Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 28 marzo 1995, n. 46.

Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 5 aprile 1995, n. 14)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
All. A.

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonche' a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
2. Le norme contenute negli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applicano anche agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4 della legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1986, n. 899.
3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
b) di servizio e cioe' quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
c) di proprieta' degli Enti pubblici previdenziali, purche' non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.
4. Sono altresi' esclusi gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, purche' gli stessi siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica.
5. Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo della Giunta Regionale:
a) gli alloggi che per modalita' di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata quali comunita' alloggio terapeutiche o assistenziali, o che per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;
b) gli alloggi di proprieta' degli Enti pubblici non economici che non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e che siano destinati a soddisfare fasce di redditi superiori a quelli per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
6. I presenti criteri si applicano anche alle assegnazioni delle case parcheggio non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

Art. 2.
(Requisiti per l'accesso)

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati e' ammesso soltanto se tale diritto e' riconosciuto, in condizioni di reciprocita', da convenzioni o trattati internazionali; e' ammesso altresi' il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente alla data di presentazione della domanda;
b) residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali e' ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) non titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione su uno o piu' immobili ubicati in qualsiasi localita', la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui e' ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attivita' economiche;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprieta' immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso. Il reddito e' riferito alla famiglia-tipo di due componenti. Il reddito delle famiglie con un diverso numero di componenti e' ragguagliato sulla base della tabella A di equivalenza, allegata alla presente legge, tenuto conto che i figli a carico per i quali e' operata la deduzione del reddito ai sensi dell'articolo 21 della legge 457/1978, corrispondono, ai presenti fini, a 0,5 unita'. Per le famiglie di nuova formazione, come definite all'articolo 10, comma 1, lettera g), n. 2, il reddito annuo complessivo e' costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
g) non titolarita' da parte di alcun componente il nucleo familiare di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;
h) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
2. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalita', ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalita' programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianita' di residenza.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare.
4. I requisiti di cui al comma 1 devono permanere al momento dell'assegnazione nonche', successivamente, in costanza di rapporto, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera e) per il quale il limite di reddito e' moltiplicato per due.
5. L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi il doppio del limite di reddito stabilito per l'assegnazione.
6. L'Ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 5, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone di cui all'articolo 19, comma 2.

Art. 3.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) il reddito annuo complessivo e' quello imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attivita' lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennita', pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili;
b) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresi' parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purche' la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinita', qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due anni e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorieta' sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi;
c) per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria finalita' non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature;
d) per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall'articolo 3, quarto comma, del decreto legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, e comunque non inferiore a otto metri quadrati;
e) per essere qualificato occupante abusivo occorre il previo accertamento giudiziale pronunziato almeno in primo grado.

Art. 4.
(Ente legittimato all'emissione del bando)

1. Le assegnazioni che, a norma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono di competenza dei Comuni, devono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti territoriali definiti dalla Regione. La Giunta Regionale puo' autorizzare l'emanazione di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati.
2. I bandi sono emessi con cadenza biennale dai Comuni o dai loro Consorzi, con facolta' di delega alle Agenzie territoriali per la casa (ATC) competenti per territorio e rimborso dei costi sostenuti dall'ATC delegata.
3. L'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili nel territorio di Comuni che non hanno adempiuto al disposto di cui al comma 2, avviene attingendo alle graduatorie formate su bandi emessi da altri Comuni, nel cui ambito territoriale il Comune inadempiente e' compreso; anche in tal caso si applica la riserva di assegnazione ai residenti di cui all'articolo 5, comma 3.
4. Le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai Comuni alle ATC, con rimborso dei costi sostenuti dall'ATC delegata.

Art. 5.
(Ambito territoriale del bando)

1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge il territorio regionale e' suddiviso negli ambiti territoriali definiti dalla legge Regionale 9 luglio 1976, n. 41, o loro aggregazioni individuate dalla Giunta Regionale.
2. La Giunta Regionale, in presenza di Consorzi di Comuni costituiti per l'emissione di bandi di assegnazione, puo' individuare ambiti territoriali diversi.
3. Tutti i cittadini residenti o che prestano la loro attivita' lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2, possono concorrere all'assegnazione di almeno il 50 per cento degli alloggi disponibili in detto ambito territoriale, mentre la quota restante e' riservata ai residenti nei singoli Comuni in cui gli alloggi si rendono disponibili; nel caso di alloggi assoggettati ad interventi di recupero, la quota riservata ai residenti nel Comune in cui sono localizzati gli alloggi puo' essere elevata al 100 per cento.

Art. 6.
(Forme di pubblicita')

1. Il bando di concorso e' pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'Albo Pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune o dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, nonche' nelle sedi delle ATC competenti per territorio, in luogo aperto al pubblico.
2. Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani emigrati all'estero, i Comuni trasmettono copia del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero, nelle forme previste dal Ministero competente.
3. Della pubblicazione dei bandi e' data inoltre notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 7.
(Contenuti del bando)

1. Il bando deve indicare:
a) i Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nel quale si trovano gli alloggi da assegnare;
b) la localizzazione di interventi costruttivi speciali per i quali siano previste diverse modalita' di assegnazione degli alloggi;
c) i requisiti di carattere generale prescritti dall'articolo 2 nonche' gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti nei programmi di intervento;
d) le norme per la determinazione del canone di locazione;
e) il termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, ed il luogo di presentazione della domanda;
f) i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero.
2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda e' prorogato di trenta giorni.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera f), nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati con deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 maggio 1985, il bando puo' prevedere che alla domanda non sia allegata la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. In tal caso il Comune redige un elenco pubblico ordinato per punteggi sulla base di quanto dichiarato in domanda e, seguendone l'ordine, chiede la documentazione a comprova ad un numero di richiedenti uguale alle assegnazioni da effettuare piu' ad un congruo numero di riserve.

Art. 8.
(Istruttoria delle domande)

1. In applicazione del disposto dell'articolo 95 del D.P.R. 616/1977, all'istruttoria delle domande pervenute a ciascun Comune provvedono gli uffici del Comune stesso.
2. A tal fine i Comuni possono avvalersi degli organi dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti locali e richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti e' prorogato di ulteriori trenta giorni.
3. Le domande con la documentazione acquisita sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla Commissione di cui all'articolo 9 per la formazione della graduatoria. La scadenza prevista dal comma 2 per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 200 mila abitanti puo' essere prorogata di sessanta giorni.
4. Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, della ATC territorialmente competente.
5. Nel caso di inadempienza la Giunta Regionale impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione della graduatoria.
6. Al fine di acquisire piu' ampi elementi di giudizio in base ai quali la Regione possa programmare gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, la Giunta Regionale provvede ad impartire disposizioni ai Comuni e alle ATC per la raccolta delle informazioni contenute nei moduli di domanda.

Art. 9.
(Commissioni preposte alle graduatorie)

1. La graduatoria e' predisposta da un organo collegiale di nomina regionale con competenza territoriale determinata dalla Regione stessa. La Commissione e' istituita presso l'ATC competente per territorio. L'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza della Commissione viene definita in relazione all'entita' della domanda al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva di assegnazione non superino gli undici mesi dalla emanazione del bando. Tale obiettivo puo' altresi' essere garantito per le aree metropolitane, con la formazione di piu' Commissioni nominate dalla Regione.
2. La Commissione e' composta da:
a) un Magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente;
b) due rappresentanti degli Enti locali designati dalla Sezione Regionale dell'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) su proposta dei Comuni dell'ambito territoriale, con la presenza delle minoranze;
c) un rappresentante della Regione;
d) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative su base nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
e) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari piu' rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
f) un rappresentante dell'Ente gestore nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare.
3. La Giunta Regionale provvede alla nomina dei membri effettivi di cui al comma 2, nonche' dei membri supplenti, che devono essere designati dai medesimi Enti e Organizzazioni contestualmente ai componenti effettivi la Commissione.
4. La Commissione puo' regolarmente funzionare quando sono nominati almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute.
5. La Commissione elegge nel proprio seno il Vice Presidente.
6. Per la validita' delle deliberazioni e' sufficiente la partecipazione di meta' piu' uno dei componenti la Commissione. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
7. Il Presidente e gli altri componenti designati durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
8. La Segreteria e' formata da dipendenti dell'ATC. Tra essi la Commissione sceglie il Segretario.
9. Ai componenti della Commissione viene attribuito un compenso pari a quello determinato per i membri dei Consigli di Amministrazione di ciascuna ATC. La copertura di spesa e' assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia residenziale sovvenzionata ed i relativi oneri sono a carico di ciascuna ATC.

Art. 10.
(Punteggi da attribuire ai concorrenti)

1. Ai concorrenti sono riconosciuti i seguenti punteggi, in relazione alle condizioni sociali, economiche ed abitative alla data di pubblicazione del bando:
a) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili: punti 4;
b) richiedenti che abitano con il nucleo familiare:
1) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, sia considerato scadente ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392: punti 1;
2) in alloggio privo di servizio igienico completo composto di WC, lavabo, doccia o vasca: punti 2;
3) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie: punti 3;
c) richiedenti che abitano con il nucleo familiare in alloggio sovraffollato:
1) due persone a vano abitabile: punti 1;
2) oltre due persone a vano abitabile: punti 2;
3) oltre tre persone a vano abitabile: punti 3;
d) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due anni in uno stesso alloggio con altro o piu' nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unita':
1) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1;
2) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2;
e) richiedenti il cui reddito, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), risulti non superiore al:
1) 70 per cento del limite di assegnazione: punti 1;
2) 50 per cento del limite di assegnazione: punti 2;
3) 30 per cento del limite di assegnazione: punti 3;
f) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio:
1) in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: punti 2;
2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilita' o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'Autorita' competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 4;
3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto:
3.1) se la sentenza e' motivata da morosita': punti 1;
3.2) in tutti gli altri casi: punti 2;
4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto:
4.1) se la sentenza e' motivata da morosita': punti 2;
4.2) in tutti gli altri casi: punti 4;
g) richiedenti che appartengono alle seguenti categorie:
1) hanno superato il sessantesimo anno di eta', non svolgono alcuna attivita' lavorativa, vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, eventualmente anche con un minore o maggiorenne a carico: punti 2;
2) richiedenti che:
2.1) contraggono matrimonio entro la data di scadenza del bando: punti 1;
2.2) hanno contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando: punti 2;
3) richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili:
3.1) con percentuale di invalidita' compresa fra l'80 per cento ed il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834: punti 3;
3.2) con percentuale di invalidita' compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III, IV e V categoria di cui al D.P.R. 834/1981: punti 2;
4) lavoratori dipendenti emigrati all'estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2;
5) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attivita' lavorativa: punti 2;
h) nuclei familiari composti da cinque o piu' persone: punti 1.
2. La condizione del biennio di cui al comma 1, lettere a) e d), non e' richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamita', di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorita' competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica.
3. I punteggi connessi allo sfratto per morosita' di cui al comma 1, lettera f), nn. 3) e 4), sono riconoscibili soltanto se alla documentazione e' allegata l'attestazione del Comune di residenza che si tratta di morosita' incolpevole.
4. Le certificazioni attestanti le condizioni di cui al comma 1, lettera g), n. 3, devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidita' e sono rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia:
a) per gli invalidi civili dalla Unita' Sanitaria Locale (USL);
b) per gli invalidi del lavoro dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
c) per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere.
5. Gli appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettera g), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali cosi' formate sono valide ai fini della assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento. Tali assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di cui all'articolo 13 ad eccezione di quelle di cui alla lettera g), n. 5.
6. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera, nonche' i punteggi previsti alle lettere a) e b). Nel caso di punteggi tra loro non cumulabili si tiene conto del punteggio maggiore.

Art. 11.
(Formazione delle graduatorie)

1. La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria. Detta scadenza puo' essere prorogata di trenta giorni per gli ambiti con popolazione superiore ai 200 mila abitanti.
2. Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.
3. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonche' dei modi e dei termini per l'opposizione, e' pubblicata ed affissa per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni nell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi e nella sede dell'ATC in un luogo aperto al pubblico.
4. Ai lavoratori emigrati all'estero e' data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.
5. Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione, che provvede in merito, sulla base dei documenti gia' acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
7. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissato.
8. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualita' di ufficiale rogante tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
9. La graduatoria e' pubblicata con le stesse formalita' stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
10. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.
11. In caso di ricorso alle procedure di bando di cui all'articolo 7, comma 3, le assegnazioni possono avvenire soltanto a favore di soggetti che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a quello minimo assunto dal Comune per la richiesta della documentazione a comprova di quanto dichiarato in domanda. Al fine di assicurare un numero adeguato di posizioni utili per l'assegnazione, puo' procedersi a successive integrazioni della graduatoria, secondo le stesse modalita' indicate ai commi precedenti.

Art. 12.
(Accertamento dei requisiti)

1. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed Enti a cio' abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.
2. In particolare, l'accertamento del reddito avviene tramite presentazione da parte del richiedente di copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente il bando di concorso per ogni componente il nucleo familiare che svolga attivita' lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.
3. In ogni caso il concorrente deve fare attestare sul retro dello stato di famiglia l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio o presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di ciascuno dei componenti il nucleo familiare.
4. L'eventuale mancanza di reddito deve essere documentata da certificazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro attestante lo stato di disoccupazione e, qualora sussistano le condizioni, da apposita dichiarazione dello stato di indigenza rilasciata dagli Uffici Assistenza del Comune di residenza.
5. L'assenza di documentazione che comprovi lo stato di indigenza comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria, qualora l'interessato non presenti la documentazione entro il termine stabilito dagli organi di cui al comma 1.
6. Nel caso in cui le Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli Enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari per gli opportuni accertamenti tale documentazione, dandone comunicazione all'interessato.
7. In pendenza di tali accertamenti i concorrenti sono comunque collocati in graduatoria, fermo restando che, dopo le risultanze dell'accertamento, la loro posizione in graduatoria potra' essere modificata.
8. Per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni o documentazioni risultate false o avvenute in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima si applica quanto previsto all'articolo 28.

Art. 13.
(Riserve)

1. I Comuni sono autorizzati ad assegnare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unita' superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 11, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamita', sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unita' abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine o ad altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni.
2. Tutte le quote di riserva previste dalle vigenti disposizioni debbono essere contenute nel predetto 25 per cento di alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito.
3. Al fine di assicurare alle forze dell'ordine la possibilita' di richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i Comuni informano la Prefettura in merito ai bandi emessi ed al numero di alloggi che, nell'ambito della riserva di cui al comma 1, possono essere destinati alle forze dell'ordine; tale riserva speciale deve essere prevista in misura comunque non inferiore al 5 per cento degli alloggi di cui si prevede l'assegnazione. Qualora entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione la Prefettura non abbia segnalato l'interesse ad accedere alla riserva speciale, la stessa non e' piu' operante.
4. A norma dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1, la Giunta Regionale puo' riservare, anche su proposta dei Comuni interessati, una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica non superiore al 10 per cento dell'aliquota prevista al comma 1, a favore degli emigrati che ne facciano richiesta entro tre anni dalla data del rientro e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.
5. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti all'articolo 2.
6. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia gia' assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.
7. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 9 previa istruttoria dei Comuni interessati.
8. Qualora, in presenza delle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, sussistano condizioni di particolare urgenza il Comune puo' procedere, anche in deroga ai commi 5 e 6, ma nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni.
9. Ogni altra forma di riserva al di fuori di quelle previste dal presente articolo deve essere determinata da leggi regionali, fatte salve diverse disposizioni stabilite da leggi nazionali.

Art. 14.
(Ente competente alle assegnazioni)

1. All'assegnazione degli alloggi provvede il Comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati, con atto deliberativo assunto nelle forme previste dalla legislazione vigente. Qualora il Comune non provveda all'assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, per tutto il tempo eccedente e' tenuto a corrispondere all'Ente gestore il corrispettivo delle quote a), b), c) e d), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non introitate.
2. Dell'avvenuta assegnazione il Comune da' notizia agli aventi diritto con lettera raccomandata, nella quale deve essere indicato il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.
3. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, e' compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.
4. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona delegata. In caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio entro i termini stabiliti dal Comune, il Sindaco comunica all'assegnatario con lettera raccomandata che puo' fornire giustificazione, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documentazioni.
5. Qualora non sia documentato il grave impedimento alla presentazione o scelta dell'alloggio, il Sindaco pronuncia la decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 29.
6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione del loro nucleo familiare. In tal caso essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validita' della stessa.
7. Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, devono presentarsi nella sede dell'Ente gestore nel giorno indicato dallo stesso con lettera raccomandata, per la sottoscrizione della convenzione di assegnazione.
8. In caso di mancata stipula della convenzione di assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato, l'assegnatario decade dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 29.
9. Non puo' essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.
10. La Giunta Regionale, su motivata e documentata richiesta congiunta dell'Ente gestore e del Comune nel quale e' ubicato l'alloggio, puo' autorizzare la deroga alla norma di cui al comma 9.
11. La Giunta Regionale, su documentata richiesta congiunta del Comune in cui sono ubicati gli alloggi e dell'ATC competente per territorio, in cui si attesti l'impossibilita' di assegnazione a soggetti aventi titolo, puo' autorizzare l'esclusione temporanea di alloggi di edilizia residenziale pubblica dall'applicazione delle norme della presente legge. In tal caso l'intero gettito dei canoni di locazione determinati ai sensi del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, al netto delle spese riconosciute all'Ente gestore, e' versato in Gestione Speciale come definita all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Art. 15.
(Successione nella domanda e nella convenzione)

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, gli succedono nella domanda o nella assegnazione o nella convenzione relativa alla assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 1, lettera b), dell'articolo 3 e secondo l'ordine ivi indicato.
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, di cessazione della convivenza more uxorio, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione uniformandosi alla decisione del giudice o alla volonta' delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal Tribunale.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di cessazione della stabile convivenza come causa di successione nell'assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.
4. Qualora l'assegnatario, titolare del contratto di locazione da almeno cinque anni, chieda la risoluzione dello stesso per il trasferimento della residenza in altro alloggio o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura, possono subentrare nella convenzione nel seguente ordine: il coniuge, gli ascendenti in linea retta di I grado, i discendenti in linea retta di I grado e, in caso di loro premorienza, i congiunti dei discendenti in linea retta di I grado e i discendenti in linea retta di II grado.
L'aspirante assegnatario deve presentare domanda di voltura della convenzione nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario e deve risultare stabilmente residente nell'alloggio da almeno tre anni.
5. Nei casi previsti ai commi 1, 2, 3 e 4 l'Ente gestore verifica, al momento della successione nell'assegnazione o della richiesta di voltura della convenzione, che il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare siano in possesso dei requisiti prescritti dal comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), dell'articolo 2 e che il nuovo nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo non superiore a quello indicato al comma 1, lettera e), dell'articolo 29.

Art. 16.
(Cambi alloggi)

1. Ai fini delle eliminazioni delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonche' di disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore predispone programmi di mobilita' dell'utenza attraverso il cambio di alloggi di risulta, previa verifica dello stato d'uso e di affollamento del patrimonio ed attivando forme di partecipazione e di informazione dell'utenza medesima.
2. Per raggiungere gli scopi di cui al comma 1, l'Ente gestore, d'intesa con il Comune, puo' altresi' utilizzare un'aliquota non superiore al 10 per cento degli alloggi di nuova costruzione.
3. L'Ente gestore provvede a sostituire l'aliquota di alloggi di nuova costruzione di cui al comma 2 con un corrispondente numero di alloggi di risulta, al fine di non sottrarre disponibilita' ai partecipanti ai bandi generali.
4. Il programma di mobilita' e' comunicato agli interessati, i quali, nei trenta giorni successivi, possono presentare opposizione al Presidente dell'ATC che decide entro sessanta giorni.
5. Qualora gli interessati rifiutino la mobilita' obbligatoria, anche dopo l'eventuale rigetto dell'opposizione presentata al Presidente dell'ATC, sono collocati d'ufficio nella fascia di canone piu' elevata.
6. Per soddisfare le esigenze di cui sopra sono comunque consentiti cambi consensuali, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
7. L'Ente gestore puo' altresi' concedere su richiesta dell'assegnatario cambi di alloggi per avvicinamento al posto di lavoro, motivi di salute o altre gravi e comprovate esigenze.
8. Il cambio e' assentito o disposto dall'Ente gestore, previa verifica dell'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.
9. La gestione della mobilita' dell'utenza e' disciplinata da apposito Regolamento predisposto dall'Ente gestore.

Art. 17.
(Canone di locazione)

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1 e' diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, nonche' a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi.
2. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo degli stessi.
3. I componenti del nucleo familiare sono obbligati, in solido con l'assegnatario, a corrispondere quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

Art. 18.
(Determinazione del canone oggettivo di locazione)

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1 e' determinato in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 392/1978, nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.
2. Alle autorimesse singole ed ai posti macchina in autorimesse di uso comune e' applicato, con contratto separato rispetto a quello dell'alloggio, un canone determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore.
3. Il canone di locazione determinato ai sensi del comma 1 si applica anche nei Comuni di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 392/1978. Ad essi viene attribuito il coefficiente demografico di 0,80 ed il coefficiente di ubicazione di cui all'articolo 18, primo comma, lettera b), della legge 392/1978.
4. Qualora si sia proceduto ad integrale ristrutturazione dell'edificio, ai fini della determinazione del canone dei singoli alloggi che lo costituiscono, l'anno di costruzione e' quello di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
5. Il costo di costruzione, in carenza di specifico provvedimento statale, e' aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale con riferimento all'indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

Art. 19.
(Applicazione del canone di locazione)

1. Il canone di locazione, determinato ai sensi dell'articolo 18, e' applicato nelle seguenti misure, in relazione alla fascia in cui si colloca il reddito del nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e):
a) 75 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo inferiore al limite di assegnazione. Il canone, per i nuclei fruenti di soli redditi da lavoro dipendente o pensione, non puo' eccedere l'8 per cento del reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); qualora gli stessi redditi siano inferiori a due pensioni minime Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) il canone non puo' eccedere il 6 per cento del reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). In ogni caso il canone non puo' essere inferiore al trenta per cento del canone di riferimento;
b) 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso tra il limite di assegnazione e lo stesso limite incrementato del 50 per cento;
c) 130 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso tra il limite superiore della lettera b) ed il limite di decadenza di cui all'articolo 29, comma 1, lettera e).
2. Per tutto il tempo intercorrente tra la pronuncia della decadenza ed il rilascio dell'immobile, e' applicato un corrispettivo di concessione d'uso pari a due volte l'equo canone.
3. Le spese di registrazione della convenzione di locazione sono ripartite in parti uguali tra l'assegnatario e l'Ente gestore.

Art. 20.
(Collocazione nelle fasce di reddito)

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo 19 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati.
2. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza ha effetto, ai fini della determinazione del relativo canone di locazione, dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I dati relativi alle condizioni reddituali dei nuclei familiari degli assegnatari, con conseguente verifica ed eventuale variazione delle fasce di reddito e dei canoni di cui all'articolo 19, sono rilevati contestualmente agli aggiornamenti, da effettuare con frequenza almeno biennale, delle anagrafi della utenza e del patrimonio.
4. La collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e l'applicazione del relativo canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata effettuata l'indagine reddituale.
5. L'assegnatario ha in ogni caso diritto, su specifica e documentata richiesta, di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore e' disposta dall'Ente gestore con decorrenza dall'anno successivo alla richiesta.
6. Qualora l'assegnatario non produca, entro i termini stabiliti dall'Ente gestore, la documentazione richiesta o presenti una documentazione incompleta si applica il canone di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 19.
7. L'assegnatario di cui al comma 6 viene collocato nella fascia di competenza, qualora produca la documentazione richiesta, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della documentazione stessa.
8. Qualora l'assegnatario produca una documentazione da cui risulti un reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, l'Ente gestore ha l'obbligo di trasmettere agli Uffici Finanziari, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione, dandone comunicazione all'interessato. In pendenza di tale accertamento, all'assegnatario e' applicato il canone di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 19.
9. Qualora gli Uffici Finanziari accertino in capo all'assegnatario un reddito inferiore a quello previsto per l'applicazione del canone di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 19, la riduzione del canone con i relativi conguagli decorre dalla data di applicazione dello stesso.

Art. 21.
(Fondo sociale)

1. E' istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari percettori di redditi da pensione minima e sociale appartenenti alla fascia di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 19.
2. L'utilizzo del fondo sociale e' esteso anche ai casi contemplati all'articolo 31.
3. La Giunta Regionale determina le modalita', le forme di costituzione ed il funzionamento del fondo sociale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, come modificato dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 8.

Art. 22.
(Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi)

1. Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nella presente legge.
2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recupero, la convenzione di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

Art. 23.
(Struttura organizzativa dell'autogestione)

1. L'assemblea degli assegnatari e' regolata dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 392/1978.
2. L'assemblea nomina un rappresentante degli assegnatari, in qualita' di Amministratore, e il comitato di gestione, approva i bilanci e delibera quanto occorre per la gestione.
3. L'assemblea dell'autogestione e' convocata dall'Amministrazione almeno una volta all'anno.
4. L'Amministratore esegue le delibere dell'assemblea, esige i crediti, paga i debiti e rappresenta l'autogestione in giudizio.
5. Il funzionamento delle autogestioni, con particolare riguardo ai rapporti tra gli assegnatari e l'Ente gestore, e tra gli assegnatari, e' disciplinato da apposito Regolamento predisposto dall'Ente gestore, sentite le organizzazioni dell'utenza.
6. Il Regolamento e' soggetto al controllo ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 11/1993.

Art. 24.
(Assistenza all'autogestione)

1. L'Ente gestore presta assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale alle autogestioni, in particolare nella fase della loro costituzione, convoca l'assemblea quando l'Amministratore non provvede, e puo' utilizzare per le necessita' di amministrazione fondi provenienti sia dalla quota b) dell'articolo 19 del D.P.R. 1035/1972, sia da altre disponibilita' di bilancio, sia da appositi finanziamenti della Regione.
2. L'Ente gestore puo' essere surrogato nei diritti verso gli assegnatari debitori, con atto dell'Amministratore, qualora siano stati esperiti inutilmente gli atti di esazione.
3. L'Ente gestore richiede alla Regione ed al Comune gli interventi di competenza per gli indigenti.

Art. 25.
(Misura del canone)

1. Gli assegnatari degli stabili dei quali sia stata autorizzata l'autogestione sono tenuti a versare all'Ente gestore il canone nella misura prevista dalla presente legge, detratte le quote riferentesi ai servizi autogestiti.
2. Negli stabili, assegnati in locazione o con patto di futura vendita, nei quali non e' attuata l'autogestione il canone deve comprendere il costo relativo ai servizi a rimborso, come indicato al punto 3, secondo comma, della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 142/c in data 27 febbraio 1986.
3. E' facolta' dell'Ente gestore, sulla base di apposito Regolamento definito d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari, di estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30 per cento.
4. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dalla convenzione di locazione.
5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'Ente.

Art. 26.
(Sospensione dell'autogestione)

1. La sospensione dell'autogestione puo' essere richiesta, ove ricorrano gravi motivi, con deliberazione dell'assemblea degli assegnatari. L'Ente gestore delibera in merito alla richiesta nei sessanta giorni successivi all'adozione della deliberazione dell'assemblea.
2. L'Ente gestore, in caso di particolari e motivate esigenze, puo' deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione o di sospendere la prosecuzione della stessa per il tempo necessario a far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

Art. 27.
(Alloggi in amministrazione condominiale)

1. E' fatto divieto agli Enti gestori di continuare o di assumere l'amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprieta'. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprieta' o in locazione con patto di futura vendita l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, fatta eccezione per quelle relative al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto.
2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalita' di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'Amministratore.

Art. 28.
(Annullamento dell'assegnazione)

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente, nei seguenti casi:
a) per non permanenza dei requisiti previsti all'articolo 2 accertata prima della stipula della convenzione o prima della consegna dell'alloggio, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 2, fino al limite previsto per la decadenza di cui all'articolo 29, comma 1, lettera e);
b) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
c) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune trasmette alla Commissione di cui all'articolo 9 le risultanze degli accertamenti effettuati, dandone contemporanea comunicazione all'ATC o ad altro Ente gestore, che sospende la stipula della convenzione o la consegna dell'alloggio nel caso di cui al comma 1, lettera a).
3. La Commissione di cui all'articolo 9, dopo aver comunicato al richiedente con lettera raccomandata le risultanze degli accertamenti compiuti dal Comune e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, esprime il proprio parere sull'annullamento dell'assegnazione.
4. I termini di cui al comma 3 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.
5. Il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione sentita la Commissione di cui all'articolo 9, il cui parere e' obbligatorio e vincolante.
6. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto della convenzione. L'ordinanza del Sindaco, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
7. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo e compete al medesimo darne esecuzione.

Art. 29.
(Decadenza)

1. Il Sindaco dispone con proprio provvedimento la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, nei confronti di chi:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi. In tal caso nei confronti del cedente viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, determinata dalla Giunta Comunale;
b) abbia trasferito altrove la propria residenza o abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Ente gestore, o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'articolo 2, comma 1, salvo quanto indicato alla lettera e) del presente comma;
e) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza, pari al doppio del limite di reddito previsto per l'assegnazione;
f) non effettui la scelta dell'alloggio o non stipuli la convenzione di assegnazione ai sensi dell'articolo 14.
2. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ricevono dall'Ente gestore preavviso che la decadenza verra' dichiarata dopo due accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.
3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati viene applicato il canone di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, ad eccezione del caso di trasferimento della residenza da parte dell'assegnatario, ove la decadenza e' pronunciata d'ufficio ed ha decorrenza immediata.
5. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto della convenzione.
6. Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
7. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo e compete al medesimo darne esecuzione.

Art. 30.
(Occupanti senza titolo)

1. L'Ente gestore dispone, con provvedimento del proprio legale rappresentante, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.
2. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio.
3. Il provvedimento dell'Ente gestore, che deve contenere per l'occupante senza titolo un termine per il rilascio non superiore a trenta giorni, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del Codice di Procedura Civile, titolo esecutivo nei confronti di chi occupa l'alloggio.
4. Nei confronti di chi fruisce di un alloggio ceduto il termine di cui al comma 3 non deve essere superiore a novanta giorni.
5. Il provvedimento dell'Ente gestore deve essere notificato al Comune per l'applicazione della sanzione pecuniaria.
6. L'occupante senza titolo e' tenuto al risarcimento dei danni in misura corrispondente all'importo del canone di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), e dei servizi, salvo i maggiori danni che possono essere rivendicati dall'Ente proprietario dell'alloggio.

Art. 31.
(Morosita')

1. L'Ente gestore, previa messa in mora dell'inquilino, procede alla risoluzione del contratto in caso di morosita' superiore a sei mesi, con conseguente decadenza dall'assegnazione.
2. La morosita' dell'assegnatario nel pagamento del canone puo' essere sanata entro sessanta giorni dalla messa in mora per non piu' di una volta nel corso dell'anno.
3. Non e' causa di risoluzione del contratto la morosita' dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario o di componente il proprio nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilita' o la grave difficolta', accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.
4. La Regione, tramite il fondo sociale di cui all'articolo 21, provvede a sanare, per un periodo massimo di nove mesi nell'anno e comunque per non piu' di nove mesi consecutivi e nel limite della quota del fondo sociale annualmente attribuito a ciascuna ATC, la situazione di morosita' dell'assegnatario nei confronti dell'Ente gestore, versando allo stesso, secondo le modalita' fissate dal Regolamento di funzionamento del fondo sociale, l'ammontare dei canoni sociali e delle quote per servizi non introitate dall'Ente per i motivi di cui al comma 3. Qualora lo stato di disoccupazione o di grave malattia perduri oltre i termini predetti, la Regione, sempre nel limite della quota del fondo attribuita, provvede a versare le somme non introitate dall'Ente gestore per i periodi successivi, previa attestazione dello stesso comprovante l'avvenuto riaccertamento della situazione di morosita' incolpevole.

Art. 32.
(Ospitalita')

1. L'Ente gestore puo' concedere l'ospitalita' temporanea per il periodo di un anno, alle seguenti condizioni:
a) per motivi di studio, di lavoro, di assistenza o motivi similari che devono essere valutati di volta in volta da parte dell'Ente gestore;
b) per i casi di convivenza more uxorio, dichiarata con atto di notorieta' sia da parte dell'assegnatario, sia da parte del convivente.
2. Il periodo di un anno puo' essere eventualmente prorogato con nuova autorizzazione dell'Ente gestore.
3. La concessione dell'ospitalita' temporanea comporta la revisione dei canoni di locazione, con riferimento al reddito cumulato dei soggetti ospitati.
4. L'ospite temporaneo non ha diritto a subentrare nel rapporto locativo in caso di decesso del titolare o di interruzione per qualsiasi causa del rapporto locativo stesso.
5. L'eventuale sovraffollamento che potrebbe venirsi a determinare non da' diritto al titolare di avanzare richiesta di cambio alloggio.
6. Dopo due anni di ospitalita' temporanea l'Ente gestore puo' autorizzare, su richiesta dell'assegnatario, l'ampliamento stabile del nucleo familiare, sempreche' l'ingresso del nuovo componente non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza.
7. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro, con relativa applicazione della normativa di gestione.
8. L'ospitalita' abusiva, configurando una cessione parziale dell'alloggio, comporta per il cedente e l'occupante senza titolo l'applicazione della normativa di cui agli articoli 29 e 30.

Art. 33.
(Inadempimenti)

1. Nel caso di mancato assolvimento di alcuno degli adempimenti attribuiti alla competenza dei Comuni, la Giunta Regionale si riserva, decorso un termine perentorio preventivamente assegnato, di surrogare gli adempimenti avvalendosi delle ATC competenti per territorio.

Art. 34.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 26 luglio 1984, n. 33;
b) legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64;
c) legge regionale 27 febbraio 1986, n. 12;
d) legge regionale 28 novembre 1986, n. 54;
e) legge regionale 23 aprile 1990, n. 45;
f) legge regionale 22 luglio 1991, n. 32;
g) legge regionale 21 gennaio 1993, n. 1;
h) legge regionale 9 giugno 1994, n. 17;
i) legge regionale 14 novembre 1994, n. 46;
l) legge regionale 24 gennaio 1995, n. 12.

Art. 35.
(Norme finali)

1. La Giunta Regionale, fino al 31 dicembre 1995, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa di cui all'articolo 13, comma 1, puo' autorizzare i Comuni, su richiesta motivata, ad eccedere l'aliquota del 25 per cento ivi prevista.
2. Le assegnazioni a titolo provvisorio effettuate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 64/1984, come modificato dall'articolo 11 della L.R. 46/1994, possono essere convertite in assegnazioni definitive qualora gli assegnatari comprovino il possesso, al momento dell'assegnazione a titolo provvisorio, dei requisiti per l'accesso, di cui all'articolo 2 della presente legge. Alla relativa verifica provvedono le Commissioni previste all'articolo 9.
3. I Comuni possono disporre la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che alla data del 31 dicembre 1991 occupavano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica, come definito all'articolo 1, comma 1, e che presentano apposita domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a condizione che:
a) l'occupazione sia ancora in corso;
b) gli occupanti siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per l'assegnazione prescritti all'articolo 2, comma 1, ad esclusione del requisito di cui alla lettera h), verificati dalla Commissione prevista all'articolo 9;
c) gli occupanti provvedano al pagamento all'Ente gestore, anche in forma rateizzata, delle somme dovute per l'occupazione e le spese, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo;
d) l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario gia' individuato.
4. Gli Enti gestori che, in esecuzione dei provvedimenti della Giunta Regionale assunti ai sensi del comma 10 dell'articolo 14 della L.R. 33/1984, come modificato dall'articolo 2 della L.R. 17/1994, hanno applicato canoni superiori a quelli determinati in applicazione della presente legge, provvedono al conguaglio a favore degli assegnatari dei versamenti eccedenti a far data dal 1° luglio 1994.
5. I Comuni che non abbiano ancora provveduto all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica agli occupanti senza titolo alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 54, che hanno presentato domanda nei termini e rispettato le condizioni ivi prescritte, possono procedervi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Allegato A.

Allegato A: Tabella di equivalenza

Componenti fino a 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - >4,5
convenzionali
Coefficiente 1 - 1,11 - 1,22 - 1,32 - 1,42 - 1,51 - 1,6.