Disegno di legge regionale, n. 5609.
Integrazioni della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, relative
alle caratteristiche tecnico edilizie e igienico sanitarie dei
rifugi alpini e rifugi escursionistici. 1. All'articolo 7 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31
"Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e' aggiunto il
seguente comma: "I rifugi alpini e i rifugi escursionistici devono
inoltre possedere le caratteristiche tecnico edilizie e igienico
sanitarie indicate nell'allegato B della presente legge. Qualora il
rispetto di tali requisiti comporti per i rifugi esistenti
interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria,
l'adeguamento alle prescrizioni dell'allegato B deve essere
realizzato entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge". Allegato B.
DISPOSIZIONI TECNICO-EDILIZIE ED IGIENICO-SANITARIE
SUI RIFUGI ALPINI E RIFUGI ESCURSIONISTICI
1 - GENERALITA'
Per l'applicazione delle disposizioni tecnico edilizie e
igienico-sanitarie i rifugi alpini e i rifugi escursionistici, in
uniformita' alla normativa per la prevenzione incendi di cui al D.M.
9.4.1994, sono classificati nel seguente modo:
BIVACCHI, RICOVERI, LOCALI INVERNALI POSTI NEI RIFUGI, PUNTI DI
APPOGGIO - strutture aperte senza attrezzature;
RIFUGI A (Rifugi escursionistici) - raggiungibili con strada
rotabile;
RIFUGI B (Rifugi alpini) - raggiungibili con mezzo meccanico di
risalita esclusa sciovia;
RIFUGI C (Rifugi alpini) - rifugi non compresi nelle precedenti
categorie, con dislivello di accesso rispetto il fondo valle
inferiore a metri 800;
RIFUGI D (Rifugi alpini) - come rifugi C, ma con dislivello di
accesso compreso tra 800 e 1400 metri rispetto al fondo valle;
RIFUGI E (Rifugi alpini) - come rifugi C, ma con dislivello di
accesso superiore a 1400 metri dal fondo valle. In fase di
valutazione dell'idoneita' tecnica e igienico-sanitaria dei rifugi si
deve inoltre tener conto delle seguenti variabili: - capienza
massima del rifugio (< 25 p.l.; tra 25 e 50 p.l.; > 50 p.l.) ivi
compresi gli ospiti fissi; - modalita' di apertura (annuale,
stagionale, soli fine settimana); - attivita' di preparazione cibi
(no - solo ospiti - anche per fluttuanti). Le disposizioni tecniche
relative al punto 2 (parametri edilizi) e al punto 3 (Parametri
ricettivi) sono da applicarsi limitatamente ai rifugi tipo
B-C-D-E,(rifugi alpini). Le disposizioni tecniche di cui ai punti
4-5-6- e 7 sono da applicarsi per tutte le tipologie di rifugi, sia
alpini che escursionistici. I criteri per quanto riguarda la
dotazione idrica, il sistema di scarichi, i rifiuti, l'aerazione
interna e la ristorazione sono validi sia per rifugi esistenti che
per nuovi. I parametri relativi al dimensionamento interno della
struttura sono vincolanti solo per gli edifici nuovi o soggetti ad
interventi di ristrutturazione integrale.
All. B.
La presente normativa non si applica ai bivacchi fissi, ricoveri,
locali invernali posti nei rifugi e punti di appoggio.
2 - PARAMETRI EDILIZI - ( applicabili limitatamente ai rifugi alpini
tipo B-C-D-E)
Altezza media minima di mt. 2,40 riducibile a mt. 2,20 nei rifugi di
tipo C-D-E. Per i rifugi alpini preesistenti puo' essere ammessa
un'altezza minima comunque non inferiore a metri 2.00. In caso di
piani mansardati sottotetto, nei locali a soffitto inclinato e'
ammessa un'altezza media non inferiore a metri 1.80, assicurando
comunque le cubature minime sottoriportate.
Cubatura minima pro-capite nelle stanze pari a Mc. 4 solo in
presenza di adeguato ricambio d'aria, pari almeno a 3 ricambi orari
conseguiti mediante ventilazione naturale (a parete e/o con
l'ausilio di canne); il ricambio d'aria non e' soggetto a deroghe.
Associato divieto di fumare e di riscaldamento in locali dormitorio.
Aperture finestrate non inferiori a 1/15 della superficie di pianta.
Ammessi doppi serramenti o serramenti a doppi vetri solo in presenza
di presa di espulsione di aria, direttamente comunicante con
l'esterno, con partenza dalle parti piu' alte del locale. Presa di
ingresso aria fredda in basso nei locali a piano terra nelle
strutture nuove, in corrispondenza della zona di riscaldamento,
dotata di serranda per chiusure di necessita' (tormenta, chiusura
invernale). Servizi igienici: 1 ogni 20 ospiti (derogabili fino a 1
ogni 25 per i rifugi preesistenti), con turca e lavandino con
specchio. Obbligo di aperture finestrate e divieto di riscaldamento
con stufe a gas. E' ammesso che il lavandino con specchio sia
installato immediatamente all'esterno dei WC. La superficie di
pianta dei locali wc. deve essere pari almeno a mq. 1,20 in caso di
presenza di sola turca e a mq. 2,00 in caso di presenza di turca e
lavandino. I servizi igienici devono essere piastrellati su
pavimenti e pareti fino a mt. 1,50; per le pareti sono ammessi anche
altri materiali facilmente lavabili e disinfettabili. La porta deve
essere dotata di molla di chiusura automatica ed i servizi devono
essere disimpegnati adeguatamente rispetto ai locali soggiorno,
cucina e camere. Docce: 1 ogni 30 ospiti nei rifugi B e 1 ogni 50
ospiti nei rifugi C. 1 lavello lavabiancheria ogni 50 ospiti, anche
esterno, per rifugi B e C.
3 - PARAMETRI RECETTIVI (applicabili limitatamente ai rifugi alpini
tipo B-C-D-E)
Dotazione di materassi obbligatoria. Dotazione di 2 coperte per
posto letto. Dotazione di coprimaterassi e federe monouso o sistemi
equivalenti (sacco-lenzuolo, di cui e' possibile sia la dotazione
personale da parte degli utenti, che la messa a disposizione da
parte del gestore). Dotazione di materiale di consumo (carta
igienica, sapone in dispenser, asciugamani di carta monouso).
Dotazione di materiale di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso,
barelle, slitte, corde, etc.), telefono o attrezzatura per chiamata
d'urgenza; disponibilita' di set di pronto intervento per i morsi da
vipera, con esclusione della somministrazione di siero, che puo'
essere somministrato solo sotto diretto controllo medico. Il
Soccorso Alpino e' tenuto all'individuazione di rifugi in cui
collocare altre particolari attrezzature sanitarie di emergenza,
garantendone il mantenimento in condizioni di costante efficienza.
4 - RISTORAZIONE
Nei rifugi B-C-D-E l'attivita' di ristorazione e' limitata ad alimenti
conservabili nella struttura, con divieto di preparazione e
somministrazione di salse o altri prodotti a base di uova, formaggi
freschi, latte pastorizzato, latticini, di pasticceria e paste
frasche. E' vietata la fornitura, l'utilizzazione e la
somministrazione di prodotti congelati o surgelati.
DOTAZIONE STRUTTURALE PER SOLA PREPARAZIONE PANINI (nei casi in cui
vi sia distinzione tra zona cucina e zona bar). Spazio dedicato alla
preparazione panini, riparato dal pubblico, su piano rivestito in
materiale perfettamente lavabile ed impermeabile (inox, marmo), con
pareti adiacenti rivestite in piastrelle o altro materiale
equivalente. Pavimento lavabile. Lavello con acqua calda e fredda
con comando a leva. Locale servizi igienici con WC e lavello con
comando non manuale per il personale, dispenser di sapone e
asciugamani monouso (anche in uso promiscuo per l'utenza). Posateria
dedicata a ciascun tipo di alimento (rosso per salumi, bianco per
formaggi, etc.). Frigorifero di supporto con separazione tra
formaggi, salumi e altri alimenti erogabili.
DOTAZIONE STRUTTURALE PER CUCINA
Superficie minima mq. 8.
Locale servizi igienici con WC e lavello con comando non manuale per
il personale, dispenser di sapone e asciugamani monouso (anche in
uso promiscuo con l'utenza). Frigorifero con separazione tra
formaggi, salumi, e altri alimenti erogabili (2 oltre i 100 p.l.).
Pavimento e pareti fino a mt. 1.500 in piastrelle su pareti
attrezzate. Doppio lavello con acqua calda e fredda con comando a
leva a piede (2 oltre i 100 p.l., uno per zona sporco e una per zona
preparazione). Separazione, anche nell'ambito dello stesso locale,
zona preparazione da zona sporco e da zona cottura. Zona
preparazione con piani di lavoro rivestiti in inox, posateria
dedicata alla zona e per ciascun tipo di alimento. Zona cottura con
sistema di evacuazione fumi, posateria dedicata.
5 - DOTAZIONE IDRICA
Acqua potabile ai sensi D.P.R. 236/88 per rifugi A, rifornita da
sorgenti, acquedotti; in linea diretta. Ammessa clorazione
automatica in tal caso con serbatoio inox di accumulo coibentato. In
caso di rifornimento di acqua superficiale, procedure di
classificazione e trattamento secondo vigenti normative. 1
fontanella all'esterno. Nei rifugi B acqua potabile ai sensi DPR
236/88, come sopra; se non e' potabile per motivi microbiologici ed e'
impossibile clorazione automatica (carenza energia elettrica,
apertura non annuale o stagionale), ammesso l'uso a fini domestici
di lavaggio e cottura, ma obbligo di clorazione manuale secondo
clororichiesta o, meglio rifornimento di acqua minerale per uso
potabile. Nei rifugi C-D-E- acqua potabile ai sensi D.P.R. 236/88,
come sopra: Oltre ai sistemi di clorazione, sopra specificati, puo'
essere ammesso nei rifugi di piccole dimensioni sotto i 50 p.l.
l'utilizzazione di trattamento con raggi UV, purche' non seguito da
cisterne o vasche di raccolta (trattamento in linea). In casi
anomali di rifornimento, oltre ai sistemi di disinfezione, si
valutano caso per caso le seguenti casistiche e procedure: acque
piovane: uso di cisterne veneziane realizzate con norme di buona
tecnica e materiali idonei ad uso alimentare. Ammesse sempre che sia
dimostrata la conformita' anche in via chimica al D.P.R. 236/88;
acque di fusione: sedimentazione e verifica della conformita' anche
in via chimica al DPR 236/88; da acque superficiali (laghi alpini):
attesa l'impossibilita' di procedere alla classificazione, verifica
analitica. Garantire in ogni caso il controllo dei parametri
microbiologici mediante disinfezione, ma se non conforme sotto il
profilo chimico, non idonea; da acque superficiali (torrenti): come
sopra, con aggiunta obbligatoria di sedimentazione e paratia di
chiusura. Si ricorda che in particolari situazioni (rifugi sotto i
25 p.l. , apertura nei fine settimana, in presenza di parametri
microbiologici e tossici nella norma; eccesso di ferro entro 1
mg/l), il ricorso al 3.O comma art. 29 DPR 327/80 puo' essere
utilmente perseguito nei rifugi C-D-E- in ogni caso va pero'
effettuata la predisposizione degli impianti di trattamento. Quando
si applichi detta norma, ogni punto di erogazione deve essere dotato
di cartello specificante che l'acqua non e' stata dichiarata
potabile. Vi deve comunque essere una o piu' fontanelle esterna,
inserita nella rete di approvvigionamento del rifugio, con le
medesime regole.
Accertamenti analitici obbligatori ogni anno (mesi
tardo-primaverili).
6 - SCARICHI LIQUIDI
Appartenenti alla Classe A-a L.R. 13/90; obbligo di domanda di
autorizzazione allo scarico al Comune ex L.R. 13/90 e 48/93.
La rete di scarico deve essere dimensionata sui seguenti parametri:
carico idraulico 100 lt/die per ospite nei rifugi di tipo A e 50
lt/ospite negli altri; carico organico specifico 70 gr BOD5/ospitex
giorno. A questi parametri vanno aggiunti, a seconda degli afflussi
giornalieri, un carico idraulico specifico pari a 30 lt/persona ed
una carico organico pari a 20 gr/persona, dimezzati se la tipologia
di afflusso non e' relativa all'intero arco giornaliero. Non e'
ammesso lo scarico incontrollato, ad eccezione delle sole acque
meteoriche o di acque captate ma non utilizzate (troppo pieno dei
serbatoi). Deve essere attuata la raccolta differenziata degli oli
esausti vegetali nei rifugi A (se non allacciati a pubblica
fognatura)-B; nei rifugi C-D-E- e' ammesso l'uso di sgrassatori nella
rete di scarico della cucina.
TRATTAMENTO
Predisposizione di sistemi di trattamento conformi alle vigenti
normative, con obbligo di impianti a ossidazione totale per rifugi
A. Valutabili alternative equivalenti o migliorative (ad esempio:
trattamento mediante digestione aerobica o anaerobica riscaldata).
SMALTIMENTO
In ordine di preferenza si elencano le seguenti possibilita'
operative: ammesso in corpi idrici con portata presente in ogni
periodo dell'anno, se a valle non vi sono sorgenti per uso
idrico-potabile a ridosso dello stesso corpo idrico. Obbligo di
cartelli indicatori di divieto di bere e la motivazione in
corrispondenza di incroci del corpo idrico con il sentiero; previa
indagine geologica, ammessa la subirrigazione, se non interessante
sorgenti di acqua ad uso idrico-potabile, in funzione del carico
idraulico e della natura del suolo. E' possibile realizzare la
subirrigazione mediante riporti, e con opportune modalita' anche in
terreni declivi. Se vi e' la presenza di impulvi o colatoi, e'
preferibile la soluzione con drenaggio. E' consentita la separazione
delle reti di scarico in due o piu' parti, oppure delle reti di
smaltimento (anche mediante opportuni partitori); previa indagine
geologica, pozzi perdenti: limitati ai rifugi di capienza inferiore
a 50 p.l., ad utilizzo stagionale o quale misura aggiuntiva in caso
di insufficiente spazio per la subirrigazione; stoccaggio in vasche
stagne di capienza adeguata, trasportabili a valle anche con mezzi
aerei nel rispetto delle vigenti procedure autorizzative; in tal
caso non e' necessaria la fase di trattamento. Il trasporto con mezzi
aerei e' esentato dalle procedure autorizzative previste dalla L.R.
31/79.
7 - RIFIUTI SOLIDI
Divieto di abbandono o gettito. Per rifugi A e B obbligo di raccolta
anche all'esterno e conferimento a valle. Per i rifugi C-D ed E,
conferimento a valle, tramite gli ospiti e gli addetti; i rifiuti
costituiti da materiale monouso combustibile, esclusi gli oggetti in
materiale plastico, possono essere inceneriti in loco con apposita
attrezzatura. Per i rifiuti ingombranti di attivita' gestionale,
comunque conferimento a valle.