Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 3 aprile 1995, n. 49.

Modificazioni alla L.R. 2 dicembre 1992, n. 51: 'Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali '.

(B.U. 12 aprile 1995, n. 15)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 e' modificato come segue: al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase, "ovvero in merito alla possibilita' di assumere, per gli effetti di cui al comma 6, i referendum eventualmente gia' effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione"; al termine del comma 6 viene aggiunta la seguente frase, "ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 5".

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 e' modificato come segue: al termine del comma 4 viene aggiunta la seguente frase, "ovvero in merito alla possibilita' di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente gia' effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione"; al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase, "ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4".

Art. 3.

1. L'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 e' modificato come segue: al termine del comma 4 viene aggiunta la seguente frase, "ovvero in merito alla possibilita' di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente gia' effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione"; al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase, "ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4".