Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5233.

Istituzione di Ecomusei, della vita e della cultura materiale del Piemonte.

Presentata da BORTOLIN SILVANA, BOSIO MARCO, BRESSO MERCEDES, BUZIO ALBERTO, MONTICELLI ANTONIO, RIBA LIDO, RIVALTA LUIGI.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Istituzione)

1. La Regione Piemonte istituisce sul proprio territorio degli Ecomusei, che costituiscano delle testimonianze della memoria storica, della vita, della cultura materiale, della relazione fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, delle tradizioni e delle attivita' delle aree in cui sono insediati e del modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato il formarsi del paesaggio.
2. A tal fine acquisisce delle aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvede ad attrezzarle, restaurarle, raggruppare in esse fabbricati, attrezzature e documentazione adeguati alle finalita' di cui al successivo art 2.

Art. 2.
(Finalita'.)

1. Gli Ecomusei si propongono:
a) di conservare o ricreare un ambiente di vita tradizionale dell'area prescelta, tramandando alle generazioni attuali e future la testimonianza della sua cultura materiale e delle sue tradizioni, ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro della popolazione, la sua relazione con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali, ricreative, l'utilizzo delle risorse e del capitale naturale, le tecnologie, le fonti energetiche e le materie prime impiegate nelle attivita' produttive;
b) di raggruppare nell'area prescelta abitazioni o frabbricati di tipo produttivo caratteristici (anche trasportandoli da altre parti del territorio), mobili e attrezzi, strumenti di lavoro e ogni altro oggetto utile alla ricostruzione il piu' possibile fedele di un ambiente di vita tradizionale, consentendone cosi' la salvaguardia e la buona manutenzione;
c) di ricreare alcuni ambiti di vita e di lavoro tradizionali, che producano anche beni o servizi vendibili ai visitatori degli Ecomusei, rendendo cosi' piu' viva la ricostruzione e creando delle occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali. A seconda dei casi potranno essere ricostruiti un fornaio, una tessitura, una stamperia, un falegname ecc., che eseguano prodotti artigianali con modalita' lavorative tradizionali;
d) di coinvolgere attivamente, in tale opera di ricostruzione della memoria storica di una collettivita', le comunita', le istituzioni culturali e le strutture associative locali;
e) di fare degli Ecomusei dei momenti di promozione e sostegno delle attivita' di ricerca scientifica e didattico-educative, sulla storia e sulle tradizioni locali.

Art. 3.
(Gestione.)

1. L' istituzione e la gestione degli Ecomusei avvengono sulla base di un progetto redatto dal Comitato Scientifico di cui all'art. 4. La gestione e' affidata ad un Ente appositamente istituito con legge regionale, dotato di un Consiglio direttivo, una Giunta esecutiva, un Presidente e un Vicepresidente. La legge istitutiva definisce la composizione del Consiglio direttivo, anche in relazione agli accordi di programma di cui al successivo art. 4.

Art. 4.
(Comitato scientifico)

1. Il Comitato Scientifico di cui all'articolo precedente e' nominato dalla Regione d'intesa con gli Atenei piemontesi e gli Istituti culturali e di storia locale delle aree interessate.

Art. 5.
(Accordi di programma)

1. Per l'istituzione degli Ecomusei la Regione promuove accordi di programma con i Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, con la Provincia e i Comuni interessati, nonche' con soggetti privati. L'accordo definisce, sulla base di uno studio di fattibilita' dell'Ecomuseo i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare.

Art. 6.
(Prima istituzione di Ecomusei)

1. In fase di prima applicazione della presente legge vengono istituiti quattro Ecomusei:
a) tre sulla vita e la cultura rurale, rispettivamente: delle Alpi piemontesi, della collina e della pianura;
b) uno sulla prima industrializzazione della regione.

Art. 7.
(Norma finanziaria)

1. Per il contributo regionale all'istituzione degli Ecomusei e' istituito un apposito capitolo di bilancio. Lo stanziamento per l'anno 1992 e' di L.. 1.500 milioni.