Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 23 marzo 1995, n. 38.

Disciplina dell'agriturismo.

(B.U. 24 marzo 1995, suppl. al n. 12)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Titolo I. Generalita'

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina l'agriturismo al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, valorizzare le strutture economiche e produttive della campagna tutelando i caratteri dell'ambiente in genere ed in particolare di quello rurale e le sue risorse, valorizzare i prodotti tipici e quelli provenienti da coltivazioni biologiche, promuovere e tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, favorire i rapporti tra citta' e campagna, incrementare le potenzialita' dell'offerta turistica piemontese.

Art. 2.
(Definizione di attivita' agrituristiche)

1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230 bis del Codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarieta' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
2. Ai fini della presente legge sono considerati imprenditori agricoli associati:
a) le societa' cooperative agricole;
b) le societa' cooperative, i consorzi e le altre societa' costituite tra imprenditori agricoli per l'esercizio delle attivita' agrituristiche.
3. Rientrano tra le attivita' agrituristiche:
a) dare ospitalita' in alloggi agrituristici e in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, nonche' somministrare alle persone ospitate cibi e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico;
b) somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate nell'azienda, pasti e bevande (comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico), costituiti prevalentemente da prodotti propri, per un massimo di sessanta persone comprese quelle ospitate; tale limite puo' essere superato per le scolaresche in visita all'azienda;
c) organizzare attivita' ricreative, sportive e culturali nell'ambito dell'azienda disgiuntamente o congiuntamente alle attivita' di cui alle lettere a) e b), che siano connesse e integrate con le attivita' e le caratteristiche dell'azienda agricola e dell'ambiente rurale.
4. Per i fini di cui al comma 3, lettera b), sono considerati propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola, quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche tramite lavorazioni esterne, nonche' quelli provenienti da cooperative e consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale o regionale di cui l'azienda fa parte.
5. L'attivita' agricola dell'azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli associati, deve rimanere principale rispetto all'attivita' agrituristica in termini di tempo lavoro dedicato.
6. Possono essere adibiti all'attivita' agrituristica, oltre all'imprenditore agricolo, i coadiutori e i dipendenti dell'azienda agricola, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro.

Art. 3.
(Alloggi agrituristici e spazi per campeggio)

1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalita' ai turisti dagli imprenditori agricoli.
2. I locali devono far parte della struttura dell'azienda agricola ed essere siti nell'ambito domestico dell'imprenditore o comunque nel fondo dello stesso, in modo da consentire un rapporto costante di ospitalita'.
3. La capacita' ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agrituristico non puo' essere superiore a venticinque posti letto.
4. Negli alloggi agrituristici devono essere assicurati i servizi minimi di ospitalita' compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.
5. Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola purche' prevalentemente di produzione tipica piemontese.
6. Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan; in relazione alle esigenze locali il Comune puo' consentire, in alternativa ai posti letto di cui al comma 3, l'elevazione del numero di tende o caravan fino ad un massimo di dieci, per non piu' di trenta persone, previa verifica che l'azienda agricola abbia un'estensione territoriale e caratteristiche adeguate per ospitarle.

Art. 4.
(Requisiti tecnici ed igienico sanitari)

1. Le camere e le unita' abitative degli alloggi agrituristici devono possedere i requisiti tecnici ed igienico sanitari previsti dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34.
2. Le camere e le unita' abitative devono disporre almeno dei seguenti servizi igienico sanitari: un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia ogni dodici persone, un lavabo ogni sei persone, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
3. Per gli insediamenti di non piu' di tre tende o caravan devono essere garantiti ai turisti i servizi igienico sanitari e la fornitura d'acqua mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola; per gli insediamenti superiori a tre tende o caravan deve essere garantito, mediante strutture apposite, il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 e successive modificazioni.
4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 ed al relativo Regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327.
5. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non consentano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, e' consentito l'uso di camere o unita' abitative anche con altezza non inferiore a metri 2,20, sempreche' venga garantito un volume minimo dei locali pari a quello risultante dal rapporto tra superficie minima e altezza indicati dall'articolo 4 della L.R. 34/1988; e' altresi' consentita una finestratura inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, sempreche' sia garantito un sufficiente ricambio d'aria.
6. Nel caso siano ospitati gruppi organizzati scolastici o giovanili, negli alloggi agrituristici e' consentito di utilizzare camerate a piu' letti e di sovrapporre a ciascun letto base un altro letto, per una ricettivita' massima di venticinque posti letto, senza dover incrementare superfici e cubature delle camere; per il rispetto degli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.
7. La previsione di cui al comma 6 puo' altresi' applicarsi, indipendentemente dal tipo di utenza, agli alloggi agrituristici collocati in immobili rurali quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane ad altitudini superiori ai 1000 metri e raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico.

Art. 5.
(Utilizzazione di edifici e di aree)

1. Possono essere utilizzati per le attivita' agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonche' gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non piu' necessari alla conduzione dello stesso.
2. Nei Comuni rurali, individuati con provvedimento della Giunta regionale, possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche anche gli edifici rurali esistenti nei borghi o in centri abitati destinati alla propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attivita' in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in Comune limitrofo.
3. L'utilizzo dei fondi e degli edifici per le attivita' agrituristiche previste dalla presente legge non comporta la modifica della destinazione d'uso agricolo dei medesimi.
4. Per l'esercizio delle attivita' agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonche' gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico sanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformita' alle disposizioni degli strumenti urbanistici. Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attivita' agrituristica.

Art. 6.
(Domanda di autorizzazione)

1. L'esercizio delle attivita' agrituristiche di cui all'articolo 2 della presente legge e' soggetto ad autorizzazione comunale.
2. La sola ospitalita' in spazi aperti di campeggiatori dotati di non piu' di tre tende o caravan e' soggetta a semplice comunicazione al Comune.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune in cui si intende esercitare l'attivita' agrituristica e deve indicare: le generalita' del richiedente, le attivita' che si intendono svolgere, le caratteristiche e le dimensioni dell'azienda agricola, gli edifici e le aree da adibire ad uso agrituristico, la capacita' ricettiva, i servizi igienici, i servizi accessori offerti, i periodi di esercizio dell'attivita', le tariffe che si intendono praticare.
4. Con la domanda e' altresi' richiesta l'iscrizione all'elenco degli abilitati all'esercizio delle attivita' agrituristiche.
5. La domanda deve essere corredata da copia del libretto sanitario rilasciato alle persone che esercitano l'attivita'.

Art. 7.
(Iscrizioni nell'elenco degli abilitati e rilascio dell'autorizzazione)

1. E' delegato al Comune l'accertamento dei requisiti e la tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio di attivita' agrituristiche.
2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di esercizio e dell'iscrizione nell'elenco degli abilitati il Comune accerta che il richiedente:
a) sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge;
b) non abbia riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanne per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 517 del Codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' previsti in leggi speciali a meno che non abbia ottenuto la riabilitazione;
c) non sia sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o sia stato dichiarato delinquente abituale;
d) sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
3. Per gli stessi fini di cui al comma 2, il Comune accerta altresi' che:
a) le attivita' per cui e' richiesta l'autorizzazione rientrino nei limiti previsti dalla presente legge;
b) i locali, gli spazi aperti, i servizi, le attrezzature e gli arredi abbiano le caratteristiche e i requisiti previsti dalla presente legge.
4. Per i profili igienico sanitari, il Comune acquisisce parere favorevole del competente Servizio di igiene dell'Unita' Sanitaria Locale.
5. Il Sindaco decide circa la domanda di iscrizione nell'elenco degli abilitati e di autorizzazione all'esercizio di attivita' agrituristiche entro novanta giorni dalla sua presentazione.
6. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicati: il titolare, le attivita' che possono essere esercitate, i limiti e le modalita' di svolgimento dell'attivita', le dotazioni ricettive e di servizi.
7. Col medesimo provvedimento il Sindaco rilascia altresi' l'autorizzazione igienico sanitaria di cui all'articolo 231 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, cosi' come modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112.
8. E' fatta salva la facolta' da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attivita' agrituristiche, di svolgere altresi' attivita' di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attivita'.
9. Il Comune da' immediata comunicazione alla Provincia dell'iscrizione nell'elenco abilitati e del rilascio dell'autorizzazione, nonche' delle diffide, sospensioni, cancellazioni, revoche e cessazioni. Sulla base di tali comunicazioni la Provincia tiene un elenco aggiornato di coloro che svolgono attivita' agrituristiche e lo trasmette annualmente alla Regione.
10. L'esercizio di attivita' agrituristiche non comporta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1, della legge 11 giugno 1971, n. 426, integrato dall'articolo 5, della legge 17 maggio 1983, n. 217.
11. In materia di tasse sulle concessioni regionali valgono le normative previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modifiche e dalla legge 14 giugno 1990, n. 158 e la tabella approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e integrazioni. Per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attivita' agrituristica deve essere corrisposta la tassa di concessione regionale prevista al numero d'ordine 7, n. 1, lettera f) della tariffa allegata al D.Lgs. 230/1991 e successive modifiche e integrazioni, nonche' quella prevista allo stesso numero d'ordine 7, n. 2, se i cibi e le bevande sono somministrate anche a persone diverse da quelle alloggiate.

Art. 8.
(Rinvio a norme generali per la ricettivita')

1. All'esercizio delle attivita' agrituristiche si applicano le norme comuni previste dal Titolo VII della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, "Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere" e successive modificazioni.

Art. 9.
(Abrogazione di norme)

1. E' abrogata la legge regionale 17 agosto 1989, n. 50, relativa a "Disciplina e sviluppo dell'agriturismo".

Art. 10.
(Interventi per lo sviluppo)

1. La Regione interviene con azioni di sostegno dello sviluppo e di promozione dell'offerta agrituristica in base ai programmi previsti dal Regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 e dalla legge regionale 22 maggio 1987, n. 29.