Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 23 marzo 1995, n. 45.

Impiego di detenuti in semiliberta' o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente.

(B.U. 24 marzo 1995, suppl. al n. 12)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, nell'ambito della propria attivita' a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti e con riferimento alle proprie competenze nella materia della tutela dell'ambiente, attua, d'intesa con i competenti organi del Ministero di grazia e giustizia, interventi per l'impiego di detenuti in semiliberta' o ammessi al lavoro all'esterno in opere e servizi socialmente utili di salvaguardia ambientale, promossi d'intesa con gli Enti locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri di lavoro.

Art. 2.
(Progetti)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, i Comuni e le Comunita' Montane interessati ad attuare gli interventi presentano alla Giunta regionale progetti che prevedano l'impiego di detenuti in semiliberta', o comunque ammessi al lavoro all'esterno, in opere e servizi di interesse locale a protezione dell'ambiente, favorendo in tal modo anche il loro reinserimento sociale e lavorativo.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Amministrazione penitenziaria e con quella giudiziaria, determina annualmente i progetti da attuare dando priorita' a quelli presentati dai Comuni e dalle Comunita' Montane sedi di Istituto penitenziario, avvalendosi del parere espresso dall'apposito comitato nominato con le modalita' del Regolamento di attuazione previsto dall'articolo 7.
3. Ogni progetto deve contenere:
a) le finalita' socio lavorative che si intendono perseguire;
b) la descrizione delle attivita' e le caratteristiche professionali richieste ai partecipanti;
c) il numero dei soggetti che si intendono utilizzare, che non puo' essere superiore a dieci;
d) le modalita' organizzative dell'attivita';
e) la durata dell'attivita' prevista per ciascun progetto, che non puo' essere inferiore a tre mesi ne' superiore a dodici mesi;
f) il preventivo finanziario con indicazione dei costi ripartiti per categorie principali.
4. La responsabilita' della gestione dei progetti fa capo agli Enti locali proponenti che dovranno incaricare personale proprio per la guida e il controllo dell'attuazione dell'attivita' prevista.

Art. 3.
(Impiego dei detenuti)

1. I detenuti da impiegare nei progetti sono individuati per ciascun progetto dall'Amministrazione penitenziaria, tenendo conto delle eventuali professionalita' richieste dall'Ente locale proponente in relazione all'attivita' da svolgere.
2. La partecipazione di ciascun detenuto al progetto deve essere preceduta da una dichiarazione di consenso dell'interessato, rilasciata all'Amministrazione penitenziaria. Tale dichiarazione comporta l'obbligo di partecipazione assidua ed efficace a tutte le attivita' previste dal progetto, eccettuato il caso di legittimo impedimento.
3. Il venir meno della condizione di detenuto per fatti sopraggiunti non comporta la decadenza dalla partecipazione all'attivita' lavorativa sino al termine previsto del progetto.
4. In considerazione delle specifiche attribuzioni legislative dell'Amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione della pena, l'Amministrazione penitenziaria stessa, in qualsiasi momento puo' disporre la cessazione dell'attivita' lavorativa qualora il detenuto abbia manifestato una condotta incompatibile con le finalita' del progetto.

Art. 4.
(Approvazione dei progetti)

1. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni, approva annualmente i progetti di attivita' a protezione dell'ambiente presentati dagli Enti locali.
2. L'attivita' lavorativa puo' comprendere anche momenti formativi inerenti l'attivita' stessa.

Art. 5.
(Regime lavorativo e modalita' di finanziamento)

1. Per le prestazioni lavorative dei detenuti interessati dalla legge si applica, di norma, la regolamentazione dei cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabile.
2. Per quanto concerne il trattamento assicurativo e assistenziale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della L.R. n. 55/1984.
3. I costi relativi alla manodopera e agli oneri di cui al comma 2, sono a carico dell'Amministrazione regionale che provvede a trasferire agli Enti locali i quattro quinti delle relative somme, come anticipazione all'avvio del progetto e la quota rimanente al termine del progetto, su presentazione del relativo rendiconto economico, accompagnato da una relazione sull'attuazione dell'intervento. Copia della relazione viene trasmessa dalla Giunta regionale al Ministero di grazia e giustizia.
4. Eventuali altri costi dei progetti sono a carico dell'Ente locale proponente il quale favorira' la fruizione dei servizi messi a disposizione dei propri dipendenti.

Art. 6.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, si provvede con l'istituzione, nel bilancio 1995, di un nuovo capitolo di spesa avente la denominazione "Contributi ai Comuni e alle Comunita' Montane per l'impiego di detenuti in semiliberta' o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente" La dotazione per l'anno 1995 e per gli anni successivi e' determinata dalle relative leggi di bilancio.

Art. 7.
(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dall'approvazione della legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, redigera' un Regolamento di attuazione, sentiti il Tribunale di sorveglianza, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria e l'Associazione nazionale Comuni Italiani A.N.C.I..
2. Nel Regolamento saranno stabilite le procedure e i tempi secondo i quali dar corso ogni anno alle attivita' preparatorie, contestuali e successive agli interventi previsti dalla legge.
3. Saranno anche stabilite la composizione e le modalita' di nomina di un apposito comitato che esprima parere sulla proposta dei progetti da finanziare annualmente da parte della Giunta regionale.
4. Con la procedura di cui sopra il Consiglio regionale potra' apportare al Regolamento le modifiche che si renderanno necessarie nel quadro dei criteri di cui alla legge.

Art. 8.
(Abrogazione di norma)

1. La legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 e' abrogata.