Proposta di legge regionale, n. 5579.
Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei
Consiglieri. Capo I. - Disposizioni generali 1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali
ai sensi dell'articolo 12 comma 4 dello Statuto si articola in: 1. Sull'indennita' di carica di cui all'articolo 1 della legge
regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche e
integrazioni e' disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del
25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle
indennita' di cui all'articolo 1, punto n. 4 cosi' suddivisa: 20 per
cento per l'assegno vitalizio e 5 per cento per l'indennita' di fine
mandato. Capo II. - Assegno Vitalizio 1. L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal
mandato che abbiano compiuto 60 anni di eta' e che abbiano
corrisposto il contributo di cui all'articolo 2 per un periodo di
almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio o che abbiano
esercitato la facolta' di cui all'articolo 4. 1. Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui
all'articolo 2 per un periodo inferiore a 5 anni ma pari almeno a 30
mesi, ha facolta' di continuare qualora non sia rieletto o comunque
cessi dal mandato il versamento stesso per il tempo occorrente a
conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrera'
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avra' maturato
il quinquennio contributivo e compiuto il 60. anno di eta'. 1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il
periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno
vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facolta' di
cui all'articolo 4, ha diritto alla restituzione dei contributi
versati nella misura del 100%, senza rivalutazione monetaria ne'
corresponsione di interessi. 1. L'ammontare dell'assegno vitalizio e' determinato in percentuale
sull'indennita' mensile lorda di cui all'articolo 1 della legge
regionale 13 ottobre 1972 n.10 e successive modifiche e integrazioni
spettante ai consiglieri nel mese da cui decorre l'assegno. 1. L'assegno vitalizio e' corrisposto a partire dal primo giorno del
mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal
mandato ha compiuto l'eta' per conseguire il diritto. 1. Il Consigliere, previo versamento per tutta la durata del
mandato di una quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di cui
all'articolo 2, ha diritto di determinare l'attribuzione dopo il
proprio decesso o al coniuge o ai figli di una quota pari al 50%
dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante.
Condizione necessaria perche' si determini questa attribuzione e' che
il Consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti
di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto
all'assegno vitalizio. Capo III. - Norme transitorie e finali 1. A decorrere dal 1. giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, il "fondo di previdenza tra
i Consiglieri della Regione Piemonte" di cui all'articolo 1 della
legge regionale 23 gennaio 1984 n.9 e successive modifiche ed
integrazioni e' soppresso. Tutte le funzioni del fondo sono
trasferite al bilancio regionale. 1. Le norme di cui al Capo II si applicano ai Consiglieri eletti
per la prima volta al Consiglio regionale nella legislatura
successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. 1. Sono abrogati: gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, della legge
regionale 23 gennaio 1984 n.9. La legge regionale 23 gennaio 1986
n. 3. La legge regionale 10 novembre 1987 n. 56. 1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si
fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 01000 di spesa del
bilancio regionale per l'anno 1995 e con gli stanziamenti dei
corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)
a) indennita' di carica e indennita' di funzione;
b) rimborso spese;
c) indennita' di missione;
d) indennita' per fine mandato e assegno vitalizio.
(Trattenute sulla indennita' di carica)
2. La trattenuta di cui al comma 1 e' devoluta al capitolo n. 2547
della parte entrate del bilancio regionale avente per oggetto
"introiti per trattenute sull'indennita' di carica dei Consiglieri
regionali".
(Assegno vitalizio)
2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella
quota prevista dall'articolo 8, e' cumulabile, senza detrazione
alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza
spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o
agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 8.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la
frazione di anno si considera come anno intero purche' sia di durata
non inferiore a sei mesi ed un giorno.
(Contributi volontari)
2. Il Consigliere che intende avvalersi della facolta' di cui al
comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio
entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di mancata
rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause,
dalla data nella quale e' uscito di carica. Il versamento deve
avvenire in unica soluzione, entro 180 giorni dall'accoglimento
della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di
decadenza. L'ammontare del versamento e' determinato con riferimento
alla indennita' di carica vigente alla data di presentazione della
domanda.
3. Non e' ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere
dichiarato ineleggibile.
4. I Consiglieri sospesi ai sensi della legge 19 marzo 1990 n. 55 e
successive modificazioni e integrazioni hanno facolta' durante il
periodo di sospensione di continuare volontariamente il versamento
della contribuzione per l'assegno vitalizio e l'indennita' di fine
mandato.
(Restituzione contributi versati ricongiunzione
sospensione dell'assegno vitalizio)
2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per
una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di
contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive
legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi
per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente
alla data della domanda.
3. Qualora il Consigliere gia' cessato dal mandato rientri a far
parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio
di cui eventualmente gia' goda resta sospeso per tutta la durata del
nuovo mandato Consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno
sara' ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di
contribuzione.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio e' altresi' sospesa qualora
il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento
europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale;
l'assegno e' ripristinato nella percentuale gia' in godimento con la
cessazione dell'esercizio di tali mandati.
(Misura dell'assegno vitalizio)
2. L'ammontare dell'assegno cosi' determinato e' incrementato dal 1.
gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi
al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno
precedente, secondo le rilevazioni ISTAT .
3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di
anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
a) anni di contribuzione 5, percentuali sulla indennita' mensile
lorda 20%;
b) anni di contribuzione 6, percentuali sulla indennita' mensile
lorda 23%;
c) anni di contribuzione 7, percentuali sulla indennita' mensile
lorda 26 %;
d) anni di contribuzione 8, percentuali sulla indennita' mensile
lorda 29 %;
e) anni di contribuzione 9, percentuali sulla indennita' mensile
lorda 32 %;
f) anni di contribuzione 10, percentuali sulla indennita' mensile
lorda 35 %;
g) anni di contribuzione 11, percentuali sulla indennita' mensile
lorda 38 %;
h) anni di contribuzione 12, percentuali sulla indennita' mensile
lorda 41 %;
i) anni di contribuzione 13, percentuali sulla indennita' mensile
lorda 44 %;
l) anni di contribuzione 14, percentuali sulla indennita' mensile
lorda 47 %;
m) anni di contribuzione 15 anni ed oltre, percentuali sulla
indennita' mensile lorda 50 %.
4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 11, della legge regionale 23
gennaio 1984 n. 9, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per
cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto
il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio
sara' commisurato all'importo minimo.
(Decorrenza dell'assegno vitalizio)
2. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro
che abbiano gia' maturato il diritto all'assegno percepiscono
l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della
cessazione del mandato.
(Facolta' di attribuzione di una quota dell'assegno
vitalizio)
2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli,
essa e' suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota
loro attribuita fino al compimento del 26. anno di eta', salvo il
caso di totale invalidita' a proficuo lavoro accertata con le
modalita' di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 gennaio
1984 n. 9. La perdita del diritto da parte di uno o piu' figli alla
parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota
complessiva tra gli altri figli.
3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti e'
subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale di volersene avvalere. Il Consigliere puo' in
ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone
beneficiarie.
4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della
contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro 60 giorni
dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal
diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera
in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente
all'inizio di mandato consiliare: in tale caso il termine per la
comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita dei
figli; e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al
comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di
Consigliere.
5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far
parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta
sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed e'
ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non e'
comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello
stesso Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la
morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del
Consigliere.
6. Se il decesso del consigliere avviene per cause di servizio, la
quota dell'assegno compete agli eventi diritto nella misura di cui
al comma 1, indipendentemente dagli anni di mandato coperti dal
contributo di cui all'articolo 2. Qualora il Consigliere deceduto
non abbia versato contributi per almeno 5 anni, la misura
dell'assegno e' commisurato a quella dell'importo minimo del
vitalizio.
7. La corresponsione della quota di assegno decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.
(Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri)
2. Entro la data di cui al comma 1 l'Ufficio di Presidenza,
integrato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio
1984 n. 9, provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti
necessari in ordine alla cessazione dell'attivita' ed alla
definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze
patrimoniali determinate con la liquidazione del fondo sono
trasferite al bilancio della Regione.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le spese per le
indennita' dei Consiglieri regionali previste dall'articolo 1 della
presente legge, le spese per la restituzione dei contributi a sensi
degli articoli 5 e 11, e in genere tutte le spese gia' rientranti
nelle funzioni del soppresso fondo di previdenza, sono a carico del
capitolo 01000 di spesa del bilancio regionale.
4. A decorrere dalla stessa data, l'istruzione delle pratiche, la
tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione
delle indennita' e dei rimborsi previsti dalla presente legge e
della legge regionale 23 gennaio 1984 n. 9 sono curate dall'Ufficio
di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.
(Disposizioni transitorie)
2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 6, e agli
articoli 4 e 5 la materia di cui al Capo II, continua ad essere
disciplinata per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato alla
data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' alle
disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1984 n. 9 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli assegni sia degli ex Consiglieri che degli altri aventi
diritto gia in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge sono determinati, nella misura prevista dalle norme di cui al
comma 2, con riferimento alla indennita' mensile lorda di carica
spettante ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore
della presente legge . L'ammontare dell'assegno cosi' determinato e'
incrementato dal 1. gennaio di ogni anno, a partire dal 1. gennaio
1996, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per
operai ed impiegati ISTAT riferito all'anno precedente.
4. I Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge che, al termine della legislatura in corso alla
stessa data abbiano versato i contributi per un solo quinquennio,
hanno facolta' di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la
restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria
ne' corresponsione di interessi. Uguale facolta' e' riconosciuta ai
Consiglieri non piu' in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, che abbiano versato i contributi per un solo
quinquennio e che non percepiscano gia' l'assegno vitalizio. La
facolta' di cui al presente comma si esercita con apposita domanda
inoltrata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
a) per i Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, entro 30 giorni dalla data di cessazione della
legislatura;
b) per i Consiglieri non in carica, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. I Consiglieri che si sono avvalsi della facolta' di cui al comma
4, se successivamente rieletti, sono soggetti alla disciplina del
capo II della presente legge in materia di assegno vitalizio.
(Abrogazione)
(Norme finanziarie.)