Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5585.

Accelerazione delle procedure di attuazione del F.I.P. .

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
All. A.

Art. 1.
(Finalita')

1. Al fine di rafforzare con interventi tempestivi la fase di ripresa che si profila per l'economia piemontese, si ritiene necessario accelerare le procedure di spesa per investimenti previste dalla legge Regionale 18 ottobre 1994, n. 43.

Art. 2.
(Procedure d'urgenza)

1. Per l'esercizio finanziario 1995 in deroga alle procedure previste dall'articolo 12 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 le schede guida di cui all'allegato n. 1, per la presentazione dei progetti F.I.P. , sono approvate con la presente legge.

Art. 3.
(Esame delle domande)

1. Il 4. comma dell'articolo 14 della legge regionale 18/10/1994 n. 43 e' soppresso e sostituito dal seguente: "4. La Giunta Regionale, sulla base della relazione del settore, di cui al comma 3, delibera l'assegnazione dei finanziamenti per ciascun campo di intervento entro cento giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, determinando l'ammontare complessivo del contributo regionale per ciascun progetto, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate, i termini per la presentazione del progetto esecutivo, se necessario, e l'esercizio finanziario a cui imputare il relativo impegno".
2. Il 6. comma dell'articolo 14 della legge regionale 18/10/1994 n. 43 e' soppresso e sostituito dal seguente: "6. Le deliberazioni di cui al comma 4 hanno valore di concessione dei contributi in esse previsti. Se si richiede progetto esecutivo la formale concessione del contributo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale che costituisce anche approvazione del progetto esecutivo, nonche' dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere relative. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresi' il termine di ultimazione degli stessi in conformita' alle previsioni del progetto esecutivo".
3. L'8. comma dell'articolo 14 della legge regionale 18/10/1994 n. 43 e' soppresso e sostituito dal seguente: "8. Se il contributo assegnato copre solo parzialmente l'importo del progetto, la concessione del contributo e' subordinata alla presentazione da parte del beneficiario, contestualmente al progetto nei termini di cui al comma 4, di documentazione comprovante, con atti formali, la disponibilita' effettiva delle somme residue. In caso contrario, il contributo e' revocato secondo la procedura di cui all'articolo 15, comma 4".

Art. 4.
(Erogazione dei contributi e revoche)

1. Il 1. comma dell'articolo 15 della legge regionale 18/10/1994 n. 43 e' soppresso e sostituito dal seguente : "1. Ciascun contributo, comprensivo anche dell'eventuale quota a fondo perduto, viene erogato previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla presente legge e di quelle stabilite con l'atto di concessione del contributo".
2. Il 2. comma dell'articolo 15 della legge regionale 18/10/1994 n. 43 e' soppresso e sostituito dal seguente : "2. Il certificato di inizio dei lavori e' presentato al settore competente entro 90 giorni dal termine per l'inizio dei lavori previsto nell'atto di concessione del contributo".
3. Il 3. comma dell'articolo 15 della legge regionale 18/10/1994 n. 43 e' soppresso e sostituito dal seguente: "3. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite dai commi 1. e 2. comporta la decadenza del diritto al contributo concesso, salvo proroga che puo' essere autorizzata, su richiesta dell'interessato per motivi non dipendenti dalla di lui volonta', con decreto del Presidente della Giunta Regionale per un periodo complessivo non superiore a nove mesi per ciascun intervento".

Art. 5.
(Condizioni generali per la concessione di contributi in capitale a rimborso)

1. Il 2. comma dell'articolo 16 della legge regionale 18/10/1994 n. 43 e' soppresso.

Art. 6.
(Deroga legge regionale 3 ottobre 1994 n. 42)

1. Per l'esercizio finanziario 1995 in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3/10/1994, n. 42 gli interventi previsti dalla stessa sono finanziati secondo le procedure previste alla scheda n. 4 della presente legge.

Art. 7.
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale)

2/4/1990 n. 22 1. Il 2. comma dell'articolo 3 della legge regioanle 2/4/1990 n. 22 e' soppresso e sostituito dai seguenti: "2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi nelle seguenti percentuali, definite per fasce di importi progettuali:
a) importo fino a cento milioni 50%;
b) importi da 100 a 500 milioni 45% per la parte eccedente i 100 milioni + 50 milioni;
c) importi da 500 a 1000 milioni 30% per la parte eccedente i 500 milioni + 230 milioni;
d) importi da 1000 a 2000 milioni 21% per la parte eccedente i 1000 milioni + 380 milioni;
e) importi da 2000 a 3000 milioni 12% per la parte eccedente i 2000 milioni + 590 milioni;
f) importi da 3000 a 4000 milioni 7% per la parte eccedente i 3000 milioni + 710 milioni;
g) importi da 4000 a 5000 milioni 2% per la parte eccedente i 4000 milioni + 780 milioni ;
h) importi oltre i 5000 milioni 800 milioni.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nei termini di cui al Titolo III della legge regionale 18/10/1994 n. 43, a condizione che gli interventi realizzandi consentano l'agibilita' dei presidi, secondo le indicazioni delle norme nazionali e regionali vigenti in materia".
2. Il 2. comma dell'articolo 4 della legge regionale 2/4/1990 n. 22 e' soppresso.
3. Il 3. comma dell'articolo 4 della legge regionale 2/4/1990 n. 22 e' soppresso e sostituito dal seguente: "2. I contributi di cui al comma precedente sono assegnati nelle seguenti percentuali, definite per fasce d'importi dei lavori:
a) importo fino a 10 milioni 50%;
b) importi da 10 a 50 milioni 45% per la parte eccedente i 10 milioni + 5 milioni;
c) importi da 50 a 100 milioni 30% per la parte eccedente i 50 milioni + 23 milioni;
d) importi da 100 a 300 milioni 16% per la parte eccedente i 100 milioni + 38 milioni;
e) importi da 300 a 500 milioni 5% per la parte eccedente i 300 milioni + 70 milioni;
f) importi oltre 500 milioni 80 milioni".
4. Il 1. comma dell'articolo 5 della legge regionale 2/4/1990 n. 22 e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 3 sono:
a) i Comuni, singoli o associati;
b) gli Enti assistenziali pubblici o privati, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato costituite con atto pubblico; tali soggetti non devono avere fini di lucro e devono aver sede nel territorio regionale;
c) altri soggetti privati, con sede nel territorio regionale".
5. All'articolo 5 della legge regionale 2/4/1990 n. 22 e' aggiunto il seguente comma: "2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 4 i destinatari a) e b) del comma precedente".
6. Il 4. comma dell'articolo 9 della legge regionale 2/4/1990 n. 22 e' soppresso e sostituito dal seguente: "4. Per gli Enti assistenziali privati, le cooperative sociali, le associazioni e gli altri soggetti privati di cui all'articolo 5 , lett. b) e c), l'autorizzazione di cui al comma precedente e subordinata all'applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'importo dei contributi percepiti ridotti del 5% per ogni anno successivo a quello di concessione dei medesimi".

Art. 8.
(Programma regionale di sviluppo)

1. Il Programma Regionale di Sviluppo 1995/1997 terra' conto dei campi di intervento definiti in sede di bilancio preventivo 1995.

Art. 9.
(Urgenza)

1. La presente Legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.

- n. 1 SCHEDA N. 1: OPERE IGIENICO SANITARIE OBIETTIVO Realizzazione di: 1) Acquedotti e impianti di potabilizzazione 2) Fognature e impianti di depurazione.
TIPO ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI Per ciascuno degli obiettivi individuati ai punti precedenti i contributi vengono assegnati in base a graduatorie provinciali. I fondi sono ripartiti tra le province con riferimento alla popolazione, al netto di quella residente nei Comuni con piu' di 20.000 abitanti. Ai Comuni e loro Consorzi il cui territorio e' inserito nelle aree protette, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 6/12 1991, n. 394, e' riservato almeno il 20% delle disponibilita' totali. Il contributo e' a rimborso quinquennale (rate annuali costanti e tasso zero) per un massimo di 150 milioni se Comune, per un importo massimo pari a 150 milioni per il numero di Comuni interessati all'opera, se Consorzio o accordo di programma; in ogni caso non verranno concessi piu' di 2 miliardi.
BENEFICIARI I Comuni, con popolazione inferiore a 20 mila abitanti, loro consorzi o accordi di programma tra i soggetti precedenti.
CARATTERISTICHE DELLE OPERE Lotti funzionali.
TEMPI Realizzazione ed ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
DOMANDA Domanda corredata almeno dal progetto di massima.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE Crisi nell'approvvigionamento idrico e nel livello di depurazione punti 10 Completamento dell'opera .... punti 5, Comuni collinari, montani .... punti 5, Opere oggetto di accordi programma ..... punti 2, Concorso finanziario del beneficiario o di altri soggetti privati o pubblici ..... 2 punti ogni 10% e 1 punto per frazione inferiore, all'importo dell'opera, Comuni che abbiano applicato l' ICI dal 4 al 4,5% ..... punti 2 dal 4,6 al 5,5% ..... punti 4 e dal 5;6 al 6% ..... punti 6. Nel caso di Consorzi o di accordi di programma si calcolera' il valore medio all'aliquota applicata dai Comuni. Opera ad utilizzazione sovracomunale ..... punti 3, Progetto esecutivo ..... punti 3.
SCADENZA Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della Legge Regionale in approvazione della presente scheda.
SETTORI REGIONALI INTERESSATI ED A CUI PRESENTARE LE DOMANDE "Pianificazione e gestione di risorse idriche". SCHEDA N. 2: TERMALISMO OBIETTIVO: Miglioramento, manutenzione, ampliamento e costruzione di stabilimenti termali ivi compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche negli stabilimenti termali e nelle strutture ricettive annesse; Costruzione, miglioramento ed ampliamento di strutture ricettive a servizio di stabilimenti termali; Costruzione e miglioramento di strutture per il tempo libero in ambiti territoriali relativi a comprensori termali; Ricerche, studi idrogeologici e realizzazione di nuove captazioni Istituzione di centri di documentazione per il termalismo.
TIPO ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI Contributo fino ad un importo massimo di 2 miliardi di cui l'80% ha rimborso quinquennale (rate annuali costanti e tasso zero) ed il 20% a fondo perduto per le societa' a prevalente partecipazione pubblica. Per le aziende a capitale privato il contributo e' a rimborso quinquennale pari al 100% BENEFICIARI Comuni, Comunita' Montane, Consorzi tra detti Enti, aziende e societa' termali, imprenditori privati che gestiscono direttamente impianti termali ed idropinici.Il contributo a privati e' erogato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale 18/10/94 n. 43 cosi' come modificato dalla presente Legge.
CARATTERISTICHE Lotti funzionali TEMPI Realizzazione ed ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
DOMANDA Domande corredate di progetto esecutivo e in alternativa, di progetto di massima per le richieste di contributo per opere edili Domande corredate di programma di ricerca per gli studi idrogeologici finalizzati al rinvenimento di giacimenti idro termali.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE Manutenzione, ampliamento degli stabilimenti termali e adeguamento delle strutture per l'eliminazione delle barriere architettoniche .... punti 7; Ricerche e studi idrogeologici e realizzazione di nuove captazioni ..... punti 6; Realizzazione di nuovi stabilimenti termali .....punti 5; Miglioramento e costruzione di strutture per il tempo libero a servizio di stabilimenti termali o in ambiti territoriali relativi ai comprensori termali ..... punti 3; Societa' a prevalente partecipazione pubblica ..... punti 3; Istituzione di centri di documentazione per il termalismo .....punti 1; Concorso finanziario del beneficiario o di altri soggetti privati o pubblici .... punti 2 ogni 10% e 1 punto per frazione inferiore dell'importo dell'intervento SETTORI REGIONALI INTERESSATI ED A CUI PRESENTARE LA DOMANDA Settore Artigianato, Cave e torbiere, Acque minerali e termali. SCHEDA N. 3: AGRICOLTURA OBIETTIVO Ammodernamento della cooperazione di trasformazione dei prodotti agricoli e del sistema agroindustriale piemontese mediante:
a) costruzione, acquisto e/o potenziamento di impianti produttivi per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroindustriali nonche' per la raccolta e il trasporto di prodotti e sottoprodotti;
b) adeguamento tecnologico di impianti di trasformazione e commercializzazione.
TIPO ED ENTITA' DEI FINANZIAMENTI La spesa ammissibile a finanziamento non potra' superare i 400 milioni di lire ed il contributo a carico del F.I.P. sara' pari al 75%, di cui il 25% mediante contributo a fondo perduto e il 50% a rimborso quinquennale (rate annuali a tasso zero) BENEFICIARI Le cooperative agricole e i loro consorzi. Le Associazioni dei produttori agricoli riconosciute dallo stato o dalla regione. Le societa' di capitali nelle quali la maggioranza del capitale sociale sia di proprieta' di soggetti di cui ai punti precedenti.
DOMANDA Domanda corredata da: Atto costitutivo e statuto; Elenco dei soci; Delibera dell'organo competente con la quale si e' assunta la decisione di chiedere l'intervento regionale e si e' designata la persona incaricata della presentazione della domanda; Relazione tecnico economica; Computo metrico di massima e preventivi di ditte specializzate per le attrezzature, i macchinari e impianti.
Ulteriore documentazione potra' essere richiesta in sede di istruttoria. Per quanto non previsto valgono le procedure di applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 63/78. Il contributo e' erogato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regioanle 18/10/94, n. 43 cosi' come modificata dalla presente legge.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE I progetti saranno valutati da una Commissione Tecnica designato dalla Giunta regionale e composto da 2 funzionari del Settore Valorizzazione e da 1 funzionario della Fin Piemonte ed inseriti in una graduatoria che sara' approvata dalla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Punteggi attribuibili: Domande gia' presentate sull'articolo 39 della legge regioanle 63/78 e non finanziata per mancanza di fondi, comprese quelle per i quali i lavori sono gia' stati avviati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 63/78 ..... punti 3; Soggetto beneficiario con sede in zone montane e collinari ..... punti 3; Investimenti riguardanti la trasformazione e commercializzazione di prodotti dell'agricoltura biologica ..... punti 3; Soggetti beneficiari danneggiati da evento alluvionale del 3 e 7 novembre 1994 ....punti 3; Investimenti che introducono sistemi rispettosi dell'ambiente e che prevedono un uso razionale dell'energia ..... punti 3; Investimenti che valorizzino la qualita' dei prodotti agricoli piemontesi ..... punti 3; Investimenti che prevedono la realizzazione di sistemi di qualita' ..... punti 3; Investimenti che introducono innovazioni di processo e/o di prodotto ..... punti 3; Investimenti che prevedono nuovi sbocchi di mercato ..... punti 3; Investimenti realizzati in Comuni nei quali non sono operanti i fondi strutturali della U.E. ....punti 3 SCADENZA Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge Regionale di approvazione della presente scheda.
SETTORI REGIONALI INTERESSATI ED A CUI PRESENTARE LE DOMANDE "Settore valorizzazione" dell'Assessorato all'Agricoltura. SCHEDA N. 4: TURISMO OBIETTIVO Favorire gli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica diretti a migliorare qualitativamente e potenziare le strutture ricettive nonche' gli impianti e strutture turistiche e le relative attrezzature. Tra gli interventi rientrano quelli diretti ad adeguare i locali e gli impianti fissi alle prescrizioni in materia igienico sanitaria, di sicurezza antinfortunistica e antincendi e di abbattimento delle barriere architettoniche.
BENEFICIARI Enti locali, Enti pubblici, Enti ed Associazioni operanti senza scopo di lucro, piccole imprese operanti nel settore del turismo. Il contributo a soggetti privati e' liquidato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto all'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18/10/94 n. 43, cosi' come modificato dalla presente legge.
TIPO ED ENTITA' DEL FINANZIAMENTO Finanziamento a rimborso quinquennale (con rate costanti a tasso zero) fino al 50% della spesa ammissibile per l'intervento, per un importo massimo di contributo di L. 300 milioni. Sono ammissibili gli interventi il cui costo non sia inferiore a L. 80 milioni per le imprese turistiche e a L. 50 milioni per gli altri soggetti.
TEMPI Realizzazione e ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
DOMANDE Domande corredate da: Relazione illustrativa dell'intervento proposto che specifiche finalita', caratteristiche dell'intervento, eventuali previsioni dei piani aziendali o altri piani, tempi di realizzazione, fattibilita' tecnica e amministrativa, compatibilita' urbanistica, paesistica e ambientale, ipotesi gestionale. Progetto; Dettagliato preventivo di spesa (computo metrico estimativo redatto a misura per lavori ed opere edili) CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE I progetti, prima di essere inseriti in graduatoria, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, sono valutati da un gruppo di lavoro tecnico nominato dalla Giunta Regionale e composto da almeno quattro funzionari della regione esperti in materie turistiche, socio economiche e tecnico territoriali. Il gruppo di lavoro tecnico, valutata l'idoneita' dei singoli progetti predispone una graduatoria di ammissione, stilata secondo criteri di valutazione ed i punteggi massimi sotto indicati. Punteggio attribuibile: Idoneita' tecnica e funzionale ..... Punti 2; Congruita' ed ottimizzazione dei posti ..... Punti 2; Idoneita' dell'ipotesi gestionale ed economicita' della gestione ..... Punti 2; Adeguamento a prescrizioni normative ..... Punti 7. Finalizzazione dell'intervento: Corrispondenza agli obiettivi della programazione turistica regionale ..... Punti 3; Intervento in area non rientrante nel regolamento C.E 2081/93 ..... Punti 7; Contributo allo sviluppo turistico locale e all'occupazione ..... Punti 3. Fattibilita' dell'intervento: Compatibilita' urbanistica, paesistica e ambientale ..... Punti 2; Fattibilita' tecnica e ammministrativa ..... Punti 2.
SCADENZE Le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge Regionale di approvazione della presente scheda SETTORI REGIONALI INTERESSATI ED A CUI PRESENTARE LE DOMANDE Settore Turismo, Sport e Tempo libero. SCHEDA N. 5: CENTRO INTERMODALE MERCI DI NOVARA E INTERPORTO DI TORINO ORBASSANO OBIETTIVO Realizzazione infrastrutturazione di centri intermodali.
TIPO ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI Contributo a rimborso quinquennale (rate annuali costanti e a tasso zero).
BENEFICIARI Societa' Interporto Torino Orbassano S.P.A. Centro Intermodale Merci S.P.A. di Novara Boschetto.
TEMPI Realizzazione ed ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
DOMANDA Domanda corredata almeno del progetto di massima.
SCADENZA Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della Legge Regionale di approvazione della presente scheda.
SETTORI REGIONALI INTERESSATI ED A CUI PRESENTARE LE DOMANDE Trasporti SCHEDA N. 6: PRESIDI SOCIO ASSISTENZIALI OBIETTIVO Acquisto, ristrutturazione, riconversione, nuova costruzione, compresi i relativi arredi, dei presidi socio assistenziali atti a fornire accoglienza e ospitalita' assistita a persone in stato di bisogno o abbandono.
BENEFICIARI a) Comuni, singoli o associati; b) Enti assistenziali pubblici o privati, cooperative sociali e Associazioni di volontariato costituite con atto pubblico; tali soggetti non devono avere fini di lucro e devono avere sede nel territorio regionale; c) altri soggetti privati con sede nel territorio regionale. I beneficiari devono essere proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento oppure essere titolari di disponibilita' sul medesimo per almeno venti anni.
TIPO ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali, definite per fasce di importi progettuali: 1) importo fino a 100 milioni - 50%; 2) importi da 100 a 500 milioni - 45% per la parte eccedente i 100 milioni + 50 milioni; 3) importi da 500 a 1.000 milioni - 30% per la parte eccedente i 500 milioni + 230 milioni; 4) importi da 1.000 a 2.000 milioni - 21% per la parte eccedente i 1000 milioni + 380 milioni 5) importi da 2.000 a 3.000 milioni - 12% per la parte eccedente i 2000 milioni + 590 milioni; 6) importi da 3.000 a 4.000 milioni - 7% per la parte eccedente i 3000 milioni + 710 milioni; 7) importi da 4.000 a 5.000 milioni 2% per la parte eccedente i 4000 milioni + 710 milioni; 8) importi oltre 5.000 milioni - 800 milioni. Per i beneficiari a) e b), il 50% del contributo concesso e' a fondo perduto, la rimanenza a rimborso quinquennale (rate annuali costanti e a tasso zero).
Per i beneficiari c), il contributo concesso e' a rimborso quinquennale (rate annuali costanti e a tasso zero) ed erogato previo presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regioanle 16/10/1994 n. 43 cosi' come modificato dalla presente legge.
DOTAZIONE FINANZIARIA Per l'anno 1995: beneficiari a) 6 miliardi; b) 6 miliardi; c) 3 miliardi.
CARATTERISTICHE DELLE OPERE Lotti funzionali comportanti l'agibilita' dei presidi o reparti a termini legge regionale n. 37/90 e D.G.R. n. 38 16335/92 di attuazione, anche in regime transitorio di cui alle DD.GG.RR. n. 38 16335/92 e 41 42433/95.
TEMPI Realizzazione entro il secondo anno successivo a quello della prima erogazione del contributo.
DOMANDA Domanda corredata, ai sensi dell'articolo 7 della legge regioanle n. 22/90 e successive modifiche ed integrazioni e sua circolare esplicativa, da: 1) Titolo di proprieta'; 2) Atto costitutivo (solo per Enti privati e Societa'); 3) Relazione illustrativa delle caratteristiche gestionali; 4) Progetto di massima costituito da: relazione tecnica, elaborati grafici e computo metrico estimativo; 5) Atto formale di approvazione del progetto di massima, con l'indicazione dell'ipotesi di finanziamento; 6) Parere U.S.S.L. ai sensi articolo 6, comma 2, legge regionale n. 22/90. L'assegnazione del contributo e' disposta con provvedimento della Giunta Regionale nei termini di cui all'articolo 14 della legge regionale 18/10/1994 n. 43. La concessione formale del contributo e' disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale previa presentazione del progetto esecutivo, nei termini stabiliti dall'atto di assegnazione, corredato da: 1) atto formale di approvazione del progetto esecutivo e del piano finanziario definitivo; 2) concessione edilizia, parere VV.FF. e altri pareri previsti dalla legge per il caso specifico.
L'erogazione del contributo e' effettuata a termini articolo 11 legge regionale n. 18/84 (30% al contratto, 30% ad avanzamento lavori del 30%, 30% a fine lavori, 10% al collaudo e autorizzazione al funzionamento) previa presentazione di: 1) atto di vincolo ventennale alla destinazione di Presidio socio assistenziale, a termini articolo 9 legge regionale n. 22/90; 2) dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla legge regionale n. 43/94 e di quelle stabilite con l'atto di concessione del contributo.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE Tipologia lavori Ristrutturazione e/o completamento presidio esistente a regime definitivo (5). Nuova costruzione o ristrutturazione immobile esistente a regime definitivo (3) Ristrutturazione presidio esistente a regime transitorio (1) N.B. I requisiti strutturali del regime definitivo sono indicati al punto 2 Requisiti strutturali della D.G.R. n. 38 16335/92, mentre i requisiti strutturali del regime transitorio sono indicati al punto 3 Regime transitorio della D.G.R. 38 16335/92 e dalla D.G.R. n. 41 42433/95. Tipologia presidi. R.A.F. e Comunita' alloggio disabili (6). R.A. (4). Centri diurni, R.A.B. , C.A.S.A. (1). Qualita' investimento Valore immobile o reparto contributo regionale: minore di 3 (1). Fra 3 e 5 (2). Maggiore di 5 (3). N.B. Il valore dell'immobile nuovo o ristrutturato e' ricavato dai valori medi regionali in base alla tipologia dei lavori e dei presidi o reparti oggetto dell'intervento: R.A.F. o Comunita' alloggio disabili a regime definitivo = 80 milioni p.l. R.A. , R.A.B. e C.A.S.A. a regime definitivo = 60 milioni p.l.. Centri diurni disabili e semiresidenziali = 40 milioni ut. Presidi socio assistenziali a regime transitorio = 50 milioni p.l. Livello occupazionale. Per ogni nuovo impiego di personale addetto ai servizi assistenziali, sanitari, o generali della struttura, a seguito dell'intervento oggetto di contribuzione: assunzione a tempo pieno (0,5). Assunzione part time (0,25). A contratto (0,10). Equilibrio territoriale Territorio ricompreso in Comunita' Montana o con procedure di unione o di fusione in corso (3). Aree a declino industriale (2). Aree alluvionate del novembre 1994 (1). Recupero ambientale Immobile sottoposto a vincolo monumentale (L. 1089/1939) (3). Immobile sottoposto a vincolo ambientale (L. 1497/1939) (2). Immobile localizzato in centro storico (1).
SCADENZA Per l'anno 1995, presentazione domande entro 60 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda.
SETTORI REGIONALI INTERESSATI ED A CUI PRESENTARE LE DOMANDE Settore programmazione e verifica interventi socio assistenziali. SCHEDA N. 6: PRESIDI SOCIOASSISTENZIALI OBIETTIVO Acquisto, ristrutturazione, riconversione, nuova costruzione, compresi i relativi arredi, dei presidi socio assistenziali atti a fornire accoglienza e ospitalita' assistita a persone in stato di bisogno o abbandono.
BENEFICIARI a) Comuni, singoli o associati; b) Enti assistenziali pubblici o privati, cooperative sociali e Associazioni di volontariato costituite con atto pubblico; tali soggetti non devono avere fini di lucro e devono avere sede nel territorio regionale; c) altri soggetti privati con sede nel territorio regionale. I beneficiari devono essere proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento oppure essere titolari di disponibilita' sul medesimo per almeno venti anni.
TIPO ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali, definite per fasce di importi progettuali: 1) importo fino a 100 milioni 50%. 2) importi da 100 a 500 milioni 45% per la parte eccedente i 100 milioni + 50 milioni. 3) importi da 500 a 1.000 milioni 30% per la parte eccedente i 500 milioni + 230 milioni. 4) importi da 1.000 a 2.000 milioni 21% per la parte eccedente i 1000 milioni + 380 milioni. 5) importi da 2.000 a 3.000 milioni 12% per la parte eccedente i 2000 milioni + 590 milioni. 6) importi da 3.000 a 4.000 milioni 7% per la parte eccedente i 3000 milioni + 710 milioni. 7) importi da 4.000 a 5.000 milioni 2% per la parte eccedente i 4000 milioni + 710 milioni 8) importi oltre 5.000 milioni 800 milioni Per i beneficiari a) e b), il 50% del contributo concesso e' a fondo perduto, la rimanenza a rimborso quinquennale (rate annuali costanti e a tasso zero). Per i beneficiari c), il contributo concesso e' a rimborso quinquennale (rate annuali costanti e a tasso zero) ed erogato previo presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge regionale 16/10/1994 n. 43 cosi' come modificato dalla presente legge.
DOTAZIONE FINANZIARIA Per l'anno 1995: beneficiari a) 6 miliardi. b) 6 miliardi. c) 3 miliardi.
CARATTERISTICHE DELLE OPERE Lotti funzionali comportanti l'agibilita' dei presidi o reparti a termini legge regionale n. 37/90 e D.G.R. n. 38 16335/92 di attuazione, anche in regime transitorio di cui alle DD.GG.RR. n. 38 16335/92 e 41 42433/95.
TEMPI Realizzazione entro il secondo anno successivo a quello della prima erogazione del contributo.
DOMANDA Domanda corredata, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 22/90 e successive modifiche ed integrazioni e sua circolare esplicativa, da: 1) Titolo di proprieta'; 2) Atto costitutivo (solo per Enti privati e Societa'); 3) Relazione illustrativa delle caratteristiche gestionali; 4) Progetto di massima costituito da: relazione tecnica, elaborati grafici e computo metrico estimativo; 5) Atto formale di approvazione del progetto di massima, con l'indicazione dell'ipotesi di finanziamento; 6) Parere U.S.S.L. ai sensi articolo 6, comma 2, legge regionale n. 22/90. L'assegnazione del contributo e' disposta con provvedimento della Giunta Regionale nei termini di cui all'articolo 14 della legge regionale 18/10/1994 n. 43. La concessione formale del contributo e' disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale previa presentazione del progetto esecutivo, nei termini stabiliti dall'atto di assegnazione, corredato da: 1) atto formale di approvazione del progetto esecutivo e del piano finanziario definitivo; 2) concessione edilizia, parere VV.FF. e altri pareri previsti dalla legge per il caso specifico.
L'erogazione del contributo e' effettuata a termini articolo 11 legge regionale n. 18/84 (30% al contratto, 30% ad avanzamento lavori del 30%, 30% a fine lavori, 10% al collaudo e autorizzazione al funzionamento) previa presentazione di: 1) atto di vincolo ventennale alla destinazione di Presidio socio assistenziale, a termini articolo 9 legge regionale. n 22/90; 2) dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla legge regionale. n. 43/94 e di quelle stabilite con l'atto di concessione del contributo.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE Tipologia lavori Ristrutturazione e/o completamento presidio esistente a regime definitivo (5). Nuova costruzione o ristrutturazione immobile esistente a regime definitivo (3). Ristrutturazione presidio esistente a regime transitorio (1). N.B.I requisiti strutturali del regime definitivo sono indicati al punto 2 Requisiti strutturali della D.G.R. n. 38 16335/92, mentre i requisiti strutturali del regime transitorio sono indicati al punto 3 Regime transitorio della D.G.R. 38 16335/92 e dalla D.G.R. n. 41 42433/95. Tipologia presidi R.A.F.6 e Comunita' alloggio disabili (6). R.A. (4). Centri diurni, R.A.B. , C.A.S.A. (1). Qualita' investimento Valore immobile o reparto contributo regionale: minore di 3 (1). fra 3 e 5 (2). maggiore di 5 (3). N.B. Il valore dell'immobile nuovo o ristrutturato e' ricavato dai valori medi regionali in base alla tipologia dei lavori e dei presidi o reparti oggetto dell'intervento: R.A.F. o Comunita' alloggio disabili a regime definitivo = 80 milioni/p.l. R.A.6, R.A.B. e C.A.S.A. a regime definitivo = 60 milioni/p.l. Centri diurni disabili e semiresidenziali = 40 milioni/ut. Presidi socio assistenziali a regime transitorio = 50 milioni/p.l. Livello occupazionale Per ogni nuovo impiego di personale addetto ai servizi assistenziali, sanitari, o generali della struttura, a seguito dell'intervento oggetto di contribuzione: assunzione a tempo pieno (0,5). assunzione part time (0,25). a contratto (0,10). Equilibrio territoriale erritorio ricompreso in Comunita' Montana o con procedure di unione o di fusione in corso (3). aree a declino industriale (2). aree alluvionate del novembre 1994 (1). Recupero ambientale. Immobile sottoposto a vincolo monumentale (L. 1089/1939) (3). immobile sottoposto a vincolo ambientale (L. 1497/1939) (2). immobile localizzato in centro storico (1).
SCADENZA Per l'anno 1995, presentazione domande entro 60 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda.
SETTORI REGIONALI INTERESSATI ED A CUI PRESENTARE LE DOMANDE Settore programmazione e verifica interventi socio assistenziali.