Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5551.

Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Abrogazione delle Leggi regionali 26 luglio 1984, n. 33 e S.M.I. , e 10 dicembre 1984, n. 64 e S.M.I. .

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle regioni, nonche' a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
2. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
b) di servizio e cioe' quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
c) di proprieta' degli Enti pubblici previdenziali, purche' non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e delle regioni.
3. Sono altresi' esclusi gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, purche' gli stessi siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell' e.r.p. .
4. Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo della Giunta Regionale:
a) gli alloggi che per modalita' di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata (comunita' alloggio terapeutiche o assistenziali) o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;
b) gli alloggi di proprieta' dei Comuni e degli Enti pubblici non economici, che non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione, e che siano destinati a soddisfare fasce di redditi superiori a quelli per l'accesso all' e.r.p. .
5. I presenti criteri si applicano anche alle assegnazioni delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

Art. 2.
(Requisiti per l'accesso)

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri stati e' ammesso soltanto se tale diritto e' riconosciuto, in condizioni di reciprocita', da convenzioni o trattati internazionali; e' ammesso altresi' il cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o che svolga in Italia un'attivita' lavorativa debitamente autorizzata;
b) residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali e' ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) non titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione su uno o piu' immobili ubicati in qualsiasi localita', la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune in cui e' ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di un'attivita' economica;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprieta' immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso. Detto reddito e' riferito alla famiglia tipo di due componenti. Il reddito delle famiglie con un diverso numero di componenti e' ragguagliato sulla base della seguente tabella di equivalenza: componenti 1 2 3 4 5 6 o piu'; coefficiente 0,6 1 1,33 1,62 1,90 2,16;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
2. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalita', ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalita' programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianita' di residenza.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare.
4. I requisiti di cui al comma 1 devono permanere al momento dell'assegnazione nonche', successivamente, in costanza di rapporto, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera e) per il quale il limite di reddito e' moltiplicato per due.
5. L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi il doppio del limite di reddito stabilito per l'assegnazione.
6. L'ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al capoverso precedente, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto, a tutti gli effetti, alle norme civilistiche in materia di locazione degli immobili urbani ad uso abitativo.
7. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) reddito annuo complessivo e' quello imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attivita' lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennita', pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi e/o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili;
b) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresi' parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purche' la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinita', qualora la convivenza istituita duri da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorieta' sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi;
c) e' adeguato al nucleo familiare l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi accessori, uguale o superiore a quello dei componenti il nucleo familiare; non puo' comunque considerarsi adeguato un alloggio: 1) dichiarato igienicamente inidoneo dall'autorita' competente; 2) composto da un solo vano.

Art. 3.
(Ente legittimato all'emissione del bando)

1. Le assegnazioni che, a norma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono di competenza dei Comuni, devono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti territoriali definiti dalla Regione. La Giunta Regionale puo' autorizzare l'emanazione di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati.
2. I bandi sono emessi con cadenza biennale dai Comuni o dai loro Consorzi, con facolta' di delega alle A.T.C. competenti per territorio e rimborso dei costi sostenuti dall' A.T.C. delegata.
3. L'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili nel territorio di Comuni che non hanno adempiuto al disposto di cui al comma 2, avviene attingendo alle graduatorie formate su bandi emessi da altri Comuni, nel cui ambito territoriale il Comune inadempiente e' compreso; anche in tal caso si applica la riserva di assegnazione ai residenti di cui all'articolo 4, comma 3.
4. Le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai Comuni alle A.T.C. , con rimborso dei costi sostenuti dall' A.T.C. delegata.

Art. 4.
(Ambito territoriale del bando)

1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge il territorio regionale e' suddiviso negli ambiti territoriali definiti dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, o loro aggregazioni individuate dalla Giunta Regionale.
2. La Giunta Regionale, in presenza di Consorzi di Comuni costituiti per l'emissione di bandi di assegnazione, puo' individuare ambiti territoriali diversi.
3. Tutti i cittadini residenti o che prestano la loro attivita' lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2, possono concorrere all'assegnazione di almeno il 50 per cento degli alloggi disponibili in detto ambito territoriale, mentre la quota restante e' riservata ai residenti nei singoli Comuni in cui gli alloggi si rendono disponibili; tale quota puo' essere elevata al 100 per cento nel caso di alloggi assoggettati ad interventi di recupero.

Art. 5.
(Forme di pubblicita')

1. Il bando di concorso e' pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'Albo Pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune o dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, nonche' nelle sedi delle A.T.C. competenti per territorio, in luogo aperto al pubblico.
2. Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani emigrati all'estero, i Comuni trasmettono copia del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero, nelle forme previste dal Ministero competente.
3. Della pubblicazione dei bandi e' data inoltre notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 6.
(Contenuti del bando)

1. Il bando deve indicare:
a) i Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nel quale si trovano gli alloggi da assegnare;
b) la localizzazione di interventi costruttivi speciali per i quali siano previste diverse modalita' di assegnazione degli alloggi;
c) i requisiti di carattere generale prescritti dall'articolo 2 nonche' gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti nei programmi di intervento;
d) le norme per la determinazione del canone di locazione;
e) il termine, non inferiore a 45 e non superiore a 90 giorni, ed il luogo di presentazione della domanda;
f) i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero.
2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda e' prorogato di trenta giorni.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1 lettera f), nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati con deliberazione del CIPE 30 maggio 1985, il bando puo' prevedere che alla domanda non sia allegata la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. In tal caso il Comune redige una graduatoria pubblica sulla base di quanto dichiarato in domanda e, seguendo l'ordine di graduatoria, chiede la documentazione a comprova ad un numero di richiedenti uguale alle assegnazioni da effettuare piu' ad un congruo numero di riserve.

Art. 7.
(Istruttoria delle domande)

1. In applicazione del disposto dell'articolo 95 del Decreto Presidente Repubblica ( D.P.R. ) 24 luglio 1977, n. 616, all'istruttoria delle domande pervenute a ciascun Comune provvedono gli uffici del Comune stesso.
2. A tal fine i Comuni possono avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli Enti locali e richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni. Per i lavoratori emigrati all'esterno il termine massimo per la presentazione dei documenti e' prorogato di ulteriori trenta giorni.
3. Le domande con la documentazione acquisita sono trasmesse, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla Commissione di cui al successivo articolo 8 per la formazione della graduatoria. La scadenza prevista dal comma precedente per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 200 mila abitanti puo' essere prorogata di 30 giorni.
4. Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, della A.T.C. territorialmente competente.
5. Nel caso di inadempienza la Giunta Regionale impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione della graduatoria.
6. Al fine di acquisire piu' ampi elementi di giudizio in base ai quali la Regione possa programmare gli interventi nel settore dell' e.r.p. , la Giunta Regionale provvede ad impartire disposizioni ai Comuni e alle A.T.C. per la raccolta delle informazioni contenute nei moduli di domanda.

Art. 8.
(Commissioni preposte alle graduatorie)

1. La graduatoria e' predisposta da un organo collegiale di nomina regionale con competenza territoriale determinata dalla Regione stessa. Detta Commissione e' istituita presso l' A.T.C. competente per territorio. L'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza della Commissione viene definita in relazione all'entita' della domanda al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva di assegnazione non superino gli undici mesi dalla emanazione del bando. Tale obiettivo puo' altresi' essere garantito per le arre metropolitane, con la formazione di piu' Commissioni nominate dalla Regione.
2. La Commissione e' composta:
a) da un Magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente;
b) da due rappresentanti degli Enti locali designati dalla Sezione regionale dell' A.N.C.I. su proposta dei Comuni dell'ambito territoriale, con la presenza delle minoranze;
c) da un rappresentante della Regione;
d) da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative su base nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
e) da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari piu' rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
f) da un rappresentante dell'Ente gestore nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da designare.
3. La Giunta regionale provvede alla nomina dei membri supplenti, che devono essere designati dai medesimi Enti e Organizzazioni contestualmente ai componenti effettivi la Commissione.
4. La Commissione puo' regolarmente funzionare quando sono nominati almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute.
5. La Commissione elegge nel proprio seno il Vice Presidente.
6. Per la validita' delle deliberazioni e' sufficiente la partecipazione di meta' piu' uno dei componenti la Commissione. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
7. Il Presidente e gli altri componenti designati durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
8. La segreteria e' formata da dipendenti dell' A.T.C. . Tra essi la Commissione sceglie il Segretario.
9. Ai componenti della Commissione viene attribuito un compenso pari a quello determinato per i membri dei Consigli di Amministrazione di ciascuna A.T.C. . La copertura di spesa e' assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia residenziale sovvenzionata e relativi oneri sono a carico di ciascuna A.T.C. .

Art. 9.
(Punteggi da attribuire ai concorrenti)

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:
a) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili: punti 4. Per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature. La condizione di biennio non e' richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamita', di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorita' competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
b) richiedenti che abitano alla data del bando con il nucleo familiare: 1) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, sia considerato scadente ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392: punti 1 2) in alloggio privo di servizio igienico completo composto di WC, lavabo, doccia o vasca: punti 2; 3) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie: punti 3;
c) richiedenti che abitano alla data del bando con il nucleo familiare in alloggio sovraffollato: 1) due persone a vano abitabile: punti 1; 2) oltre due persone a vano abitabile: punti 2; 3) oltre tre persone a vano abitabile: punti 3. Per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall'articolo 3, quarto comma, del Decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, e comunque non inferiore a otto metri quadrati;
d) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o piu' nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unita': 1) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1; 2) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2. La condizione di biennio non e' richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamita', di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorita' competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
e) richiedenti il cui reddito pro-capite complessivo annuo, risulti non superiore all'importo di: 1) L. 3.500.000 annuo per persona: punti 1; 2) L. 3.000.000 annuo per persona: punti 2; 3) L. 2.500.000 annuo per persona: punti 3; Dette classi di reddito vengono aggiornate dalla Giunta Regionale con riferimento all'aggiornamento del limite di assegnazione. Il reddito di riferimento e' calcolato con le modalita' di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f);
f) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio: 1) in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: punti 2; 2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilita' o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'Autorita' competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 4; 3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto: 3.1) se la sentenza e' motivata da morosita': punti 1; 3.2) in tutti gli altri casi: punti 2; 4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto: 4.1) se la sentenza e' motivata da morosita': punti 2 4.2) in tutti gli altri casi: punti 4. I punteggi connessi allo sfratto per morosita' sono riconoscibili soltanto se alla documentazione e' allegata l'attestazione del Comune di residenza che si tratta di morosita' incolpevole;
g) richiedenti che appartengono alle seguenti categorie: 1) hanno superato il sessantesimo anno di eta', non svolgono alcuna attivita' lavorativa, vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, eventualmente anche con un minore o maggiorenne a carico: punti 2; 2) richiedenti che: 2.1) contraggono matrimonio entro la data di scadenza del bando: punti 1; 2.2) hanno contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando: punti 2; 3) richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili: 3.1) con percentuale di invalidita' compresa fra l'81 per cento e il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella 1. e 2. categoria di cui al DPR 30 dicembre 1981, n. 834: punti 3; 3.2) con percentuale di invalidita' compresa fra il 71% e l'80%, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella 3. categoria di cui al DPR 30 dicembre 1981, n. 834: punti 2; 3.3) con percentuale di invalidita' compresa fra il 67% e il 70%, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella 4. e 5. categoria di cui al DPR 30 dicembre 1981, n. 834: punti 1. Le certificazioni attestanti le condizioni di cui alla lettera g), numero 3, devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidita' e sono rilasciate: per gli invalidi civili, dalla Unita' Socio Sanitaria Locale USSL e per gli invalidi del lavoro, dall' I.N.A.I.L. , come previsto dalla normativa vigente in materia; per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere previste dalla normativa vigente in materia; 4) lavoratori dipendenti emigrati all'estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2; 5) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attivita' lavorativa: punti 2; Gli appartenenti alle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali cosi' formate, sono valide ai fini della assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento. Tali assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di cui all'articolo 12 ad eccezione di quelle di cui al numero 5;
h) nuclei familiari composti da cinque e piu' persone: punti 1.
2. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera, nonche' i punteggi previsti alle lettere a) e b).
3. Nel caso di punteggi tra loro non cumulabili si tiene conto del punteggio maggiore.

Art. 10.
(Formazione delle graduatorie)

1. La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria. Detta scadenza puo' essere prorogata di trenta giorni per gli ambiti con popolazione superiore ai 200 mila abitanti.
2. Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, che dovra' comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.
3. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonche' dei modi e dei termini per l'opposizione e' pubblicata ed affissa per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni nell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi e nella sede dell' A.T.C. in un luogo aperto al pubblico.
4. Ai lavoratori emigrati all'estero e' data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.
5. Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione, che provvede in merito, sulla base dei documenti gia' acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
7. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissato.
8. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di Notaio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
9. La graduatoria e' pubblicata con le stesse formalita' stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
10. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

Art. 11.
(Accertamento dei requisiti)

1. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed Enti a cio' abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.
2. In particolare, l'accertamento del reddito deve avvenire normalmente tramite presentazione da parte del richiedente di copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente il bando di concorso per ogni componente il nucleo familiare che svolga attivita' lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.
3. In ogni caso il concorrente deve fare attestare sul retro dello stato di famiglia l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio o presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di ciascuno dei componenti la famiglia.
4. L'eventuale mancanza di reddito deve essere documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro, e, qualora sussistano le condizioni, da apposita dichiarazione dello stato di indigenza rilasciata dagli Uffici Assistenza del Comune di residenza.
5. L'assenza di documentazione che comprovi lo stato di indigenza comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria, qualora l'interessato non presenti la documentazione entro il termine stabilito dagli organi di cui al 1. comma del presente articolo.
6. Nel caso in cui le Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli Enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari per gli opportuni accertamenti tale documentazione, dandone comunicazione all'interessato.
7. In pendenza di tali accertamenti i concorrenti sono comunque collocati in graduatoria, fermo restando che dopo le risultanze dell'accertamento la loro posizione in graduatoria potra' essere modificata.
8. Per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni o documentazioni ritenute false o avvenute in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima si applica quanto previsto all'articolo 26.

Art. 12.
(Riserve)

1. I Comuni sono autorizzati ad assegnare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unita' superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 10, per far fronte a specifiche e documentabili situazioni di emergenza abitativa, quali: pubbliche calamita', sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unita' abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine.
2. Tutte le quote di riserva previste dalle vigenti disposizioni debbono essere contenute nel predetto 25 per cento di alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito.
3. Al fine di assicurare alle forze dell'ordine la possibilita' di richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i Comuni informano la Prefettura in merito ai bandi emessi ed al numero di alloggi che, nell'ambito della riserva di cui al primo comma, possono essere destinati alle forze dell'ordine; tale riserva speciale deve essere prevista in misura comunque non inferiore al 5 per cento degli alloggi di cui si prevede l'assegnazione. Qualora entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione la Prefettura non abbia segnalato l'interesse ad accedere alla riserva speciale, la stessa non e' piu' operante.
4. A norma dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1, la Giunta Regionale puo' riservare, anche su proposta dei Comuni interessati, una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica non superiore al 10 per cento dell'aliquota prevista al primo comma, a favore degli emigrati che ne facciano richiesta entro tre anni dalla data del rientro e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.
5. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti all'articolo 2.
6. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia gia' assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.
7. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 8 previa istruttoria dei Comuni interessati.
8. Qualora, in presenza delle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, sussistano condizioni di particolare urgenza il Comune puo' procedere, anche in deroga ai commi 5 e 6 ma nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni.
9. Ogni altra forma di riserva al di fuori di quelle previste dal presente articolo deve essere determinata da leggi regionali, fatte salve diverse disposizioni stabilite da leggi nazionali.

Art. 13.
(Ente competente alle assegnazioni)

1. All'assegnazione degli alloggi provvede il Comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati, con atto deliberativo assunto nelle forme previste dalla legislazione vigente. Qualora il Comune non provveda all'assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, per tutto il tempo eccedente e' tenuto a corrispondere all'Ente gestore il corrispettivo delle quote a), b), c) e d), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non introitate.
2. Non puo' essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.
3. Dal computo dei vani abitabili, determinati ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 3 del decreto legge 460/1967, convertito dalla legge 628/1967, sono esclusi i vani destinati a servizi, il disimpegno e la cucina.
4. La Giunta Regionale, su motivata e documentata richiesta congiunta dell'Ente gestore e del Comune nel quale e' ubicato l'alloggio, puo' autorizzare la deroga alla norma di cui al comma 2.
5. La Giunta Regionale, su documentata richiesta congiunta del Comune in cui sono ubicati gli alloggi e dell' A.T.C. competente per territorio, in cui si attesti l'impossibilita' di assegnazione a soggetti aventi titolo, puo' autorizzare l'esclusione temporanea di alloggi di e.r.p. dall'applicazione delle norme della presente legge. In tal caso l'intero gettito dei canoni di locazione determinati ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, al netto delle spese riconosciute all'Ente gestore, e' versato in Gestione Speciale come definita all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Art. 14.
(Successione nella domanda e nella convenzione)

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, gli succedono nella domanda o nella assegnazione o nella convenzione relativa alla assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al settimo comma, lettera b), dell'articolo 2 e secondo l'ordine ivi indicato.
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, di cessazione della convivenza more uxorio, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione uniformandosi alla decisione del giudice o alla volonta' delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal Tribunale.
3. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche nel caso di cessazione della stabile convivenza come causa di successione nell'assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.
4. Qualora l'assegnatario, titolare del contratto di locazione da almeno cinque anni, chieda la risoluzione dello stesso per il trasferimento della residenza in altro alloggio o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero e/o di cura, possono subentrare nella convenzione nel seguente ordine: il coniuge, gli ascendenti in linea retta di 1. grado, i discendenti in linea retta di 1. grado e, in caso di loro premorienza, i congiunti dei discendenti in linea retta di 1. grado e i discendenti in linea retta di 2. grado. L'aspirante assegnatario deve presentare domanda di voltura della convenzione nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario e deve risultare stabilmente residente nell'alloggio da almeno tre anni.
5. Nei casi previsti ai precedenti commi l'Ente gestore verifica, al momento della successione nell'assegnazione o della richiesta di voltura della convenzione, che il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare siano in possesso dei requisiti prescritti dal 1. comma, lettere a), b), c), d) ed f), del precedente articolo 2 e che il nuovo nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo non superiore a quello indicato al 1. comma, lettera e), del successivo articolo 27.

Art. 15.
(Cambi alloggi)

1. Ai fini delle eliminazioni delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonche' di disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore predispone programmi di mobilita' dell'utenza attraverso il cambio di alloggi di risulta, previa verifica dello stato d'uso e di affollamento del patrimonio ed attivando forme di partecipazione e di informazione dell'utenza medesima.
2. Per raggiungere gli scopi di cui al primo comma, l'Ente gestore, d'intesa con il Comune, puo' altresi' utilizzare un'aliquota non superiore al 10% degli alloggi di nuova costruzione.
3. L'Ente gestore provvedera' a sostituire l'aliquota di alloggi di nuova costruzione di cui al precedente comma con un corrispondente numero di alloggi di risulta, onde non sottrarre disponibilita' ai partecipanti ai bandi generali.
4. Il programma di mobilita' e' comunicato agli interessati, i quali nei trenta giorni successivi possono presentare opposizione al Presidente dell' A.T.C. , il quale decide entro sessanta giorni.
5. L'atto dell'Ente gestore che dispone, in forza del programma di mobilita' dell'utenza, il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del Codice di Procedura Civile.
6. Per soddisfare le esigenza di cui sopra sono comunque consentiti cambi consensuali, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
7. L'Ente gestore potra' altresi' concedere su richiesta dell'assegnatario cambi di alloggi per avvicinamento al posto di lavoro, motivi di salute o altre gravi e comprovate esigenze.
8. Il cambio e' assentito o disposto dall'Ente gestore, previa verifica dell'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.
9. La gestione della mobilita' dell'utenza e' disciplinata da apposito regolamento predisposto dall'Ente gestore.

Art. 16.
(Canone di locazione)

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1 della presente legge e' diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, nonche' a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi.
2. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo degli stessi, calcolato sul complesso degli