Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5525.

Modificazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51, 'Istitutiva del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand'.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51, e' cosi' sostituito: "I confini del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, incidente sui Comuni di Chiomonte, Oulx, Pragelato, Salbertrand, Sauze d'Oulx e Usseaux, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1: 50.000 facente parte integrante della presente legge".

Art. 2.

1. L'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51, e' cosi' sostituito: "Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il cui Consiglio Direttivo e' cosi' composto:
a) 5 rappresentanti della Comunita' del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificata dalla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36;
b) 3 membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza;
c) 3 membri nominati dalla Provincia di Torino;
d) 4 membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20. Il Consiglio Direttivo di cui al comma precedente e' nominato entro il termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

Art. 3.

1. L'articolo 9, comma 11, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' cosi' sostituito: "Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e' cosi' composto:
a) 5 rappresentanti della Comunita' del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificata dalla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36;
b) 3 membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza;
c) 3 membri nominati dalla Provincia di Torino;
d) 4 membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste".