Disegno di legge regionale, n. 5612.
Modificazioni alla legge regionale 2 dicembre 1992 n. 51:
'Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e
fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali'. 1. L'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1992 n. 51 e'
modificato come segue: al termine del comma 5 viene aggiunta la
seguente frase: "Ovvero in merito alla possibilita' di assumere, per
gli effetti di cui al comma 6, i referendum eventualmente gia'
effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90,
secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti
al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione"; al
termine del comma 6 viene aggiunta la seguente frase: "Ovvero della
delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai
Comuni come richiamati al comma 5". 1. L'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 1992 n. 51 e'
modificato come segue: al termine del comma 4 viene aggiunta la
seguente frase: "Ovvero in merito alla possibilita' di assumere, per
gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente gia'
effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90,
secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti
al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione"; al
termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase: "Ovvero della
delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai
Comuni come richiamati al comma 4". 1. L'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992 n. 51 e'
modificato come segue: al termine del comma 4 viene aggiunta la
seguente frase: "Ovvero in merito alla possibilita' di assumere, per
gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente gia'
effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90,
secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti
al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione"; al
termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase: "Ovvero della
delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai
Comuni come richiamati al comma 4".