Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 1 marzo 1995, n. 27.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri.

(B.U. 8 marzo 1995, n. 10)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)

1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 dello Statuto, si articola in:
a) indennita' di carica e indennita' di funzione;
b) rimborso spese;
c) indennita' di missione;
d) indennita' per fine mandato e assegno vitalizio.

Art. 2.
(Trattenute sulla indennita' di carica)

1. Sull'indennita' di carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni e' disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennita' di cui all'articolo 1, punto n. 4, cosi' suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio e 5 per cento per l'indennita' di fine mandato.
2. La trattenuta di cui al comma 1 e' devoluta al capitolo n. 2493 della parte entrate del bilancio Regionale il cui oggetto e' cosi' modificato "Introiti per trattenute sull'indennita' di carica dei Consiglieri regionali".

Capo II. Assegno Vitalizio

Art. 3.
(Assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di eta' e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 2 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio o che abbiano esercitato la facolta' di cui all'articolo 4.
2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 8, e' cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 8.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purche' sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

Art. 4.
(Contributi volontari)

1. Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 2 per un periodo inferiore a 5 anni ma pari almeno a 30 mesi, ha facolta' di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avra' maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60° anno di eta'.
2. Il Consigliere che intende avvalersi della facolta' di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale e' uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione, entro 180 giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento e' determinato con riferimento alla indennita' di carica vigente alla data di presentazione della domanda.
3. Non e' ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.
4. I Consiglieri sospesi ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni hanno facolta' durante il periodo di sospensione di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio e l'indennita' di fine mandato.

Art. 5.
(Restituzione contributi versati, ricongiunzione, sospensione dell'assegno vitalizio.)

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 4, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi.
2. Il Consigliere Regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.
3. Qualora il Consigliere gia' cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio Regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente gia' goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sara' ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio e' altresi' sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio Regionale; l'assegno e' ripristinato nella percentuale gia' in godimento con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

Art. 6.
(Misura dell'assegno vitalizio)

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio e' determinato in percentuale sull'indennita' mensile lorda di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni spettante ai Consiglieri nel mese da cui decorre l'assegno.
2. L'ammontare dell'assegno cosi' determinato e' incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.
3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
a) anni di contribuzione 5, percentuali sulla indennita' mensile lorda 20%;
b) anni di contribuzione 6, percentuali sulla indennita' mensile lorda 23%;
c) anni di contribuzione 7, percentuali sulla indennita' mensile lorda 26 %;
d) anni di contribuzione 8, percentuali sulla indennita' mensile lorda 29 %;
e) anni di contribuzione 9, percentuali sulla indennita' mensile lorda 32 %;
f) anni di contribuzione 10, percentuali sulla indennita' mensile lorda 35 %;
g) anni di contribuzione 11, percentuali sulla indennita' mensile lorda 38 %;
h) anni di contribuzione 12, percentuali sulla indennita' mensile lorda 41 %;
i) anni di contribuzione 13, percentuali sulla indennita' mensile lorda 44 %;
l) anni di contribuzione 14, percentuali sulla indennita' mensile lorda 47 %;
m) anni di contribuzione 15 ed oltre, percentuali sulla indennita' mensile lorda 50 %.
4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 11, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sara' commisurato all'importo minimo.

Art. 7.
(Decorrenza dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio e' corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'eta' per conseguire il diritto.
2. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano gia' maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato.

Art. 8.
(Facolta' di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio)

1. Il Consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'articolo 2, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge e/o ai figli di una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perche' si determini questa attribuzione e' che il Consigliere al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.
2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita a piu' soggetti, essa e' suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al raggiungimento della maggiore eta' oppure, se studenti, fino al compimento del 26° anno di eta', salvo il caso di totale invalidita' a proficuo lavoro accertata con le modalita' di cui all'articolo 11, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9. La perdita del diritto da parte di uno o piu' figli alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.
3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti e' subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di volersene avvalere. L'indicazione nominativa delle persone beneficiarie puo' essere modificata in qualsiasi momento.
4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro 60 giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio di mandato consiliare: in tale caso il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di Consigliere.
5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio Regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed e' ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non e' comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consigliere Regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del Consigliere.
6. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui al comma 1, indipendentemente dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 2. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni, la misura dell'assegno e' commisurata a quella dell'importo minimo del vitalizio.
7. La corresponsione della quota di assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.

Capo III. Norme transitorie e finali

Art. 9.
(Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri)

1. A decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il "fondo di previdenza tra i Consiglieri della Regione Piemonte" di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e' soppresso. Tutte le funzioni del fondo sono trasferite al bilancio regionale.
2. Entro la data di cui al comma 1 l'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attivita' ed alla definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del fondo sono trasferite al bilancio della Regione.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le spese per le indennita' dei Consiglieri regionali previste dall'articolo 1 della presente legge, le spese per la restituzione dei contributi ai sensi degli articoli 5 e 11, e in genere tutte le spese gia' rientranti nelle funzioni del soppresso fondo di previdenza, sono a carico del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale.
4. A decorrere dalla stessa data, l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennita' e dei rimborsi previsti dalla presente legge e della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio Regionale.

Art. 10.
(Disposizioni transitorie)

1. Le norme di cui al Capo II si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio Regionale nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 6 e agli articoli 4 e 5, la materia di cui al Capo II continua ad essere disciplinata per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' alle disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli assegni sia degli ex Consiglieri che degli altri aventi diritto gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge restano fissati nella misura prevista dalle norme di cui al comma 2, con riferimento alla indennita' mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge . L'ammontare dell'assegno cosi' determinato e' incrementato dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1996, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati ISTAT riferito all'anno precedente.
4. I Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che, al termine della legislatura in corso alla stessa data abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facolta' di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi. Uguale facolta' e' riconosciuta ai Consiglieri non piu' in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano gia' l'assegno vitalizio. La facolta' di cui al presente comma si esercita con apposita domanda inoltrata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale:
a) per i Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 30 giorni dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio Regionale;
b) per i Consiglieri non in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I Consiglieri che si sono avvalsi della facolta' di cui al comma 4, se successivamente rieletti, sono soggetti alla disciplina del capo II della presente legge in materia di assegno vitalizio.

Art. 11.
(Abrogazione)

1. Sono abrogati: gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 3 e la legge regionale 10 novembre 1987, n. 56.

Art. 12.
(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1995 e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.