Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 1 marzo 1995, n. 29.

Modificazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51, istitutiva del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand.

(B.U. 8 marzo 1995, n. 10)

Art. 1, 2, 3, 4
All. A.

Art. 1.

1. ll primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51, e' sostituito dal seguente:
"I confini del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, incidente sui Comuni di Chiomonte, Exilles, Oulx, Pragelato, Salbertrand, Sauze d'Oulx e Usseaux, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:50000 facente parte integrante della presente legge".

Art. 2.

1. L'articolo 5 della L.R. 51/1980, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 5 - Consiglio Direttivo
1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il cui Consiglio Direttivo e' cosi' composto:
a) otto rappresentanti della Comunita' del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come integrata dall'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36;
b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza;
c) due membri nominati dalla Provincia di Torino;
d) due membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole e uno designato dalle Associazioni ambientaliste.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della L.R. 12/1990, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.
3. Il Consiglio Direttivo di cui al comma 1 e' nominato entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

Art. 3.

1. Il comma 11 dell'articolo 9 della L.R. 12/1990, e' sostituito dal seguente:
"11. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e' cosi' composto:
a) otto rappresentanti della Comunita' del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14 ter;
b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza;
c) due membri nominati dalla Provincia di Torino;
d) due membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole e uno designato dalle Associazioni ambientaliste".

Art. 4.

1. La lettera f), del comma 3, dell'articolo 6, della L.R. 36/1992 e' abrogata.

Allegato A.

Planimetria
OMISSIS