Legge regionale 23 marzo 1995, n. 43. Interpretazione autentica dell'articolo 21, ultimo comma, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni 'Tutela ed uso del suolo '. (B.U. 24 marzo 1995, suppl. al n. 12) 1. La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni ha il solo scopo di favorire il raggiungimento della soglia minima di standards richiesta dalla legge, consentendo di computare, oltre alle aree dismesse gratuitamente al Comune o espropriate, quelle solo asservite a servizio pubblico.
(Interpretazione autentica)
2. Le aree asservite ad uso pubblico in alternativa alla dismissione gratuita o all'esproprio, non sono utilizzabili nel computo della cubatura o delle superfici realizzabili con gli indici di edificabilita' fondiaria.