Disegno di legge regionale, n. 5501.
Disciplina dell'agriturismo. Titolo I. - Generalita' 1. La Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria
e nazionale, promuove e disciplina l'agriturismo al fine di
favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo,
agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali
attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento
dei redditi aziendali, valorizzare le strutture economiche e
produttive della campagna tutelando i caratteri dell'ambiente in
genere ed in particolare di quello rurale e le sue risorse,
valorizzare i prodotti tipici, promuovere e tutelare le tradizioni
e le iniziative culturali del mondo rurale, favorire i rapporti tra
citta' e campagna, incrementare le potenzialita' dell'offerta
turistica piemontese. 1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di
ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoltori
di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli od associati, e da
loro familiari di cui all'art. 230 bis del codice Civile,
attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di
connessione e complementarieta' rispetto alle attivita' di
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che
devono comunque rimanere principali. 1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali
nei quali viene data ospitalita' ai turisti dagli imprenditori
agricoli. 1. Le camere e le unita' abitative degli alloggi agrituristici
devono possedere i requisiti tecnici ed igienico sanitari previsti
dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34. 1. Possono essere utilizzati per le attivita' agrituristiche i
locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel
fondo, nonche' gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e
non piu' necessari alla conduzione dello stesso. 1. L'esercizio delle attivita' agrituristiche di cui all'art. 2
della presente legge e' soggetto ad autorizzazione comunale. 1. E' delegato al Comune l'accertamento dei requisiti e la tenuta
dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio di attivita'
agrituristiche. 1. All'esercizio delle attivita' agrituristiche si applicano le
norme comuni previste dal Titolo VII della legge regionale
15.4.1985, n. 31 "Disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere e successive modificazioni". 1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 17.8.1989, n. 50
sono abrogate e sostituite dalle disposizioni della presente
legge. 1. La Regione interviene inoltre con azioni di sostegno dello
sviluppo e di promozione dell'offerta agrituristica in base ai
programmi previsti dal Regolamento CE 2081/93 del Consiglio Europeo
del 20.7.1993 e dalla legge regionale 22.5.1987, n. 29.
(Finalita')
(Definizione di attivita' agrituristiche)
2. Ai fini della presente legge sono considerati imprenditori
agricoli associati le Societa' cooperative agricole e le Societa'
cooperative, i consorzi e le altre Societa' costituite tra
imprenditori agricoli per l'esercizio delle attivita'
agrituristiche.
3. Rientrano tra le attivita' agrituristiche:
a) dare ospitalita' in alloggi agrituristici e in spazi aperti
destinati alla sosta dei campeggiatori, nonche' somministrare alle
persone ospitate cibi e bevande, comprese quelle a carattere
alcolico e superalcolico;
b) somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone
non ospitate nell'azienda, pasti e bevande, (comprese quelle a
carattere alcolico e superalcolico), costituiti prevalentemente da
prodotti propri, per un massimo di 30 persone comprese quelle
ospitate; tale limite puo' essere superato per le scolaresche in
visita all'azienda.
c) organizzare attivita' ricreative, sportive e culturali
nell'ambito dell'azienda disgiuntamente o congiuntamente alle
attivita' di cui lettere a) e b), che siano connesse e integrate
con le attivita' e le caratteristiche dell'azienda agricola e
dell'ambiente rurale.
4. Per i fini di cui al comma 2 lett. b) sono considerati propri i
cibi e bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola, quelli
ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche tramite
lavorazioni esterne, nonche' quelli provenienti da cooperative e
consorzi di aziende agricole locali di cui l'azienda fa parte.
5. L'attivita' agricola dell'azienda, o delle aziende in caso di
imprenditori agricoli associati, deve rimanere principale rispetto
all'attivita' agrituristica in termini di tempo-lavoro dedicato.
6. Possono essere adibiti all'attivita' agrituristica, oltre
all'imprenditore agricolo, i coadiutori e i dipendenti dell'azienda
agricola, nel rispetto della vigente normativa in materia di
lavoro.
(Alloggi agrituristici e spazi per campeggio)
2. I locali devono far parte della struttura dell'azienda agricola
ed essere siti nell'ambito domestico dell'imprenditore o comunque
nel fondo dello stesso, in modo da consentire un rapporto costante
di ospitalita'.
3. La capacita' ricettiva di un'azienda agricola in alloggio
agrituristico non puo' essere superiore a 25 posti letto.
4. Negli alloggi agrituristici devono essere assicurati i servizi
minimi di ospitalita' compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una
volta la settimana;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una
volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.
5. Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati,
limitatamente alle persone alloggiate, cibi e bevande anche non
costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola.
6. Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti
destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o
caravan; in relazione alle esigenze locali il Comune puo'
consentire, in alternativa ai posti letto di cui al comma 3.,
l'elevazione del numero di tende o caravan fino ad un massimo di
10, per non piu' di 30 persone, previa verifica che l'azienda
agricola abbia una estensione territoriale e caratteristiche
adeguate per ospitarle.
(Requisiti tecnici ed igienicosanitari)
2. Le camere e le unita' abitative devono disporre almeno dei
seguenti servizi igienico sanitari: 1 wc ogni 10 persone, 1 bagno o
doccia ogni 12 persone, 1 lavabo ogni 6 persone, comprese le
persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
3. Per gli insediamenti di non piu' di tre tende o caravan devono
essere garantiti ai turisti servizi igienico sanitari e la
fornitura d'acqua mediante le strutture ordinarie dell'azienda
agricola; per gli insediamenti superiori a tre tende o caravan deve
essere garantito, mediante strutture apposite, il rispetto dei
parametri minimi dei requisiti igienico sanitari previsti per i
campeggi ad una stella dalla legge regionale 31.8.1979, n. 54 e
successive modificazioni.
4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la
somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla Legge 30.4.1962, n. 283 e del relativo
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 26.3.1980, n. 327.
5. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli
edifici rurali esistenti non consentano l'adeguamento ai requisiti
di cui al comma 1, potra' essere consentito l'uso di camere o
unita' abitative anche con altezza non inferiore a m. 2,20,
sempreche' venga garantito un volume minimo dei locali pari a
quello risultante dal rapporto tra superficie minima e altezza
indicata dall'art. 4 della legge regionale 34/88; analogamente
potra' essere consentita una finestratura inferiore a 1/8 della
superficie del pavimento, sempreche' sia garantito un sufficiente
ricambio d'aria.
6. Nel caso siano ospitati gruppi organizzati scolastici o
giovanili negli alloggi agrituristici e' consentito di utilizzare
camerate a piu' letti e di sovrapporre a ciascun letto base un
altro letto, per una ricettivita' massima di 25 posti letto, senza
dover incrementare superfici e cubature delle camere; per il
rispetto degli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.
7. La previsione di cui al comma precedente puo' altresi'
applicarsi, indipendentemente dal tipo di utenza, agli alloggi
agrituristici collocati in immobili rurali quali baite, alpeggi,
malghe e simili, siti in zone montane ad altitudini superiori ai
1000 metri e raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade
di servizio non aperte al traffico.
(Utilizzazione di edifici e di aree)
2. Nei Comuni rurali, individuati con provvedimento della Giunta
Regionale, possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche
anche gli edifici esistenti nei borghi o in centri abitati
destinati alla propria abitazione dall'imprenditore agricolo che
svolga la propria attivita' in un fondo privo di fabbricati sito
nel medesimo Comune o in Comune limitrofo.
3. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge,
restano ferme le norme urbanistiche, ambientali e paesistiche
vigenti.
4. L'utilizzo dei fondi e degli edifici per le attivita'
agrituristiche previste dalla presente legge non comporta la
modifica della destinazione d'uso agricolo dei medesimi.
5. Per l'esercizio delle attivita' agrituristiche possono essere
effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il
recupero del patrimonio edilizio esistente, nonche' gli interventi
necessari per la fornitura dei servizi igienico-sanitari ai turisti
dotati di tende o caravan, in conformita' alle disposizioni degli
strumenti urbanistici. Non possono essere utilizzate nuove
costruzioni per l'attivita' agrituristica.
(Domanda di autorizzazione)
2. La sola ospitalita' in spazi aperti di campeggiatori dotati di
non piu' di tre tende o caravan e' soggetta a semplice comunicazione
al Comune.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune
in cui si intende esercitare l'attivita' agrituristica e deve
indicare: le generalita' del richiedente, le attivita' che si
intendono svolgere, le caratteristiche e le dimensioni dell'azienda
agricola, gli edifici e le aree da adibire ad uso agrituristico, la
capacita' ricettiva, i servizi igienici, i servizi accessori
offerti, i periodi di esercizio dell'attivita', le tariffe che si
intendono praticare.
4. Con la domanda e' altresi' richiesta l'iscrizione all'elenco
degli abilitati all'esercizio delle attivita' agrituristiche.
5. La domanda deve essere corredata da copia del libretto
sanitario rilasciato alle persone che esercitano l'attivita'.
(Iscrizioni nell'elenco degli abilitati e rilascio
dell'autorizzazione)
2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di esercizio e
dell'iscrizione nell'elenco degli abilitati il Comune accerta che
il richiedente:
a) sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 della
presente legge;
b) non abbia riportato nel triennio con sentenza passata in
giudicato condanne per uno dei delitti previsti dagli artt. 442,
444, 513, 515, 517 del Codice Penale, o per uno dei delitti in
materia di igiene e sanita' previsti in leggi speciali a meno che
non abbia ottenuto la riabilitazione;
c) non sia sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della Legge
27 dicembre 1956,n. 1423 e successive modificazioni o sia stato
dichiarato delinquente abituale;
d) sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e
12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e
dall'art. 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59.
3. Per gli stessi fini di cui al precedente comma 2, il Comune
accerta altresi' che:
a) le attivita' per cui e' richiesta l'autorizzazione rientrino nei
limiti previsti dalla presente legge;
b) i locali, gli spazi aperti, i servizi, le attrezzature e gli
arredi abbiano le caratteristiche e i requisiti previsti dalla
presente legge.
Per i profili igienico-sanitari, il Comune acquisisce parere
favorevole dell'Autorita' sanitaria competente.
4. Il Sindaco decide circa la domanda di iscrizione nell'elenco
degli abilitati e di autorizzazione all'esercizio di attivita'
agrituristiche entro 90 giorni dalla sua presentazione.
5. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicati: il
titolare, le attivita' che possono essere esercitate, i limiti e le
modalita' di svolgimento dell'attivita', le dotazioni ricettive e
di servizi.
6. Col medesimo provvedimento il Sindaco rilascia altresi'
l'autorizzazione igienico-sanitaria di cui all'art. 231 del T.U.
delle leggi sanitarie modificato dalla Legge 16 giugno 1939, n.
112.
7. E' fatta salva la facolta' da parte degli imprenditori agricoli
che svolgono attivita' agrituristiche di svolgere altresi'
attivita' di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti
della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente
regolano tali attivita'.
8. Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19, commi
4 e 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
9. Il Comune da' immediata comunicazione alla Provincia
dell'iscrizione nell'elenco abilitati e del rilascio
dell'autorizzazione, nonche' delle diffide, sospensioni
cancellazioni, revoche e cessazioni. Sulla base di tali
comunicazioni la Provincia tiene un elenco aggiornato di coloro che
svolgono attivita' agrituristiche e lo trasmette annualmente alla
Regione.
10. L'esercizio di attivita' agrituristiche non comporta
l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui
all'art. 1 della Legge 11 giugno 1971, n. 426, integrato dall'art.
5 della Legge 17 maggio 1983, n. 217.
11. Per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio
di attivita' agrituristica deve essere corrisposta la tassa di
concessione regionale prevista al numero d'ordine 6, n. 1 lett. f),
della tariffa allegata alla legge regionale 24 dicembre 1990, n 56
e successivi aggiornamenti, nonche' di quella prevista allo stesso
numero d'ordine n. 2 se i cibi e bevande sono somministrate anche a
persone diverse da quelle alloggiate.
(Rinvio a norme generali per la ricettivita')
(Abrogazione di norme)
(Interventi per lo sviluppo)