Disegno di legge regionale, n. 5550.
Impiego di detenuti in semiliberta' o ammessi al lavoro
all'esterno per lavori socialmente utili a protezione
dell'ambiente. 1. La Regione Piemonte, nell'ambito della propria attivita' a
favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti e con
riferimento alle proprie competenze nella materia della tutela
dell'ambiente, attua, d'intesa con i competenti organi del Ministero
di Grazia e Giustizia, interventi per l'impiego di detenuti in
semiliberta' o ammessi al lavoro all'esterno in opere e servizi
socialmente utili di salvaguardia ambientale, promossi d'intesa con
gli Enti Locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei
cantieri di lavoro. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, i
Comuni e le Comunita' Montane interessati ad attuare gli interventi
presentano alla Giunta Regionale progetti che prevedano l'impiego di
detenuti in semiliberta', o comunque ammessi al lavoro all'esterno,
in opere e servizi di interesse locale a protezione dell'ambiente,
favorendo in tal modo anche il loro reinserimento sociale e
lavorativo. 1. I detenuti da impiegare nei progetti sono individuati per
ciascun progetto dall'Amministrazione Penitenziaria tenendo conto
delle eventuali professionalita' richieste dall'Ente Locale
proponente in relazione all'attivita' da svolgere. 1. La Giunta Regionale, con apposite deliberazioni, approva
annualmente i progetti di attivita' a protezione dell'ambiente
presentati dagli Enti Locali. 1. Per le prestazioni lavorative dei detenuti interessati dalla
presente legge si applica, di norma, la regolamentazione dei
cantieri di lavoro di cui alla Legge regionale 18 ottobre 1984, n.
55 e successive modificazioni e integrazioni in quanto applicabile. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si
provvedera' con l'istituzione, nel Bilancio 1995, di un nuovo
capitolo di spesa avente la denominazione "Contributi ai Comuni e
alle Comunita' Montane per l'impiego di detenuti in semiliberta' o
ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a
protezione dell'ambiente". La dotazione per l' anno 1995 e per gli
anni successivi sara' determinata dalle relative leggi di bilancio. 1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge il
Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, redigera' un
Regolamento di attuazione, sentiti il Tribunale di Sorveglianza, il
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e
l' A.N.C.I. .
(Finalita')
(Progetti)
2. La Giunta Regionale, d'intesa con l'Amministrazione
Penitenziaria e con quella giudiziaria, determina annualmente i
progetti da attuare dando priorita' a quelli presentati dai Comuni e
dalle Comunita' Montane sedi di Istituto Penitenziario avvalendosi
del parere espresso dall'apposito Comitato nominato con le modalita'
del Regolamento di attuazione previsto dall'articolo 7.
3. Ogni progetto deve contenere:
a) le finalita' socio lavorative che si intendono perseguire;
b) la descrizione delle attivita' e le caratteristiche
professionali richieste ai partecipanti;
c) il numero dei soggetti che si intendono utilizzare che non puo'
essere superiore a 10;
d) le modalita' organizzative dell'attivita';
e) la durata dell'attivita' prevista per ciascun progetto, che non
puo' essere inferiore a tre mesi ne' superiore a dodici;
f) il preventivo finanziario con indicazione dei costi ripartiti
per categorie principali.
4. La responsabilita' della gestione dei progetti fa capo agli Enti
Locali proponenti che dovranno incaricare personale proprio per la
guida e il controllo dell'attuazione dell'attivita' prevista.
(Impiego dei detenuti)
2. La partecipazione di ciascun detenuto al progetto deve essere
preceduta da una dichiarazione di consenso dell'interessato
rilasciata all'Amministrazione Penitenziaria. Tale dichiarazione
comporta l'obbligo di partecipazione assidua ed efficace a tutte le
attivita' previste dal progetto, eccettuato il caso di legittimo
impedimento.
3. Il venir meno della condizione di detenuto per fatti
sopraggiunti non comporta la decadenza dalla partecipazione
all'attivita' lavorativa sino al termine previsto del progetto.
4. In considerazione delle specifiche attribuzioni legislative
dell'Amministrazione Penitenziaria in materia di esecuzione della
pena, l'Amministrazione Penitenziaria stessa, in qualsiasi momento
puo' disporre la cessazione dell'attivita' lavorativa qualora il
detenuto abbia manifestato una condotta incompatibile con le
finalita' del progetto.
(Approvazione dei progetti)
2. L'attivita' lavorativa puo' comprendere anche momenti formativi
inerenti l'attivita' stessa.
(Regime lavorativo e modalita' di finanziamento)
2. Per quanto concerne il trattamento assicurativo e assistenziale,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 comma 2, della
Legge regionale 55/84.
3. I costi relativi alla manodopera e agli oneri di cui al comma 2,
sono a carico dell'Amministrazione Regionale che provvede a
trasferire agli Enti Locali le relative somme, per 4/5 come
anticipazione all'avvio del progetto e il resto al termine del
progetto, su presentazione del relativo rendiconto economico,
accompagnato da una relazione sull'attuazione dell'intervento. Copia
della relazione viene trasmessa dalla Giunta Regionale al Ministero
di Grazia e Giustizia.
4. Eventuali altri costi dei progetti sono a carico dell'Ente
Locale proponente il quale favorira' la fruizione dei servizi messi
a disposizione dei propri dipendenti.
(Norma finanziaria)
(Regolamento di attuazione)
2. Nel Regolamento saranno stabilite le procedure e i tempi secondo
i quali dar corso ogni anno alle attivita' preparatorie, contestuali
e successive agli interventi previsti dalla legge.
3. Saranno anche stabilite la composizione e le modalita' di nomina
di un apposito Comitato che esprima parere sulla proposta dei
progetti da finanziare annualmente da parte della Giunta Regionale.
4. Con la procedura di cui sopra il Consiglio potra' apportare al
Regolamento le modifiche che si renderanno necessarie nel quadro dei
criteri di cui alla presente legge.