Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 1 marzo 1995, n. 26.

Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi - Rimozione di unita' da diporto, aeromobili e materiali vari.

(B.U. 8 marzo 1995, n. 10)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.
(Ambito di applicazione della legge)

1. La presente legge disciplina l'imposizione delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi, appartenenti al demanio regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la rimozione di unita' da diporto, aeromobili e materiali vari, che costituiscono intralcio od ostacolo all'uso di aree, opere o attrezzature nell'ambito delle zone portuali o che costituiscano pericolo alla navigazione nelle acque interne piemontesi.

Art. 2.
(Determinazione delle tasse dei canoni di concessione e dei depositi cauzionali)

1. Per le occupazioni di aree nelle zone portuali piemontesi, soggette a concessione regionale, sono dovute alla Regione le tasse ed i canoni nelle misure e con le modalita' stabilite nel presente articolo.
2. Occupazione di zona portuale per ormeggio unita' da diporto:
a) tassa: lire 5.000 annue per metro quadrato e comunque di importo non inferiore a lire 70.000 ad eccezione dei soggetti indicati al comma 11, lettere b), c), d) ed f) che corrispondono una tassa fissa di lire 70.000 annue e dei soggetti di cui al comma 11, lettera g) che corrispondono una tassa fissa di lire 20.000 annue;
b) canone: lire 15.000 annue per metro quadrato.
3. Occupazione di zona portuale attraverso pontili fissi:
a) tassa: lire 5.000 annue per metro quadrato;
b) canone:
1) per superfici fino a 4 metri quadrati: lire 384.000 per pontile;
2) per superfici superiori a 4 metri quadrati: oltre al canone annuo di lire 384.000, lire 87.000 per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato.
4. Occupazione di zona portuale attraverso zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:
a) tassa: lire 5.000 annue per metro quadrato;
b) canone:
1) per superfici fino a 4 metri quadrati: lire 330.000 caduno;
2) per superfici superiori a 4 metri quadrati: oltre al canone annuo di lire 330.000, lire 76.000 per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato.
5. Posa boe di ormeggio, in zona portuale:
a) tassa: lire 50.000 annue per boa;
b) canone:
1) fino a n. 2 boe: lire 233.000 per boa;
2) oltre n. 2 boe: oltre al canone annuo di lire 233.000 per boa, lire 92.000 per boa.
6. Posa boe di segnalazione, in zona portuale, indipendentemente dal numero di boe posizionate:
a) tassa: lire 50.000 annue;
b) canone: lire 233.000 annue.
7. Occupazione del sottosuolo ed in acqua, di condutture, cavi ed impianti in genere in zona portuale:
a) tassa: lire 1.000 annue per metro;
b) canone: lire 5.000 annue per metro.
8. I corrispettivi di cui al comma 2 sono determinati moltiplicando la tariffa unitaria per il modulo di ingombro dell'unita' da diporto. Il modulo dell'unita' da diporto espresso in metri quadrati, si ottiene moltiplicando la lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto dell'unita' considerata.
9. La Giunta Regionale adegua annualmente, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita con arrotondamento alle 1.000 lire superiori, l'importo delle tasse e dei canoni e fissa la tariffa oraria degli ormeggi temporanei di cui all'articolo 3, comma 3.
10. Il deposito cauzionale da versare al rilascio dell'atto di concessione e' fissato in un importo pari all'ammontare del canone annuo.
11. Al fine di salvaguardare le attivita' pubbliche, tradizionali e sportive, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sottoindicate categorie di concessionari:
a) per unita' da diporto a vela, a remi o a motore elettrico: riduzione del 30 per cento;
b) pescatori professionisti la cui attivita' quale fonte principale del reddito familiare deve essere comprovata da idonea documentazione: riduzione del 50 per cento;
c) sodalizi o associazioni che esercitano attivita' sociali nautiche senza fini di lucro e la cui organizzazione sia ufficialmente riconosciuta: riduzione del 50 per cento;
d) ormeggiatori al di fuori delle aree protette dai porti anche se entro le zone demaniali portuali: riduzione del 50 per cento;
e) concessionari di servizi di trasporto pubblico non di linea e di noleggio: riduzione del 60 per cento;
f) Enti pubblici territoriali, concessionari di servizi di trasporto pubblico di linea, Forze dell'Ordine: riduzione dell'80 per cento.
12. Le riduzioni di cui al comma 11 non sono cumulabili tra loro. In caso di compresenza di piu' fattori di riduzione, si applica la riduzione piu' favorevole.

Art. 3.
(Approdo ed ormeggio delle unita' da diporto)

1. Agli effetti della presente legge:
a) per approdo si intende la temporanea sospensione della navigazione anche se in area ove non sia ammesso l'ormeggio, per consentire la salita o la discesa delle persone ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante l'approdo, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la navigazione;
b) per ormeggio si intende la sospensione della navigazione dell'unita' da diporto protratta nel tempo, con possibilita' di allontanamento da parte del conducente;
c) per ormeggio di emergenza si intende l'interruzione della navigazione dell'unita' da diporto per cause imputabili all'avaria dell'unita' stessa ovvero per avverse condizioni meterologiche.
2. Nella zona di ormeggio, all'uopo predisposta, le unita' da diporto devono essere collocate nel modo prescritto dalla segnaletica. I conducenti sono tenuti a sistemare l'unita' entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.
3. Nei luoghi ove l'ormeggio e' permesso per un tempo limitato e' fatto obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile, l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 9. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata dell'ormeggio e' fatto obbligo di porlo in funzione.

Art. 4.
(Divieto di approdo e di ormeggio dell'unita' da diporto)

1. L'approdo e l'ormeggio sono vietati:
a) dovunque venga impedito l'accesso ad un'altra unita' da diporto regolarmente ormeggiata oppure impedito lo spostamento di unita' da diporto ormeggiata;
b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea;
c) in prossimita' ed in corrispondenza dei segnalamenti afferenti la navigazione in modo da occultarne la vista;
d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza e di alaggio e varo indicati da apposita segnaletica;
e) in prossimita' dell'accesso a lago dei posti barca, fatto salvo negli appositi spazi;
f) in corrispondenza degli scivoli di alaggio e varo pubblico ed all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati.
2. Durante l'ormeggio e l'approdo dell'unita' da diporto il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.
3. E' vietato abbandonare unita' da diporto, aeromobili nonche' relitti degli stessi in acqua o sulle sponde.

Art. 5.
(Vigilanza)

1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione alle violazioni di cui alla presente legge, sono compiuti dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39.

Art. 6.
(Rimozione dell'unita' da diporto, aeromobili e materiali vari)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, della L.R. 39/1993 dispongono la rimozione di unita' da diporto ed aeromobili nei casi di violazione delle norme previste dall'articolo 3, commi 2 e 3 e dall'articolo 4 nonche' nel caso in cui materiale di varia natura, galleggiante o sommerso, possa costituire ostacolo o intralcio all'ormeggio di unita' da diporto oppure pericolo alla navigazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresi' provvedere alla rimozione di unita' da diporto ed aeromobili ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere siano abbandonati.
3. La Giunta Regionale puo' affidare in concessione il servizio di rimozione e di custodia delle unita' da diporto ed aeromobili.
4. I proprietari di unita' da diporto ed aeromobili sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e custodia del mezzo di loro proprieta'.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 ed all'articolo 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
2. L'Autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed a procedere ai conseguenti adempimenti, e' il Presidente della Giunta Regionale.

Art. 8.
(Norma finanziaria)

1. I proventi di cui all'articolo 2 saranno introitati sul competente capitolo del bilancio della Regione nello stato di previsione dell'entrata a bilancio per l'anno 1995 e per gli anni successivi.
2. I proventi di cui all'articolo 7 saranno introitati sul capitolo: "Proventi connessi alle sanzioni amministrative inerenti violazioni alle norme disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi" di cui alla L.R. 39/1993 con stanziamento per memoria nello stato di previsione dell'entrata a bilancio per l'anno 1995 e per gli anni successivi.

Art. 9.
(Norma transitoria)

1. I canoni e le tasse di cui all'articolo 2 si applicano per le nuove concessioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre per le concessioni gia' assentite, dal momento del loro rinnovo.

Art. 10.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.