Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 14 marzo 1995, n. 31.

Istituzione di Ecomusei del Piemonte.

(B.U. 22 marzo 1995, n. 12)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione promuove l'istituzione di Ecomusei sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attivita' ed il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio.
2. La Regione, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizza aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvede ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare fabbricati ed attrezzature ed a raccogliere documentazione adeguata alle finalita' di cui al comma 3.
3. Finalita' prioritarie degli Ecomusei sono:
a) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, tramandando le testimonianze della cultura materiale ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attivita' produttive;
b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;
c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali;
d) la predisposizione di percorsi nel paesaggio e nell'ambiente tendenti a relazionare i visitatori con gli ambienti tradizionali di contorno;
e) il coinvolgimento attivo delle comunita', delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative locali;
f) la promozione ed il sostegno delle attivita' di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia ed alle tradizioni locali.

Art. 2.
(Istituzione e gestione degli Ecomusei)

1. La Giunta Regionale propone annualmente al Consiglio Regionale il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto sulla base di indicazioni provenienti da Enti locali, associazioni culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati: al programma di istituzione e' allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.
2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio Regionale che ne affida la gestione, sulla base di un progetto redatto dal Comitato scientifico di cui all'articolo 3:
a) agli Enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;
b) alle Province territorialmente interessate per gli Ecomusei di livello provinciale o sub provinciale;
c) alle associazioni appositamente costituite.
3. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad un proprio marchio esclusivo.
4. Per la gestione degli Ecomusei la Giunta Regionale promuove accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, con il Ministero dei beni culturali, con gli Enti di gestione di aree protette, con le Province ed i Comuni interessati, nonche' con soggetti privati: ogni accordo di programma definisce sulla base di uno studio di fattibilita' dell'Ecomuseo, i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare.

Art. 3.
(Comitato scientifico)

1. La Giunta Regionale nomina un Comitato scientifico per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei.
2. Il Comitato scientifico e' composto da tre membri indicati dall'Universita' degli Studi di Torino e tre membri indicati dal Politecnico di Torino ed e' presieduto dall'Assessore competente in materia di territorio: le funzioni di segretario sono affidate ad un dirigente dell'assessorato competente.
3. La composizione del Comitato scientifico e' formalizzata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 4.
(Finanziamenti)

1. Per la gestione degli Ecomusei e' istituito il seguente capitolo di bilancio "Interventi ed opere per la gestione degli Ecomusei" con lo stanziamento di competenza e di cassa, per l'anno 1995, di lire un miliardo; alla copertura dell'onere finanziario relativo si provvede mediante riduzione del capitolo 27170 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1995.
2. Alla copertura degli oneri necessari per gli anni 1996 e successivi si provvede mediante le leggi di bilancio della Regione per gli anni corrispondenti.