sede dell'impianto e i Sindaci dei Comuni territorialmente confinanti, o loro delegato;
c) il Presidente della Provincia competente per territorio, ovvero un Assessore da lui delegato;
d) un rappresentante della Unita' Socio Sanitaria Locale ( U.S.S.L ) competente per territorio;
e) tre esperti, di cui un geologo, un ingegnere esperto in impianti e tecnologie di smaltimento di rifiuti, un biologo o naturalista o agronomo-forestale esperto nella gestione dei rifiuti nominati dalla Regione.
2. La Conferenza ha sede presso l'Assessorato regionale all'Ambiente ed e' presieduta dall'Assessore regionale all'Ambiente o da suo delegato.
3. La Conferenza si avvale di una propria segreteria.
4. Le autorizzazioni all'esercizio dei nuovi impianti ex articolo 6 lettera d) del D.P.R 915/1982 sono rilasciate dalla Giunta regionale.
5. Con apposite deliberazioni la Giunta regionale puo' stabilire criteri, disposizioni e prescrizioni per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio.

Art. 28.
(Deleghe alle Province)

1. E' delegata alle Province l'approvazione di cui all'articolo 3 bis della legge 441/1987 comprensiva dell'autorizzazione di cui al D.P.R 24 maggio 1988 n. 203 dei progetti dei nuovi impianti di smaltimento, ivi compresi i progetti di potenziamento degli impianti, ad eccezione: degli impianti sottoposti alle procedure di pronuncia di compatibilita' ambientale e delle discariche di 2a categoria tipo A di potenzialita' inferiore a 30.000 mc per rifiuti inerti e assimilabili agli inerti.
2. La Provincia provvede all'istruttoria dei progetti mediante apposite Conferenze provinciali formate da:
a) il Presidente della Giunta provinciale o suo delegato;
b) i responsabili degli uffici tecnici degli assessorati provinciali competenti;
c) il Sindaco del Comune sede dell'impianto e i Sindaci dei Comuni territorialmente confinanti o loro delegato;
d) un rappresentante della U.S.S.L competente;
e) un rappresentante dei servizi tecnici regionali decentrati designati dalla Giunta Regionale;
f) almeno un esperto scelto dalla Giunta della Provincia competente.
3. La Conferenza e' presieduta dal Presidente della Giunta provinciale o da suo delegato.
4. La Conferenza provinciale ha sede presso l' Assessorato provinciale competente e qualora la realizzazione dell'impianto interessi piu' Province la Conferenza ha sede presso la Provincia sede dell'impianto.
5. La Conferenza provinciale si avvale di una sua segreteria.
6. Sono delegate alle Province, per le varie fasi dello smaltimento, le autorizzazioni previste dall'articolo 6 lettera d) del D.P.R 915/82.
7. La delega di cui al comma 6 non riguarda le autorizzazioni all'esercizio rilasciate dalla Regione per gli impianti sottoposti alle procedure di pronuncia della compatibilita' ambientale e di quelle rilasciate dai Comuni per le discariche di 2a categoria tipo A di potenzialita' inferiore a 30.000 mc per rifiuti inerti.
8. Sono delegate alle Province le funzioni di controllo e l'emanazione dei provvedimenti conseguenti di cui al D.P.R 203/1988 per gli impianti di cui al comma 1.
9. Sono delegati alle Province i provvedimenti di diffida, sospensione, revoca delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'articolo 6 lettera d) del D.P.R 915/82. Sono inoltre delegati i provvedimenti di rinnovo di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 6 lettera d) del D.P.R 915/1982 ad eccezione di quelle rilasciate dai Comuni.
10. Sono delegate alle Province le autorizzazioni all'utilizzazione in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di cui all'articolo 8 e 9 del Decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992. Sono inoltre delegati i provvedimenti di diffida, sospensione, revoca, rinnovo di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 e 9 del suddetto decreto legislativo.
11. Nell'espletamento delle funzioni delegate le Province si uniformano alle norme di cui alla presente legge e alle disposizioni e prescrizioni nazionali e regionali. Con apposite deliberazioni della Giunta Regionale sono individuati: le fasi, gli impianti, i soggetti tenuti alle autorizzazioni, le modalita', i criteri, gli obblighi per la presentazione delle domande e per il rilascio delle autorizzazioni.
12. Le Province entro il mese di marzo di ciascun anno presentano alla Giunta regionale una relazione sulle attivita' di attuazione delle funzioni delegate, specificando le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni concesse comprensive delle localizzazioni degli impianti e dei controlli effettuati.

Art. 29.
(Deleghe ai Comuni)

1. Le discariche di 2a categoria tipo A, di potenzialita' inferiore a 30.000 mc, per rifiuti inerti, sono da intendersi come reinterri di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, come modificata dalla legge regionale 70/1991, articolo 56 punto h) e non sono da considerare impianti ai sensi del D.P.R 915/82 in quanto a basso impatto ambientale.
2. Le discariche di cui al primo comma non sono sottoposte all'approvazione del progetto ex articolo 3 bis della legge 441/87 ma solo all'autorizzazione all'esercizio ex articolo 6 lettera d) del D.P.R 915/82.
3. Sono delegati ai Comuni, l'autorizzazione all'esercizio ex articolo 6 lettera d) del D.P.R 915/82 e i relativi provvedimenti di rinnovo per le discariche di cui al primo comma. I Comuni rilasciano l'autorizzazione previa comunicazione alla Provincia competente per territorio.
4. Con apposite deliberazioni della Giunta regionale sono stabiliti i criteri, le modalita', le procedure, gli obblighi, i termini per la presentazione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni anche in riferimento alle procedure di autorizzazione ex articolo 56 della Legge regionale 56/1977 come modificata dalla Legge regionale 70/1991.

Art. 30.
(Documenti per le fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali e tossici e nocivi)

1. I soggetti che intendono effettuare il deposito in azienda e/o il trasporto in conto proprio dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani di cui all'articolo 2 quarto comma punti 1),2),5) del D.P.R 915/82 inoltrano una comunicazione sull'attivita'che intendono svolgere alla Provincia competente. Qualora l'attivita' interessi piu' Province la comunicazione e' indirizzata alle Province interessate. Tale obbligo non e' previsto per i soggetti che effettuano il suddetto trasporto e sono gia' in possesso di autorizzazione ex articolo 15 della Legge regionale 18/86.
2. La normativa di cui all'articolo 18 del D.P.R 915/82 relativa al trasporto dei rifiuti tossici e nocivi e' estesa al trasporto in conto terzi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani di cui all'articolo 2 quarto comma punto 1),2),5) dello stesso D.P.R.
3. I soggetti che intendono svolgere lo stoccaggio provvisorio in azienda dei rifiuti tossici e nocivi sono tenuti all'autorizzazione all'esercizio ex articolo 6 lettera d) del D.P.R 915/82. Inoltre e' prevista l'approvazione del progetto ex articolo 3 bis della Legge 441/1987 nel caso in cui sono necessarie apposite opere per il rispetto delle disposizioni statali di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27/7/1984.
4. Gli impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi per i quali e' prevista l'approvazione del progetto di cui all'articolo 3 bis della Legge 441/1987 non sono sottoposti alle procedure di pronuncia della compatibilita' ambientale di cui alla legge 349/1986 e al D.P.C.M 377/1988.
5. Per le fasi di stoccaggio provvisorio in azienda in essere all'entrata in vigore della presente legge valgono le autorizzazioni rilasciate e le procedure e gli obblighi ai sensi della D.G.R.n. 95-1153 del 22 ottobre 1990.

Art. 31.
(Garanzie finanziarie)

1. Ferme restando le disposizioni gia' adottate, la Regione determina con deliberazione della Giunta regionale i criteri, le modalita', gli obblighi, i termini, le procedure per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attivita' di smaltimento dei rifiuti.
2. La Regione mediante i competenti uffici regionali mette in atto i necessari collegamenti con gli operatori del mondo assicurativo al fine di promuovere l'omogenizzazione dei criteri e il miglioramento delle condizioni assicurative.

Art. 32.
(Catasto dei rifiuti)

1. La Regione realizza il catasto dei rifiuti di cui all'articolo 3 della Legge 475/1988 e ne assicura l'armonizzazione con il catasto degli scarici idrici di cui alla Legge 319/1976 e con il catasto delle emissioni in atmosfera di cui al D.P.R 203/1988.
2. Gli obiettivi del catasto sono:
a) raccogliere e codificare i dati relativi alla produzione dei rifiuti e agli impianti di smaltimento ed organizzare in forma unitaria la gestione dei dati stessi;
b) garantire un adeguato flusso informativo in merito a tipologie, quantita' e provenienza dei rifiuti, anche al fine dell'aggiornamento del Piano regionale.
3. Per l'approfondimento dei problemi tecnici connessi alla realizzazione del catasto dei rifiuti, la Giunta regionale puo' avvalersi del contributo del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 36. Con i propri Enti strumentali, Societa' a partecipazione regionale e organismi specializzati la Giunta regionale puo' stipulare apposite convenzioni ai fini di definire le modalita' organizzative ed attuative.
4. Per i soggetti tenuti all'obbligo della comunicazione al catasto, ricadenti anche nell'ambito del regime autorizzativo di cui al D.P.R 915/82, l'invio della modulistica del catasto e, quando adottato, del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994 n. 70, risponde anche agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2 del D.P.R 915/82.
5. I soggetti esclusi dall'obbligo di comunicazione al catasto e ricadenti nel regime autorizzativo di cui al D.P.R 915/82 possono ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2 del D.P.R 915/82 anche compilando la modulistica citata al precedente comma 4.
6. La Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto dei rifiuti e dei risultati di indagini e ricerche, predispone con propria deliberazione criteri di dettaglio per definire l'assimilabilita' dei rifiuti speciali a quelli urbani ai fini della redazione dei regolamenti comunali e del conferimento o meno di detti rifiuti ai soggetti che gestiscono il pubblico servizio.

Art. 33.
(Osservatorio regionale dei rifiuti)

1. Ai sensi dell'articolo 6 lettera e) del D.P.R 915/82 e dell'articolo 3 comma 6 della Legge 475/88 e' istituito l'Osservatorio regionale su: la produzione, lo smaltimento e il riutilizzo dei rifiuti.
2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) assicurare periodicamente, anche su basi statistiche, il rilevamento e l'aggiornamento dei dati, sia attraverso il Catasto dei rifiuti, sia mediante ulteriori dati e informazioni esistenti o reperibili sul territorio, sia mediante studi e ricerche, sia mediante i dati disponibili presso l'Albo nazionale delle imprese di cui all'articolo 10 della legge 441/87, anche in relazione ai movimenti dei rifiuti sul territorio nazionale e all'importazione e all'esportazione;
b) assicurare l'elaborazione e l'utilizzo dei dati ai fini dell'aggiornamento del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e dell'attuazione della presente legge, ai fini di individuare strategie e interventi correttivi per l'organizzazione dello smaltimento e del riutilizzo, per indirizzare e coadiuvare le attivita' degli Enti e dei soggetti interessati alla produzione, allo smaltimento e al riutilizzo dei rifiuti;
c) consentire la divulgazione dei dati, anche mediante sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni, ai fini degli adempimenti nazionali e comunitari previsti dalla legislazione di settore e ai fini delle attivita' di informazione, sensibilizzazione e formazione in materia di rifiuti.
3. Con apposite deliberazioni della Giunta regionale sono determinate le modalita' di funzionamento e di organizzazione dell'Osservatorio anche in riferimento alle forme di collaborazione necessarie con Enti strumentali, Societa' a partecipazione regionale, organismi specializzati, Enti locali e soggetti operanti la produzione, lo smaltimento e il riutilizzo dei rifiuti e i servizi decentrati della Regione.

Titolo X. - Formazione, educazione, sensibilizzazione, studi e ricerche

Art. 34.
(Interventi regionali per la formazione, l'educazione e la sensibilizzazione)

1. La Regione, anche in collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori e con gli operatori della produzione e della distribuzione e del mondo del lavoro promuove attivita' educative, interventi di formazione, attivita' di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessita' esistenti sul territorio e con gli obiettivi di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione della produzione e del riutilizzo dei rifiuti stessi.
2. Ogni anno la Giunta regionale, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al primo comma nell'ambito del Programma di informazione ambientale individua le strategie, gli interventi, le attivita', le collaborazioni, gli eventuali contributi, le modalita', le procedure.

Art. 35.
(Studi e ricerche)

1. Per l'attuazione della presente legge nonche' per gli adempimenti regionali derivanti dall'attuazione delle norme nazionali e comunitarie, la Giunta regionale effettua studi e ricerche, qualora si rendano necessari, operando ai sensi delle norme in materia di incarichi e di consulenze e istituendo apposite borse di studio.

Titolo XI. - Comitato tecnico regionale

Art. 36.
(Comitato tecnico regionale)

1. Nel rispetto delle procedure di cui alla Legge regionale 18.2.1985, n. 10 e' istituito il Comitato tecnico regionale per lo smaltimento e il riutilizzo dei rifiuti.
2. Il Comitato tecnico e' presieduto dall'Assessore regionale all'Ambiente o suo delegato ed e' composto da nove esperti in materia di rifiuti, esterni all'amministrazione regionale, come di seguito specificati:
a) un avvocato esperto in materie giuridico-legali-amministrative;
b) un geologo;
c) un esperto in materie economico-finanziarie;
d) un chimico esperto in processi e rilevamenti ambientali;
e) un medico esperto in igiene ambientale;
f) un ingegnere esperto in impianti e metodologie di smaltimento dei rifiuti;
g) un ingegnere civile esperto in opere pubbliche;
h) un agronomo o agronomo forestale esperto in riutilizzo di biomasse;
i) un biologo o naturalista esperto nella gestione dei rifiuti.
3. Alle riunioni del Comitato tecnico regionale partecipano secondo le rispettive competenze i responsabili dei Servizi del Settore smaltimento rifiuti e risanamento atmosferico o i funzionari all'uopo delegati.
4. Funge da segretario del Comitato tecnico regionale un funzionario dell'Assessorato all'Ambiente.
5. La convocazione del Comitato tecnico regionale e' fatta dal Presidente.
6. I componenti esperti del Comitato tecnico regionale sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi e sono individuati prioritariamente nell'ambito di Istituti pubblici di ricerca e di Amministrazioni o Enti pubblici, sulla base della presentazione di idoneo curriculum professionale opportunamente documentato.
7. Il Comitato tecnico regionale costituisce in generale il supporto della Giunta regionale in relazione alle soluzioni dei problemi tecnici e giuridici in materia di smaltimento e di riutilizzo e in generale di gestione dei rifiuti, mediante la formulazione di proposte, nonche' mediante l'espressione di pareri.
8. La Giunta ove necessario e qualora lo ritenga opportuno adotta con proprio atto i pareri e le proposte del Comitato tecnico regionale.
9. L'attivita' del Comitato tecnico regionale si svolge mediante riunioni presso l'Assessorato all'ambiente con scadenza di norma mensile, nonche' mediante la formazione di gruppi di lavoro costituiti di volta in volta per specifiche esigenze ed i cui elaborati vengono esaminati ed approvati nelle riunioni ordinarie.
10. Il Comitato tecnico regionale, tramite alcuni componemti espressamente designati secondo le specifiche competenze di ciascuno, puo' effettuare sopralluoghi e visite di particolare interesse tecnologico. Ai componemti il Comitato tecnico regionale in visita o sopralluogo, come sopra specificati, spettano le indennita' di trasferta previste dall'articolo 3 della Legge regionale 2 luglio 1976 n. 33 e successive modifiche e integrazioni.
11. Per la validita' delle riunioni del Comitato tecnico regionale e' sufficiente la presenza di almeno un terzo degli esperti 12. Il diritto di voto su ciascun argomento spetta al Presidente o al suo delegato, agli esperti presenti e ai funzionari relatori.
13. In caso di parita' dei voti favorevoli e contrari prevale il voto del Presidente.
14. Ai componenti del Comitato tecnico regionale sono riconosciuti, per la partecipazione alle riunioni, i compensi di cui alla Legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
15. Ai medesimi componenti, per la redazione di elaborati scritti, spetta un'indennita' rapportata all'entita' del problema trattato, da valutare sulla base della tariffa oraria per vacazione prevista dall'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Torino, in ragione di non piu' di 60 ore per relazione.
16. Il Comitato tecnico regionale dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.
17. Il Comitato tecnico regionale scaduto e' prorogato fino alla nomina dei nuovi componenti.
18. A seguito dell'istituzine dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente A.R.P.A la Giunta regionale puo' ridefinire le attivita' di supporto svolte dal Comitato tecnico regionale.

Titolo XII. - Poteri sostitutivi e regime sanzionatorio

Art. 37.
(Poteri sostitutivi della Regione e della Provincia)

1. In base al dettato dell'articolo 48 della Legge 142/1990 la Regione se necessario esercita il potere sostitutivo.
2. La Regione in caso di inerzia delle Province, nell'esercizio delle attribuzioni e degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 28, invita le Province a provvedere; successivamente in caso di inadempienza sollecita ed infine, decorsi 120 giorni dal sollecito, provvede direttamente. La Regione esercita il potere sostituitivo anche qualora il Consiglio regionale non approvi il Programma provinciale di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti.
3. La Regione nel caso di inerzia dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, delle Aziende municipalizzate, delle Comunita' montane, dei Consorzi di Bacino, nell'attuazione degli obblighi di cui agli articoli n. 8, ,10, 11, 29 invita i soggetti competenti a provvedere; succcessivamente in caso di inadempienza sollecita e infine, decorsi 120 giorni dal sollecito, provvede direttamente o richiede alla Provincia di provveddere, in via sostitutiva.
4. Al fine dell'esercizio diretto del potere sostitutivo di cui ai precedenti commi la Giunta regionale, in seguito alla verifica della necessita' dell'esercizio del potere suddetto, invita il Comitato regionale di controllo a provvedere mediante la nomina di apposito Commissario ad acta come stabilito dall'articolo 48 della Legge 142/1990. Il Commissario ad acta, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, si avvale di un'Unita' di crisi costituita dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, dal Presidente della Provincia o suo delegato e, ove esistente, da un rappresentante del Soggetto inadempiente; il Commissario ad acta puo' richiedere al Prefetto la partecipazione all'Unita' di crisi.
5. I costi che la Regione o la Provincia sostiene per l'espletamento dei poteri sostitutivi compresi i costi per la realizzazione e la gestione dei servizi sono posti a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 38.
(Sistema sanzionatorio)

1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi successivi.
2. Ai produttori dei rifiuti che non ottemperano agli obblighi di conferimento separati di cui all'articolo 10 e di cui all'articolo 20 e' applicata la sanzione amministrativa da Lire 100 a L.1000 per Kg di rifiuto impropriamente conferito.
3. Ai produttori dei rifiuti che non effettuano il pagamento delle tariffe di smaltimento di cui all'articolo 11 e' applicata una sanzione amministrativa da Lire 4.000.000 a Lire 20.000.000.
4. Per le infrazioni alle disposizioni e prescrizioni della Giunta regionale di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative da Lire 5.000.000 a Lire 20.000.000.
5. Per i casi di violazione dei divieti di smaltimento di cui agli articoli 17, 18, 19, si applicano le sanzioni amministrative da Lire 5.000.000 a Lre 20.000.000.
6. Per altri casi di contravvenzione ai divieti di smaltimento previsti dalle disposizioni e prescrizioni regionali di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative da Lire 5.000.000 a Lire 20.000.000.
7. Per la mancata tenuta o presentazione dei documenti di cui all'articolo 30 si applicano le sanzioni amministrative da Lire 1.000.000 a Lire 10.000.000.
8. Per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 31 si applicano le sanzioni amministrative da Lire 2.000.000 a Lire 20.000.000.
9. Per i casi di violazione dei divieti di cui all'articolo 9 del D.P.R 915/82 si applicano le sanzioni amministrative da Lire 5.000.000 a Lire 20.000.000 se trattasi di rifiuti urbani, da Lire 8.000.000 a Lire 20.000.000 se trattasi di rifiuti speciali, da Lire 10.000.000 a Lire 20.000.000 se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.
10. Per i casi di violazione delle prescrizioni di cui all'approvazione del progetto ex articolo 3 bis della legge 441/87 e/o all'autorizzazione all'esercizio ex articolo 6 del D.P.R 915/82 si applicano le sanzioni amministrative da Lire 2.000.000 a Lire 20.000.000 se trattasi di rifiuti urbani o speciali e da Lire 8.000.000 a 20.000.000 se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.
11. L'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge e' di competenza delle Province competenti secondo le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
12. I proventi delle sanzioni amministrative sono incamerati dalle Province, le quali destinano il 50% degli stessi a copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge; il restante 50% dei proventi e' attribuito alla Regione per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge e per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 915/82, nonche' la realizzazione di studi e ricerche di settore e borse di studio.
13. La Giunta Regionale provvede ogni tre anni all'aggiornamento delle sanzioni previste ai commi precedenti sulla base dell'indice Istat del costo medio della vita.

Titolo XIII. - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 39.
(Norme finanziarie relative al bilancio regionale)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del bilancio 1995:
a) Cap. 15910 : L.2.850.000.000 in diminuzione;
b) Cap. 27170 : L.2.500.000.000.in diminuzione;
c) Cap. denominato: "Acquisto di beni e servizi per l'attuazione della legge regionale riguardante norme per lo smaltimento, il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti" L. 700.000.000 nuova istituzione;
d) Cap. 15240 nuova denominazione: "Istituzione di borse di studio per l'attuazione della legge regionale riguardante norme per lo smaltimento, il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti" Lire 250.000.000;
e) Cap. denominato: "Contributi per investimenti per il sistema integrato di smaltimento dei rifiuti" Lire 2.000.000.000 nuova istituzione;
f) Cap. denominato: "Contributi per la gestione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti" Lire 500.000.000 nuova istituzione;
g) Cap. denominato: "Contributi per investimenti per la riduzione e il riutilizzo dei rifiuti" Lire 500.000.000 nuova istituzione;
h) Cap. denominato: "Contributi per lo sviluppo della riduzione e del riutilizzo dei rifiuti" Lire 200.000.000 nuova istituzione:
i) Cap. denominato: "Oneri per l'assistenza tecnica regionale e il riconoscimento di qualita' nell'ambito del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti" Lire 500.000.000 nuova istituzione;
l) Cap. denominato: "Fondo regionale per l'espletamento dei poteri sostitutivi regionali mediante i proventi derivanti dai Consorzi di Comuni, dalle Comunita' montane, dai Comuni, dai Consorzi di Bacino" nuova istituzione;
m) Cap. denominato: "Introiti delle somme dovute da parte dei Consorzi di Comuni, delle Comunita' montane dei Comuni, dei Consorzi di Bacino, dalle Province, per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali" nuova istituzione;
n) Cap. denominato: "Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti mediante i proventi derivanti dalle sanzioni della legge recante norme per lo smaltimento, il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti" nuova istituzione;
o) Cap. denominato: "Introiti delle sanzioni della legge recante norme per lo smaltimento, il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti" nuova istituzione;
p) Cap. 15620 nuova denominazione: "Concorso nelle spese sostenute dalle Province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di smaltimento dei rifiuti e delegate dalla Legge recante norme per lo smaltimento, il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti". Lire 1.000.000.000.

Art. 40.
(Occupazione temporanea dei terreni per interventi di studio dei progetti degli impianti)

1. Per gli accessi ai fondi privati, al fine di compiere i necessari rilievi, sondaggi, prospezioni e misurazioni, gli Enti pubblici e gli altri soggetti presentatori di progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti, da approvarsi ai sensi dell'articolo 3 bis della Legge 441/1987, si avvalgono delle procedure per l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 7 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 41.
(Contributi a favore dei Comuni e della Provincia)

1. I soggetti gestori di impianti di innocuizzazione e di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali fatta esclusione per i rifiuti inerti, tossici e nocivi, nonche' i gestori di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi per conto terzi, sono tenuti a corrispondere fin dal momento dell'attivazione se nuovi impianti e dall'entrata in vigore della presente legge se impianti esistenti, al Comune sede dell'impianto di innocuizzazione e di eliminazione o di discarica un contributo minimo annuo di lire 2 e al Comune sede dell'impianto di stoccaggio provvisorio un contributo minimo annuo di L. 1, per ogni chilogrammo di rifiuti in entrata agli impianti rispettivamente innocuizzati, eliminati, collocati in discarica o stoccati nell'anno precedente.
2. I Comuni destinano le somme introitate di cui al comma 1:
a) alla realizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento ai servizi di raccolta differenziata;
b) alla conservazione e al risanamento ambientale, con particolare riferimento a quegli interventi mirati ad assicurare la tutela igienico-sanitaria del territorio e la bonifica delle aree inquinate da rifiuti;
c) alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente nonche' per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria;
d) alla difesa del territorio dagli inquinamenti, con costruzione di opere igieniche di interesse locale quali ad esempio fognature ed impianti di depurazione delle acque;
e) alla difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, alla tutela e valorizzazione dell'acqua destinata al consumo umano;
f) alla integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di opere archeologiche, storiche, architettoniche ed artistiche esistenti sul territorio;
g) alla acquisizione di aree degradate da utilizzare per il rimboschimento e la forestazione, nonche' per la realizzazione di parchi e giardini e manutenzione degli stessi;
h) alla costruzione di argini e ripari contro fiumi, torrenti e canali al fine di preservare il territorio dalle inondazioni;
i) ad interventi finalizzti al risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
3. I soggetti gestori di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali fatta esclusione per i rifiuti inerti, tossici e nocivi, sono tenuti a corrispondere fin dal momento dell'attivazione se nuove discariche e dall'entrata in vigore della presente legge se discariche esistenti, alla Provincia ove ha sede la discarica, un contributo minimo annuo di Lire 2 per ogni chilogrammo di rifiuti collocati in discarica nell'anno precedente.
4. La Provincia destina le somme introitate di cui al comma 3 alla realizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento alla realizzazione delle Strutture di servizio, degli Impianti tecnologici e delle Discariche di cui al sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo di cui al Titolo III.
5. La Giunta regionale puo' incrementare la misura dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 3 in relazione alle diverse esigenze territoriali. La misura dei contributi di cui ai precedenti commmi 1 e 3 e' comunque sottoposta ogni tre anni a rivalutazione secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

Art. 42.
(Termini e modalita' di adeguamento)

1. Fatti salvi termini piu' restrittivi stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, i soggetti responsabili degli adempimenti di cui all'articolo 8 ottemperano entro i seguenti termini:
a) all'obbligo di convenzionamento e di costituzione del Consorzio di Bacino: entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge;
b) alla realizzazione e/o gestione dei servizi: entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I Comuni e/o i produttori dei rifiuti sono tenuti ad adempiere agli obblighi di conferimenti separati di cui all'articolo 10 entro i termini stabiliti nei criteri tecnici di cui al comma 2 del medesimo articolo e/o entro i termini stabiliti nell'art.20.
3. Fatti salvi termini piu' restrittivi stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, i termini per l'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 11 sono fissati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le Province esercitano le attribuzioni di cui agli articoli 4 e 28 a partire dal 180. giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge ad eccezione delle competenze di cui al comma 8 e 9 dell'articolo 28 che sono esercitate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le Province esercitano le funzioni autorizzative di cui al comma 10 dell'articolo 28 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ad eccezione delle funzioni di diffida, sospensione, revoca e rinnovo previste dal succitato comma 10 dell' articolo 28 che sono esercitate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I Comuni esercitano le deleghe di cui all'articolo 29 a partire dal 180. giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 43.
(Organizzazione degli uffici regionali)

1. In relazione alle nuove attribuzioni alla Regione di cui alla presente legge, ai sensi dell'articolo 2, 7. comma della Legge regionale 42 dell'8 settembre 1986 al Settore smaltimento rifiuti e risanamento atmosferico oltre alle attivita' gia' previste dall'Allegato 1 punto 1.29 della succitata Legge regionale 42/1986 competono:
a) le attivita' di coordinamento degli Enti locali ai fini dell'organizzazione e realizzazione dei servizi di smaltimento;
b) le attivita' di promozione dei sistemi integrati di smaltimento e di riutilizzo;
c) le attivita' di assistenza tecnica agli Enti locali.
2. Ai fini della gestione delle nuove competenze del Settore smaltimento rifiuti la Regione, secondo le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 della legge 42/1986, provvede alla modificazione delle attivita' dei servizi regionali e la modifica o l'eventuale istituzione di unita' operative organiche.

Art. 44.
(Trasferimento di personale da Enti locali)

1. Per favorire l'esercizio delle attribuzioni della presente legge puo' disporsi a titolo di trasferimento l'assegnazione di personale regionale o di altri Enti pubblici presso le singole Province d'intesa con le medesime nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 45.
(Abrogazione di norme regionali)

1. La legge regionale 46/1975 ed il relativo Piano orientativo sono abrogati.
2. La legge regionale 28/1979 e' abrogata.
3. La legge regionale 31/1979 e' abrogata.
4. La legge regionale 23/1981 e' abrogata.
5. La legge regionale 18/1986 e' abrogata.
6. La Legge regionale 9/1988 e' abrogata.
7. La legge regionale 39/1989 e' abrogata.

Allegato

Art. 2. Obiettivi e contenuti del Piano regionale e dei Programmi provinciali pag. 1 Art. 3. Formazione, durata, aggiornamento ed efficacia del Piano regionale e dei programmi provinciali pag. 3 Titolo II. Attribuzioni alle Province Art. 4. Attribuzioni alle Province pag 5 Titolo III. Realizzazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane Art. 5. Principi tecnico-organizzativi-impiantistici pag. 6 Art. 6. Definizione territoriale del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo pag. 8 Art. 7. Servizi di Area e di Bacino pag. 8 Art. 8. Organizzazione delle attivita' di Area e di Bacino pag. 9 Art. 9. Affidamento a terzi dei servizi pag. 11 Art.10. Conferimenti separati pag. 11 Art.11. Sistema tariffario pag. 12 Art.12. Contributi per la realizzazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo pag. 14 Art.13. Assistenza tecnica regionale pag. 14 Titolo IV. Rifiuti speciali e tossici e nocivi da attivita' produttive, commerciali e di servizi Art.14. Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi pag. 15 Titolo V. Rifiuti speciali di origine sanitaria Art.15. Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti speciali di origine sanitaria pag. 17 Titolo VI. Rifiuti speciali inerti Art.16. Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti pag. 18 Titolo VII. Disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti nel solo ambito regionale Art.17. Smaltimento dei rifiuti nell'ambito del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti urbani, speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane pag. 19 Art.18. Smaltimento dei rifiuti nell'ambito dei sistemi integrati di smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi pag. 20 Art.19. Norme relative agli scarichi indiretti sul suolo pag. 20 Titolo VIII. Misure per il riutilizzo e per la riduzione dei rifiuti Art.20. Programmazione e promozione della riduzione e del riutilizzo dei rifiuti pag. 21 Art.21. Norme integrative sui residui destinati al riutilizzo pag. 22 Art.22. Produzione ed utilizzo del compost pag. 23 Art.23. Utilizzazione in agricoltura e altre forme di impiego dei fanghi di depurazione e di altri rifiuti a matrice organica pag. 24 Art.24. Utilizzo energetico dei materiali derivati dai rifiuti pag. 24 Art.25. Incentivi alle associazioni di volontariato e alle cooperative pag. 25 Art.26. Attivita' ed impianti sperimentali pag. 25 Titolo IX. Procedure amministrative Art.27. Approvazione dei progetti ed autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento soggetti a procedure di impatto ambientale pag. 26 Art.28. Deleghe alle Province pag. 27 Art.29. Deleghe ai Comuni pag. 29 Art.30. Documenti per le fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali e tossici e nocivi pag. 29 Art.31. Garanzie finanziarie pag. 30 Art.32. Catasto dei rifiuti pag. 30 Art.33. Osservatorio regionale dei rifiuti pag. 31 Titolo X. Formazione, educazione, sensibilizzazione, studi e ricerche Art.34. Interventi regionali per la formazione, l'educazione e la sensibilizzazione pag. 32 Art.35. Studi e ricerche pag. 33 Titolo XII. Comitato tecnico regionale Art.36. Comitato tecnico regionale pag. 33 Titolo XII. Poteri sostitutivi e regime sanzionatorio Art.37. Poteri sostitutivi della Regione e della Provincia.pag. 35 Art.38. Sistema sanzionatorio pag. 36 Titolo XIII. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali Art.39. Norme finanziarie pag. 38 Art.40. Occupazione temporanea dei terreni per interventi di studio dei progetti degli impianti pag. 40 Art.41. Contributi a favore dei Comuni pag. 40 Art.42. Termini e modalita' di adeguamento pag. 41 Art.43. Organizzazione degli uffici regionali pag. 42 Art.44. Trasferimento di personale da Enti locali pag. 43 Art.45. Abrogazione di norme regionali pag. 43.