Proposta di legge regionale, n. 5233.
Istituzione di Ecomusei, della vita e della cultura materiale del
Piemonte. 1. La Regione Piemonte istituisce sul proprio territorio degli Ecomusei,
che costituiscano delle testimonianze della memoria storica, della vita,
della cultura materiale, della relazione fra ambiente naturale ed ambiente
antropizzato, delle tradizioni e delle attivita' delle aree in cui sono
insediati e del modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato
il formarsi del paesaggio. 1. Gli Ecomusei si propongono: 1. L' istituzione e la gestione degli Ecomusei avvengono sulla base di un
progetto redatto dal Comitato Scientifico di cui all'art. 4. La gestione e'
affidata ad un Ente appositamente istituito con legge regionale, dotato di
un Consiglio direttivo, una Giunta esecutiva, un Presidente e un
Vicepresidente. La legge istitutiva definisce la composizione del Consiglio
direttivo, anche in relazione agli accordi di programma di cui al
successivo art. 4. 1. Il Comitato Scientifico di cui all'articolo precedente e' nominato
dalla Regione d'intesa con gli Atenei piemontesi e gli Istituti culturali e
di storia locale delle aree interessate. 1. Per l'istituzione degli Ecomusei la Regione promuove accordi di
programma con i Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, con la
Provincia e i Comuni interessati, nonche' con soggetti privati. L'accordo
definisce, sulla base di uno studio di fattibilita' dell'Ecomuseo i compiti
di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare. 1. In fase di prima applicazione della presente legge vengono istituiti
quattro Ecomusei: 1. Per il contributo regionale all'istituzione degli Ecomusei e' istituito
un apposito capitolo di bilancio. Lo stanziamento per l'anno 1992 e' di L..
1.500 milioni.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(Istituzione)
2. A tal fine acquisisce delle aree di dimensioni e caratteristiche
adeguate e provvede ad attrezzarle, restaurarle, raggruppare in esse
fabbricati, attrezzature e documentazione adeguati alle finalita' di cui al
successivo art 2.
(Finalita'.)
a) di conservare o ricreare un ambiente di vita tradizionale dell'area
prescelta, tramandando alle generazioni attuali e future la testimonianza
della sua cultura materiale e delle sue tradizioni, ricostruendo le
abitudini di vita e di lavoro della popolazione, la sua relazione con
l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali, ricreative,
l'utilizzo delle risorse e del capitale naturale, le tecnologie, le fonti
energetiche e le materie prime impiegate nelle attivita' produttive;
b) di raggruppare nell'area prescelta abitazioni o frabbricati di tipo
produttivo caratteristici (anche trasportandoli da altre parti del
territorio), mobili e attrezzi, strumenti di lavoro e ogni altro oggetto
utile alla ricostruzione il piu' possibile fedele di un ambiente di vita
tradizionale, consentendone cosi' la salvaguardia e la buona manutenzione;
c) di ricreare alcuni ambiti di vita e di lavoro tradizionali, che
producano anche beni o servizi vendibili ai visitatori degli Ecomusei,
rendendo cosi' piu' viva la ricostruzione e creando delle occasioni di
impiego e di vendita di prodotti locali. A seconda dei casi potranno essere
ricostruiti un fornaio, una tessitura, una stamperia, un falegname ecc.,
che eseguano prodotti artigianali con modalita' lavorative tradizionali;
d) di coinvolgere attivamente, in tale opera di ricostruzione della
memoria storica di una collettivita', le comunita', le istituzioni
culturali e le strutture associative locali;
e) di fare degli Ecomusei dei momenti di promozione e sostegno delle
attivita' di ricerca scientifica e didattico-educative, sulla storia e
sulle tradizioni locali.
(Gestione.)
(Comitato scientifico)
(Accordi di programma)
(Prima istituzione di Ecomusei)
a) tre sulla vita e la cultura rurale, rispettivamente: delle Alpi
piemontesi, della collina e della pianura;
b) uno sulla prima industrializzazione della regione.
(Norma finanziaria)