Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 11 aprile 1995, n. 55.

Integrazioni della L.R. 15 aprile 1985, n. 31, relative alle caratteristiche tecnico edilizie e igienico sanitarie dei rifugi alpini e rifugi escursionistici.

(B.U. 19 aprile 1995, n. 16)

Art. 1
All. A.

Art. 1.

1. All'articolo 7 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31
"Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e' aggiunto il seguente comma: "I rifugi alpini e i rifugi escursionistici devono inoltre possedere le caratteristiche tecnico edilizie e igienico sanitarie indicate nell'allegato B della presente legge. Qualora il rispetto di tali requisiti comporti per i rifugi esistenti interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle prescrizioni dell'allegato B deve essere realizzato entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

Allegato A.


Allegato B: Disposizioni tecnico edilizie ed igienico sanitarie sui rifugi alpini e rifugi escursionistici

1 - Generalita'
Per l'applicazione delle disposizioni tecnico edilizie e igienico sanitarie i rifugi alpini e i rifugi escursionistici, in uniformita' alla normativa per la prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994, sono classificati nel seguente modo:
Bivacchi, ricoveri, locali invernali posti nei rifugi, punti di appoggio - strutture aperte senza attrezzature.
Rifugi A (Rifugi escursionistici) - raggiungibili con strada rotabile.
Rifugi B (Rifugi alpini) - raggiungibili con mezzo meccanico di risalita esclusa sciovia.
Rifugi C (Rifugi alpini) - rifugi non compresi nelle precedenti categorie, con dislivello di accesso rispetto il fondo valle inferiore a metri 800.
RIfugi D (Rifugi alpini) - come rifugi C, ma con dislivello di accesso compreso tra 800 e 1.400 metri rispetto al fondo valle.
Rifugi E (Rifugi alpini) - come rifugi C, ma con dislivello di accesso superiore a 1.400 metri dal fondo valle. In fase di valutazione dell'idoneita' tecnica e igienico sanitaria dei rifugi si deve inoltre tener conto delle seguenti variabili: - capienza massima del rifugio (< 25 p.l.; tra 25 e 50 p.l.; > 50 p.l.) ivi compresi gli ospiti fissi; - modalita' di apertura (annuale, stagionale, solo fine settimana); - attivita' di preparazione cibi (no - solo ospiti - anche per fluttuanti). Le disposizioni tecniche relative al punto 2 (Parametri edilizi) e al punto 3 (Parametri ricettivi) sono da applicarsi limitatamente ai rifugi tipo B, C, D, E (rifugi alpini). Le disposizioni tecniche di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 sono da applicarsi per tutte le tipologie di rifugi, sia alpini che escursionistici. I criteri per quanto riguarda la dotazione idrica, il sistema di scarichi, i rifiuti, l'aerazione interna e la ristorazione sono validi sia per rifugi esistenti che per nuovi. I parametri relativi al dimensionamento interno della struttura sono vincolanti solo per gli edifici nuovi o soggetti ad interventi di ristrutturazione integrale.
La presente normativa non si applica ai bivacchi fissi, ricoveri, locali invernali posti nei rifugi e punti di appoggio.
2 - Parametri edilizi - ( applicabili limitatamente ai rifugi alpini tipo B, C, D, E)
Altezza media minima di metri 2,40 riducibile a metri 2,20 nei rifugi di tipo C, D, E. Per i rifugi alpini preesistenti puo' essere ammessa un'altezza minima comunque non inferiore a metri 2,00. In caso di piani mansardati sottotetto, nei locali a soffitto inclinato e' ammessa un'altezza media non inferiore a metri 1,80, assicurando comunque le cubature minime sottoriportate.
Cubatura minima pro capite nelle stanze pari a mc. 4 solo in presenza di adeguato ricambio d'aria, pari almeno a 3 ricambi orari conseguiti mediante ventilazione naturale (a parete e/o con l'ausilio di canne); il ricambio d'aria non e' soggetto a deroghe. Associato divieto di fumare e di riscaldamento in locali dormitorio.
Aperture finestrate non inferiori a 1/15 della superficie di pianta. Ammessi doppi serramenti o serramenti a doppi vetri solo in presenza di presa di espulsione di aria, direttamente comunicante con l'esterno, con partenza dalle parti piu' alte del locale. Presa di ingresso aria fredda in basso nei locali a piano terra nelle strutture nuove, in corrispondenza della zona di riscaldamento, dotata di serranda per chiusure di necessita' (tormenta, chiusura invernale). Servizi igienici: 1 ogni 20 ospiti (derogabili fino a 1 ogni 25 per i rifugi preesistenti), con turca e lavandino con specchio. Obbligo di aperture finestrate e divieto di riscaldamento con stufe a gas. E' ammesso che il lavandino con specchio sia installato immediatamente all'esterno dei wc. La superficie di pianta dei locali wc deve essere pari almeno a mq. 1,20 in caso di presenza di sola turca e a mq. 2,00 in caso di presenza di turca e lavandino. I servizi igienici devono essere piastrellati su pavimenti e pareti fino a metri 1,50; per le pareti sono ammessi anche altri materiali facilmente lavabili e disinfettabili. La porta deve essere dotata di molla di chiusura automatica ed i servizi devono essere disimpegnati adeguatamente rispetto ai locali soggiorno, cucina e camere. Docce: 1 ogni 30 ospiti nei rifugi B e 1 ogni 50 ospiti nei rifugi C. 1 lavello lavabiancheria ogni 50 ospiti, anche esterno, per rifugi B e C.
3 - Parametri ricettivi (applicabili limitatamente ai rifugi alpini tipo B, C, D, E)
Dotazione di materassi obbligatoria. Dotazione di 2 coperte per posto letto. Dotazione di coprimaterassi e federe monouso o sistemi equivalenti (sacco-lenzuolo, di cui e' possibile sia la dotazione personale da parte degli utenti, che la messa a disposizione da parte del gestore). Dotazione di materiale di consumo (carta igienica, sapone in dispenser, asciugamani di carta monouso). Dotazione di materiale di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde, ecc.), telefono o attrezzatura per chiamata d'urgenza; disponibilita' di set di pronto intervento per i morsi da vipera, con esclusione della somministrazione di siero, che puo' essere somministrato solo sotto diretto controllo medico. Il Soccorso Alpino e' tenuto all'individuazione di rifugi in cui collocare altre particolari attrezzature sanitarie di emergenza, garantendone il mantenimento in condizioni di costante efficienza.
4 - Ristorazione
Nei rifugi B, C, D, E l'attivita' di ristorazione e' limitata ad alimenti conservabili nella struttura, con divieto di preparazione e somministrazione di salse o altri prodotti a base di uova, formaggi freschi, latte pastorizzato, latticini, di pasticceria e paste fresche. E' vietata la fornitura, l'utilizzazione e la somministrazione di prodotti congelati o surgelati.
Dotazione strutturale per sola preparazione panini (nei casi in cui vi sia distinzione tra zona cucina e zona bar). Spazio dedicato alla preparazione panini, riparato dal pubblico, su piano rivestito in materiale perfettamente lavabile ed impermeabile (inox, marmo), con pareti adiacenti rivestite in piastrelle o altro materiale equivalente. Pavimento lavabile. Lavello con acqua calda e fredda con comando a leva. Locale servizi igienici con wc e lavello con comando non manuale per il personale, dispenser di sapone e asciugamani monouso (anche in uso promiscuo per l'utenza). Posateria dedicata a ciascun tipo di alimento (rosso per salumi, bianco per formaggi, ecc.). Frigorifero di supporto con separazione tra formaggi, salumi e altri alimenti erogabili.
Dotazione strutturale per cucina
Superficie minima mq. 8.
Locale servizi igienici con wc e lavello con comando non manuale per il personale, dispenser di sapone e asciugamani monouso (anche in uso promiscuo con l'utenza). Frigorifero con separazione tra formaggi, salumi, e altri alimenti erogabili (2 oltre i 100 p.l.). Pavimento e pareti fino a metri 1,50 in piastrelle su pareti attrezzate. Doppio lavello con acqua calda e fredda con comando a leva a piede (2 oltre i 100 p.l., uno per zona sporco e una per zona preparazione). Separazione, anche nell'ambito dello stesso locale, zona preparazione da zona sporco e da zona cottura. Zona preparazione con piani di lavoro rivestiti in inox, posateria dedicata alla zona e per ciascun tipo di alimento. Zona cottura con sistema di evacuazione fumi, posateria dedicata.
5 - Dotazione idrica
Acqua potabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 per rifugi A, rifornita da sorgenti, acquedotti; in linea diretta. Ammessa clorazione automatica in tal caso con serbatoio inox di accumulo coibentato. In caso di rifornimento di acqua superficiale, procedure di classificazione e trattamento secondo vigenti normative. Una fontanella all'esterno. Nei rifugi B acqua potabile ai sensi D.P.R. 236/1988, come sopra; se non e' potabile per motivi microbiologici ed e' impossibile clorazione automatica (carenza energia elettrica, apertura non annuale o stagionale), ammesso l'uso a fini domestici di lavaggio e cottura, ma obbligo di clorazione manuale secondo clororichiesta o, meglio rifornimento di acqua minerale per uso potabile. Nei rifugi C, D, E acqua potabile ai sensi D.P.R. 236/1988, come sopra: oltre ai sistemi di clorazione, sopra specificati, puo' essere ammesso nei rifugi di piccole dimensioni sotto i 50 p.l. l'utilizzazione di trattamento con raggi UV, purche' non seguito da cisterne o vasche di raccolta (trattamento in linea). In casi anomali di rifornimento, oltre ai sistemi di disinfezione, si valutano caso per caso le seguenti casistiche e procedure: acque piovane: uso di cisterne veneziane realizzate con norme di buona tecnica e materiali idonei ad uso alimentare. Ammesse sempre che sia dimostrata la conformita' anche in via chimica al D.P.R. 236/1988; acque di fusione: sedimentazione e verifica della conformita' anche in via chimica al D.P.R. 236/1988; da acque superficiali (laghi alpini): attesa l'impossibilita' di procedere alla classificazione, verifica analitica. Garantire in ogni caso il controllo dei parametri microbiologici mediante disinfezione, ma se non conforme sotto il profilo chimico, non idonea; da acque superficiali (torrenti): come sopra, con aggiunta obbligatoria di sedimentazione e paratia di chiusura. Si ricorda che in particolari situazioni (rifugi sotto i 25 p.l. , apertura nei fine settimana, in presenza di parametri microbiologici e tossici nella norma; eccesso di ferro entro 1 mg/l), il ricorso all'art. 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 puo' essere utilmente perseguito nei rifugi C, D, E in ogni caso va pero' effettuata la predisposizione degli impianti di trattamento. Quando si applichi detta norma, ogni punto di erogazione deve essere dotato di cartello specificante che l'acqua non e' stata dichiarata potabile. Vi deve comunque essere una o piu' fontanelle esterne, inserita nella rete di approvvigionamento del rifugio, con le medesime regole. Accertamenti analitici obbligatori ogni anno (mesi tardo-primaverili).
6 - Scarichi liquidi
Appartenenti alla Classe A-a legge regionale 26 marzo 1990, n. 13; obbligo di domanda di autorizzazione allo scarico al Comune ex l.r. 13/90 e legge regionale 17 novembre 1993, n. 48.
La rete di scarico deve essere dimensionata sui seguenti parametri: carico idraulico 100 lt/die per ospite nei rifugi di tipo A e 50 lt/die per ospite negli altri; carico organico specifico 70 gr BOD5/ospite per giorno. A questi parametri vanno aggiunti, a seconda degli afflussi giornalieri, un carico idraulico specifico pari a 30 lt/persona ed un carico organico pari a 20 gr/persona, dimezzati se la tipologia di afflusso non e' relativa all'intero arco giornaliero. Non e' ammesso lo scarico incontrollato, ad eccezione delle sole acque meteoriche o di acque captate ma non utilizzate (troppo pieno dei serbatoi). Deve essere attuata la raccolta differenziata degli oli esausti vegetali nei rifugi A (se non allacciati a pubblica fognatura) e B; nei rifugi C, D, E e' ammesso l'uso di sgrassatori nella rete di scarico della cucina.
Trattamento
Predisposizione di sistemi di trattamento conformi alle vigenti normative, con obbligo di impianti a ossidazione totale per rifugi A. Valutabili alternative equivalenti o migliorative (ad esempio: trattamento mediante digestione aerobica o anaerobica riscaldata).
Smaltimento
In ordine di preferenza si elencano le seguenti possibilita' operative: ammesso in corpi idrici con portata presente in ogni periodo dell'anno, se a valle non vi sono sorgenti per uso idrico-potabile a ridosso dello stesso corpo idrico. Obbligo di cartelli indicatori di divieto di bere e la motivazione in corrispondenza di incroci del corpo idrico con il sentiero; previa indagine geologica, ammessa la subirrigazione, se non interessante sorgenti di acqua ad uso idrico-potabile, in funzione del carico idraulico e della natura del suolo. E' possibile realizzare la subirrigazione mediante riporti, e con opportune modalita' anche in terreni declivi. Se vi e' la presenza di impulvi o colatoi, e' preferibile la soluzione con drenaggio. E' consentita la separazione delle reti di scarico in due o piu' parti, oppure delle reti di smaltimento (anche mediante opportuni partitori); previa indagine geologica, pozzi perdenti: limitati ai rifugi di capienza inferiore a 50 p.l., ad utilizzo stagionale o quale misura aggiuntiva in caso di insufficiente spazio per la subirrigazione; stoccaggio in vasche stagne di capienza adeguata, trasportabili a valle anche con mezzi aerei nel rispetto delle vigenti procedure autorizzative; in tal caso non e' necessaria la fase di trattamento. Il trasporto con mezzi aerei e' esentato dalle procedure autorizzative previste dalla legge regionale 22 giugno 1979, n. 31.
7 - Rifiuti solidi
Divieto di abbandono o gettito. Per rifugi A e B obbligo di raccolta anche all'esterno e conferimento a valle. Per i rifugi C, D ed E, conferimento a valle, tramite gli ospiti e gli addetti; i rifiuti costituiti da materiale monouso combustibile, esclusi gli oggetti in materiale plastico, possono essere inceneriti in loco con apposita attrezzatura. Per i rifiuti ingombranti di attivita' gestionale, comunque conferimento a valle.