Disegno di legge regionale, n. 5525.
Modificazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51,
'Istitutiva del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand'. 1. L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 maggio 1980, n.
51, e' cosi' sostituito: "I confini del Parco naturale del Gran Bosco
di Salbertrand, incidente sui Comuni di Chiomonte, Oulx, Pragelato,
Salbertrand, Sauze d'Oulx e Usseaux, sono individuati nell'allegata
planimetria in scala 1: 50.000 facente parte integrante della
presente legge". 1. L'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51, e'
cosi' sostituito: "Le funzioni di direzione e di amministrazione
delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di
cui al precedente articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione
del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il cui Consiglio
Direttivo e' cosi' composto: 1. L'articolo 9, comma 11, della legge regionale 22 marzo 1990, n.
12, e' cosi' sostituito: "Il Consiglio Direttivo dell'Ente di
gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e' cosi'
composto:
a) 5 rappresentanti della Comunita' del Parco costituita ai sensi
dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12,
cosi' come modificata dalla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36;
b) 3 membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso
dalla minoranza;
c) 3 membri nominati dalla Provincia di Torino;
d) 4 membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui due
designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due
designati dalle Associazioni ambientaliste. I membri del Consiglio
Direttivo durano in carica 5 anni decorrenti dalla data di
insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi
dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n.
12, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21
giugno 1994, n. 20. Il Consiglio Direttivo di cui al comma
precedente e' nominato entro il termine di 45 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge".
a) 5 rappresentanti della Comunita' del Parco costituita ai sensi
dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12,
cosi' come modificata dalla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36;
b) 3 membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso
dalla minoranza;
c) 3 membri nominati dalla Provincia di Torino;
d) 4 membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui due
designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due
designati dalle Associazioni ambientaliste".