Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 23 marzo 1995, n. 40.

Accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.).

(B.U. 24 marzo 1995, suppl. al n. 12)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
All. A.

Art. 1.
(Finalita')

1. Al fine di rafforzare con interventi tempestivi la fase di ripresa che si profila per l'economia piemontese, si ritiene necessario accelerare le procedure di spesa per investimenti previste dalla legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43.

Art. 2.
(Procedure d'urgenza)

1. Per l'esercizio finanziario 1995 in deroga alle procedure previste dall'articolo 12 della L.R. 43/1994 le schede guida di cui all'Allegato A, per la presentazione dei progetti Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.), sono approvate con la presente legge.

Art. 3.
(Esame delle domande)

1. Il comma 4 dell'articolo 14 della L.R. 43/1994 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"4. La Giunta Regionale, sulla base della relazione del settore, di cui al comma 3, delibera l'assegnazione dei finanziamenti per ciascun campo di intervento entro cento giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, determinando l'ammontare complessivo del contributo regionale per ciascun progetto, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate, i termini per la presentazione del progetto esecutivo, se necessario, e l'esercizio finanziario a cui imputare il relativo impegno".
2. Il comma 6 dell'articolo 14 della L.R. 43/1994 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"6. Le deliberazioni di cui al comma 4 hanno valore di concessione dei contributi in esse previsti. Se si richiede progetto esecutivo la formale concessione del contributo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale che costituisce anche approvazione del progetto esecutivo, nonche' dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere relative. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresi' il termine di ultimazione degli stessi in conformita' alle previsioni del progetto esecutivo".
3. Il comma 8 dell'articolo 14 della L.R. 43/1994 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"8. Se il contributo assegnato copre solo parzialmente l'importo del progetto, la concessione del contributo e' subordinata alla presentazione da parte del beneficiario contestualmente al progetto, nei termini di cui al comma 4, di documentazione comprovante, con atti formali, la disponibilita' effettiva delle somme residue. In caso contrario, il contributo e' revocato secondo la procedura di cui all'articolo 15, comma 4".

Art. 4.
(Erogazione dei contributi e revoche)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 43/1994 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"1. Ciascun contributo, comprensivo anche dell'eventuale quota a fondo perduto, viene erogato previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla presente legge e di quelle stabilite con l'atto di concessione del contributo".
2. Il comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 43/1994 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"2. Il certificato di inizio dei lavori e' presentato al settore competente entro 90 giorni dal termine per l'inizio dei lavori previsto nell'atto di concessione del contributo".
3. Il comma 3 dell'articolo 15 della L.R. 43/1994 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"3. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite dai commi 1 e 2 comporta la decadenza del diritto al contributo concesso, salvo proroga che puo' essere autorizzata, su richiesta dell'interessato per motivi non dipendenti dalla di lui volonta', con decreto del Presidente della Giunta Regionale per un periodo complessivo non superiore a nove mesi per ciascun intervento".

Art. 5.
(Condizioni generali per la concessione di contributi in capitale a rimborso)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 43/1994 e' soppresso.

Art. 6.
(Deroga alla legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42)

1. Per l'esercizio finanziario 1995 in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42 gli interventi previsti dalla stessa sono finanziati secondo le procedure previste alla scheda n. 4 dell'Allegato A alla presente legge.

Art. 7.
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1990, n. 22)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 e' soppresso e sostituito dai seguenti:
"2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi nelle seguenti percentuali, definite per fasce di importi progettuali:
a) importo fino a cento milioni: 50 per cento;
b) importi da 100 a 500 milioni: 45 per cento per la parte eccedente i 100 milioni + 50 milioni;
c) importi da 500 a 1000 milioni: 30 per cento per la parte eccedente i 500 milioni + 230 milioni;
d) importi da 1000 a 2000 milioni: 21 per cento per la parte eccedente i 1000 milioni + 380 milioni;
e) importi da 2000 a 3000 milioni: 12 per cento per la parte eccedente i 2000 milioni + 590 milioni;
f) importi da 3000 a 4000 milioni: 7 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni + 710 milioni;
g) importi da 4000 a 5000 milioni: 2 per cento per la parte eccedente i 4000 milioni + 780 milioni ;
h) importi oltre i 5000 milioni: 800 milioni.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nei termini di cui al Titolo III della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43, a condizione che gli interventi realizzandi consentano l'agibilita' dei presidi, secondo le indicazioni delle norme nazionali e regionali vigenti in materia".
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 22/1990 e' soppresso.
3. Il comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 22/1990 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"2. I contributi di cui al comma precedente sono assegnati nelle seguenti percentuali, definite per fasce d'importi dei lavori:
a) importo fino a 10 milioni: 50 per cento;
b) importi da 10 a 50 milioni: 45 per cento per la parte eccedente i 10 milioni + 5 milioni;
c) importi da 50 a 100 milioni: 30 per cento per la parte eccedente i 50 milioni + 23 milioni;
d) importi da 100 a 300 milioni: 16 per cento per la parte eccedente i 100 milioni + 38 milioni;
e) importi da 300 a 500 milioni: 5 per cento per la parte eccedente i 300 milioni + 70 milioni;
f) importi oltre 500 milioni: 80 milioni".
4. Il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 22/1990 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 3 sono:
a) i Comuni, singoli o associati;
b) gli Enti assistenziali pubblici o privati, le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato; tali soggetti non devono avere fini di lucro e devono aver sede nel territorio regionale;
c) altri soggetti privati, con sede nel territorio regionale".
5. All'articolo 5 della L.R. 22/1990 e' aggiunto il seguente comma:
"2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 4 i destinatari indicati alle lettere a) e b) del comma precedente".
6. Il comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 22/1990 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"1. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 3, devono essere inoltrate al Presidente della Giunta Regionale corredate di:
a) atto costitutivo e, per i soggetti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. c), certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
b) atto formale, adottato dall'organo competente, di approvazione dell'intervento da realizzare, dei relativi preventivi di spesa e del piano finanziario;
c) relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche strutturali, organizzative e gestionali del presidio;
d) titolo comprovante la proprieta' o la disponibilita' dell'area su cui insistera' la nuova costruzione o dell'immobile da riattare;
e) planimetria della struttura immobiliare da acquistare oppure progetto di massima dell'opera di costruzione o di riattamento da realizzare".
7. Nel 1° capoverso del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 22/1990, alle lettere a) e b) e' aggiunta la lettera c).
8. All'articolo 7 della L.R. 22/1990 e' aggiunto il seguente comma:
"3. L'Amministrazione Regionale si riserva la facolta' di richiedere, ai singoli soggetti previsti dalla presente legge, ulteriore documentazione comprovante la non sussistenza di situazioni capaci di determinare l'esclusione dalla concessione dei contributi previsti dalla legge".
9. Il comma 4 dell'articolo 9 della L.R. 22/1990 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"4. Per gli Enti assistenziali privati, le cooperative sociali, le associazioni e gli altri soggetti privati di cui all'articolo 5, lettere b) e c), l'autorizzazione di cui al comma precedente e' subordinata all'applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'importo dei contributi percepiti ridotti del 5 per cento per ogni anno successivo a quello di concessione dei medesimi".

Art. 8.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.

Allegato A: Schede da 1 a 7 (Art. 2)

SCHEDA N. 1: OPERE IGIENICO SANITARIE
OBIETTIVO - Realizzazione di: 1) Acquedotti e impianti di potabilizzazione; 2) Fognature e impianti di depurazione.
TIPO ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI - Per ciascuno degli obiettivi individuati ai punti precedenti i contributi vengono assegnati in base a graduatorie provinciali. I fondi sono ripartiti tra le Province con riferimento alla popolazione, al netto di quella residente nei Comuni con piu' di 20.000 abitanti. Ai Comuni e loro Consorzi il cui territorio e' inserito nelle aree protette, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' riservato almeno il 20 per cento delle disponibilita' totali. Il contributo e' a rimborso quinquennale (rate annuali costanti a tasso zero) per un massimo di 150 milioni se Comune e per un importo massimo pari a 150 milioni per il numero di Comuni interessati all'opera se Consorzio o accordo di programma; in ogni caso non verranno concessi piu' di 2 miliardi.
BENEFICIARI - I Comuni, con popolazione inferiore a 20 mila abitanti, loro consorzi o accordi di programma tra i soggetti precedenti.
CARATTERISTICHE DELLE OPERE - Lotti funzionali.
TEMPI - Realizzazione ed ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
DOMANDA - Domanda corredata almeno dal progetto di massima.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
- Crisi nell'approvvigionamento idrico e nel livello di depurazione punti 10.
Completamento dell'opera ... punti 5.
Comuni collinari, montani ... punti 5.
Opere oggetto di accordi programma ... punti 2.
Concorso finanziario del beneficiario o di altri soggetti privati o pubblici ... punti 2 ogni 10 per cento e 1 punto per frazione inferiore, all'importo dell'opera.
Comuni che abbiano applicato l'ICI dal 4 al 4,5 per cento ....
punti 2; dal 4,6 al 5,5 per cento ... punti 4 e dal 5,6 al 6 per cento ... punti 6. Nel caso di Consorzi o di accordi di programma si calcolera' il valore medio all'aliquota applicata dai Comuni.
Opera ad utilizzazione sovracomunale ... punti 3.
Progetto esecutivo ... punti 3.
SCADENZA - Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale in approvazione della presente scheda.
SETTORI REGIONALI INTERESSATI ED A CUI PRESENTARE LE DOMANDE
- "Pianificazione e gestione di risorse idriche".

SCHEDA N. 2: TERMALISMO
OBIETTIVO: - Miglioramento, manutenzione, ampliamento e costruzione di stabilimenti termali ivi compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche negli stabilimenti termali e nelle strutture ricettive annesse; Costruzione, miglioramento ed ampliamento di strutture ricettive a servizio di stabilimenti termali; Costruzione e miglioramento di strutture per il tempo libero in ambiti territoriali relativi a comprensori termali; Ricerche, studi idrogeologici e realizzazione di nuove captazioni;
Istituzione di centri di documentazione per il termalismo.
TIPO ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI - Contributo fino ad un importo massimo di 2 miliardi di cui l'80 per cento a rimborso quinquennale (rate annuali costanti a tasso zero) ed il 20 per cento a fondo perduto per le societa' a prevalente partecipazione pubblica. Per le aziende a capitale privato il contributo e' a rimborso quinquennale pari al 100 per cento.
BENEFICIARI - Comuni, Comunita' Montane, Consorzi tra detti Enti, Aziende e societa' termali, imprenditori privati che gestiscono direttamente impianti termali ed idropinici. Il contributo a privati e' erogato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 cosi' come modificato dalla presente legge.
CARATTERISTICHE - Lotti funzionali
TEMPI Realizzazione ed ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
DOMANDA - Domande corredate di progetto esecutivo e in alternativa, di progetto di massima per le richieste di contributo per opere edili. Domande corredate di programma di ricerca per gli studi idrogeologici finalizzati al rinvenimento di giacimenti idro termali.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
- Manutenzione, ampliamento degli stabilimenti termali e adeguamento
delle strutture per l'eliminazione delle barriere architettoniche ... punti 7.
Ricerche e studi idrogeologici e realizzazione di nuove captazioni ... punti 6.
Realizzazione di nuovi stabilimenti termali ...punti 5.
Miglioramento e costruzione di strutture per il tempo libero a servizio di stabilimenti termali o in ambiti territoriali relativi ai comprensori termali ... punti 3.
Societa' a prevalente partecipazione pubblica ... punti 3.
Istituzione di centri di documentazione per il termalismo ... punti 1.
Concorso finanziario del beneficiario o di altri soggetti privati o pubblici ... punti 2 ogni 10 per cento e 1 punto per frazione inferiore dell'importo dell'intervento.
SETTORI REGIONALI INTERESSATI ED A CUI PRESENTARE LA DOMANDA
- Settore Artigianato, Cave e torbiere, Acque minerali e termali.

SCHEDA N. 3: AGRICOLTURA
OBIETTIVO - Ammodernamento della cooperazione di trasformazione dei prodotti agricoli e del sistema agroindustriale piemontese mediante:
a) costruzione, acquisto e/o potenziamento di impianti produttivi per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroindustriali nonche' per la raccolta e il trasporto di prodotti e sottoprodotti;
b) adeguamento tecnologico di impianti di trasformazione e commercializzazione.
TIPO ED ENTITA' DEI FINANZIAMENTI - La spesa ammissibile a finanziamento non potra' superare i 400 milioni di lire ed il contributo a carico del F.I.P. sara' pari al 75 per cento, di cui il 25 per cento mediante contributo a fondo perduto e il 50 per cento a rimborso quinquennale (rate annuali a tasso zero).
BENEFICIARI - Le cooperative agricole e i loro consorzi. Le Associazioni dei produttori agricoli riconosciute dallo Stato o dalla Regione. Le societa' di capitali nelle quali la maggioranza del capitale sociale sia di proprieta' di soggetti di cui ai punti precedenti.
DOMANDA - Domanda corredata da: Atto costitutivo e Statuto; Elenco dei soci; Delibera dell'organo competente con la quale si e' assunta la decisione di chiedere l'intervento regionale e si e' designata la persona incaricata della presentazione della domanda; Relazione tecnico economica; Computo metrico di massima e preventivi di ditte specializzate per le attrezzature, i macchinari e impianti.
Ulteriore documentazione potra' essere richiesta in sede di istruttoria. Per quanto non previsto valgono le procedure di applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 63/1978. Il contributo e' erogato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 cosi' come modificata dalla presente legge.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
I progetti saranno valutati da una Commissione Tecnica designata dalla Giunta Regionale e composta da 2 funzionari del Settore Valorizzazione e da 1 funzionario della FinPiemonte ed inseriti in una graduatoria che sara' approvata dalla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Punteggi attribuibili: Domande gia' presentate sull'articolo 39 della legge regionale 63/1978 e non finanziate per mancanza di fondi, comprese quelle per i quali i lavori sono gia' stati avviati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 63/1978 ... punti 3;
Soggetto beneficiario con sede in zone montane e collinari ... punti 3;
Investimenti riguardanti la trasformazione e commercializzazione di prodotti dell'agricoltura biologica ... punti 3;
Soggetti beneficiari danneggiati da evento alluvionale del 3-7 novembre 1994 ...punti 3;
Investimenti che introducono sistemi rispettosi dell'ambiente e che prevedono un uso razionale dell'energia ... punti 3;
Investimenti che valorizzino la qualita' dei prodotti agricoli piemontesi ... punti 3;
Investimenti che prevedono la realizzazione di sistemi di qualita' ... punti 3;
Investimenti che introducono innovazioni di processo e/o di prodotto ... punti 3;
Investimenti che prevedono nuovi sbocchi di mercato ... punti 3;
Investimenti realizzati in Comuni nei quali non sono operanti i fondi strutturali della U.E. ...punti 3.
SCADENZA - Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione della presente scheda.
SETTORI REGIONALI INTERESSATI ED A CUI PRESENTARE LE DOMANDE
- "Settore valorizzazione" dell'Assessorato all'Agricoltura.

SCHEDA N. 4: TURISMO
OBIETTIVO - Favorire gli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica diretti a migliorare qualitativamente e potenziare le strutture ricettive nonche' gli impianti e strutture turistiche e le relative attrezzature. Tra gli interventi rientrano quelli diretti ad adeguare i locali e gli impianti fissi alle prescrizioni in materia igienico sanitaria, di sicurezza antinfortunistica e antincendi e di abbattimento delle barriere architettoniche.
BENEFICIARI - Enti locali, Enti pubblici, Enti ed Associazioni operanti senza scopo di lucro, piccole imprese operanti nel settore del turismo. Il contributo a soggetti privati e' liquidato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto all'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43, cosi' come modificato dalla presente legge.
TIPO ED ENTITA' DEL FINANZIAMENTO - Finanziamento a rimborso quinquennale (con rate costanti a tasso zero) fino al 50 per cento della spesa ammissibile per l'intervento, per un importo massimo di contributo di lire 300 milioni. Sono ammissibili gli interventi il cui costo non sia inferiore a lire 80 milioni per le imprese turistiche e a lire 50 milioni per gli altri soggetti.
TEMPI - Realizzazione e ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
DOMANDE - Domande corredate da: Relazione illustrativa dell'intervento proposto che specifichi finalita', caratteristiche dell'intervento, eventuali previsioni dei piani aziendali o altri piani, tempi di realizzazione, fattibilita' tecnica e amministrativa, compatibilita' urbanistica, paesistica e ambientale, ipotesi gestionale. Progetto; Dettagliato preventivo di spesa (computo metrico estimativo redatto a misura per lavori ed opere edili).
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
- I progetti, prima di essere inseriti in graduatoria, entro 30 giorni
dal termine di presentazione delle domande, sono valutati da un gruppo di lavoro tecnico nominato dalla Giunta Regionale e composto da almeno quattro funzionari della regione esperti in materie turistiche, socio economiche e tecnico territoriali. Il gruppo di lavoro tecnico, valutata l'idoneita' dei singoli progetti predispone una graduatoria di ammissione, stilata secondo criteri di valutazione ed i punteggi massimi sotto indicati. Punteggio attribuibile:
Idoneita' tecnica e funzionale ... Punti 2;
Congruita' ed ottimizzazione dei posti ... Punti 2;
Idoneita' dell'ipotesi gestionale ed economicita' della gestione ... Punti 2;
Adeguamento a prescrizioni normative ... Punti 7;
Finalizzazione dell'intervento: Corrispondenza agli obiettivi della programmazione turistica regionale ... Punti 3;
Intervento in area non rientrante nel Regolamento C.E.E. 2081/93 ... Punti 7;
Contributo allo sviluppo turistico locale e all'occupazione ... Punti 3;
Fattibilita' dell'intervento: Compatibilita' urbanistica, paesistica e ambientale ... Punti 2;
Fattibilita' tecnica e ammministrativa ... Punti 2.
SCADENZE - Le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione della presente scheda.
SETTORI REGIONALI INTERESSATI ED A CUI PRESENTARE LE DOMANDE
- Settore Turismo, Sport e Tempo libero.

SCHEDA N. 5: CENTRO INTERMODALE MERCI DI NOVARA E INTERPORTO DI
TORINO ORBASSANO
OBIETTIVO - Realizzazione infrastrutturazione di centri intermodali.
TIPO ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI - Contributo a rimborso quinquennale (rate annuali costanti e a tasso zero).
BENEFICIARI - Societa' Interporto Torino Orbassano S.p.A. Centro Intermodale Merci S.p.A. di Novara Boschetto.
TEMPI - Realizzazione ed ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
DOMANDA - Domanda corredata almeno del progetto di massima.
SCADENZA - Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione della presente scheda.
SETTORI REGIONALI INTERESSATI ED A CUI PRESENTARE LE DOMANDE - Trasporti.

SCHEDA N. 6: PRESIDI SOCIO ASSISTENZIALI
OBIETTIVO - Acquisto, ristrutturazione, riconversione, nuova costruzione, compresi i relativi arredi, dei presidi socio assistenziali atti a fornire accoglienza e ospitalita' assistita a persone in stato di bisogno o abbandono.
BENEFICIARI - a) Comuni, singoli o associati; b) Enti assistenziali pubblici o privati, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato; tali soggetti non devono avere fini di lucro e devono avere sede nel territorio regionale; c) altri soggetti privati con sede nel territorio regionale. I beneficiari devono essere proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento oppure essere titolari di disponibilita' sul medesimo per almeno venti anni.
TIPO ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI - I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali, definite per fasce di importi progettuali:
a) importo fino a 100 milioni: 50 per cento;
b) importi da 100 a 500 milioni: 45 per cento per la parte eccedente i 100 milioni + 50 milioni;
c) importi da 500 a 1.000 milioni: 30 per cento per la parte eccedente i 500 milioni + 230 milioni;
d) importi da 1.000 a 2.000 milioni: 21 per cento per la parte eccedente i 1000 milioni + 380 milioni;
e) importi da 2.000 a 3.000 milioni: 12 per cento per la parte eccedente i 2000 milioni + 590 milioni;
f) importi da 3.000 a 4.000 milioni: 7 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni + 710 milioni;
g) importi da 4.000 a 5.000 milioni: 2 per cento per la parte eccedente i 4000 milioni + 710 milioni;
h) importi oltre 5.000 milioni: 800 milioni.
Per i beneficiari a) e b), il 50 per cento del contributo concesso e' a fondo perduto, la rimanenza a rimborso quinquennale (rate annuali costanti e a tasso zero).
Per i beneficiari c), il contributo concesso e' a rimborso quinquennale (rate annuali costanti e a tasso zero) ed erogato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 cosi' come modificato dalla presente legge.
DOTAZIONE FINANZIARIA - Per l'anno 1995: beneficiari a) 6 miliardi; b) 6 miliardi; c) 3 miliardi.
CARATTERISTICHE DELLE OPERE - Lotti funzionali comportanti l'agibilita' dei presidi o reparti a termini legge regionale n. 37/1990 e D.G.R. n. 38 16335/1992 di attuazione, anche in regime transitorio.
TEMPI - Realizzazione entro il secondo anno successivo a quello della prima erogazione del contributo.
DOMANDA - Domanda corredata, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 22/1990 e successive modifiche ed integrazioni e sua circolare esplicativa, da:
1) Titolo di proprieta';
2) Atto costitutivo e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
3) Relazione illustrativa delle caratteristiche gestionali;
4) Progetto di massima costituito da: relazione tecnica, elaborati grafici e computo metrico estimativo;
5) Atto formale di approvazione del progetto di massima, con l'indicazione dell'ipotesi di finanziamento;
6) Parere U.S.S.L. ai sensi articolo 6, comma 2, legge regionale n. 22/1990.
L'assegnazione del contributo e' disposta con provvedimento della Giunta Regionale nei termini di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43. La concessione formale del contributo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa presentazione del progetto esecutivo, nei termini stabiliti dall'atto di assegnazione, corredato da: 1) atto formale di approvazione del progetto esecutivo e del piano finanziario definitivo; 2) concessione edilizia, parere VV.FF. e altri pareri previsti dalla legge per il caso specifico.
L'erogazione del contributo e' effettuata a termini articolo 11 legge regionale n. 18/1984 (30 per cento al contratto, 30 per cento ad avanzamento lavori del 30 per cento, 30 per cento a fine lavori, 10 per cento al collaudo e autorizzazione al funzionamento) previa presentazione di: 1) atto di vincolo ventennale alla destinazione di Presidio socio assistenziale, a termini articolo 9 legge regionale n. 22/1990; 2) dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla legge regionale n. 43/1994 e di quelle stabilite con l'atto di concessione del contributo.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
- Tipologia lavori
Ristrutturazione e/o completamento presidio esistente a regime definitivo (5).
Nuova costruzione o ristrutturazione immobile esistente a regime definitivo (3).
Ristrutturazione presidio esistente a regime transitorio (1).
N.B. I requisiti strutturali del regime definitivo sono indicati al punto 2 Requisiti strutturali della D.G.R. n. 38 16335/1992, mentre i requisiti strutturali del regime transitorio sono indicati al punto 3 Regime transitorio della D.G.R. 38 16335/1992 e dai successivi provvedimenti attuativi del Piano Socio-Sanitario regionale.
Tipologia presidi.
R.A.F. e Comunita' alloggio disabili (6).
R.A. (4).
Centri diurni, R.A.B., C.A.S.A. (1).
Qualita' investimento.
Valore immobile o reparto/contributo regionale:
minore di 3 (1).
fra 3 e 5 (2);
maggiore di 5 (3).
N.B. Il valore dell'immobile nuovo o ristrutturato e' ricavato dai valori medi regionali in base alla tipologia dei lavori e dei presidi o reparti oggetto dell'intervento:
R.A.F. o Comunita' alloggio disabili a regime definitivo = 80 milioni/p.l.
R.A., R.A.B. e C.A.S.A. a regime definitivo = 60 milioni/p.l..
Centri diurni disabili e semiresidenziali = 40 milioni/ut.
Presidi socio assistenziali a regime transitorio = 50 milioni/p.l.
Livello occupazionale.
Per ogni nuovo impiego di personale addetto ai servizi assistenziali, sanitari, o generali della struttura, a seguito dell'intervento oggetto di contribuzione:
Assunzione a tempo pieno (0,3).
Assunzione part time (0,2).
A contratto minimo 20 ore settimanali (0,1).
Equilibrio territoriale.
Territorio ricompreso in Comunita' Montana o con procedure di unione o di fusione in corso (3).
Aree a declino industriale (2).
Aree alluvionate del novembre 1994 (1).
Recupero ambientale.
Immobile sottoposto a vincolo monumentale (legge 1089/1939) (5).
Immobile sottoposto a vincolo ambientale (legge 1497/1939) (3).
Immobile localizzato in centro storico (1).
SCADENZA - Per l'anno 1995, presentazione domande entro 60 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda.
SETTORI REGIONALI INTERESSATI ED A CUI PRESENTARE LE DOMANDE
- Settore programmazione e verifica interventi socio assistenziali.

SCHEDA N. 7: MACELLI
OBIETTIVO - Adeguamento alle direttive CEE 497 e 498/91 (recepita con D.L.vo 286/1994) degli impianti di macellazione.
TIPO ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI - Il contributo e' a rimborso quinquennale (rate annuali costanti a tasso zero) per un massimo di 500 milioni per i macelli industriali, di 150 milioni per i macelli a limitata capacita' produttiva e di 50 milioni per quegli impianti a limitata capacita' produttiva situati in localita' disagiate (Comuni con meno di 2000 abitanti). L'importo stanziato e' destinato per 1/6 ai macelli industriali, per 3/6 a quelli a limitata capacita' produttiva e per 2/6 agli altri.
L'eventuale carenza di domande di finanziamento per una delle categorie consentira' di riportare i fondi in esubero tra le altre secondo i rapporti fissati.
Il contributo a privati e cooperative e' erogato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.R. 43/1994 cosi' come modificata dalla presente legge.
BENEFICIARI - Comuni o altri Enti pubblici, cooperative, operatori privati.
CARATTERISTICHE DELLE OPERE - Lotti funzionali.
TEMPI - Realizzazione ed ultimazione degli interventi di ristrutturazione entro 12 mesi dalla concessione del contributo e per i nuovi impianti entro 24 mesi.
DOMANDA - Domanda corredata da progetto tecnico esecutivo e da relazione economico-finanziaria.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
- Iniziative, anche in corso di realizzazione all'atto della presente legge, da parte di consorzi o cooperative di macellai con riduzione degli impianti di macellazione ... punti 1 ogni impianto di macellazione esistente che utilizzando la nuova struttura cessi l'attivita' e fino ad un massimo di punti 10;
unico impianto esistente nel raggio di 10 Km ... punti 5;
Concorso finanziario del beneficiario o di altri soggetti privati o pubblici ... punti 1 ogni 10 per cento e ... punti 0,5 per frazione inferiore, nell'importo dell'opera;
Soggetti beneficiari danneggiati dall'alluvione del 3-7 novembre 1994 ... punti 3;
Interventi realizzati in Comuni nei quali non sono operanti i fondi strutturali U.E. ... punti 3;
Iniziative messe in atto con la compartecipazione di Amministrazioni locali o loro Consorzi, rivolte ad assicurare la funzionalita' di una struttura che garantisca l'assolvimento di funzioni sanitarie e di interesse generale ... punti 7;
Iniziative di raccordo tra la produzione agricola e la trasformazione dei prodotti con particolare riguardo al circuito di produzione e commercializzazione delle carni bovine certificate ai sensi L.R. 35/1988 ... punti 3.
SCADENZA - Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione della presente scheda.
SETTORI REGIONALI INTERESSATI ED A CUI PRESENTARE LE DOMANDE
- Settore Assistenza veterinaria dell'Assessorato alla Sanita'.