Disegno di legge regionale, n. 5557.
Interpretazione autentica articolo 21, ultimo comma, della legge
regionale 5.12.77, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni
'Tutela ed uso del suolo'. 1. La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 21
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive
modificazioni ed integrazioni, sulla "tutela ed uso del suolo", ha
il solo scopo di favorire il raggiungimento della soglia minima di
standards richiesta dalla legge, consentendo di computare, oltre
alle aree dismesse gratuitamente al comune o espropriate, quelle
solo asservite a servizio pubblico.
(Interpretazione autentica)
2. Le aree asservite ad uso pubblico in alternativa alla
dismissione gratuita o all'esproprio, non sono utilizzabili nel
computo della cubatura o della superficie realizzabili con gli
indici di edificabilita' fondiaria.