Disegno di legge regionale, n. 5551.
Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Abrogazione delle
Leggi regionali 26 luglio 1984, n. 33 e S.M.I. , e 10 dicembre
1984, n. 64 e S.M.I. . 1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati o
recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o
contributo dello Stato o delle regioni, nonche' a quelli acquistati,
realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le
finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. 1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti: 1. Le assegnazioni che, a norma dell'articolo 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono di
competenza dei Comuni, devono avvenire mediante pubblico concorso
conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla
formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti
territoriali definiti dalla Regione. La Giunta Regionale puo'
autorizzare l'emanazione di bandi speciali per l'assegnazione di
alloggi specificatamente individuati. 1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente
legge il territorio regionale e' suddiviso negli ambiti territoriali
definiti dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, o loro
aggregazioni individuate dalla Giunta Regionale. 1. Il bando di concorso e' pubblicato mediante affissione di
manifesti per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'Albo
Pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune o dei Comuni
compresi nell'ambito territoriale del bando, nonche' nelle sedi
delle A.T.C. competenti per territorio, in luogo aperto al
pubblico. 1. Il bando deve indicare: 1. In applicazione del disposto dell'articolo 95 del Decreto
Presidente Repubblica ( D.P.R. ) 24 luglio 1977, n. 616,
all'istruttoria delle domande pervenute a ciascun Comune provvedono
gli uffici del Comune stesso. 1. La graduatoria e' predisposta da un organo collegiale di nomina
regionale con competenza territoriale determinata dalla Regione
stessa. Detta Commissione e' istituita presso l' A.T.C. competente
per territorio. L'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza
della Commissione viene definita in relazione all'entita' della
domanda al fine di assicurare che i tempi di formazione della
graduatoria definitiva di assegnazione non superino gli undici mesi
dalla emanazione del bando. Tale obiettivo puo' altresi' essere
garantito per le arre metropolitane, con la formazione di piu'
Commissioni nominate dalla Regione. 1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come
segue: 1. La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti
e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria.
Detta scadenza puo' essere prorogata di trenta giorni per gli ambiti
con popolazione superiore ai 200 mila abitanti. 1. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle
assegnazioni possono far espletare in qualsiasi momento, da
organismi ed Enti a cio' abilitati, accertamenti volti a verificare
l'esistenza dei requisiti. 1. I Comuni sono autorizzati ad assegnare, dandone comunicazione
alla Regione, un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata
all'unita' superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su
base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 10,
per far fronte a specifiche e documentabili situazioni di emergenza
abitativa, quali: pubbliche calamita', sfratti, sistemazione dei
profughi, sgombero di unita' abitative da recuperare, trasferimento
di appartenenti alle forze dell'ordine. 1. All'assegnazione degli alloggi provvede il Comune nel cui
territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati, con atto
deliberativo assunto nelle forme previste dalla legislazione
vigente. Qualora il Comune non provveda all'assegnazione entro
novanta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, per
tutto il tempo eccedente e' tenuto a corrispondere all'Ente gestore
il corrispettivo delle quote a), b), c) e d), di cui all'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.
1035, non introitate. 1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o
dell'assegnatario, gli succedono nella domanda o nella assegnazione
o nella convenzione relativa alla assegnazione i componenti del
nucleo familiare come definito al settimo comma, lettera b),
dell'articolo 2 e secondo l'ordine ivi indicato. 1. Ai fini delle eliminazioni delle condizioni di
sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici,
nonche' di disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore
predispone programmi di mobilita' dell'utenza attraverso il cambio
di alloggi di risulta, previa verifica dello stato d'uso e di
affollamento del patrimonio ed attivando forme di partecipazione e
di informazione dell'utenza medesima. 1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1 della
presente legge e' diretto a compensare i costi di amministrazione, di
gestione e di manutenzione, nonche' a consentire il recupero di una
parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi
stessi.
(Ambito di applicazione)
2. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e
convenzionata;
b) di servizio e cioe' quelli per i quali la legge preveda la
semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e
senza contratto di locazione;
c) di proprieta' degli Enti pubblici previdenziali, purche' non
realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o
contributo dello Stato e delle regioni.
3. Sono altresi' esclusi gli alloggi che hanno formato oggetto di
interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti,
purche' gli stessi siano in possesso dei requisiti per la permanenza
nell' e.r.p. .
4. Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo della
Giunta Regionale:
a) gli alloggi che per modalita' di acquisizione, per destinazione
funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata (comunita'
alloggio terapeutiche o assistenziali) o per particolari caratteri
di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per
i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;
b) gli alloggi di proprieta' dei Comuni e degli Enti pubblici non
economici, che non siano stati realizzati o recuperati con fondi
dello Stato o della Regione, e che siano destinati a soddisfare
fasce di redditi superiori a quelli per l'accesso all' e.r.p. .
5. I presenti criteri si applicano anche alle assegnazioni delle
case parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessati
la causa e l'uso contingenti per i quali sono stati realizzati e
sempre che abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.
(Requisiti per l'accesso)
a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione
Europea; il cittadino di altri stati e' ammesso soltanto se tale
diritto e' riconosciuto, in condizioni di reciprocita', da
convenzioni o trattati internazionali; e' ammesso altresi' il
cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea iscritto
nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o che
svolga in Italia un'attivita' lavorativa debitamente autorizzata;
b) residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o
principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito
territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si
tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali e' ammessa la
partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) non titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso e
abitazione su uno o piu' immobili ubicati in qualsiasi localita', la
cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2,5 volte la
tariffa della categoria A/2 classe I del Comune in cui e' ubicato
l'immobile o la quota prevalente degli immobili; sono esclusi gli
immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di un'attivita'
economica;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprieta' immediata o
futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di
precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo
Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia
inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente
imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da
computarsi ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n.
457, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia
sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di
concorso. Detto reddito e' riferito alla famiglia tipo di due
componenti. Il reddito delle famiglie con un diverso numero di
componenti e' ragguagliato sulla base della seguente tabella di
equivalenza: componenti 1 2 3 4 5 6 o piu'; coefficiente 0,6 1 1,33
1,62 1,90 2,16;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti
dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in
locazione semplice.
2. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in
relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti
destinati a specifiche finalita', ovvero in relazione a peculiari
esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di
localizzazione possono prevedere requisiti integrativi rispondenti
alle finalita' programmatorie, con riferimento anche all'eventuale
anzianita' di residenza.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data
di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente
alle lettere c), d) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo
familiare.
4. I requisiti di cui al comma 1 devono permanere al momento
dell'assegnazione nonche', successivamente, in costanza di rapporto,
fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera e) per il quale
il limite di reddito e' moltiplicato per due.
5. L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del
rapporto, per due anni consecutivi superi il doppio del limite di
reddito stabilito per l'assegnazione.
6. L'ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al capoverso
precedente, comunica all'interessato la perdita della qualifica di
assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto, a tutti
gli effetti, alle norme civilistiche in materia di locazione degli
immobili urbani ad uso abitativo.
7. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) reddito annuo complessivo e' quello imponibile, relativo
all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto
dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun
componente il nucleo che svolga attivita' lavorativa autonoma o
dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno
computati tutti gli emolumenti, indennita', pensioni, sussidi, a
qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad
eccezione dei sussidi e/o assegni percepiti in attuazione delle
vigenti norme da componenti il nucleo familiare handicappati o
disabili;
b) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai
coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e
dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresi' parte del nucleo
il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i
collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado,
purche' la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due
anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia
dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del
nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o
affinita', qualora la convivenza istituita duri da almeno due anni
dalla data di pubblicazione del bando e sia dichiarata in forma
pubblica con atto di notorieta' sia da parte del concorrente, sia da
parte delle persone conviventi;
c) e' adeguato al nucleo familiare l'alloggio composto da un numero
di vani, esclusi accessori, uguale o superiore a quello dei
componenti il nucleo familiare; non puo' comunque considerarsi
adeguato un alloggio: 1) dichiarato igienicamente inidoneo
dall'autorita' competente; 2) composto da un solo vano.
(Ente legittimato all'emissione del bando)
2. I bandi sono emessi con cadenza biennale dai Comuni o dai loro
Consorzi, con facolta' di delega alle A.T.C. competenti per
territorio e rimborso dei costi sostenuti dall' A.T.C. delegata.
3. L'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili nel
territorio di Comuni che non hanno adempiuto al disposto di cui al
comma 2, avviene attingendo alle graduatorie formate su bandi emessi
da altri Comuni, nel cui ambito territoriale il Comune inadempiente
e' compreso; anche in tal caso si applica la riserva di assegnazione
ai residenti di cui all'articolo 4, comma 3.
4. Le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi
possono essere delegate dai Comuni alle A.T.C. , con rimborso dei
costi sostenuti dall' A.T.C. delegata.
(Ambito territoriale del bando)
2. La Giunta Regionale, in presenza di Consorzi di Comuni
costituiti per l'emissione di bandi di assegnazione, puo'
individuare ambiti territoriali diversi.
3. Tutti i cittadini residenti o che prestano la loro attivita'
lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del
bando, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2, possono
concorrere all'assegnazione di almeno il 50 per cento degli alloggi
disponibili in detto ambito territoriale, mentre la quota restante e'
riservata ai residenti nei singoli Comuni in cui gli alloggi si
rendono disponibili; tale quota puo' essere elevata al 100 per cento
nel caso di alloggi assoggettati ad interventi di recupero.
(Forme di pubblicita')
2. Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani
emigrati all'estero, i Comuni trasmettono copia del bando alle
rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero, nelle forme
previste dal Ministero competente.
3. Della pubblicazione dei bandi e' data inoltre notizia al pubblico
mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.
(Contenuti del bando)
a) i Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nel quale
si trovano gli alloggi da assegnare;
b) la localizzazione di interventi costruttivi speciali per i quali
siano previste diverse modalita' di assegnazione degli alloggi;
c) i requisiti di carattere generale prescritti dall'articolo 2
nonche' gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti
nei programmi di intervento;
d) le norme per la determinazione del canone di locazione;
e) il termine, non inferiore a 45 e non superiore a 90 giorni, ed
il luogo di presentazione della domanda;
f) i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della
particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero.
2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la
presentazione della domanda e' prorogato di trenta giorni.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1 lettera f), nei Comuni
ad alta tensione abitativa individuati con deliberazione del CIPE
30 maggio 1985, il bando puo' prevedere che alla domanda non sia
allegata la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. In
tal caso il Comune redige una graduatoria pubblica sulla base di
quanto dichiarato in domanda e, seguendo l'ordine di graduatoria,
chiede la documentazione a comprova ad un numero di richiedenti
uguale alle assegnazioni da effettuare piu' ad un congruo numero di
riserve.
(Istruttoria delle domande)
2. A tal fine i Comuni possono avvalersi degli organi
dell'amministrazione dello Stato e degli Enti locali e richiedere
agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare
la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine
perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta
giorni. Per i lavoratori emigrati all'esterno il termine massimo per
la presentazione dei documenti e' prorogato di ulteriori trenta
giorni.
3. Le domande con la documentazione acquisita sono trasmesse, entro
60 giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla
Commissione di cui al successivo articolo 8 per la formazione della
graduatoria. La scadenza prevista dal comma precedente per bandi di
concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente
superiore a 200 mila abitanti puo' essere prorogata di 30 giorni.
4. Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i
Comuni possono avvalersi, previa convenzione, della A.T.C.
territorialmente competente.
5. Nel caso di inadempienza la Giunta Regionale impartisce le
istruzioni necessarie per l'esecuzione della graduatoria.
6. Al fine di acquisire piu' ampi elementi di giudizio in base ai
quali la Regione possa programmare gli interventi nel settore
dell' e.r.p. , la Giunta Regionale provvede ad impartire
disposizioni ai Comuni e alle A.T.C. per la raccolta delle
informazioni contenute nei moduli di domanda.
(Commissioni preposte alle graduatorie)
2. La Commissione e' composta:
a) da un Magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo,
con funzioni di Presidente;
b) da due rappresentanti degli Enti locali designati dalla Sezione
regionale dell' A.N.C.I. su proposta dei Comuni dell'ambito
territoriale, con la presenza delle minoranze;
c) da un rappresentante della Regione;
d) da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori dipendenti piu' rappresentative su base nazionale,
designato d'intesa dalle medesime;
e) da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali degli
assegnatari piu' rappresentative a livello nazionale, designato
d'intesa dalle medesime;
f) da un rappresentante dell'Ente gestore nel cui ambito
territoriale sorgono gli alloggi da designare.
3. La Giunta regionale provvede alla nomina dei membri supplenti,
che devono essere designati dai medesimi Enti e Organizzazioni
contestualmente ai componenti effettivi la Commissione.
4. La Commissione puo' regolarmente funzionare quando sono nominati
almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute.
5. La Commissione elegge nel proprio seno il Vice Presidente.
6. Per la validita' delle deliberazioni e' sufficiente la
partecipazione di meta' piu' uno dei componenti la Commissione. In
caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
7. Il Presidente e gli altri componenti designati durano in carica
cinque anni e possono essere confermati.
8. La segreteria e' formata da dipendenti dell' A.T.C. . Tra essi la
Commissione sceglie il Segretario.
9. Ai componenti della Commissione viene attribuito un compenso
pari a quello determinato per i membri dei Consigli di
Amministrazione di ciascuna A.T.C. . La copertura di spesa e'
assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei
piani di edilizia residenziale sovvenzionata e relativi oneri sono a
carico di ciascuna A.T.C. .
(Punteggi da attribuire ai concorrenti)
a) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due
anni dalla data del bando in baracche, stalle, seminterrati, centri
di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale
procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza
pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e
privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e
simili: punti 4. Per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e
sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari,
devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e
originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non siano
destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato
tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature. La condizione di
biennio non e' richiesta quando si tratti di sistemazione derivante
da abbandono di alloggi a seguito di calamita', di imminente
pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorita' competente, di
sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi
preposti all'assistenza pubblica;
b) richiedenti che abitano alla data del bando con il nucleo
familiare: 1) in alloggio il cui stato di conservazione e
manutenzione, certificato dal Comune, sia considerato scadente ai
sensi dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392: punti 1
2) in alloggio privo di servizio igienico completo composto di WC,
lavabo, doccia o vasca: punti 2; 3) in alloggio con servizio
igienico esterno in comune con altre famiglie: punti 3;
c) richiedenti che abitano alla data del bando con il nucleo
familiare in alloggio sovraffollato: 1) due persone a vano
abitabile: punti 1; 2) oltre due persone a vano abitabile: punti 2;
3) oltre tre persone a vano abitabile: punti 3. Per vano abitabile
si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei
servizi, che abbia i requisiti previsti dall'articolo 3, quarto
comma, del Decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, e comunque non
inferiore a otto metri quadrati;
d) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due
anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o piu'
nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unita': 1) se la
coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1; 2) se la
coabitazione determina sovraffollamento: punti 2. La condizione di
biennio non e' richiesta quando si tratti di sistemazione derivante
da abbandono di alloggi a seguito di calamita', di imminente
pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorita' competente, di
sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi
preposti all'assistenza pubblica;
e) richiedenti il cui reddito pro-capite complessivo annuo, risulti
non superiore all'importo di: 1) L. 3.500.000 annuo per persona:
punti 1; 2) L. 3.000.000 annuo per persona: punti 2; 3) L. 2.500.000
annuo per persona: punti 3; Dette classi di reddito vengono
aggiornate dalla Giunta Regionale con riferimento all'aggiornamento
del limite di assegnazione. Il reddito di riferimento e' calcolato
con le modalita' di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f);
f) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio: 1) in quanto
fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per
trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto
di lavoro: punti 2; 2) a seguito di ordinanze di sgombero o per
motivi di pubblica utilita' o per esigenze di risanamento edilizio,
risultanti da provvedimenti emessi dall'Autorita' competente non
oltre tre anni prima della data del bando: punti 4; 3) a seguito di
sentenza esecutiva di sfratto: 3.1) se la sentenza e' motivata da
morosita': punti 1; 3.2) in tutti gli altri casi: punti 2; 4) a
seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di
sfratto: 4.1) se la sentenza e' motivata da morosita': punti 2 4.2)
in tutti gli altri casi: punti 4. I punteggi connessi allo sfratto
per morosita' sono riconoscibili soltanto se alla documentazione e'
allegata l'attestazione del Comune di residenza che si tratta di
morosita' incolpevole;
g) richiedenti che appartengono alle seguenti categorie: 1) hanno
superato il sessantesimo anno di eta', non svolgono alcuna attivita'
lavorativa, vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more
uxorio, eventualmente anche con un minore o maggiorenne a carico:
punti 2; 2) richiedenti che: 2.1) contraggono matrimonio entro la
data di scadenza del bando: punti 1; 2.2) hanno contratto matrimonio
non oltre due anni prima della data del bando: punti 2; 3)
richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili: 3.1)
con percentuale di invalidita' compresa fra l'81 per cento e il 100
per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per
servizio collocati nella 1. e 2. categoria di cui al DPR 30
dicembre 1981, n. 834: punti 3; 3.2) con percentuale di invalidita'
compresa fra il 71% e l'80%, ovvero invalidi di guerra, civili di
guerra e per servizio collocati nella 3. categoria di cui al DPR
30 dicembre 1981, n. 834: punti 2; 3.3) con percentuale di
invalidita' compresa fra il 67% e il 70%, ovvero invalidi di guerra,
civili di guerra e per servizio collocati nella 4. e 5. categoria di
cui al DPR 30 dicembre 1981, n. 834: punti 1. Le certificazioni
attestanti le condizioni di cui alla lettera g), numero 3, devono
contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa
percentuale di invalidita' e sono rilasciate: per gli invalidi
civili, dalla Unita' Socio Sanitaria Locale USSL e per gli
invalidi del lavoro, dall' I.N.A.I.L. , come previsto dalla
normativa vigente in materia; per gli invalidi di guerra, civili di
guerra e per servizio dalle Commissioni mediche territoriali
ospedaliere previste dalla normativa vigente in materia; 4)
lavoratori dipendenti emigrati all'estero, che rientrano in Italia
per stabilirvi la loro residenza: punti 2; 5) profughi rimpatriati
da non oltre un quinquennio e che non svolgono attivita' lavorativa:
punti 2; Gli appartenenti alle categorie di cui ai numeri 1), 2),
3), 4), 5), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale
permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali
relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio
ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali cosi'
formate, sono valide ai fini della assegnazione di alloggi destinati
in via prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione
della Regione o per espressa previsione della legge di
finanziamento. Tali assegnazioni non vengono computate nella quota
di riserva di cui all'articolo 12 ad eccezione di quelle di cui al
numero 5;
h) nuclei familiari composti da cinque e piu' persone: punti 1.
2. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera,
nonche' i punteggi previsti alle lettere a) e b).
3. Nel caso di punteggi tra loro non cumulabili si tiene conto del
punteggio maggiore.
(Formazione delle graduatorie)
2. Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle
condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo
la data di pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o
sentenza esecutiva di sfratto, che dovra' comunque essere inoltrata
dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla
graduatoria provvisoria.
3. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con
l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente
nonche' dei modi e dei termini per l'opposizione e' pubblicata ed
affissa per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del
Comune o dei Comuni nell'ambito territoriale in cui si trovano gli
alloggi e nella sede dell' A.T.C. in un luogo aperto al pubblico.
4. Ai lavoratori emigrati all'estero e' data notizia della avvenuta
pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.
5. Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria
nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla
ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli
interessati possono presentare opposizione alla Commissione, che
provvede in merito, sulla base dei documenti gia' acquisiti o
allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle opposizioni.
7. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio
dell'opponente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel
termine all'uopo fissato.
8. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la
graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di
Notaio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
9. La graduatoria e' pubblicata con le stesse formalita' stabilite
per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento
definitivo.
10. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella
graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua
efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova
graduatoria.
(Accertamento dei requisiti)
2. In particolare, l'accertamento del reddito deve avvenire
normalmente tramite presentazione da parte del richiedente di copia
della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente il
bando di concorso per ogni componente il nucleo familiare che svolga
attivita' lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.
3. In ogni caso il concorrente deve fare attestare sul retro dello
stato di famiglia l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio o
presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui
risulti l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di ciascuno
dei componenti la famiglia.
4. L'eventuale mancanza di reddito deve essere documentata da
certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale
del Lavoro, e, qualora sussistano le condizioni, da apposita
dichiarazione dello stato di indigenza rilasciata dagli Uffici
Assistenza del Comune di residenza.
5. L'assenza di documentazione che comprovi lo stato di indigenza
comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria, qualora
l'interessato non presenti la documentazione entro il termine
stabilito dagli organi di cui al 1. comma del presente articolo.
6. Nel caso in cui le Commissioni preposte alla formazione delle
graduatorie o gli Enti competenti all'assegnazione ed alla gestione
degli alloggi, in base ad elementi obiettivamente accertati, si
trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini
fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di
trasmettere agli uffici finanziari per gli opportuni accertamenti
tale documentazione, dandone comunicazione all'interessato.
7. In pendenza di tali accertamenti i concorrenti sono comunque
collocati in graduatoria, fermo restando che dopo le risultanze
dell'accertamento la loro posizione in graduatoria potra' essere
modificata.
8. Per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni o
documentazioni ritenute false o avvenute in contrasto con le norme
vigenti al momento dell'assegnazione medesima si applica quanto
previsto all'articolo 26.
(Riserve)
2. Tutte le quote di riserva previste dalle vigenti disposizioni
debbono essere contenute nel predetto 25 per cento di alloggi da
assegnare annualmente in ciascun ambito.
3. Al fine di assicurare alle forze dell'ordine la possibilita' di
richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
i Comuni informano la Prefettura in merito ai bandi emessi ed al
numero di alloggi che, nell'ambito della riserva di cui al primo
comma, possono essere destinati alle forze dell'ordine; tale riserva
speciale deve essere prevista in misura comunque non inferiore al 5
per cento degli alloggi di cui si prevede l'assegnazione. Qualora
entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione la Prefettura
non abbia segnalato l'interesse ad accedere alla riserva speciale,
la stessa non e' piu' operante.
4. A norma dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 1987,
n. 1, la Giunta Regionale puo' riservare, anche su proposta dei
Comuni interessati, una quota di alloggi di edilizia residenziale
pubblica non superiore al 10 per cento dell'aliquota prevista al
primo comma, a favore degli emigrati che ne facciano richiesta entro
tre anni dalla data del rientro e che siano in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 2.
5. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono
sussistere i requisiti prescritti all'articolo 2.
6. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia gia'
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica i
requisiti richiesti sono quelli di permanenza.
7. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione
di cui all'articolo 8 previa istruttoria dei Comuni interessati.
8. Qualora, in presenza delle situazioni di emergenza abitativa di
cui al comma 1, sussistano condizioni di particolare urgenza il
Comune puo' procedere, anche in deroga ai commi 5 e 6 ma nell'ambito
della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie
che non possono eccedere la durata di due anni.
9. Ogni altra forma di riserva al di fuori di quelle previste dal
presente articolo deve essere determinata da leggi regionali, fatte
salve diverse disposizioni stabilite da leggi nazionali.
(Ente competente alle assegnazioni)
2. Non puo' essere assegnato un alloggio con un numero di vani
abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.
3. Dal computo dei vani abitabili, determinati ai sensi del quarto
e quinto comma dell'articolo 3 del decreto legge 460/1967,
convertito dalla legge 628/1967, sono esclusi i vani destinati a
servizi, il disimpegno e la cucina.
4. La Giunta Regionale, su motivata e documentata richiesta
congiunta dell'Ente gestore e del Comune nel quale e' ubicato
l'alloggio, puo' autorizzare la deroga alla norma di cui al comma 2.
5. La Giunta Regionale, su documentata richiesta congiunta del
Comune in cui sono ubicati gli alloggi e dell' A.T.C. competente
per territorio, in cui si attesti l'impossibilita' di assegnazione a
soggetti aventi titolo, puo' autorizzare l'esclusione temporanea di
alloggi di e.r.p. dall'applicazione delle norme della presente
legge. In tal caso l'intero gettito dei canoni di locazione
determinati ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, al
netto delle spese riconosciute all'Ente gestore, e' versato in
Gestione Speciale come definita all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
(Successione nella domanda e nella convenzione)
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di
cessazione degli effetti civili del medesimo, di cessazione della
convivenza more uxorio, l'Ente gestore provvede all'eventuale
voltura della convenzione uniformandosi alla decisione del giudice o
alla volonta' delle stesse parti espressa nel verbale di separazione
omologato dal Tribunale.
3. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano
anche nel caso di cessazione della stabile convivenza come causa di
successione nell'assegnazione ovvero come presupposto della voltura
della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.
4. Qualora l'assegnatario, titolare del contratto di locazione da
almeno cinque anni, chieda la risoluzione dello stesso per il
trasferimento della residenza in altro alloggio o presso istituzioni
o strutture comunitarie di ricovero e/o di cura, possono subentrare
nella convenzione nel seguente ordine: il coniuge, gli ascendenti in
linea retta di 1. grado, i discendenti in linea retta di 1. grado e,
in caso di loro premorienza, i congiunti dei discendenti in linea
retta di 1. grado e i discendenti in linea retta di 2. grado.
L'aspirante assegnatario deve presentare domanda di voltura della
convenzione nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'alloggio
da parte dell'assegnatario e deve risultare stabilmente residente
nell'alloggio da almeno tre anni.
5. Nei casi previsti ai precedenti commi l'Ente gestore verifica,
al momento della successione nell'assegnazione o della richiesta di
voltura della convenzione, che il subentrante e gli altri componenti
il nucleo familiare siano in possesso dei requisiti prescritti dal
1. comma, lettere a), b), c), d) ed f), del precedente articolo 2 e
che il nuovo nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo non
superiore a quello indicato al 1. comma, lettera e), del successivo
articolo 27.
(Cambi alloggi)
2. Per raggiungere gli scopi di cui al primo comma, l'Ente gestore,
d'intesa con il Comune, puo' altresi' utilizzare un'aliquota non
superiore al 10% degli alloggi di nuova costruzione.
3. L'Ente gestore provvedera' a sostituire l'aliquota di alloggi di
nuova costruzione di cui al precedente comma con un corrispondente
numero di alloggi di risulta, onde non sottrarre disponibilita' ai
partecipanti ai bandi generali.
4. Il programma di mobilita' e' comunicato agli interessati, i quali
nei trenta giorni successivi possono presentare opposizione al
Presidente dell' A.T.C. , il quale decide entro sessanta giorni.
5. L'atto dell'Ente gestore che dispone, in forza del programma di
mobilita' dell'utenza, il cambio obbligatorio ha valore di titolo
esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del Codice
di Procedura Civile.
6. Per soddisfare le esigenza di cui sopra sono comunque consentiti
cambi consensuali, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
7. L'Ente gestore potra' altresi' concedere su richiesta
dell'assegnatario cambi di alloggi per avvicinamento al posto di
lavoro, motivi di salute o altre gravi e comprovate esigenze.
8. Il cambio e' assentito o disposto dall'Ente gestore, previa
verifica dell'assenza di condizioni che ostino al mantenimento
dell'alloggio.
9. La gestione della mobilita' dell'utenza e' disciplinata da
apposito regolamento predisposto dall'Ente gestore.
(Canone di locazione)
2. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente
all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i
servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in
relazione al costo degli stessi, calcolato sul complesso degli